Sentenza 12 luglio 2017
Massime • 1
Viola i diritti difensivi sulla formazione della prova in contraddittorio la visione da parte del giudice in camera di consiglio di videoriprese pur ritualmente acquisite, i cui contenuti siano decisivi per la ricostruzione dei fatti, senza che la stessa abbia avuto luogo anche in dibattimento.
Commentario • 1
- 1. quando sono prove secondo l'art.189 c.p.p.?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 settembre 2023
Quando le videoriprese, effettuate da privati, costituiscono prove atipiche ai sensi dell'art. 189 c.p.p. (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 189) Per l'approfondimento si consiglia il volume: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia 1. La questione Il Tribunale di Enna, quale giudice dell'appello, aveva parzialmente riformato una decisione emessa dal giudice di prime cure che, a sua volta, aveva dichiarato l'imputato colpevole di lesioni personali volontarie, condannandolo alla pena di giustizia, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi separatamente, riconoscendo al contempo le circostanze attenuanti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2017, n. 43917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43917 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2017 |
Testo completo
439 17-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/07/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA ADET TONI NOVIK - Presidente - N. 760/2017 Dott. - Consigliere - ANGELA TARDIO Dott. REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N. 35345/2016 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. Dott. MARCO VANNUCCI - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL AN N. IL 18/06/1959 avverso la sentenza n. 5260/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del 16/06/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mosius fall che ha concluso per il Loder rione иuje Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. o Roberto De Senz RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 luglio 2015 il Tribunale di Torino condannava alla pena di dodici anni di reclusione, esclusa la recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, AN IO, riconosciuto colpevole del tentato omicidio di Di EF CO, raggiunto da sette fendenti, al torace ed alle articolazioni, portati con un coltello a serramanico dalla lama di cm. dieci nel contesto di una colluttazione insorta per motivi non accertati;
in Torino, nella notte tra il 12 ed il 13 dicembre 2014. A sostegno della decisione i giudici di primo grado ponevano, innanzitutto, le dichiarazioni della p.o. e dello stesso imputato, le dichiarazioni testimoniali di testi oculari, raccolte nel corso delle indagini ed acquisite agli atti del processo con il consenso della parti, gli esiti della consulenza medico legale, le riprese della videosorveglianza a servizio del bar davanti al quale si svilupparono i fatti di causa, gli accertamenti di P.G. sulla vicenda eseguiti dagli operatori intervenuti nella immediatezza dei fatti, gli esiti dibattimentali. In base a siffatto complesso istruttorio il giudice di prima istanza riteneva provato che, verso le ore 2,00 del 13 dicembre 2014, dopo una accesa discussione l'imputato aveva proditoriamente colpito al torace la p.l. con un coltello a serramanico, ingaggiando una violenta colluttazione nel corso della quale, mentre si trovava a terra con addosso il Di EF, aveva continuato a colpire il rivale. Riteneva il tribunale che l'arma utilizzata, il contesto violento dell'utilizzo, la zona corporea attinta e le lesioni cagionate dimostravano l'animus necandi che aveva sostenuto l'azione dell'imputato; che tra le versioni della vittima, secondo cui aveva egli reagito ad una aggressione del Di EF il quale lo aveva colpito al capo con una bottiglia, e quella dell'imputato, secondo cui era stato l'imputato a colpire per primo sferrando la coltellata al torace, doveva essere preferita quest'ultima dappoichè confermata dai testi assunti, i quali, pur reticenti nel corso del dibattimento, nella immediatezza dei fatti avevano descritto lo svolgersi degli 1 accadimenti con dichiarazioni, ritualmente acquisite al processo, credibili ed affidabili;
che ulteriore conferma alla versione accusatoria risultava data dagli esiti della CT medico legale e dalle risultanze della videosorveglianza posta a servizio del bar davanti al quale si svolsero i fatti di causa (i giudici di merito non hanno chiarito come acquisiti tali esiti, quando e come direttamente visionati). Su tali premesse il tribunale giudicava poi infondate le tesi difensive volte a far valere, valorizzando soprattutto la maggiore prestanza fisica della vittima rispetto all'imputato e la differenza di età non di poco favorevole al Di EF, nell'ordine, la scriminante della legittima difesa, ovvero l'eccesso colposo in essa o la sua ricorrenza erroneamente ritenuta da parte dell'agente, nonché l'attenuante della provocazione.
2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l'imputato, chiedendo, preliminarmente, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di provvedere a perizia video sui filmati della videosorveglianza per accertare se l'imputato abbia estratto il coltello prima o dopo essere stato colpito al viso, se a colpire l'avversario sia stato prima l'imputato ovvero il Di EF, se questi aveva agito a mani nude ovvero impugnando una bottiglia di birra, se al momento dei fatti il teste AN stesse guardando verso i colluttandi ovvero in altra direzione. Su tali premesse l'appellante eccepiva ancora la ricorrenza, nel caso di specie, della legittima difesa, dell'eccesso colposo in essa, ovvero della legittima difesa putativa e comunque la eccessiva severità della pena inflitta. La Corte di appello di Torino, con pronuncia del 16 giugno 2016, riduceva la pena inflitta all'imputato ad anni dieci di reclusione e confermava nel resto la sentenza impugnata, negando ingresso a tutte le richieste e censure difensive. Argomentava, in particolare, la corte territoriale: che l'invocata perizia delle videoregistrazioni non appariva per nulla decisiva ai fini della ricostruzione dei fatti, viceversa accertati con tranquillizzante certezza sulla base delle dichiarazioni testimoniali acquisite al processo, quelle del AN, del FI e del Cella, tutte concordi nel confermare la ricostruzione dei fatti illustrata dalla p.o.; che le reticenti 2 testimonianze dibattimentali dei medesimi testimoni non potevano inficiare quelle acquisite al fascicolo processuale sull'accordo delle parti e valorizzate nel senso appena detto dal giudice di prima istanza;
che la CT medico legale, non contestata difensivamente, comprova che la prima coltellata al torace venne inferta quando i contendenti erano in piedi, circostanza questa confermata anche dalle riprese della videosorveglianza;
che da terra giammai l'imputato avrebbe potuto estrarre il coltello;
che la dinamica degli accadimenti in tal guisa ricostruita, impedisce di dare spazio alle tesi sulla legittima difesa opposta dalla difesa anche nelle forme attenuate dell'eccesso colposo e di quella erroneamente ritenuta (putativa); che le argomentazioni difensive per negare ingresso alla ritenuta qualificazione omicidiaria della condotta contestata andavano del tutto confermate;
che il mancato accertamento del movente dei fatti di causa impediva, altresì, di ritenere invocabile l'attenuante della provocazione.
3. Impugna per cassazione la sentenza di secondo grado l'imputato, assistito dai difensori di fiducia, i quali con un medesimo atto sviluppano tre motivi di ricorso.
3.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, dell'eccesso colposo in essa e dell'attenuante della provocazione, in particolare osservando: la corte di merito ha ritenuto che i fatti si sarebbero sostanziati in una improvvisa aggressione dell'imputato ai danni del Di EF, proditoriamente raggiunto dal primo fendente al torace;
sempre ad avviso dei giudici territoriali ciò sarebbe confermato dalle dichiarazioni della p.o., dalle dichiarazioni testimoniali e dalla consulenza medico legale disposta dal P.M.; i fatti però non si svolsero affatto nei modi e secondo i profili accreditati dalla sentenza di appello, giacchè le riprese video delle telecamere di sorveglianza mostrano una dinamica completamente differente;
il video mostra, come altresì evidenziato dalla nota schematica depositata dalla difesa all'udienza del 12 maggio 2016, che il primo ad agire in modo violento fu il Di EF, il quale sferra “un pugno o una bottigliata" al AN (camera 02 ora 1.37.38) e subito dopo brandisce contro il rivale una bottiglia dall'alto verso il basso 3 (ancora camera 02, ora 1.37.38); la Corte ha privilegiato le dichiarazioni della p.o. alle riprese video che quelle dichiarazioni smentiscono;
di qui il travisamento dei fatti che inequivocabilmente vizia la motivazione impugnata, fondata sul rilievo fattuale che fu il AN a colpire per prima e non già il Di EF;
altresì illogica si appalesa poi la conferma della versione della vittima dedotta dalla corte di merito valorizzando le dichiarazioni rese dal teste AN, il quale, peraltro, non dice mai come è iniziato lo scontro, anzi in dibattimento ha escluso di aver visto l'esordio della colluttazione;
neppure la consulenza medico legale chiarisce tale punto decisivo, giacchè la conclusione che il primo fendente fu portato al torace, non esclude affatto che il primo ad aggredire col pugno o con la minaccia della bottiglia sia stato la p.o.; di qui il travisamento delle stesse conclusioni della consulenza, che nulla poteva chiarire sulla fase iniziale della colluttazione e sulla circostanza, in particolare, di chi, tra due contendenti, abbia per primo fatto ricorso all'aggressione dell'altro.
3.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia ancora la difesa ricorrente inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt. 526, 514 e 500 c.p.p., in particolare osservando: la corte ha escluso l'applicabilità, alla specie, dell'attenuante della provocazione dappoichè non accertato il movente della colluttazione e quindi non accertato il fatto ingiusto altrui;
i giudici di merito hanno valorizzato esclusivamente le prove dichiarative sfavorevoli al AN, senza adeguatamente considerare che quelle prove dichiarative sono state smentite dai dichiaranti nel corso del dibattimento e che i testi, escussi in dibattimento, si sono trincerati dietro continui “non ricordo”, tanto che il P.M. di udienza è stato investito dal giudice di primo grado per l'esercizio dell'azione penale in ordine all'imputazione di falsa testimonianza;
i giudici territoriali hanno pertanto utilizzato le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, le quali non possono essere utilizzate come prova ma semplicemente come dati per vagliare l'attendibilità delle testimonianze;
i giudici territoriali hanno pertanto giudicato sulla base di quelle dichiarazioni testimoniali reticenti e senza accogliere la richiesta di perizia sulle registrazioni video pure avanzata dalla difesa. 4 3.3 Col terzo ed ultimo motivo motivo di impugnazione denuncia ancora la difesa ricorrente violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della legittima difesa putativa, dell'attenuante della provocazione e dell'elemento soggettivo del reato, in particolare osservando: nel caso di specie i contendenti si caratterizzano per essere la vittima di mole assai più prestante rispetto all'imputato, invalido civile, con un solo polmone ed incline a crisi di panico con oppressione respiratoria;
la condotta deve essere apprezzata nella sua complessità e qui si evidenzia che soltanto in apparenza l'azione dell'imputato sia riconoscibile come diretta ad uccidere, mentre, se considerato ogni profilo della vicenda, appare assai più ragionevole ritenere il dolo del prevenuto come dolo diretto a cagionare lesioni personali, ovvero come reazione a fatto ingiusto del rivale, si ribadisce di soverchiante forza fisica ed impegnato in una accesa discussione.
3.4 Nelle more del giudizio di legittimità la difesa ricorrente ha depositato, a termini dell'art. 585, co. IV, c.p.p., nuovi motivi di ricorso, ulteriormente sviluppando la doglianza relativa alla illogicità della motivazione a sostegno del mancato riconoscimento della esimente della legittima difesa. Richiama il difensore, in particolare, una recente pronuncia della quinta sezione penale della corte, quella del 6.9.2016, ricorrente Faraci, di annullamento, con rinvio, per insufficienza della motivazione della sentenza di merito nella quale, ai fini del riconoscimento della esimente in parola, ad avviso sei giudici di legittimità, non era stata considerata con il giusto rilievo la necessità di difendersi da parte di persona armata di coltello ma fisicamente debole e posto nella necessità di misurarsi con un energumeno, dovendosi giustificare in siffatte ipotesi, secondo quanto argomentato nella richiamata decisione, la sproporzione dei mezzi utilizzati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato esclusivamente nei precisi limiti che si passa ad esporre. Giova in primo luogo osservare che le ragioni di doglianza, ancorchè ripartite in tre motivi di impugnazione, si appalesano unitariamente sussumibili sotto un profilo unitario, quello della 5 reale ricostruzione delle dinamiche che caratterizzarono lo scontro fisico intervenuto tra l'imputato e la vittima, giacchè ad essa (alla ricostruzione della colluttazione) strutturalmente collegati i motivi di censura. Di qui la opportunità di provvedere all'esame congiunto dei motivi di ricorso.
2. Orbene, le divergenti prospettive venute alla delibazione della corte vedono, da una parte, la diffusa ed argomentata motivazione dei giudici di merito, conformemente espressa nelle prime due fasi processuali, secondo cui, per motivi rimasti non accertati, l'imputato e la vittima si sarebbero dapprima confrontati in un animatissimo scontro verbale, di poi degenerato allorquando l'imputato, estratto dalla tasca un coltello a serramanico, avrebbe colpito al torace, in un distretto corporeo vitale, il rivale, il quale avrebbe risposto all'aggressione armata facendo valere la sua preponderanza fisica e la maggiore freschezza anagrafica, in particolare atterrando il AN il quale, ciononostante, ancorchè a terra e con l'avversario a cavallo della sua persona, avrebbe continuato a colpire agli arti la vittima (per almeno altre sei volte). Ad avviso invece della difesa, ferma restando la fase dell'accesa discussione verbale, ad aggredire per primo sarebbe stato il Di EF, con un pugno e/o brandendo una bottiglia di birra, e l'imputato sarebbe stato per questo posto nella necessità, attesa la superiore forza fisica dell'assai più giovane rivale che lo aveval facilmente atterrato ponendosi fisicamente su di lui, di estrarre il coltello per difendersi ed evitare di essere sopraffatto.
3. Rispetto alle due prospettazioni, le motivazioni di merito hanno logicamente ed esaustivamente dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che al momento del primo fendente, quello che attinse al torace la vittima cagionando le lesioni potenzialmente mortali accertante dal medico legale, i due contendenti erano entrambi in piedi e si fronteggiavano e che soltanto successivamente la zuffa sarebbe proseguita con i due corpi ormai a terra, momento in cui l'imputato avrebbe continuato a menar fendenti sul lato corporeo dell'avversario al quale in tal modo aveva cagionato le lesioni diagnosticate agli arti. 60 Di qui l'insindacabilità della logica motivazione di condanna là dove la corte torinese ha ritenuto provato l'animus necandi in capo all'imputato, correttamente applicando la consolidata lezione giurisprudenziale, e là dove accreditata la versione di accusa secondo la quale, al momento del primo fendente, i rivali erano in piedi e si fronteggiavano animando tra loro una violenta discussione. La testimonianza al riguardo della p.l. ha infatti la conferma essenziale e decisiva degli esiti della consulenza medico legale, sostanzialmente non contrastata dalla difesa, la quale ha evidenziato: che la lesione al torace, considerata l'arma usata, non poteva che essere cagionata da colpo portato dal feritore verso il ferito posto di fronte;
che la parte corporea attinta, il torace, è per antonomasia, zona vitale del corpo umano;
che le lesioni cagionate, "ferita penetrante da arma da taglio in sede sottoclaveare" con emo- pneumotorace, erano idonee a cagionare la morte. In forza delle acquisite certezze processuali, hanno poi i giudici di merito applicato i superiori insegnamenti, quelli secondo cui, in tema di omicidio volontario, in mancanza di circostanze che evidenzino "ictu oculi l'animus necandi", la valutazione dell'esistenza del dolo omicidiario può essere raggiunta attraverso un procedimento logico d'induzione da altri fatti certi, quali i mezzi usati, la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo e di luogo che favoriscano l'azione cruenta (Cass., Sez. I, 08/06/2007, n. 28175; Cass., Sez. I, 16/12/2008, n. 5029; Cass., Sez. I, 14/02/2006, n. 15023). Con riferimento specifico poi all'ipotesi dell'omicidio solo tentato, ai fini dell'accertamento della volontà omicidiaria assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, dovendosi diversamente l'azione ritenersi sempre inidonea, per non aver conseguito l'evento, sicché il giudizio di idoneità è una prognosi, formulata "ex post", con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (Cass., Sez. I, 23/09/2008, n. 39293; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Rv. 257208). Ne consegue che ricorre la fattispecie di tentato omicidio, e non quella di lesioni personali, se il tipo di arma 7 impiegata e specificamente l'idoneità offensiva della stessa, la sede corporea della vittima raggiunta dal colpo di arma e la profondità della ferita inferta inducano a ritenere la sussistenza in capo al soggetto agente del cosiddetto "animus necandi". (Cass., Sez. I, 22/09/2010, n. 37516, Rv. 242550; Sez. 1, n. 51056, 27/11/2013, Rv. 257881). Indubbia, in conclusione sul punto, la puntuale applicazione, da parte della corte territoriale, e prima ancora da parte del tribunale, dei principi giurisprudenziali in materia al fine di pervenire alla corretta qualificazione della condotta consumata dall'imputato, quella di tentato omicidio, mediante accoltellamento, della vittima in seguito a litigio verbale degenerato in scontro fisico.
4.1 All'accusa di tentato omicidio la difesa ricorrente ha però opposto la tesi che l'imputato agì per difendersi giacchè aggredito fisicamente dal rivale, assai più giovane e di prestanza fisica soverchiante, che la vittima prese l'iniziativa dello scontro fisico, che la ricostruzione accreditata dai giudici di merito ha travisato i fatti di causa, che tanto emergerebbe nitidamente dalle riprese della videosorveglianza posta a servizio dell'esercizio commerciale davanti al quale si sarebbe sviluppata la colluttazione, che tali esiti sono stati valorizzati contra reum dalla corte in assenza di una perizia tecnica invano domandata dalla difesa, che avrebbero decisivamente valorizzato, i giudici territoriali, testimonianze rivelatisi reticenti in dibattimento e per nulla confermative di quanto dai testi dichiarato in sede di indagini preliminari, che ciò implica violazione di legge, ancorchè legittimamente acquisite al processo dette dichiarazioni predibattimentali sull'accordo delle parti.
4.2 Alle difese dell'imputato la corte distrettuale ha replicato opponendo che deve ritenersi provato che ad aggredire per primo il rivale fu l'imputato, che tale conclusione è provata dalle dichiarazioni della parte lesa ed è confermata dalle testimonianze rese nel corso delle indagini preliminari dai testi AN, FI e Cella, presenti al momento del litigio ed estranei ai contendenti, che tali testimonianze sono state acquisite agli atti del dibattimento sull'accordo delle parti, che le successive reticenze 8 dibattimentali dei tre testi, denunciati per questo all'autorità giudiziaria, non impedisce di dare rilevanza a quanto dichiarato puntualmente in precedenza.
4.3 Gli argomenti sviluppati dalla corte distrettuale, su tale momento della ricostruzione dei fatti e cioè sulla circostanza di chi abbia aggredito per primo l'altro, dato decisivo al fine di valutare nella loro giusta dimensione fattuale e giuridica le eccezioni difensive, si appalesano errati in diritto, per violazione dei principi di cui agli artt. 526 co. 1 c.p.p. e 500, co. 2 c.p.p., e contraddittori sul piano logico. Ed invero, va in primo luogo rammentato che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU fondare in modo esclusivo o significativo - l'affermazione della responsabilità penale (Sez. U, Sentenza n. 27918 del 25/11/2010, Rv. 250199; Sez. 1, Sentenza n. 14243 del 26/11/2015, Rv. 266602) e che le stesse, utilizzate per le contestazioni al testimone, possono essere valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale solo se siano state successivamente confermate. (In motivazione, la S.C. ha precisato che tali dichiarazioni possono essere valutate solo ai fini della credibilità, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di averle rese) (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13910 del 17/03/2016, Rv. 266445; conformi: N. 18973 del 2009, Rv. 244042; N. 20388 del 2015). Nel caso di specie la corte distrettuale ha posto a fondamento probatorio che ad aggredire per primo fu l'imputato e non già la vittima, dichiarazioni di persone informate dei fatti rese nel corso delle indagini preliminari, eppertanto dichiarazioni predibattimentali non formate nel contraddittorio delle parti, anzi preferendo i contenuti delle prime, rispetto alle reticenze contrarie acquisite nel dibattimento e questo, giova ribadirlo, per confermare 6 probatoriamente una circostanza fattuale decisiva ai fini della valutazione degli argomenti difensivi.
4.4 Rimangono gli esiti delle riprese del sistema di videosorveglianza che avrebbe ripreso la colluttazione e dei quali, si legge in sentenza, la corte avrebbe preso visione (non viene chiarito come, quando e dove). Tanto, la visione delle registrazioni video, non è certo avvenuto nel corso del dibattimento giacchè, a fronte delle note schematiche offerte dalla difesa, secondo le quali alle ore 1.37.38 la camera n. 2 avrebbe ripreso il Di EF aggredire con un pugno l'imputato per poi minacciarlo con una bottiglia di birra, la corte territoriale replica di aver preso visione del filmato, ma certo non nel contraddittorio delle parti, nulla risultando dai verbali di udienza. Deve quindi ritenersi che la visione dei filmati sia avvenuta, verosimilmente, in camera di consiglio (tanto è stato accreditato dalla difesa in sede di discussione del ricorso di legittimità) eppertanto in palese violazione dei diritti difensivi. Nulla vietava certo alla corte di esaminare in camera di consiglio le riprese in discussione, ma questo soltanto se e quando la visione fosse avvenuta anche in dibattimento con ogni garanzia dei diritti difensivi al contraddittorio ed alla interlocuzione. Di qui la conclusione che la corte di merito ha ritenuto infondate le eccezioni difensive sulla ricostruzione del momento iniziale della colluttazione, giova ribadirlo, di palese decisività ai fini della decisione sia per valutare la gravità della condotta omicidiaria, sia, soprattutto, per delibare la consistenza probatoria delle eccezioni difensive relative alla esimente della legittima difesa, anche nelle forme attenuate previste dalla legge, sia all'attenuante della provocazione, valorizzando: a) dichiarazioni predibattimentali legittimamente acquisite ma non confermate nel contraddittorio processuale perché registrate in tale sede dichiarazioni ritenute dalla stessa corte palesemente reticenti, b) esiti delle riprese della videosorveglianza esclusivamente visionati in camera di consiglio senza la possibilità di interlocuzione difensiva e c) dichiarazioni della p.l., indiscutibilmente interessata, in termini estremamente 101 0 rilevanti, a fornire una versione dei fatti a sé favorevole su punti rimasti indiscutibilmente dubbi e non accertati adeguatamente.
5. Alla stregua di quanto sin qui argomentato, ritiene la corte necessario provvedere nel senso dell'annullamento della sentenza annullata limitatamente alle scriminanti della legittima difesa e di quelle ad essa collegate nonché alla attenuante della provocazione, affinchè essa provveda, in piena libertà di giudizio, a nuovo esame dei fatti di causa al fine di accertare i profili fattuali innanzi evidenziati come dubbi, se del caso provvedendo all'esercizio dei poteri processuali dall'ordinamento processuale riconosciuti ai giudici dell'appello. Ogni altra doglianza va, viceversa, rigettata P.T.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle scriminanti e alla provocazione e rinvia per nuovo esame su questi punti ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel reato il ricorso. Così deciso in Roma, addì 12 luglio 2017 Il Presidente Il cons. est. to lille 46 seee _ DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 SET 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 11