Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2004, n. 605
CASS
Sentenza 3 dicembre 2004

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Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non già a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce.

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio, e non già da quella della sua prima applicazione.

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  • 1Termine della revoca del beneficio della sospensione condizionale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 agosto 2022

  • 2Revoca della sospensione condizionale della pena: l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata in riferimento a cosa?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 ottobre 2021

    (Annullamento senza rinvio) La decisione in esame è assai interessante in quanto afferma che per l'applicabilità della norma di cui al n. 2 dell'art. 168 cod. pen. è essenziale accertare le date di irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna posto che, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni …

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  • 3La sospensione condizionale della pena
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020

    La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2004, n. 605
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 605
Data del deposito : 3 dicembre 2004

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