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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4184/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4184/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SCAVONE ARIANNA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 17/03/2012.
Con sentenza di adozione del 22.09.2018, i ricorrenti sono stati dichiarati genitori del minore Per_1 nato a [...] in data [...]
Con ricorso depositato il 26/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto Per_1 della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che la casa familiare, di proprietà comune dei coniugi, resta assegnata alla signora resso Pt_1 la quale il minore avrà dimora prevalente e della quale seguirà residenza.
PRENDE ATTO che le parti, tenuto conto che il signor ha delle problematiche di salute che, Pt_2 nei prossimi mesi, lo costringeranno ad affrontare specifiche terapie mediche, concordano che il predetto si allontani dalla casa familiare non appena le sue condizioni fisiche gli consentiranno di reperire una nuova ed autonoma sistemazione abitativa;
in considerazione della citata condizione di invalidità del sig.
e del fatto che i suoi parenti vivono al Sud, le parti danno atto che la signora continuerà a Parte_2 Pt_1 ricoprire il ruolo di caregiver verso il marito, quando e se ne ricorreranno le necessità;
DISPOE che il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la Pt_2 madre e nel rispetto delle esigenze ed impegni di tutti. In caso di mancato accordo, le parti si atterrano al seguente calendario: il padre potrà tenere il figlio 2 giorni alla settimana, in difetto d'accordo il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola fino a dopo cena con rientro entro le ore 21 o entro le ore 22 quando non c'è scuola;
nella settimana che termina con il week end di spettanza materna, il padre terrà il figlio anche a dormire riportandolo a scuola il mattino successivo. I weekend saranno alternati dal venerdì, sempre dall'uscita di scuola, fino al lunedì mattina con accompagnamento del minore a scuola. . Durante le vacanze invernali, negli anni pari il minore starà con la madre dal 23 al 30 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio, negli anni disparì avverrà il contrario. In ogni caso la sera del 24 dicembre verrà trascorsa con il genitore che non trascorrerà col figlio il periodo ricomprendente il Natale. Per le feste pasquali, negli anni pari il minore starà i primi tre giorni ricomprendenti la Pasqua con la madre, e gli ultimi tre giorni ricomprendenti il Lunedì dell'Angelo con il padre, negli anni dispari avverrà il contrario. Il principio dell'alternanza verrà osservato anche per tutte le altre festività comandate, ponti e compleanno. Mentre la Festa della Mamma verrà trascorsa con la madre e la festa del papà con il padre. Le vacanze estive verranno concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
in difetto di accordo, negli anni pari il minore trascorrerà con la madre il periodo ricompreso tra il primo ed il 15 agosto compreso, mentre il padre avrà diritto al periodo decorrente dal 16 al 31 di agosto compreso, negli anni dispari avverrà il contrario. Oltre a due settimane consecutive, i coniugi avranno altresì il diritto ad pagina 2 di 3 una settimana ulteriore di vacanza da trascorrere col figlio in periodo extra scolastico. I coniugi concordano, altresì, che fino a quando il sig. avrà necessità di permanere nella casa familiare, i Pt_2 turni di visita con il minore verranno comunque seguiti, e conseguentemente, nei giorni (o nei week end) di spettanza di un genitore, l'altro potrà, se lo vorrà, allontanarsi dalla casa familiare.
DISPONE che, sotto il profilo economico e, fermo il principio in base al quale ciascun genitore provvederà alle esigenze del figlio quando lo ha con sé, il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00, importo che sarà Pt_1 rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese extra, mediche, scolastiche, sportive e ludico ricreative verranno suddivise al 50% tra i coniugi, le stesse dovranno essere concordate preventivamente, salvo quelle necessarie ed urgenti. In ogni caso, le parti faranno riferimento al Protocollo di intesa concordato tra Magistrati e avvocati del COA di Torino. Le parti concordano, fin d'ora, che Per_1 frequenterà la scuola media inferiore presso un istituto privato e che, conseguentemente, tutte le spese correlate alla frequentazione del predetto istituto verranno suddivise tra i genitori, fatta eccezione per la retta del primo anno che verrà pagata interamente dalla signora Pt_1
PRENDE ATTO che l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori come per legge;
PRENDE ATTO che il mutuo relativo alla casa familiare continuerà ad essere pagato a metà tra le parti;
PRENDE ATTO che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e per tale ragione rinunciano ad avanzare reciproche richieste di mantenimento per se stessi;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4184/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SCAVONE ARIANNA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 17/03/2012.
Con sentenza di adozione del 22.09.2018, i ricorrenti sono stati dichiarati genitori del minore Per_1 nato a [...] in data [...]
Con ricorso depositato il 26/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto Per_1 della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che la casa familiare, di proprietà comune dei coniugi, resta assegnata alla signora resso Pt_1 la quale il minore avrà dimora prevalente e della quale seguirà residenza.
PRENDE ATTO che le parti, tenuto conto che il signor ha delle problematiche di salute che, Pt_2 nei prossimi mesi, lo costringeranno ad affrontare specifiche terapie mediche, concordano che il predetto si allontani dalla casa familiare non appena le sue condizioni fisiche gli consentiranno di reperire una nuova ed autonoma sistemazione abitativa;
in considerazione della citata condizione di invalidità del sig.
e del fatto che i suoi parenti vivono al Sud, le parti danno atto che la signora continuerà a Parte_2 Pt_1 ricoprire il ruolo di caregiver verso il marito, quando e se ne ricorreranno le necessità;
DISPOE che il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la Pt_2 madre e nel rispetto delle esigenze ed impegni di tutti. In caso di mancato accordo, le parti si atterrano al seguente calendario: il padre potrà tenere il figlio 2 giorni alla settimana, in difetto d'accordo il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola fino a dopo cena con rientro entro le ore 21 o entro le ore 22 quando non c'è scuola;
nella settimana che termina con il week end di spettanza materna, il padre terrà il figlio anche a dormire riportandolo a scuola il mattino successivo. I weekend saranno alternati dal venerdì, sempre dall'uscita di scuola, fino al lunedì mattina con accompagnamento del minore a scuola. . Durante le vacanze invernali, negli anni pari il minore starà con la madre dal 23 al 30 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio, negli anni disparì avverrà il contrario. In ogni caso la sera del 24 dicembre verrà trascorsa con il genitore che non trascorrerà col figlio il periodo ricomprendente il Natale. Per le feste pasquali, negli anni pari il minore starà i primi tre giorni ricomprendenti la Pasqua con la madre, e gli ultimi tre giorni ricomprendenti il Lunedì dell'Angelo con il padre, negli anni dispari avverrà il contrario. Il principio dell'alternanza verrà osservato anche per tutte le altre festività comandate, ponti e compleanno. Mentre la Festa della Mamma verrà trascorsa con la madre e la festa del papà con il padre. Le vacanze estive verranno concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
in difetto di accordo, negli anni pari il minore trascorrerà con la madre il periodo ricompreso tra il primo ed il 15 agosto compreso, mentre il padre avrà diritto al periodo decorrente dal 16 al 31 di agosto compreso, negli anni dispari avverrà il contrario. Oltre a due settimane consecutive, i coniugi avranno altresì il diritto ad pagina 2 di 3 una settimana ulteriore di vacanza da trascorrere col figlio in periodo extra scolastico. I coniugi concordano, altresì, che fino a quando il sig. avrà necessità di permanere nella casa familiare, i Pt_2 turni di visita con il minore verranno comunque seguiti, e conseguentemente, nei giorni (o nei week end) di spettanza di un genitore, l'altro potrà, se lo vorrà, allontanarsi dalla casa familiare.
DISPONE che, sotto il profilo economico e, fermo il principio in base al quale ciascun genitore provvederà alle esigenze del figlio quando lo ha con sé, il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00, importo che sarà Pt_1 rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese extra, mediche, scolastiche, sportive e ludico ricreative verranno suddivise al 50% tra i coniugi, le stesse dovranno essere concordate preventivamente, salvo quelle necessarie ed urgenti. In ogni caso, le parti faranno riferimento al Protocollo di intesa concordato tra Magistrati e avvocati del COA di Torino. Le parti concordano, fin d'ora, che Per_1 frequenterà la scuola media inferiore presso un istituto privato e che, conseguentemente, tutte le spese correlate alla frequentazione del predetto istituto verranno suddivise tra i genitori, fatta eccezione per la retta del primo anno che verrà pagata interamente dalla signora Pt_1
PRENDE ATTO che l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori come per legge;
PRENDE ATTO che il mutuo relativo alla casa familiare continuerà ad essere pagato a metà tra le parti;
PRENDE ATTO che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e per tale ragione rinunciano ad avanzare reciproche richieste di mantenimento per se stessi;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3