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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 11/11/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 257/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo il 5.6.2025 e segnata al n. R.G. 257/2025, pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. CORRIAS BARBARA, elettivamente domiciliata in VIA DANTE N. 22,
NUORO, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
CA RI, elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO N. 42,
DORGALI, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
Pag. 1 di 4 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale dichiari:
- la separazione dei coniugi con rinuncia alla domanda di addebito;
- il sig. verserà alla signora l'assegno di € 500,00 mensili a titolo CP_2 CP_1
di mantenimento a decorrere dal mese successivo al rilascio dell'immobile. Finché la signora non rilascerà l'immobile il sig. pagherà le utenze (acqua, corrente elettrica CP_2
e € 500,00 per gasolio);
- il sig. manterrà la disponibilità della casa coniugale, finché i coniugi CP_2
provvederanno alla divisione in separata sede;
- la signora lascerà la casa inderogabilmente entro il 30 aprile 2026; CP_1
- spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- Si esprime parere favorevole alla separazione tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti all'udienza del 9/9/2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.3.2025 ha esposto di aver Controparte_1
contratto matrimonio concordatario con il 6.5.1989 in Dorgali, trascritto nei CP_2
registri dello stato civile di quel Comune al n. 7, Parte II, Serie A, dell'anno 1989; che dall'unione è nata la figlia il 26.10.1992, maggiorenne ed economicamente Persona_1
indipendente; che non sussistono più i presupposti affettivi e ideali per la prosecuzione della convivenza, in quanto il sig. aveva un comportamento aggressivo e dispotico, CP_2
Pag. 2 di 4 scherniva ed aggrediva la moglie e spesso rientrava a casa ubriaco;
che il signor si CP_2
è trasferito a vivere altrove dal mese di gennaio abbandonando la casa coniugale;
che la signora è disoccupata e gravemente malata e percepisce il reddito di CP_1
inclusione, mentre il signor lavora come manovale-muratore. CP_2
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al signor il riconoscimento di un assegno di mantenimento in CP_2
proprio favore nella misura di € 1.000,00 mensili;
l'autorizzazione a poter custodire presso l'abitazione familiare i propri effetti personali;
con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 30.5.2025 si è costituito in giudizio il CP_2
quale chiesto dichiarare la separazione personale dei coniugi;
rigettare tutte le domande della ricorrente;
in subordine, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di versamento dell'assegno di mantenimento, che ogni eventuale provvedimento sia limitato nella misura e durata, tenuto conto di tutte le risultanze documentali e istruttorie. Il
convenuto ha esposto che la signora ha assunto negli ultimi tempi un contegno CP_1
aggressivo, fino a giungere al lancio di piatti e suppellettili contro il marito, la figlia e la cognata, nel corso di un'accesa discussione;
che l'allontanamento dalla casa coniugale è
giunto al culmine di una frattura già conclamata, manifestatasi in modo evidente a partire dal mese di Luglio 2024; che il sig. svolge lavori occasionali. CP_2
All'udienza del 9.9.2025 le parti hanno dichiarato di accettare le condizioni proposte dal giudice. I procuratori hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno trovato l'accordo. Il giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
1) L'intervenuto accordo tra i coniugi, risultante dalle conclusioni conformi presentate all'udienza del 9.9.2025, ha sostanzialmente trasformato la procedura da
Pag. 3 di 4 giudiziale in consensuale. Pertanto, in assegna di figli minorenni o economicamente non autosufficienti, il Tribunale deve limitarsi a verificare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale per incompatibilità di carattere e insanabili incomprensioni. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Pertanto va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
2) Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così
giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle Controparte_1 CP_2
condizioni indicate nelle conclusioni conformi;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo il 5.6.2025 e segnata al n. R.G. 257/2025, pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. CORRIAS BARBARA, elettivamente domiciliata in VIA DANTE N. 22,
NUORO, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
CA RI, elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO N. 42,
DORGALI, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
Pag. 1 di 4 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale dichiari:
- la separazione dei coniugi con rinuncia alla domanda di addebito;
- il sig. verserà alla signora l'assegno di € 500,00 mensili a titolo CP_2 CP_1
di mantenimento a decorrere dal mese successivo al rilascio dell'immobile. Finché la signora non rilascerà l'immobile il sig. pagherà le utenze (acqua, corrente elettrica CP_2
e € 500,00 per gasolio);
- il sig. manterrà la disponibilità della casa coniugale, finché i coniugi CP_2
provvederanno alla divisione in separata sede;
- la signora lascerà la casa inderogabilmente entro il 30 aprile 2026; CP_1
- spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- Si esprime parere favorevole alla separazione tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti all'udienza del 9/9/2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.3.2025 ha esposto di aver Controparte_1
contratto matrimonio concordatario con il 6.5.1989 in Dorgali, trascritto nei CP_2
registri dello stato civile di quel Comune al n. 7, Parte II, Serie A, dell'anno 1989; che dall'unione è nata la figlia il 26.10.1992, maggiorenne ed economicamente Persona_1
indipendente; che non sussistono più i presupposti affettivi e ideali per la prosecuzione della convivenza, in quanto il sig. aveva un comportamento aggressivo e dispotico, CP_2
Pag. 2 di 4 scherniva ed aggrediva la moglie e spesso rientrava a casa ubriaco;
che il signor si CP_2
è trasferito a vivere altrove dal mese di gennaio abbandonando la casa coniugale;
che la signora è disoccupata e gravemente malata e percepisce il reddito di CP_1
inclusione, mentre il signor lavora come manovale-muratore. CP_2
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al signor il riconoscimento di un assegno di mantenimento in CP_2
proprio favore nella misura di € 1.000,00 mensili;
l'autorizzazione a poter custodire presso l'abitazione familiare i propri effetti personali;
con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 30.5.2025 si è costituito in giudizio il CP_2
quale chiesto dichiarare la separazione personale dei coniugi;
rigettare tutte le domande della ricorrente;
in subordine, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di versamento dell'assegno di mantenimento, che ogni eventuale provvedimento sia limitato nella misura e durata, tenuto conto di tutte le risultanze documentali e istruttorie. Il
convenuto ha esposto che la signora ha assunto negli ultimi tempi un contegno CP_1
aggressivo, fino a giungere al lancio di piatti e suppellettili contro il marito, la figlia e la cognata, nel corso di un'accesa discussione;
che l'allontanamento dalla casa coniugale è
giunto al culmine di una frattura già conclamata, manifestatasi in modo evidente a partire dal mese di Luglio 2024; che il sig. svolge lavori occasionali. CP_2
All'udienza del 9.9.2025 le parti hanno dichiarato di accettare le condizioni proposte dal giudice. I procuratori hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno trovato l'accordo. Il giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
1) L'intervenuto accordo tra i coniugi, risultante dalle conclusioni conformi presentate all'udienza del 9.9.2025, ha sostanzialmente trasformato la procedura da
Pag. 3 di 4 giudiziale in consensuale. Pertanto, in assegna di figli minorenni o economicamente non autosufficienti, il Tribunale deve limitarsi a verificare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale per incompatibilità di carattere e insanabili incomprensioni. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Pertanto va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
2) Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così
giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle Controparte_1 CP_2
condizioni indicate nelle conclusioni conformi;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 4 di 4