Sentenza 17 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, la modalità della condotta tenuta in occasione del reato può essere presa in considerazione per il giudizio sulla pericolosità sociale dell'imputato, oltre che sulla gravità del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2005, n. 12404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12404 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 17/02/2005
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 293
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 27302/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE ER, nato in [...] il [...];
contro la ordinanza 13 maggio 2004 del Tribunale di Palermo. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. DELEHAYE Enrico, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore di fiducia, avv.to TRANCHIDA Diego, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO
Che ER NA propone ricorso contro la decisione 13 maggio 2004 del Tribunale di Palermo con la quale è stata respinta la richiesta di riesame, presentata avverso la ordinanza cautelare 27 aprile 2004 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, e così confermata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di cocaina nonché di detenzione al fine di spaccio e di cessione di diversi quantitativi di cocaina, aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991;
che, ad avviso del giudice del riesame, il quadro indiziario per l'attività di traffico di cocaina si fonda sulle risultanze di intercettazioni ambientali dalle quali emerge con chiarezza il ruolo avuto in ciascuno degli episodi da ER NA e i contatti intercorsi con altri correi per l'attività di vendita di cocaina;
che l'ordinanza impugnata, premessa una disamina degli elementi costitutivi della specifica ipotesi associativa, pone in risalto la sopravvenienza, dopo il proscioglimento di altri correi dal delitto associativo all'esito di giudizio abbreviato, di ulteriori gravi elementi indiziari sulla esistenza di uno stabile collegamento tra persone dedite al traffico di stupefacente, tenuto conto della chiamata in correità di AR CE e della consistente conferma da essa fornita alle risultanze delle intercettazioni ambientali;
che, per il giudice del riesame, le conversazioni intercettate, delle quali sono riportate i punti significativi in ordinanza, costituiscono riscontro individualizzante delle dichiarazioni eteroaccusatorie di AR CE le quali, "...confermando la esistenza di una stabile organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti nell'ambito della quale l'DA UI ricopriva un ruolo di vertice, hanno confermato l'intraneità di NA nel sodalizio, il suo stabile apporto all'DA nell'attività di finanziamento, reperimento e piazzamento della sostanza stupefacente e l'assoluta comunanza di fini fra l'indagato e gli altri sodali...";
che l'ordinanza impugnata ha concluso per la sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine alla fattispecie associativa e, invece, escluso elementi che potessero confermare la configurazione della aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e, limitatamente a tale ultimo punto nonché ad un singolo episodio di cessione di circa dieci grami di cocaina, ha annullato il provvedimento custodiale;
che, nonostante la esclusione della aggravante de qua e così della presunzione di pericolo di reiterazione posta dall'art. 275 c.p.p., il giudice del riesame ha ritenuto la sussistenza di tale esigenze cautelare in base alle specifiche e obbiettive modalità del fatto e alla personalità dell'indagato, come desumibile dalla gravità delle imputazioni, dalla ripetitività delle condotte delittuose e dai precedenti penali;
che, con un primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione concernente i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo e si pone anzitutto in risalto il contrasto con la pronuncia di proscioglimento di altri correi resa all'esito di giudizio, pronuncia dalla quale il giudice cautelare e il tribunale del riesame avrebbero dovuto trarre l'inconsistenza del quadro indiziario;
che l'ordinanza impugnata non conterebbe elementi in base ai quali possa "configurarsi il delitto associativo, bensì mere proposizioni con le quali si valorizzerebbe una situazione ambientale come elemento decisivo della partecipazione all'associazione e non si terrebbe conto della necessità di individuare la prova da elementi diversi da quelli comprovanti soltanto il concorso nei reati fine;
che le dichiarazioni rese dal collaboratore AR CE, ad avviso del ricorrente, non hanno significato indiziante perché riguardano soltanto la cessione, in qualche occasione, di cocaina a persone che, al pari dei NA, ne facevano uso personale e, peraltro, le intercettazioni non forniscono riscontro individualizzante alle generiche circostanze riferite dal predetto collaboratore;
che, si deduce col ricorso, il contenuto delle intercettazioni riportate nella ordinanza ha valore di riscontro soltanto per la cessione di droga a singoli assuntori e non anche per l'inserimento di NA in una stabile organizzazione dedita al traffico di stupefacente, peraltro non riferita neanche dal collaboratore;
che, con un secondo motivo, si denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione, poiché nella ordinanza impugnata mancano elementi specifici e concreti e la prognosi di pericolosità è stata formulata soltanto sul generico riferimento alle modalità del fatto e alla personalità negativa dell'indagato, senza tenere conto che i fatti ascritti a NA risalgono all'anno 2000 e non vi sono ulteriori e successive circostanze dalle quali desumere l'attualità della esigenza de qua;
che tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO
Che il ricorrente richiede una complessiva rilettura delle risultanze processuali per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una altrettanto diversa valutazione della consistenza indiziaria, rispetto a quelle effettuate dal giudice cautelare e, poi, confermata dal giudice del riesame;
che le censure non sono altro che una riproposizione di questioni di merito poste all'esame del Tribunale ed alle quali è stata fornita ampia e coerente risposta, che conferma la fondatezza della prognosi formulata dal giudice cautelare e giustifica ampiamente, nei limiti di una gravità indiziaria, la custodia cautelare disposta;
che, in questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali;
che, come noto, qualora venga impugnato dall'imputato con ricorso per Cassazione il provvedimento del tribunale per il riesame di conferma di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è improponibile innanzi alla Corte di Cassazione ogni questione che sconfini nella verifica degli indizi di colpevolezza che hanno legittimato ex art. 2 73, comma primo, c.p.p. l'adozione della misura coercitiva, travalicando i limiti del sindacato consentito sulla motivazione della decisione impugnata, poiché il controllo di legittimità deve essere limitato al riscontro dell'esistenza di una motivazione logica in ordine ai punti censurati dall'ordinanza del tribunale, senza possibilità di compiere alcuna valutazione degli elementi indizianti ed alcun apprezzamento dello spessore degli stessi, giustificativo dell'applicazione della misura cautelare;
che, come si è detto in narrativa, il Tribunale ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi e che il percorso argomentativo è completo, logicamente corretto e privo di aporie;
che il quadro indiziario è descritto con completezza e coerenza ed è altrettanto correttamente valutato dal giudice del riesame nei punti significativi relativi alla prognosi formulata nei confronti di ER NA;
che i punti critici della motivazione del giudice cautelare, posti in risalto nel ricorso, sono stati risolti dal giudice del riesame in termini corretti e con scelte ricostruttive adeguatamente giustificate e, come tali, non possono essere rimesse in discussione in questa sede se non in presenza di illogicità manifesta;
che altrettanto infondate sono le doglianze riferite alla dedotta insussistenza delle esigenze cautelari, sulle quali il giudice del riesame si è correttamente espresso;
che, nella ordinanza impugnata si pone l'accento sul complessivo quadro indiziario e si precisa che esso fornisce elementi di particolare significato ai fini cautelari, in quanto è emerso che NA era "...al centro di canali ben collaudati operanti nel traffico nazionale di droga..." e così da fare ritenere "...come lo stesso abbia posto in essere un'attività collaudata nonché altamente probabile la reiterazione di identiche condotte...";
che il giudice del riesame si è adeguato alla prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui le modalità della condotta ben possono essere prese in considerazione per basare su di esse, oltre al giudizio sulla gravità del fatto, quello sulla pericolosità sociale dell'imputato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (ex plurimis e da ultimo, Sez. 6^, 21 novembre 2001, Russo, rv. 220331; id. 20 febbraio 2002, Russo, rv. 222242);
che il ricorso va, dunque, rigettato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2005