Sentenza 27 giugno 2006
Massime • 1
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall'art. 163 cod.pen. decorre a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio.
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- 1. Termine della revoca del beneficio della sospensione condizionaleDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 agosto 2022
- 2. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2006, n. 22882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22882 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 27/06/2006
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 2263
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 012919/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE CO ON, N. IL 25/02/1972;
avverso ORDINANZA del 02/03/2006 TRIBUNALE di VERONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 2.3.2006 il Tribunale di Verona, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da De IR NE di revoca del provvedimento contenuto nella sentenza 1.3.2001 della Corte di Appello di Venezia, irrevocabile il 7.12.2001, che, nell'irrogare la condanna alla pena di quattro anni di reclusione e L. 40.000.000 di multa, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di sette mesi e giorni 15 di reclusione e L. 500.000 di multa in precedenza concesso al condannato con la sentenza 2.4.1996 del Tribunale di Verona. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la revoca era stata correttamente disposta poiché il nuovo delitto, per cui il De IR aveva riportato la seconda condanna, era stato commesso "dal dicembre del 1997 al 4.2.1998" e quindi nel termine di cinque anni dalla precedente condanna del 2.4.1996, irrevocabile il 19.5.1996, dovendosi avere riguardo alla data di commissione del nuovo delitto e non invece a quella dell'accertamento giudiziale definitivo. Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato lamentando violazione della legge penale dovendosi invece avere riguardo, a suo avviso, al fine del calcolo del termine quinquennale per la revoca del precedente beneficio, al passaggio in giudicato della seconda sentenza di condanna, che nella specie era intervenuto in data 7.12.2001 e quindi dopo cinque anni dalla data di passaggio in giudicato della prima condanna (19.5.1996), non essendo comunque nella specie applicabile il disposto dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, poiché i delitti per cui il De IR aveva riportato condanna non erano della stessa indole, ma neppure quello di cui al n. 2 della stessa disposizione non avendo riportato condanna per un delitto anteriormente commesso.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Il ricorso è in effetti manifestamente infondato e deve essere, come tale, dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3. A parte il rilievo che la disposizione di revoca della sospensione condizionale della pena è contenuta in una sentenza di condanna divenuta irrevocabile, in ogni caso la sospensione condizionale della pena, a norma dell'art. 163 c.p.p., può essere disposta con la sentenza di condanna per il termine di cinque anni, se la condanna è, come nel caso in esame, per delitto, termine che decorre dal passaggio in giudicato della relativa sentenza che ha applicato il beneficio e che vede il suo momento finale nella mancata commissione di altri delitti entro cinque anni dalla prima data. In tal senso depone il dato letterale normativo (art. 168 c.p.: la sospensione.... è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto...) ed anche la giurisprudenza consolidata ritiene che la disposizione di cui si tratta comporti che il termine quinquennale previsto dall'art. 168 c.p. debba essere calcolato partendo, come dies a quo, dal passaggio della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale della pena da revocare (v. Cass. Sez. 6^, 16.2.1999 n. 1963) e che nel contempo la revoca di diritto sia imposta dalla commissione di un nuovo delitto (e non invece dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per tale nuovo delitto) entro il termine previsto dalla legge. Ciò per l'ovvia considerazione che solo dopo la formazione del giudicato di condanna, e non prima, nasce il rapporto di punibilità in concreto, sulla cui esecuzione il beneficio in questione esplica i suoi effetti sospensivi, mentre ai fini della revoca ha rilievo la data di commissione del nuovo delitto e non la data di passaggio in giudicato della relativa sentenza di condanna che dipende da vicende processuali non riportabili alla volontà del condannato. È stato infatti - correttamente - rilevato in proposito che l'esistenza di una decisione irrevocabile, che esaurisce l'accertamento giurisdizionale sulla responsabilità dell'imputato, costituisce il presupposto indefettibile per la decorrenza del periodo di sospensione, e l'evento del tutto casuale della celerità del processo resta estraneo alla norma denunciata, la quale, inoltre, assolve anche ad una funzione di prevenzione criminale, per cui solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza può operare l'effetto deterrente che consegue alla eventualità della revoca del beneficio qualora il condannato delinqua ulteriormente (v. Cass. sez. 4^, 22.4.1996 n. 692); ma che, nel contempo, la data di passaggio in giudicato della sentenza che comporta la revoca debba restare irrilevante ai fini della revoca, dovendosi in tal caso avere riguardo alla volontaria commissione di un nuovo delitto da parte del condannato nel periodo durante il quale doveva astenersi da tale commissione.
Orbene, nel caso in esame è pacifico che gli ulteriori reati sono stati commessi fra il 1998 ed il 1999 cioè nel quinquennio dalla sentenza 2.4.1996, irrevocabile il 19.5.996, con cui è stato concesso il beneficio di cui si tratta, per cui correttamente è stata respinta la richiesta di revoca del provvedimento della Corte di Appello con cui era stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa al De IR con la sentenza 2.4.1996 del Tribunale di Verona, trattandosi di provvedimento legittimamente emesso ai sensi dell'art. 168 c.p.p., comma 1, n.
1. La tesi del ricorrente per cui la revoca non sarebbe nella specie consentita trattandosi di delitti di indole diversa è ugualmente pretestuosa poiché la identità dell'indole del reato commesso opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura.
Anche la giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che, ai fini della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, è necessario che il reato successivo sia commesso nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della prima condanna, non rilevando comunque, in caso di delitti, la identità dell'indole, richiesta invece qualora si tratti di condanna per contravvenzione, come si desume dalla struttura grammaticale della espressione usata dal legislatore che ha inteso fare riferimento alla diversità fra delitti e contravvenzioni, utilizzando la congiunzione "ovvero" (v. per tutte Cass. sez. 1^, n. 4584/1999, rv. 214020). Conseguono alla inammissibilità del ricorso le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale, oltre che al versamento che della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2006