Sentenza 13 luglio 2011
Massime • 1
Il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza emessa in giudizio abbreviato si converte in appello nel caso in cui per uno dei capi della sentenza sia proponibile, per il pubblico ministero, l'appello. (In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui il giudice aveva assolto l'imputato per un reato e lo aveva condannato per un altro riconoscendogli un'attenuante, ha precisato che il meccanismo di conversione previsto dall'art. 580 cod. proc. pen. deve essere interpretato estensivamente ed opera dunque anche quando una stessa parte processuale dispone di gravami eterogenei).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2011, n. 29989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29989 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 13/07/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1643
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 51030/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO di CALTANISSETTA;
nei confronti di:
B.C. N. IL (omesso) C/;
avverso la sentenza n. 595/2010 GIP TRIBUNALE di GELA 03/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto.
RILEVATO
- che il Procuratore Generale ha proposto ricorso per Cassazione per l'annullamento della sentenza 3 novembre 2010 del Giudice per la udienza preliminare con la quale,in esito al giudizio abbreviato, l'imputato B.C. è stato condannato per il reato di violenza sessuale ed assolto per quello di furto tentato: ha dedotto che, per il primo delitto, non era applicabile la attenuante della minore gravità del fatto e, per il secondo, che la condotta dell'imputato era in modo inequivoco diretta ad impossessarsi dei beni della parte lesa;
- che, a sensi dell'art. 443 c.p.p., comma 3, erano proponibili per il Pubblico Ministero due mezzi di impugnazione eterogenei: l'organo della accusa aveva la facoltà di proporre appello per il capo della sentenza di assoluzione dell'imputato, mentre era facoltizzato a ricorrente in Cassazione per il residuo;
- che, in questo contesto, la necessità di trattazione congiunta della impugnazione e di non privare l'imputato di un secondo grado di giudizio nel merito per il reato appellabile impone una interpretazione estensiva dell'art. 580 cod. proc. pen. (nel senso che il meccanismo di conversione ivi previsto sia operante anche quanto una stessa parte processuale dispone di gravami eterogenei);
- che, per il delitto di tentativo di furto, l'impugnazione non può essere considerata a sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. in quanto il Ricorrente non ha proposto solo censure ammissibili in sede di legittimità, ma anche critiche alla ricostruzione storica del fatto.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte territoriale di Caltanissetta per l'ulteriore corso di giustizia.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011