Sentenza 3 dicembre 2004
Massime • 2
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non già a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce.
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio, e non già da quella della sua prima applicazione.
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- 1. Termine della revoca del beneficio della sospensione condizionaleDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 agosto 2022
- 2. Revoca della sospensione condizionale della pena: l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata in riferimento a cosa?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 ottobre 2021
(Annullamento senza rinvio) La decisione in esame è assai interessante in quanto afferma che per l'applicabilità della norma di cui al n. 2 dell'art. 168 cod. pen. è essenziale accertare le date di irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna posto che, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni …
Leggi di più… - 3. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2004, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2004 |
Testo completo
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▼ 605/05 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 03/12/2004
SENTENZA
N. 4831104 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. SOSSI MARIO
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. DOH. MARCHESE ANTONIO " N. 022616/2004
3. Dott. GIRONI EMILIO
4. Dott. CASSANO MARGHERITA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 28/03/1980 1) IO SALVATORE
avverso ORDINANZA del 02/04/2003
GIP TRIBUNALE di PALERMO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
FAZZIOLI EDOARDO lette/septite le conclusioni del P.G. Dr.
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1. IR TO ricorre per cassazione contro l'ordinanza del 2 aprile 2003 con la quale il gip del tribunale di Palermo ha revocato, ai sensi dell'art. 168 c.p., a seguito della ulteriore condanna 29 gennaio 2001 gip tribunale Palermo, la sospensione condizionale della esecuzione della pena sulle sentenze: 1) 20 aprile 1998, pretore Palermo, 2) 1 luglio 1998, pretore Palermo, 3) 24 novembre 1998, gip tribunale Palermo, 4) 2 luglio 1999. tribunale Palermo.
Sostiene il ricorrente: a) con riferimento alle condanne di cui alle sentenze sub 4 e 5 che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 168, comma 1, n. 2 c.p., ritenuta dal tribunale, in quanto la condanna riportata con la sentenza n. 5 riguarda un delitto commesso successivamente a quello di cui alla sentenza sub 4; b) con riferimento alle condanne di cui alle sentenze sub 1, 2 e 3 che l'effetto revocatorio non può ritenersi verificato in quanto i reati di cui alla sentenza sub 5 sono stati commessi dopo i termini stabiliti (cinque anni dalla commissione dei reati per i quali la pena è stata sospesa); c) che le sentenze in esame sono tutte di applicazione della pena, ad eccezione di quella di cui sub 5) per cui, in applicazione dei principi affermati da questa corte, non poteva farsi luogo alla revoca del beneficio non trattandosi di sentenze di "condanna".
2. I motivi di ricorso sono infondati ed al limite della inammissibilità.
Con riferimento al primo motivo va rilevato che la anteriorità del reato va determinata con riferimento alla data del passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio e non già alla data di consumazione del reato da essa giudicato (giurisprudenza conforme e da ultimo cass. 19 febbraio 2002, RV. 223195). Di conseguenza essendo la sentenza (2 luglio 1999 tribunale di Palermo) divenuta irrevocabile 1'11 giugno 2001 ed il reato di cui alla sentenza sub 5, commesso il 24 maggio 2000, ricorreva la causa di revoca ritenuta dal tribunale.
Con riferimento al secondo motivo va rilevato che anche nell'ipotesi di cui и all'art. 168, comma 1, c.p. il termine dei cinque anni decorre dalla data del д passaggio in giudicato delle sentenze per le quali è stato concesso il о
beneficio (giurisprudenza costante e da ultimo cass. 16 febbraio 1999, n.
1963, RV. 213229). Del tutto legittima è, pertanto, la revoca della sospensione condizionale della pena in considerazione che il reato di cui alla condanna sub 5 è stato commesso il 24 maggio 2000, mentre la sentenza sub
1 è divenuta irrevocabile il 5 giugno 1998, quella sub 2 il 16 settembre 1998, quella sub 3 il 23 dicembre 1998.
Con riferimento, infine, al terzo motivo va rilevato che questa corte si è espressa in senso affatto contrario a quello sostenuto dal ricorrente, avendo affermato il principio che la sentenza di applicazione della pena, non potendosi parificare ai fini di cui all'art.. 168 c.p. ad una sentenza di condanna, non costituisce causa di revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa (cass., sez. unite, 22 novembre 2000, n. 31, RV. 218526). Di conseguenza, poiché nel caso di specie l'effetto risolutivo dipende da una condanna pronunzia dal gip a seguito di giudizio abbreviato, il principio di diritto richiamato non può trovare applicazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 3 dicembre 2004.
Il consigliere estensore
Темв рил IL PRESIDENTE Som
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 4 GEN 2005
IL CANCELLIERE E Rosannaphal AN F
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