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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 20/10/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SE CA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. R.G. C.C. n. 559/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...] Int. 1, rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Santo Emanuele MUNGARI (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma-Via Vittorio Veneto n. 183 e presso il suo domicilio digitale PEC Email_1 dove ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., in forza di procura speciale alle liti in calce al presente atto resa ai sensi di legge
(parte attrice/opponente)
Contro
(nel proseguo “ ), C.F. , con Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, dall'Avv. Maurizio Cimetti (C.F: , C.F._3
fax: 02/76363636), del Foro di Verona, Email_2 con domicilio eletto presso lo Studio Delfino KI RR & LL in Roma, Via di Ripetta n. 142
(parte convenuta/opposta) nonché contro
Controp (nel proseguo “ ), Controparte_3
Società con socio unico numero di iscrizione nel Registro delle Imprese Controparte_5 di Roma e Codice Fiscale - Partita IVA di Gruppo con P.IVA_2 P.IVA_3 sede legale in Roma, Viale America n. 351, mandataria e gestore, in RTI, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Adotti (C.F. ) del Foro di Velletri, C.F._4 Controparte_6
(C.F. e P. IVA ), domiciliata presso il suo Studio sito in Roma,
[...] P.IVA_4
Via Rubicone n. 27 – 00198, pec Email_3
(parte convenuta/opposta)
Oggetto: fase cautelare e di merito di opposizione all'esecuzione su cartella di pagamento
Conclusioni: per l'attore v. atto di citazione;
per i convenuti v. comparsa di risposta.
* * * * *
Con atto di citazione in data 19.3.2025 l'opponente ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1. disporre la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 073 2024 0003519152001 e di ogni procedimento esecutivo avviato sulla base della medesima;
Nel merito:
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità della formazione del “ruolo” da parte di Controparte_7
e oggetto della cartella di pagamento cartella di pagamento n. 073 2024
[...]
0003519152001 per mancanza di un valido titolo esecutivo;
3. Accertare e dichiarare, conseguentemente, la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità della cartella di pagamento n. 073 2024 0003519152001; 4. Condannare
[...]
e l' alla refusione Controparte_7 Controparte_1 delle spese di lite”;
Si è costituita chiedendo preliminarmente di accertare il suo difetto di CP_2 legittimazione passiva e nel merito di respingersi qualsiasi domanda di parte opponente.
Si è costituita Controparte_3 Contr (di seguito ) chiedendo rigettarsi ogni domanda di parte opponente. *
[...]
Con decreto in data 21 marzo 2025 il Giudice ha stabilito che l'istanza di sospensione fosse trattata unitamente al merito. Si tratteranno quindi le questioni proposte nel presente giudizio facendo riferimento ai parametri del fumus boni iuris e del periculum in mora.
pag. 2/7 Il fumus boni iuris.
Per verificare la possibilità di formulare una prognosi di fondatezza dell'opposizione, è necessario considerare le contestazioni di parte opponente.
Contr Parte opponente contesta che il ruolo emesso da costituisca un titolo esecutivo che consenta di procedere esecutivamente con la cartella di pagamento oggetto di opposizione (n. 073 2024 0003519152001 notificatale data 29 agosto 2023 da . CP_2 Contr Sostiene infatti che vantasse nei suoi confronti un titolo di natura privatistica, derivante da un contratto di garanzia connesso a un contratto di finanziamento, e Contr pertanto non potesse legittimamente, surrogandosi nei diritti della CP_9
cui aveva liquidato le somme garantita, iscrivere a ruolo esattoriale ex art. 17
[...] del D.lgs. n. 46/99 il credito vantato e procedere, tramite alla notifica della CP_2 cartella qui opposta.
Prima di valutare la fondatezza di detta contestazione, risulta opportuno precisare che:
i) la società di cui il signor era amministratore Controparte_10 Parte_1 unico ha chiesto un finanziamento a Banca Popolare di Sondrio, finanziamento assistito da una garanzia rilasciata dallo stesso signor a sua Parte_1 Contr volta garantita dal Fondo di Garanzia ex Legge n. 662/96 che gestisce;
Contr ii) agiva in qualità di gestore del Fondo di Garanzie per le Piccole e medie Imprese, non come un investitore o un garante privato;
iii) a fronte dell'inadempimento nel rimborso del finanziamento ottenuto da Banca
Popolare di Sondrio, la banca si rivolgeva per il pagamento delle somme dovute Contr al garante che a sua volta pagava, nel rispetto della garanzia offerta tramite il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, e si rivolgeva a parte opponente per la restituzione del dovuto, surrogandosi nella posizione del creditore soddisfatto;
Contr iv) a fronte dell'inadempimento nel pagamento, decorso inutilmente il termine contenuto nell'intimazione, dopo aver formato il ruolo esattoriale, lo affidava ad che gestiva la fase successiva dalla notifica della cartella di CP_2 pagamento a quella dell'avviso di mora, sino all'esecuzione forzata vera e propria.
Contr Il credito in contestazione è, dunque, costituito dal credito vantato da quale gestore del Fondo PMI, per aver liquidato a Banca Popolare di Sondrio le somme già dovute da parte opponente (rectius, dalla società rappresentata da parte opponente) alla pag. 3/7 banca finanziatrice.
Contr Contr ha documentato di aver richiesto a il pagamento del credito nel quale si surrogava con lettera raccomandata a.r.r. del 28.11.2023 indirizzata all'odierna opponente e alla società da questa rappresentata, dichiarando di agire ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 co. 4 del D.M. n. 18459 del 20.06.05, con l'espresso avvertimento che, in ipotesi di mancato adempimento nel termine indicato, sarebbe stata avviata la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale ex art. 17 del D.lgs. n. 46/99, come previsto dall'art.
8-bis del D.L. n.
3/2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/15 (v. all. 8 alla comparsa di Contr
.
Per quanto di rilievo, è utile ai fini del decidere richiamare la normativa che disciplina il credito come quello di specie, fondato sulla garanzia prevista dalla L. n.662/96 e sulla surroga legale di cui al citato art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05, con particolare riferimento alle norme dedicate al recupero coattivo.
Ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D.M. n. 18459 del 20.06.2005: “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
L'art. 9 co. 5, del D. Lgs. n. 123/1998 richiamato dispone, per quanto di interesse, che
“al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
L'art. 8 bis del D.L. n. 3/2015, convertito con modifiche nella Legge 24. 3.2015, n. 33, analogamente a quanto previsto dall'art. 9, co. 5, del D. Lgs. n. 123/1998, dispone che
“Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
pag. 4/7 dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Contr La garanzia concessa da rientra fra gli interventi di sostegno al credito, tramite cui lo Stato interviene a favorire l'attività della piccola e media impresa, previsti dall'art. 2, co. 100 della l. n. 662/1996, secondo cui “nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il
può destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il Pt_2 finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Controparte_3 allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”. Trattasi, dunque, di stanziamenti di denaro pubblico, effettuati dallo Stato tramite un fondo appositamente costituito, gestito tramite misure da adottarsi “nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica” (cfr. art. 1 co. 1 del D.L. 21/06/2013, n. 69) che ha proprie regole, legislativamente sancite, anche in relazione alla procedura di riscossione, che non è soggetta alle norme ordinariamente applicabili ai crediti tra privati.
Sul punto, con ordinanza n. 1005 del 16/01/2023 (ed in senso conforme con Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024), la stessa Suprema Corte ha chiarito che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_3 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”.
Sulla base delle richiamate disposizioni e delle osservazioni svolte, non è condivisibile quanto sostenuto da parte opponente secondo cui, a fronte della surrogazione legale Contr prevista dall'art. 2 del DM 18459/2005, subentrerebbe in un rapporto avente natura privatistica e e pertanto necessiterebbe di un titolo di credito secondo le norme del codice di procedura civile prima di agire esecutivamente. Il credito sottostante (tra Contro l'opponente e la banca finanziatrice) ha natura privatistica, il credito vantato da nei confronti della opponente ha invece natura pubblicistica ed è per legge sottoposto alla procedura di iscrizione a ruolo esattoriale.
pag. 5/7 Alla luce di quanto procede, non può ritenersi in alcun modo nulla, inesistente o illegittima neppure la cartella di pagamento opposta, rilevando peraltro come la stessa domanda di parte opponente sul punto sia generica e non individui esattamente la sanzione collegata all'allegazione della asserita mancanza di un valido titolo esecutivo.
Periculum in mora
Con riferimento alla richiesta di sospensione, in assenza del fumus boni iuris, stante l'infondatezza delle questioni in merito allegate, non può che rigettarsi l'istanza. Difetta peraltro una allegazione circa il periculum in mora (diversa ed ulteriore rispetto al mero essere assoggettati ad un procedimento esecutivo).
Legittimazione passiva di CP_2
Quanto alla posizione di non essendo stati opposti irregolarità nel procedimento CP_2 di riscossione, effettivamente è condivisibile la sua domanda di dichiararne il difetto di legittimazione passiva, in quanto non non risulta essere un contraddittore CP_2 necessario in questo giudizio, non essendo l'ente titolare del credito opposto oggetto della cartella. Tuttavia, nel caso in cui l'opposizione fosse stata accolta, la sentenza avrebbe inciso anche sull'azione esecutiva di e pertanto è comprensibile la CP_2 vocatio in ius da parte dell'odierna opponente, da leggersi come una mera denunciatio litis.
Indipendente da ogni declaratoria formale circa la sua legittimazione passiva, superflua stante l'esito del presente giudizio e la sua costituzione in giudizio, ad spetta CP_2 comunque la liquidazione delle spese sostenute nel presente giudizio.
Spese di lite
Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014, scaglione da € 52.001 a € 260.000, con l'applicazione del parametro minimo per la fase di studio, introduttiva e decisionale nei giudizi di cognizione (essendo stato la fase cautelare trattata insieme alla fase di merito), al fine di proporzionare lo scaglione all'effettivo valore della causa e alla non complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1. respinge l'istanza di sospensione;
2. respinge tutte le domande formulate nel merito da parte opponente;
pag. 6/7 3. condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano nella misura di € 4.250,00, oltre alle spese generali (pari al 15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge in favore di ciascuno dei convenuti
17 ottobre 2025 CP_11
Il Giudice
SE CA
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SE CA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. R.G. C.C. n. 559/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...] Int. 1, rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Santo Emanuele MUNGARI (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma-Via Vittorio Veneto n. 183 e presso il suo domicilio digitale PEC Email_1 dove ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., in forza di procura speciale alle liti in calce al presente atto resa ai sensi di legge
(parte attrice/opponente)
Contro
(nel proseguo “ ), C.F. , con Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, dall'Avv. Maurizio Cimetti (C.F: , C.F._3
fax: 02/76363636), del Foro di Verona, Email_2 con domicilio eletto presso lo Studio Delfino KI RR & LL in Roma, Via di Ripetta n. 142
(parte convenuta/opposta) nonché contro
Controp (nel proseguo “ ), Controparte_3
Società con socio unico numero di iscrizione nel Registro delle Imprese Controparte_5 di Roma e Codice Fiscale - Partita IVA di Gruppo con P.IVA_2 P.IVA_3 sede legale in Roma, Viale America n. 351, mandataria e gestore, in RTI, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Adotti (C.F. ) del Foro di Velletri, C.F._4 Controparte_6
(C.F. e P. IVA ), domiciliata presso il suo Studio sito in Roma,
[...] P.IVA_4
Via Rubicone n. 27 – 00198, pec Email_3
(parte convenuta/opposta)
Oggetto: fase cautelare e di merito di opposizione all'esecuzione su cartella di pagamento
Conclusioni: per l'attore v. atto di citazione;
per i convenuti v. comparsa di risposta.
* * * * *
Con atto di citazione in data 19.3.2025 l'opponente ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1. disporre la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 073 2024 0003519152001 e di ogni procedimento esecutivo avviato sulla base della medesima;
Nel merito:
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità della formazione del “ruolo” da parte di Controparte_7
e oggetto della cartella di pagamento cartella di pagamento n. 073 2024
[...]
0003519152001 per mancanza di un valido titolo esecutivo;
3. Accertare e dichiarare, conseguentemente, la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità della cartella di pagamento n. 073 2024 0003519152001; 4. Condannare
[...]
e l' alla refusione Controparte_7 Controparte_1 delle spese di lite”;
Si è costituita chiedendo preliminarmente di accertare il suo difetto di CP_2 legittimazione passiva e nel merito di respingersi qualsiasi domanda di parte opponente.
Si è costituita Controparte_3 Contr (di seguito ) chiedendo rigettarsi ogni domanda di parte opponente. *
[...]
Con decreto in data 21 marzo 2025 il Giudice ha stabilito che l'istanza di sospensione fosse trattata unitamente al merito. Si tratteranno quindi le questioni proposte nel presente giudizio facendo riferimento ai parametri del fumus boni iuris e del periculum in mora.
pag. 2/7 Il fumus boni iuris.
Per verificare la possibilità di formulare una prognosi di fondatezza dell'opposizione, è necessario considerare le contestazioni di parte opponente.
Contr Parte opponente contesta che il ruolo emesso da costituisca un titolo esecutivo che consenta di procedere esecutivamente con la cartella di pagamento oggetto di opposizione (n. 073 2024 0003519152001 notificatale data 29 agosto 2023 da . CP_2 Contr Sostiene infatti che vantasse nei suoi confronti un titolo di natura privatistica, derivante da un contratto di garanzia connesso a un contratto di finanziamento, e Contr pertanto non potesse legittimamente, surrogandosi nei diritti della CP_9
cui aveva liquidato le somme garantita, iscrivere a ruolo esattoriale ex art. 17
[...] del D.lgs. n. 46/99 il credito vantato e procedere, tramite alla notifica della CP_2 cartella qui opposta.
Prima di valutare la fondatezza di detta contestazione, risulta opportuno precisare che:
i) la società di cui il signor era amministratore Controparte_10 Parte_1 unico ha chiesto un finanziamento a Banca Popolare di Sondrio, finanziamento assistito da una garanzia rilasciata dallo stesso signor a sua Parte_1 Contr volta garantita dal Fondo di Garanzia ex Legge n. 662/96 che gestisce;
Contr ii) agiva in qualità di gestore del Fondo di Garanzie per le Piccole e medie Imprese, non come un investitore o un garante privato;
iii) a fronte dell'inadempimento nel rimborso del finanziamento ottenuto da Banca
Popolare di Sondrio, la banca si rivolgeva per il pagamento delle somme dovute Contr al garante che a sua volta pagava, nel rispetto della garanzia offerta tramite il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, e si rivolgeva a parte opponente per la restituzione del dovuto, surrogandosi nella posizione del creditore soddisfatto;
Contr iv) a fronte dell'inadempimento nel pagamento, decorso inutilmente il termine contenuto nell'intimazione, dopo aver formato il ruolo esattoriale, lo affidava ad che gestiva la fase successiva dalla notifica della cartella di CP_2 pagamento a quella dell'avviso di mora, sino all'esecuzione forzata vera e propria.
Contr Il credito in contestazione è, dunque, costituito dal credito vantato da quale gestore del Fondo PMI, per aver liquidato a Banca Popolare di Sondrio le somme già dovute da parte opponente (rectius, dalla società rappresentata da parte opponente) alla pag. 3/7 banca finanziatrice.
Contr Contr ha documentato di aver richiesto a il pagamento del credito nel quale si surrogava con lettera raccomandata a.r.r. del 28.11.2023 indirizzata all'odierna opponente e alla società da questa rappresentata, dichiarando di agire ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 co. 4 del D.M. n. 18459 del 20.06.05, con l'espresso avvertimento che, in ipotesi di mancato adempimento nel termine indicato, sarebbe stata avviata la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale ex art. 17 del D.lgs. n. 46/99, come previsto dall'art.
8-bis del D.L. n.
3/2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/15 (v. all. 8 alla comparsa di Contr
.
Per quanto di rilievo, è utile ai fini del decidere richiamare la normativa che disciplina il credito come quello di specie, fondato sulla garanzia prevista dalla L. n.662/96 e sulla surroga legale di cui al citato art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05, con particolare riferimento alle norme dedicate al recupero coattivo.
Ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D.M. n. 18459 del 20.06.2005: “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
L'art. 9 co. 5, del D. Lgs. n. 123/1998 richiamato dispone, per quanto di interesse, che
“al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
L'art. 8 bis del D.L. n. 3/2015, convertito con modifiche nella Legge 24. 3.2015, n. 33, analogamente a quanto previsto dall'art. 9, co. 5, del D. Lgs. n. 123/1998, dispone che
“Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
pag. 4/7 dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Contr La garanzia concessa da rientra fra gli interventi di sostegno al credito, tramite cui lo Stato interviene a favorire l'attività della piccola e media impresa, previsti dall'art. 2, co. 100 della l. n. 662/1996, secondo cui “nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il
può destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il Pt_2 finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Controparte_3 allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”. Trattasi, dunque, di stanziamenti di denaro pubblico, effettuati dallo Stato tramite un fondo appositamente costituito, gestito tramite misure da adottarsi “nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica” (cfr. art. 1 co. 1 del D.L. 21/06/2013, n. 69) che ha proprie regole, legislativamente sancite, anche in relazione alla procedura di riscossione, che non è soggetta alle norme ordinariamente applicabili ai crediti tra privati.
Sul punto, con ordinanza n. 1005 del 16/01/2023 (ed in senso conforme con Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024), la stessa Suprema Corte ha chiarito che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_3 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”.
Sulla base delle richiamate disposizioni e delle osservazioni svolte, non è condivisibile quanto sostenuto da parte opponente secondo cui, a fronte della surrogazione legale Contr prevista dall'art. 2 del DM 18459/2005, subentrerebbe in un rapporto avente natura privatistica e e pertanto necessiterebbe di un titolo di credito secondo le norme del codice di procedura civile prima di agire esecutivamente. Il credito sottostante (tra Contro l'opponente e la banca finanziatrice) ha natura privatistica, il credito vantato da nei confronti della opponente ha invece natura pubblicistica ed è per legge sottoposto alla procedura di iscrizione a ruolo esattoriale.
pag. 5/7 Alla luce di quanto procede, non può ritenersi in alcun modo nulla, inesistente o illegittima neppure la cartella di pagamento opposta, rilevando peraltro come la stessa domanda di parte opponente sul punto sia generica e non individui esattamente la sanzione collegata all'allegazione della asserita mancanza di un valido titolo esecutivo.
Periculum in mora
Con riferimento alla richiesta di sospensione, in assenza del fumus boni iuris, stante l'infondatezza delle questioni in merito allegate, non può che rigettarsi l'istanza. Difetta peraltro una allegazione circa il periculum in mora (diversa ed ulteriore rispetto al mero essere assoggettati ad un procedimento esecutivo).
Legittimazione passiva di CP_2
Quanto alla posizione di non essendo stati opposti irregolarità nel procedimento CP_2 di riscossione, effettivamente è condivisibile la sua domanda di dichiararne il difetto di legittimazione passiva, in quanto non non risulta essere un contraddittore CP_2 necessario in questo giudizio, non essendo l'ente titolare del credito opposto oggetto della cartella. Tuttavia, nel caso in cui l'opposizione fosse stata accolta, la sentenza avrebbe inciso anche sull'azione esecutiva di e pertanto è comprensibile la CP_2 vocatio in ius da parte dell'odierna opponente, da leggersi come una mera denunciatio litis.
Indipendente da ogni declaratoria formale circa la sua legittimazione passiva, superflua stante l'esito del presente giudizio e la sua costituzione in giudizio, ad spetta CP_2 comunque la liquidazione delle spese sostenute nel presente giudizio.
Spese di lite
Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014, scaglione da € 52.001 a € 260.000, con l'applicazione del parametro minimo per la fase di studio, introduttiva e decisionale nei giudizi di cognizione (essendo stato la fase cautelare trattata insieme alla fase di merito), al fine di proporzionare lo scaglione all'effettivo valore della causa e alla non complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1. respinge l'istanza di sospensione;
2. respinge tutte le domande formulate nel merito da parte opponente;
pag. 6/7 3. condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano nella misura di € 4.250,00, oltre alle spese generali (pari al 15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge in favore di ciascuno dei convenuti
17 ottobre 2025 CP_11
Il Giudice
SE CA
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