Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2006, n. 16512
CASS
Sentenza 21 aprile 2006

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In base al chiaro disposto di cui all'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen. (secondo cui l'autorità giudiziaria può sempre disporre, senza necessità di apposito decreto motivato, che le notificazioni e gli avvisi ai difensori siano eseguiti "con mezzi tecnici idonei"), non può non ritenersi valida la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini effettuata al difensore dell'imputato a mezzo telefax, e deve quindi qualificarsi come abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento con il quale, ritenuta invece la nullità di detta notificazione e del successivo decreto di citazione a giudizio, sia stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2006, n. 16512
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16512
    Data del deposito : 21 aprile 2006

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