Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2006, n. 22882
CASS
Sentenza 27 giugno 2006

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Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall'art. 163 cod.pen. decorre a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio.

Commentari2

  • 1Termine della revoca del beneficio della sospensione condizionale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 agosto 2022

  • 2La sospensione condizionale della pena
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020

    La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2006, n. 22882
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22882
Data del deposito : 27 giugno 2006

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