TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/10/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 409/2025 di R.G. promossa da
(P. IVA ) con il patrocinio dell'avv. TRIPODI ANTONIO e Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio in Rho via Palmiro Togliatti 38,
-ricorrente-
contro
( , con il patrocinio dell'avv. TOMMASELLI CLARA e domicilio eletto CP_1 P.IVA_2
in Monza via Morandi 1,
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.2.2025, la società conveniva in giudizio Parte_2
, esponendo quanto Controparte_2 segue: “in data 21/01/2025 l di Monza, Controparte_2 notificava via PEC alla l'avviso di addebito n. 36820240019142820000 Parte_2 contenente l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento, entro 60 giorni, il complessivo importo di € 7.036,49 comprensivo di sanzioni e spese di notifica per omesso versamento Contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Separata Committenti/Associati da febbraio 2021 a dicembre 2023. Il predetto atto è carente dei requisiti formali richiesti dalla legge e, pertanto, inidoneo a mettere il destinatario in condizione di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantitogli. In particolare, l'avviso di addebito odiernamente impugnato è passibile di declaratoria di nullità in quanto privo di alcuni elementi essenziali quali: a) l'indicazione dell'autorità competente per territorio a ricevere il ricorso;
b) l'indicazione delle fattispecie da cui derivano gli importi intimati con conseguente impossibilità di individuare l'autorità
1 giurisdizionalmente competente a ricevere e trattare il ricorso;
c) l'allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000; d) l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti”. Chiedeva, pertanto, che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, venisse dichiarata la nullità dell'avviso di addebito per inesistenza della notifica eseguita in violazione dell'art. 26 DPR 602/73 e della legge 890/82; la nullità dell'avviso e degli atti prodromici e successivi, per i motivi sopra articolati.
Con memoria di costituzione depositata in data 19.6.2025, Controparte_3
contestava le deduzioni e richieste avversarie, eccependo
[...] in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto rispetto ai termini di decadenza di cui all'art.617 c.p.c..
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 30.9.2025 il Giudice ha invitato le parti costituite alla discussione, all'esisto della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto.
Il ricorso non può essere accolto. Preliminarmente, affrontando l'eccezione sollevata dal resistente in ordine alla CP_1 tardività e conseguente inammissibilità del ricorso, si osserva che, ove lo stesso debba qualificarsi - in ragione delle censure svolte - alla stregua di opposizione ex art. 617 c.p.c., il termine ivi previsto di giorni 20 risulta rispettato. Deve, infatti, muoversi dalla data del relativo deposito avvenuto il 7.2.2025, e dunque constatarsi la tempestività a fronte della decorrenza del termine coincidente con la data del 20.1.2025, in cui è stato notificato l'avviso di addebito, oggetto di opposizione. L'eccezione proposta deve essere quindi disattesa. Affrontando gli specifici rilievi formulati dal ricorrente, si osserva: non è fondato quello afferente alla nullità dell'avviso per omessa notifica degli atti presupposti. Come argomentato da parte resistente, l'avviso impugnato non doveva essere preceduto dalla notifica di alcunchè, in quanto il mancato versamento dei contributi non ha costituito oggetto di un accertamento in sede ispettiva, bensì è derivato dalla presentazione da parte della stessa delle denunce EMens, riportate peraltro nel “dettaglio” Parte_2 dell'avviso medesimo con indicazione di tutte le annualità contributive di riferimento. Ciò comporta il superamento, e in ogni caso l'infondatezza della doglianza vertente sulla mancata allegazione degli atti prodromici, non sussistendo alcuno di tali atti, una volta che l'accertamento delle omissioni è stato condotto sulla base delle denunce contributive insolute, provenienti dalla stessa ricorrente. Parimenti infondata è la censura relativa alla illegittimità dell'avviso per indeterminatezza. Nel caso di specie, l'atto impugnato contiene l'esaustiva indicazione dei dettagli utili a soddisfare l'esigenza del destinatario di risalire al contributo di interesse, alle singole annualità, all'importo dovuto e al regime sanzionatorio applicato. In ordine alla dedotta nullità per essere stato l'avviso notificato prima di giorni 60 dall'emissione del verbale di accertamento, l'ipotesi non ricorre nel caso specifico, poiché, come già rilevato, l'avviso non è stato preceduto da alcun verbale di accertamento per le illustrate ragioni sulla formazione del titolo. Va disattesa la contestazione relativa all'irregolarità della notifica – configurata in termini di
“inesistenza giuridica” – perché eseguita tramite pec contenente un file in formato pdf non conforme. In particolare, la ricorrente lamenta la mancanza del requisito della sottoscrizione digitale. Invero, come già ritenuto da questo Tribunale con sentenza nr.393/2023, “con riferimento all'uso del formato “pdf” occorre osservare che secondo la recente giurisprudenza della
2 Corte di Cassazione le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci (cfr. Cass. Sez. U. sent. n. 10266/2018; Cass. sent. 8815/2020). Ne consegue che l'utilizzo nel caso di specie del formato .pdf risulta valido”. Parte ricorrente afferma altresì l'inesistenza giuridica della notifica, poiché l'indirizzo del notificante non proviene dagli Elenchi Pubblici. Il tema è stato affrontato da questo CP_1 Tribunale (sent. Nr. 442/2023), in fattispecie analoga, con soluzione pienamente condivisibile, in base alla quale “la disciplina in materia in cui si dispone la reperibilità dell'indirizzo nei pubblici registri attiene l'indirizzo di posta elettronica del destinatario, e non quello del mittente. La più stringente regola, di cui all'art. 3bis, comma 1, della L. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, tanto che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. in termini CdA di Milano, sentenza n. 28 del 27.1.2021). Ancora, con segnato riferimento agli avvisi di addebito, il D.L. n. 78/2010, all'art. 30 comma 4, prescrive che 'l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale'; CP_1 nel senso prospettato depone anche la più recente giurisprudenza di legittimità, che – sia pure con riferimento alle notifiche effettuate dal concessionario della riscossione – ha CP_ affermato un principio che ben può applicarsi anche alle notifiche compiute da : “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia 'ex se' la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (cfr. Cass., sentenza n. 18684 del 3.7.2023)”. Ne consegue l'inidoneità della censura a invalidare l'avviso impugnato. Parte ricorrente lamenta, infine, genericamente l'omessa indicazione dell' Autorità giurisdizionale competente a ricevere e trattare il ricorso, nonché l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. In realtà, non si ravvisa nell'atto impugnato alcuna delle eccepite omissioni, poiché nella parte contenente le “comunicazioni dell' ”, è espressamente indicato “quando e come CP_1 presentare ricorso”, con specificazione dettagliata di tutti gli elementi utili a tal fine;
quanto agli interessi, gli stessi risultano adeguatamente richiamati nell'avviso, che contiene la dicitura seguente: “dopo il raggiungimento del tetto, sia in caso di omissione, sia in caso di evasione, sul debito contributivo maturano, per ogni giorno di ulteriore ritardo nel pagamento, in ragione di anno, interessi nella misura degli interessi di mora. Per conoscere il tasso vigente per il calcolo delle somme aggiuntive si dovrà fare riferimento al provvedimento del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, con il quale viene determinato il tasso ufficiale di riferimento. Per conoscere il tasso vigente per il calcolo degli interessi di mora, si dovrà fare riferimento alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate”. Quanto precede comporta il rigetto del ricorso, con condanna della società resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in euro 1865,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Monza, 30/09/2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Simona Improta
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 409/2025 di R.G. promossa da
(P. IVA ) con il patrocinio dell'avv. TRIPODI ANTONIO e Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio in Rho via Palmiro Togliatti 38,
-ricorrente-
contro
( , con il patrocinio dell'avv. TOMMASELLI CLARA e domicilio eletto CP_1 P.IVA_2
in Monza via Morandi 1,
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.2.2025, la società conveniva in giudizio Parte_2
, esponendo quanto Controparte_2 segue: “in data 21/01/2025 l di Monza, Controparte_2 notificava via PEC alla l'avviso di addebito n. 36820240019142820000 Parte_2 contenente l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento, entro 60 giorni, il complessivo importo di € 7.036,49 comprensivo di sanzioni e spese di notifica per omesso versamento Contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Separata Committenti/Associati da febbraio 2021 a dicembre 2023. Il predetto atto è carente dei requisiti formali richiesti dalla legge e, pertanto, inidoneo a mettere il destinatario in condizione di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantitogli. In particolare, l'avviso di addebito odiernamente impugnato è passibile di declaratoria di nullità in quanto privo di alcuni elementi essenziali quali: a) l'indicazione dell'autorità competente per territorio a ricevere il ricorso;
b) l'indicazione delle fattispecie da cui derivano gli importi intimati con conseguente impossibilità di individuare l'autorità
1 giurisdizionalmente competente a ricevere e trattare il ricorso;
c) l'allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000; d) l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti”. Chiedeva, pertanto, che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, venisse dichiarata la nullità dell'avviso di addebito per inesistenza della notifica eseguita in violazione dell'art. 26 DPR 602/73 e della legge 890/82; la nullità dell'avviso e degli atti prodromici e successivi, per i motivi sopra articolati.
Con memoria di costituzione depositata in data 19.6.2025, Controparte_3
contestava le deduzioni e richieste avversarie, eccependo
[...] in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto rispetto ai termini di decadenza di cui all'art.617 c.p.c..
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 30.9.2025 il Giudice ha invitato le parti costituite alla discussione, all'esisto della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto.
Il ricorso non può essere accolto. Preliminarmente, affrontando l'eccezione sollevata dal resistente in ordine alla CP_1 tardività e conseguente inammissibilità del ricorso, si osserva che, ove lo stesso debba qualificarsi - in ragione delle censure svolte - alla stregua di opposizione ex art. 617 c.p.c., il termine ivi previsto di giorni 20 risulta rispettato. Deve, infatti, muoversi dalla data del relativo deposito avvenuto il 7.2.2025, e dunque constatarsi la tempestività a fronte della decorrenza del termine coincidente con la data del 20.1.2025, in cui è stato notificato l'avviso di addebito, oggetto di opposizione. L'eccezione proposta deve essere quindi disattesa. Affrontando gli specifici rilievi formulati dal ricorrente, si osserva: non è fondato quello afferente alla nullità dell'avviso per omessa notifica degli atti presupposti. Come argomentato da parte resistente, l'avviso impugnato non doveva essere preceduto dalla notifica di alcunchè, in quanto il mancato versamento dei contributi non ha costituito oggetto di un accertamento in sede ispettiva, bensì è derivato dalla presentazione da parte della stessa delle denunce EMens, riportate peraltro nel “dettaglio” Parte_2 dell'avviso medesimo con indicazione di tutte le annualità contributive di riferimento. Ciò comporta il superamento, e in ogni caso l'infondatezza della doglianza vertente sulla mancata allegazione degli atti prodromici, non sussistendo alcuno di tali atti, una volta che l'accertamento delle omissioni è stato condotto sulla base delle denunce contributive insolute, provenienti dalla stessa ricorrente. Parimenti infondata è la censura relativa alla illegittimità dell'avviso per indeterminatezza. Nel caso di specie, l'atto impugnato contiene l'esaustiva indicazione dei dettagli utili a soddisfare l'esigenza del destinatario di risalire al contributo di interesse, alle singole annualità, all'importo dovuto e al regime sanzionatorio applicato. In ordine alla dedotta nullità per essere stato l'avviso notificato prima di giorni 60 dall'emissione del verbale di accertamento, l'ipotesi non ricorre nel caso specifico, poiché, come già rilevato, l'avviso non è stato preceduto da alcun verbale di accertamento per le illustrate ragioni sulla formazione del titolo. Va disattesa la contestazione relativa all'irregolarità della notifica – configurata in termini di
“inesistenza giuridica” – perché eseguita tramite pec contenente un file in formato pdf non conforme. In particolare, la ricorrente lamenta la mancanza del requisito della sottoscrizione digitale. Invero, come già ritenuto da questo Tribunale con sentenza nr.393/2023, “con riferimento all'uso del formato “pdf” occorre osservare che secondo la recente giurisprudenza della
2 Corte di Cassazione le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci (cfr. Cass. Sez. U. sent. n. 10266/2018; Cass. sent. 8815/2020). Ne consegue che l'utilizzo nel caso di specie del formato .pdf risulta valido”. Parte ricorrente afferma altresì l'inesistenza giuridica della notifica, poiché l'indirizzo del notificante non proviene dagli Elenchi Pubblici. Il tema è stato affrontato da questo CP_1 Tribunale (sent. Nr. 442/2023), in fattispecie analoga, con soluzione pienamente condivisibile, in base alla quale “la disciplina in materia in cui si dispone la reperibilità dell'indirizzo nei pubblici registri attiene l'indirizzo di posta elettronica del destinatario, e non quello del mittente. La più stringente regola, di cui all'art. 3bis, comma 1, della L. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, tanto che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. in termini CdA di Milano, sentenza n. 28 del 27.1.2021). Ancora, con segnato riferimento agli avvisi di addebito, il D.L. n. 78/2010, all'art. 30 comma 4, prescrive che 'l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale'; CP_1 nel senso prospettato depone anche la più recente giurisprudenza di legittimità, che – sia pure con riferimento alle notifiche effettuate dal concessionario della riscossione – ha CP_ affermato un principio che ben può applicarsi anche alle notifiche compiute da : “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia 'ex se' la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (cfr. Cass., sentenza n. 18684 del 3.7.2023)”. Ne consegue l'inidoneità della censura a invalidare l'avviso impugnato. Parte ricorrente lamenta, infine, genericamente l'omessa indicazione dell' Autorità giurisdizionale competente a ricevere e trattare il ricorso, nonché l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. In realtà, non si ravvisa nell'atto impugnato alcuna delle eccepite omissioni, poiché nella parte contenente le “comunicazioni dell' ”, è espressamente indicato “quando e come CP_1 presentare ricorso”, con specificazione dettagliata di tutti gli elementi utili a tal fine;
quanto agli interessi, gli stessi risultano adeguatamente richiamati nell'avviso, che contiene la dicitura seguente: “dopo il raggiungimento del tetto, sia in caso di omissione, sia in caso di evasione, sul debito contributivo maturano, per ogni giorno di ulteriore ritardo nel pagamento, in ragione di anno, interessi nella misura degli interessi di mora. Per conoscere il tasso vigente per il calcolo delle somme aggiuntive si dovrà fare riferimento al provvedimento del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, con il quale viene determinato il tasso ufficiale di riferimento. Per conoscere il tasso vigente per il calcolo degli interessi di mora, si dovrà fare riferimento alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate”. Quanto precede comporta il rigetto del ricorso, con condanna della società resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in euro 1865,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Monza, 30/09/2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Simona Improta
4