Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1040
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Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Errata motivazione ed errata applicazione del difetto di giurisdizione

    La Corte ritiene che la giurisdizione spetti al Giudice Ordinario, poiché la domanda è volta alla tutela del diritto di proprietà e alla salute rispetto alle immissioni sonore intollerabili ex art. 844 c.c. e al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., e non a una contestazione del provvedimento amministrativo. La richiesta di rimozione o spostamento dell'impianto è conseguenza della violazione del principio del neminem laedere da parte di un soggetto privato.

  • Accolto
    Necessità di rimessione al primo giudice

    La Corte applica l'art. 353 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile) che impone la rimessione delle parti davanti al primo giudice quando il giudice d'appello riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario negata dal primo giudice.

  • Altro
    Responsabilità extracontrattuale per immissioni intollerabili

    La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario ma ha rimesso la causa al Tribunale di Patti per la decisione nel merito, inclusa l'esame delle risultanze della CTU relative alle emissioni sonore e alla fattibilità di opere di mitigazione.

  • Altro
    Danno non patrimoniale da immissioni intollerabili

    La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario ma ha rimesso la causa al Tribunale di Patti per la decisione nel merito.

  • Altro
    Danno da deprezzamento del fondo a causa delle immissioni

    La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario ma ha rimesso la causa al Tribunale di Patti per la decisione nel merito, tenendo conto delle risultanze della CTU.

  • Altro
    Riforma della statuizione sulle spese del primo grado

    La Corte ha disposto la riserva della decisione definitiva sulle spese del primo grado al Giudice del rinvio, in applicazione del principio della soccombenza.

  • Rigettato
    Soccombenza della società appellata sulle spese di appello

    Le spese del presente grado di appello seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico dell'appellata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1040
    Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
    Numero : 1040
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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