Sentenza 21 aprile 2006
Massime • 1
In base al chiaro disposto di cui all'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen. (secondo cui l'autorità giudiziaria può sempre disporre, senza necessità di apposito decreto motivato, che le notificazioni e gli avvisi ai difensori siano eseguiti "con mezzi tecnici idonei"), non può non ritenersi valida la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini effettuata al difensore dell'imputato a mezzo telefax, e deve quindi qualificarsi come abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento con il quale, ritenuta invece la nullità di detta notificazione e del successivo decreto di citazione a giudizio, sia stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2006, n. 16512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16512 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 21/04/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 620
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 027835/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ROMA;
nei confronti di:
BO CE, N. IL 21/12/1953;
avverso ORDINANZA del 31/05/2005 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria di a.c.r.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre per Cassazione contro l'ordinanza del 31 maggio 2005 con la quale il Tribunale di Roma, nel procedimento
contro
LD CE, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e ha ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, rilevando la nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. perché eseguita per telefax senza previo provvedimento motivato del P.M.. In particolare il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato - in quanto determina la regressione del procedimento ad una fase precedente - avendo dichiarato una nullità al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge in violazione dell'art. 177 c.p.p., è da considerarsi abnorme. Osserva la Corte che il ricorso
è fondato.
Va ricordato, invero, che, secondo l'inquadramento più completo operato dalle Sezioni Unite (Sez. Un., sent. n. 17 del 1998), un provvedimento può definirsi abnorme quando, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, tanto da legittimare il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., essendo questo il solo strumento processuale utilizzabile per rimuoverne gli effetti (S.U. - 26 aprile 1989, Goria). In particolare, le Sezioni Unite, richiamando l'articolata giurisprudenza di questa Corte, hanno precisato (S.U. - 9 settembre 1997, Quarantelli), che è abnorme non solo a) il provvedimento che, per la sua singolarità, non sì a inquadrarle nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche;
b) quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
Infine, le S.U. hanno posto in rilievo che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto 1) il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, quanto 2) il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (sez. 3^ - 14 luglio 1995, P.M. c/Beggiato; sez. 5^ - 11 marzo 1994, P.M. c/Luchino). Ciò posto, appare evidente che il provvedimento impugnato possa essere inquadrato fra quelli affetti da abnormità sotto i profili sub a)-1) innanzi spiegati, trattandosi di provvedimento che, al) pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, è stato adottato "al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite" caratterizzandosi come a2) abnorme sotto il profilo funzionale in quanto comportante una indebita regressione del procedimento in un caso non preveduto dalla legge.
Se è vero, infatti, che il provvedimento in esame non è estraneo al sistema normativo (Sez. 6^, sent. n. 10717 del 2003), nondimeno nella concreta fattispecie è stato adottato in una ipotesi del tutto estranea a quella disciplinata dalla legge.
Invero, conformemente a quanto esposto nelle conclusioni formulate dal P.G. nelle requisitorie scritte, va rilevato che la novella di cui al D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, art. 9 conv. in L. 15 dicembre 2001, n. 38 recepisce le innovazioni tecniche che si susseguono in ogni ramo dell'attività pubblica e consente perciò la notificazione per via telematica o comunque tecnica quale il fax ai difensori delle parti, i quali, proprio per lo svolgimento della loro professione, sono normalmente attrezzati a riceverle. Ciò è quanto è avvenuto nella concreta fattispecie, nella quale l'indagato ha ricevuto l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. con le modalità ordinarie delle notificazioni e per il difensore è stata scelta la notificazione ex art. 148 c.p.p., comma 2. Tale ultima norma non prevede alcuna emanazione di "decreto motivato" da parte del Pubblico Ministero - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - talché l'avere presupposto l'esistenza di un tale precetto ha comportato la pronuncia di una nullità non prevista dalla legge, in violazione del principio di tassatività delle nullità sancito dall'art. 177 c.p.p., con conseguente indebita regressione del procedimento in un caso non preveduto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21/04/2006.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2006