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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione II Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :
1. dr. Vincenza Randazzo Presidente
2. dr. Antonino Zappalà Consigliere
3. dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 317/2022 R.G. concernente l'impugnazione della sentenza n. 132/2022 resa dal Tribunale di Patti, pubblicata in data 1.03.2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.;
vertente tra
(C.F.: ) nata a [...] il 3 aprile Parte_1 C.F._1
1950 ed ivi residente in [...], in proprio e quale erede di
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1 C.F._2
GI Gitto;
APPELLANTE contro
(P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Carlo Comandè e dall'Avv. Felice Errante Jr.;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI, rese all'udienza di trattazione scritta del 7.3.2025.
L'appellante in proprio e n.q. di erede di ha Parte_1 Persona_1 concluso chiedendo:
1. Riformare la sentenza impugnata e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
2. Per l'effetto, rimettere la causa sul ruolo affinchè la stessa possa essere decisa nel merito, accertando e dichiarando la responsabilità extracontrattuale della società ex art. 2043 c.c.. Controparte_1
3. Conseguentemente, in via principale: condannare la al Controparte_1 risarcimento del danno in forma specifica, ovvero a rimuovere il palo eolico o a spostarne la collocazione al fine di ridurre l'intensità del rumore percepito dagli attori.
4. Condannare la al pagamento del danno non Controparte_1 patrimoniale subito, ciascuno nella misura di € 50.000,00 o nella diversa somma da determinarsi anche in via equitativa.
5. Condannare la al pagamento del danno subito per il Controparte_1 deprezzamento del bene, pari ad € 78.096,84 o nella diversa somma di €
70.437,52 rilevata dal C.T.U. incaricato.
6. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata ha chiesto: Controparte_1
1. In via preliminare e pregiudiziale: Dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto per difetto di giurisdizione del giudice ordinario e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 132/2022.
2. In linea subordinata ed eventualmente nel merito: Rigettare l'appello poiché totalmente infondato in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado (R.G. n. 815/2013) è stato incardinato davanti al
Tribunale di Patti, ad iniziativa dei Signori e (odierni Per_1 Parte_1 appellanti o loro dante causa/eredi) nei confronti della società Controparte_1
Gli attori, comproprietari di un terreno sito in San Piero Patti, Contrada
[...]
pag. 2/9 RU (Fg 41, part.lle 193, 451, 452, 453), su cui insistono due fabbricati adibiti ad abitazione civile, lamentavano la realizzazione e il funzionamento di un palo eolico (aerogeneratore) da parte della società convenuta su fondo confinante.
Tale impianto eolico era stato autorizzato con Decreto dell'Assessorato
Regionale del Territorio e dell'Ambiente in data 11 novembre 2004.
Gli attori chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della società ai sensi dell'art. 2043 c.c.. In via principale, Controparte_1 domandavano la condanna della società al risarcimento del danno in forma specifica, ovvero a rimuovere o spostare il palo eolico per ridurre l'intensità del rumore percepito. Chiedevano inoltre il pagamento del danno non patrimoniale
(ciascuno € 50.000,00) e del danno per il deprezzamento del bene, quantificato in € 78.096,84 o nella diversa somma da determinarsi. L'azione si fondava sul rispetto dei limiti di tollerabilità previsti dall'art. 844 c.c..
La società si costituiva, contestando le pretese e Controparte_1 sollevando, in via preliminare, eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo (G.A.). Sosteneva che gli attori avessero chiesto la rimozione o lo spostamento di un palo eolico, opera di pubblica utilità, e che la domanda fosse inammissibile/improponibile dinanzi al
G.O.. In subordine, chiedeva il rigetto della domanda nel merito.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU (Ing. Per_2
). Dalla CTU, integrata, risultava che la distanza tra l'aerogeneratore
[...]
(WTG12) e l'immobile era di 123,55 m e che non risultavano fattibili opere Per_1 di mitigazione (barriere antirumore, minore velocita del rotore o similari) che possano far rientrare sia le emissioni sonore entro la soglia di normale tollerabilità, sia la distanza entro i prescritti limiti di legge. Il deprezzamento del fondo era stimato dal CTU in € 70.437,52 (pari al 45% del valore complessivo).
Il Tribunale di Patti, con sentenza n. 132/2022, pubblicata in data 1 marzo 2022, accoglieva l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione avanzata da parte convenuta, con condanna dell'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite pag. 3/9 liquidate in € 7.795,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, nonché le spese di ctu. Il Giudice riteneva che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, lettere f) ed o) del D.Lgs. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo).
Richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 18165/2017), affermava che la realizzazione di un eolico costituisce un intervento di CP_2 interesse pubblico. La domanda degli attori, volta ad accertare una distanza inferiore rispetto al progetto assentito e la rimozione/riposizionamento dell'impianto, non involgeva un mero comportamento iure privatorum, ma si risolveva in una contestazione delle scelte discrezionali sulle distanze di sicurezza contenute nei provvedimenti autorizzatori della Regione Sicilia.
Con atto di citazione notificato in data 26.4.2022 proponeva appello Parte_1 avverso la suddetta sentenza, affidando il gravame ai seguenti motivi:
I ERRATA MOTIVAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL DIFETTO DI
GIURISDIZIONE.
L'appellante lamentava erronea dichiarazione del difetto di giurisdizione.
Ribadiva che l'azione si fondava sulla tutela di diritti soggettivi (diritto alla salute e proprietà) e sul rispetto dei limiti di tollerabilità previsti dall'art. 844 c.c., e non sull'annullamento del provvedimento autorizzativo. L'oggetto della contestazione non è il provvedimento amministrativo, ma il comportamento illegittimo della società privata nell'esecuzione dell'opera in maniera errata, violando il principio del neminem laedere. In tali casi, la giurisdizione spetterebbe al Giudice Ordinario, come statuito dalla più recente giurisprudenza
(Cass. Sez. Unite n. 25578/2020).
II CONDANNA ALLE SPESE. L'appellante chiedeva la riforma del capo della sentenza relativo alla condanna degli attori al pagamento delle spese di lite e
CTU in favore della convenuta, con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio, in ossequio al principio della soccombenza.
pag. 4/9 NEL MERITO: MANCATA PRONUNCIA IN ORDINE ALLA DOMANDA
RISARCITORIA. L' appellante insisteva affinché il Collegio si pronunciasse sul merito della controversia, ampiamente istruito in primo grado, a seguito dell'auspicata riforma sulla giurisdizione, richiamando le risultanze della CTU che ha riscontrato il deprezzamento del fondo (€ 70.437,52) e l'impossibilità di opere di mitigazione per far rientrare le emissioni sonore nella soglia di normale tollerabilità.
si costituiva in giudizio resistendo all'appello, insistendo Controparte_1 per la conferma della sentenza. Contestava comunque il merito, ribadendo l'infondatezza della pretesa risarcitoria, eccependo che la proprietà Per_1 potrebbe essere un fabbricato rurale, potenzialmente abusivo e realizzato dopo l'autorizzazione del parco eolico, circostanza che inficerebbe la valutazione del danno.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025, resa a trattazione scritta, la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per gli atti conclusivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, i motivi di gravame e le difese di parte appellata, ritiene fondato il primo motivo di appello concernente il difetto di giurisdizione.
Il Tribunale di Patti ha dichiarato il difetto di giurisdizione ritenendo che la domanda di rimozione/spostamento dell'aerogeneratore, pur formulata in termini di responsabilità extracontrattuale, celasse una contestazione sulle scelte discrezionali di localizzazione contenute nei provvedimenti amministrativi autorizzativi, ricadendo così nella giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133 lett. f) e o) c.p.a.. Tale statuizione risulta fondata su un orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un. n. 18165/2017) che, pur pertinente a casi di opere pubbliche, non ha tenuto conto della successiva e più specifica evoluzione in materia di immissioni da impianti eolici gestiti da privati.
pag. 5/9 Questo Collegio, in adesione ai principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, e in particolare all'orientamento più recente, ritiene che la giurisdizione spetti al Giudice Ordinario. Il riparto di giurisdizione si fonda sulla causa petendi o petitum sostanziale. Nel caso di specie, gli attori hanno agito primariamente per la tutela del diritto di proprietà e del diritto alla salute rispetto alle immissioni sonore ritenute intollerabili ex art. 844 c.c. e per il risarcimento del danno (art. 2043 c.c.).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione del privato, volta ad ottenere la cessazione o la riduzione delle immissioni rumorose prodotte da un parco eolico, insieme al risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non è configurabile un rapporto diretto con l'amministrazione-autorità, nel cui ambito possa individuarsi una posizione d'interesse legittimo, soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. (Cassazione civile sez. un., 12/11/2020, n. 25578, Cass. sez. unite 1.4.2020 n. 7636).
Non rileva, in questo contesto, che la domanda includa la richiesta di un facere
(rimozione o spostamento del palo), se tale richiesta è conseguenza della violazione del principio del neminem laedere da parte di un soggetto privato
( , che nell'esecuzione dell'opera (attività di natura Controparte_1 materiale) ha l'obbligo di osservare le regole tecniche e i canoni di diligenza, a prescindere dall'autorizzazione amministrativa. Come ribadito, la giurisdizione del G.O. sussiste anche quando la domanda è finalizzata ad ottenere la condanna dell'amministrazione [o di un privato] al risarcimento del danno ma anche la sua condanna ad un facere, posto che la domanda non investe scelte ed atti autoritativi della P.A. ma un'attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere”. (Cass. Sez. Unite n. 7636/2020).
Nel caso di specie, l'appellante ha specificamente contestato che non è il provvedimento autorizzativo in sé ad essere lesivo, ma l'esecuzione dello stesso in maniera errata ed illegittima da parte della società convenuta. Tale
pag. 6/9 posizione trova conferma nelle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio
(CTU Ing. la quale ha concluso che, a causa delle emissioni sonore e Per_2 della notevole altezza del palo, non sono fattibili opere di mitigazione (barriere antirumore, minore velocita del rotore o similari) che possano far rientrare sia le emissioni sonore entro la soglia di normale tollerabilità, sia la distanza entro i prescritti limiti di legge”. Questa circostanza rafforza la natura del contenzioso come vertente sulla tollerabilità delle immissioni (Art. 844 c.c.) e non sulla validità dell'atto amministrativo.
Pertanto, il primo motivo di appello deve essere accolto.
Riformata la sentenza in punto di giurisdizione, occorre stabilire se la Corte
d'Appello possa decidere il merito o debba rimettere la causa al Tribunale.
L' atto di citazione in appello è stato notificato in data 26.04.2022 e iscritto al ruolo prima del 28 febbraio 2023. L'appellata ha correttamente eccepito che, in virtù della disciplina ratione temporis applicabile, in caso di riforma della sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione del G.O., è obbligatoria la rimessione della causa al primo giudice. (in senso sostanzialmente conforme
Cass. Sez Unite n. 11027 del 2014)
Ai sensi dell' art. 353 c.p.c. (nella formulazione applicabile al caso di specie), “Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice”.
Pertanto, sebbene l'appellante abbia insistito nelle conclusioni affinché il
Collegio si pronunci sul merito (essendo la causa istruita), tale richiesta non può essere accolta, stante l'applicazione vincolante della norma procedurale vigente all'epoca dell' instaurazione del gravame.
l principio per cui continua ad applicarsi l'art. 353 c.p.c. (non abrogato) alle cause iniziate prima del 28 febbraio 2023 è il principio di ultrattività della legge processuale vigente al momento dell'instaurazione del giudizio, noto anche come principio “tempus regit actum”.
pag. 7/9 Questo principio è espresso dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 (riforma
Cartabia), che stabilisce: le nuove disposizioni [...] si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
In altri termini, la legge processuale nuova non si applica retroattivamente: se il processo è iniziato sotto la vigenza dell'art. 353 c.p.c., continua a essere retto da quella norma, anche se successivamente abrogata. Ciò garantisce stabilità e certezza del processo, evitando che il mutamento normativo in corso d'opera possa compromettere la logica sequenza degli atti processuali già compiuti.
La Corte, accertata la giurisdizione del Giudice Ordinario, deve dunque rimettere la causa al Tribunale di Patti per la prosecuzione e la decisione nel merito (incluso l'esame delle risultanze della CTU e delle relative contestazioni di parte appellata in ordine alla fondatezza del danno e alla presunta natura abusiva dell'immobile).
II. Sulle Spese di Lite (Secondo Motivo di Appello) L'accoglimento del primo motivo di appello comporta la caducazione della statuizione sulle spese processuali del primo grado, inclusa la condanna degli attori al pagamento di €
7.795,00 per compensi e le spese di CTU, disposta dal Tribunale in ragione della ritenuta soccombenza sulla questione preliminare. La decisione definitiva sulle spese del primo grado, stante la rimessione, viene riservata al Giudice di rinvio, che provvederà in base all'esito del giudizio di merito (secondo il principio della soccombenza). Per quanto riguarda le spese del presente grado di appello, la società è risultata soccombente sulla Controparte_1 questione pregiudiziale di giurisdizione, che ha costituito l'unico tema decisionale della presente fase. Le spese di questo grado seguono pertanto il principio della soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellata
Tali spese si liquidano, ex D.M. 147/2022, fascia Controparte_1 riferimento valore indeterminabile complessità media, come in dispositivo.
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quale erede di Parte_1
contro avverso la sentenza n. 132/2022 Persona_1 Controparte_1 del Tribunale di Patti (R.G. n. 815/2013), iscritto al R.G. n. 317/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento parziale dell'appello e in totale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1. ACCOGLIE il Primo Motivo di Appello e, per l' effetto DICHIARA LA
GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.
2. RIMETTE le parti dinanzi al Tribunale di Patti affinché provveda alla prosecuzione e alla decisione nel merito della causa, ai sensi dell'art. 353 c.p.c.
(nella formulazione ratione temporis applicabile).
3. RISERVA la decisione definitiva in ordine al regolamento delle spese del primo grado, ivi comprese le spese di CTU, al Giudice del rinvio.
4. CONDANNA la società al pagamento in favore di Controparte_1
in proprio e n.q. di erede di delle spese e Parte_1 Persona_1 competenze del presente grado di appello, che si liquidano in complessivi €
5.500,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello di Messina, il 10 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dr. Maria Grazia Lau dr. Vincenza Randazzo
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione II Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :
1. dr. Vincenza Randazzo Presidente
2. dr. Antonino Zappalà Consigliere
3. dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 317/2022 R.G. concernente l'impugnazione della sentenza n. 132/2022 resa dal Tribunale di Patti, pubblicata in data 1.03.2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.;
vertente tra
(C.F.: ) nata a [...] il 3 aprile Parte_1 C.F._1
1950 ed ivi residente in [...], in proprio e quale erede di
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1 C.F._2
GI Gitto;
APPELLANTE contro
(P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Carlo Comandè e dall'Avv. Felice Errante Jr.;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI, rese all'udienza di trattazione scritta del 7.3.2025.
L'appellante in proprio e n.q. di erede di ha Parte_1 Persona_1 concluso chiedendo:
1. Riformare la sentenza impugnata e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
2. Per l'effetto, rimettere la causa sul ruolo affinchè la stessa possa essere decisa nel merito, accertando e dichiarando la responsabilità extracontrattuale della società ex art. 2043 c.c.. Controparte_1
3. Conseguentemente, in via principale: condannare la al Controparte_1 risarcimento del danno in forma specifica, ovvero a rimuovere il palo eolico o a spostarne la collocazione al fine di ridurre l'intensità del rumore percepito dagli attori.
4. Condannare la al pagamento del danno non Controparte_1 patrimoniale subito, ciascuno nella misura di € 50.000,00 o nella diversa somma da determinarsi anche in via equitativa.
5. Condannare la al pagamento del danno subito per il Controparte_1 deprezzamento del bene, pari ad € 78.096,84 o nella diversa somma di €
70.437,52 rilevata dal C.T.U. incaricato.
6. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata ha chiesto: Controparte_1
1. In via preliminare e pregiudiziale: Dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto per difetto di giurisdizione del giudice ordinario e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 132/2022.
2. In linea subordinata ed eventualmente nel merito: Rigettare l'appello poiché totalmente infondato in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado (R.G. n. 815/2013) è stato incardinato davanti al
Tribunale di Patti, ad iniziativa dei Signori e (odierni Per_1 Parte_1 appellanti o loro dante causa/eredi) nei confronti della società Controparte_1
Gli attori, comproprietari di un terreno sito in San Piero Patti, Contrada
[...]
pag. 2/9 RU (Fg 41, part.lle 193, 451, 452, 453), su cui insistono due fabbricati adibiti ad abitazione civile, lamentavano la realizzazione e il funzionamento di un palo eolico (aerogeneratore) da parte della società convenuta su fondo confinante.
Tale impianto eolico era stato autorizzato con Decreto dell'Assessorato
Regionale del Territorio e dell'Ambiente in data 11 novembre 2004.
Gli attori chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della società ai sensi dell'art. 2043 c.c.. In via principale, Controparte_1 domandavano la condanna della società al risarcimento del danno in forma specifica, ovvero a rimuovere o spostare il palo eolico per ridurre l'intensità del rumore percepito. Chiedevano inoltre il pagamento del danno non patrimoniale
(ciascuno € 50.000,00) e del danno per il deprezzamento del bene, quantificato in € 78.096,84 o nella diversa somma da determinarsi. L'azione si fondava sul rispetto dei limiti di tollerabilità previsti dall'art. 844 c.c..
La società si costituiva, contestando le pretese e Controparte_1 sollevando, in via preliminare, eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo (G.A.). Sosteneva che gli attori avessero chiesto la rimozione o lo spostamento di un palo eolico, opera di pubblica utilità, e che la domanda fosse inammissibile/improponibile dinanzi al
G.O.. In subordine, chiedeva il rigetto della domanda nel merito.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU (Ing. Per_2
). Dalla CTU, integrata, risultava che la distanza tra l'aerogeneratore
[...]
(WTG12) e l'immobile era di 123,55 m e che non risultavano fattibili opere Per_1 di mitigazione (barriere antirumore, minore velocita del rotore o similari) che possano far rientrare sia le emissioni sonore entro la soglia di normale tollerabilità, sia la distanza entro i prescritti limiti di legge. Il deprezzamento del fondo era stimato dal CTU in € 70.437,52 (pari al 45% del valore complessivo).
Il Tribunale di Patti, con sentenza n. 132/2022, pubblicata in data 1 marzo 2022, accoglieva l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione avanzata da parte convenuta, con condanna dell'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite pag. 3/9 liquidate in € 7.795,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, nonché le spese di ctu. Il Giudice riteneva che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, lettere f) ed o) del D.Lgs. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo).
Richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 18165/2017), affermava che la realizzazione di un eolico costituisce un intervento di CP_2 interesse pubblico. La domanda degli attori, volta ad accertare una distanza inferiore rispetto al progetto assentito e la rimozione/riposizionamento dell'impianto, non involgeva un mero comportamento iure privatorum, ma si risolveva in una contestazione delle scelte discrezionali sulle distanze di sicurezza contenute nei provvedimenti autorizzatori della Regione Sicilia.
Con atto di citazione notificato in data 26.4.2022 proponeva appello Parte_1 avverso la suddetta sentenza, affidando il gravame ai seguenti motivi:
I ERRATA MOTIVAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL DIFETTO DI
GIURISDIZIONE.
L'appellante lamentava erronea dichiarazione del difetto di giurisdizione.
Ribadiva che l'azione si fondava sulla tutela di diritti soggettivi (diritto alla salute e proprietà) e sul rispetto dei limiti di tollerabilità previsti dall'art. 844 c.c., e non sull'annullamento del provvedimento autorizzativo. L'oggetto della contestazione non è il provvedimento amministrativo, ma il comportamento illegittimo della società privata nell'esecuzione dell'opera in maniera errata, violando il principio del neminem laedere. In tali casi, la giurisdizione spetterebbe al Giudice Ordinario, come statuito dalla più recente giurisprudenza
(Cass. Sez. Unite n. 25578/2020).
II CONDANNA ALLE SPESE. L'appellante chiedeva la riforma del capo della sentenza relativo alla condanna degli attori al pagamento delle spese di lite e
CTU in favore della convenuta, con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio, in ossequio al principio della soccombenza.
pag. 4/9 NEL MERITO: MANCATA PRONUNCIA IN ORDINE ALLA DOMANDA
RISARCITORIA. L' appellante insisteva affinché il Collegio si pronunciasse sul merito della controversia, ampiamente istruito in primo grado, a seguito dell'auspicata riforma sulla giurisdizione, richiamando le risultanze della CTU che ha riscontrato il deprezzamento del fondo (€ 70.437,52) e l'impossibilità di opere di mitigazione per far rientrare le emissioni sonore nella soglia di normale tollerabilità.
si costituiva in giudizio resistendo all'appello, insistendo Controparte_1 per la conferma della sentenza. Contestava comunque il merito, ribadendo l'infondatezza della pretesa risarcitoria, eccependo che la proprietà Per_1 potrebbe essere un fabbricato rurale, potenzialmente abusivo e realizzato dopo l'autorizzazione del parco eolico, circostanza che inficerebbe la valutazione del danno.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025, resa a trattazione scritta, la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per gli atti conclusivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, i motivi di gravame e le difese di parte appellata, ritiene fondato il primo motivo di appello concernente il difetto di giurisdizione.
Il Tribunale di Patti ha dichiarato il difetto di giurisdizione ritenendo che la domanda di rimozione/spostamento dell'aerogeneratore, pur formulata in termini di responsabilità extracontrattuale, celasse una contestazione sulle scelte discrezionali di localizzazione contenute nei provvedimenti amministrativi autorizzativi, ricadendo così nella giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133 lett. f) e o) c.p.a.. Tale statuizione risulta fondata su un orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un. n. 18165/2017) che, pur pertinente a casi di opere pubbliche, non ha tenuto conto della successiva e più specifica evoluzione in materia di immissioni da impianti eolici gestiti da privati.
pag. 5/9 Questo Collegio, in adesione ai principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, e in particolare all'orientamento più recente, ritiene che la giurisdizione spetti al Giudice Ordinario. Il riparto di giurisdizione si fonda sulla causa petendi o petitum sostanziale. Nel caso di specie, gli attori hanno agito primariamente per la tutela del diritto di proprietà e del diritto alla salute rispetto alle immissioni sonore ritenute intollerabili ex art. 844 c.c. e per il risarcimento del danno (art. 2043 c.c.).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione del privato, volta ad ottenere la cessazione o la riduzione delle immissioni rumorose prodotte da un parco eolico, insieme al risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non è configurabile un rapporto diretto con l'amministrazione-autorità, nel cui ambito possa individuarsi una posizione d'interesse legittimo, soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. (Cassazione civile sez. un., 12/11/2020, n. 25578, Cass. sez. unite 1.4.2020 n. 7636).
Non rileva, in questo contesto, che la domanda includa la richiesta di un facere
(rimozione o spostamento del palo), se tale richiesta è conseguenza della violazione del principio del neminem laedere da parte di un soggetto privato
( , che nell'esecuzione dell'opera (attività di natura Controparte_1 materiale) ha l'obbligo di osservare le regole tecniche e i canoni di diligenza, a prescindere dall'autorizzazione amministrativa. Come ribadito, la giurisdizione del G.O. sussiste anche quando la domanda è finalizzata ad ottenere la condanna dell'amministrazione [o di un privato] al risarcimento del danno ma anche la sua condanna ad un facere, posto che la domanda non investe scelte ed atti autoritativi della P.A. ma un'attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere”. (Cass. Sez. Unite n. 7636/2020).
Nel caso di specie, l'appellante ha specificamente contestato che non è il provvedimento autorizzativo in sé ad essere lesivo, ma l'esecuzione dello stesso in maniera errata ed illegittima da parte della società convenuta. Tale
pag. 6/9 posizione trova conferma nelle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio
(CTU Ing. la quale ha concluso che, a causa delle emissioni sonore e Per_2 della notevole altezza del palo, non sono fattibili opere di mitigazione (barriere antirumore, minore velocita del rotore o similari) che possano far rientrare sia le emissioni sonore entro la soglia di normale tollerabilità, sia la distanza entro i prescritti limiti di legge”. Questa circostanza rafforza la natura del contenzioso come vertente sulla tollerabilità delle immissioni (Art. 844 c.c.) e non sulla validità dell'atto amministrativo.
Pertanto, il primo motivo di appello deve essere accolto.
Riformata la sentenza in punto di giurisdizione, occorre stabilire se la Corte
d'Appello possa decidere il merito o debba rimettere la causa al Tribunale.
L' atto di citazione in appello è stato notificato in data 26.04.2022 e iscritto al ruolo prima del 28 febbraio 2023. L'appellata ha correttamente eccepito che, in virtù della disciplina ratione temporis applicabile, in caso di riforma della sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione del G.O., è obbligatoria la rimessione della causa al primo giudice. (in senso sostanzialmente conforme
Cass. Sez Unite n. 11027 del 2014)
Ai sensi dell' art. 353 c.p.c. (nella formulazione applicabile al caso di specie), “Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice”.
Pertanto, sebbene l'appellante abbia insistito nelle conclusioni affinché il
Collegio si pronunci sul merito (essendo la causa istruita), tale richiesta non può essere accolta, stante l'applicazione vincolante della norma procedurale vigente all'epoca dell' instaurazione del gravame.
l principio per cui continua ad applicarsi l'art. 353 c.p.c. (non abrogato) alle cause iniziate prima del 28 febbraio 2023 è il principio di ultrattività della legge processuale vigente al momento dell'instaurazione del giudizio, noto anche come principio “tempus regit actum”.
pag. 7/9 Questo principio è espresso dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 (riforma
Cartabia), che stabilisce: le nuove disposizioni [...] si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
In altri termini, la legge processuale nuova non si applica retroattivamente: se il processo è iniziato sotto la vigenza dell'art. 353 c.p.c., continua a essere retto da quella norma, anche se successivamente abrogata. Ciò garantisce stabilità e certezza del processo, evitando che il mutamento normativo in corso d'opera possa compromettere la logica sequenza degli atti processuali già compiuti.
La Corte, accertata la giurisdizione del Giudice Ordinario, deve dunque rimettere la causa al Tribunale di Patti per la prosecuzione e la decisione nel merito (incluso l'esame delle risultanze della CTU e delle relative contestazioni di parte appellata in ordine alla fondatezza del danno e alla presunta natura abusiva dell'immobile).
II. Sulle Spese di Lite (Secondo Motivo di Appello) L'accoglimento del primo motivo di appello comporta la caducazione della statuizione sulle spese processuali del primo grado, inclusa la condanna degli attori al pagamento di €
7.795,00 per compensi e le spese di CTU, disposta dal Tribunale in ragione della ritenuta soccombenza sulla questione preliminare. La decisione definitiva sulle spese del primo grado, stante la rimessione, viene riservata al Giudice di rinvio, che provvederà in base all'esito del giudizio di merito (secondo il principio della soccombenza). Per quanto riguarda le spese del presente grado di appello, la società è risultata soccombente sulla Controparte_1 questione pregiudiziale di giurisdizione, che ha costituito l'unico tema decisionale della presente fase. Le spese di questo grado seguono pertanto il principio della soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellata
Tali spese si liquidano, ex D.M. 147/2022, fascia Controparte_1 riferimento valore indeterminabile complessità media, come in dispositivo.
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quale erede di Parte_1
contro avverso la sentenza n. 132/2022 Persona_1 Controparte_1 del Tribunale di Patti (R.G. n. 815/2013), iscritto al R.G. n. 317/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento parziale dell'appello e in totale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1. ACCOGLIE il Primo Motivo di Appello e, per l' effetto DICHIARA LA
GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.
2. RIMETTE le parti dinanzi al Tribunale di Patti affinché provveda alla prosecuzione e alla decisione nel merito della causa, ai sensi dell'art. 353 c.p.c.
(nella formulazione ratione temporis applicabile).
3. RISERVA la decisione definitiva in ordine al regolamento delle spese del primo grado, ivi comprese le spese di CTU, al Giudice del rinvio.
4. CONDANNA la società al pagamento in favore di Controparte_1
in proprio e n.q. di erede di delle spese e Parte_1 Persona_1 competenze del presente grado di appello, che si liquidano in complessivi €
5.500,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello di Messina, il 10 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dr. Maria Grazia Lau dr. Vincenza Randazzo
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