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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/12/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 39/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 39/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale
Catalano; appellante
e
P.I.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Nicoletti; appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 361/2018 del Tribunale di OV pubblicata il 30.07.2018, avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità precontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere fondate le motivazioni esposte con il
1 presente gravame e per l'effetto, annullare e riformare la sentenza impugnata e accogliere integralmente la domanda dell'attore proposta in primo grado, con conseguente condanna della convenuta appellata al risarcimento del danno e al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio di primo grado e secondo grado, oltre RSG, CPA e IVA come per legge, da distrarre ex art. 93 cpc in favore del costituito procuratore”.
Per l'appellata: “preliminarmente reiterata ogni impugnazione e contestazione a quanto ex adverso chiesto, dedotto, prodotto ed eccepito, si riporta ai propri atti e scritti di causa, insistendo nel rigetto dell'appello e nell'accoglimento delle proprie conclusioni per come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta in appello che devono qui intendersi integralmente riportate e trascritte”.
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. La conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
per essere risarcita della somma di €3.600,00, portata dalla fattura n.
[...]
1 del 12.11.2007, quale spesa sostenuta per il trasporto di attrezzature e macchinari ai fini dell'allestimento di un cantiere in Rossano.
A sostegno della domanda esponeva: che era stata contattata nel maggio 2007 dalla per la stipula di un appalto volto alla ristrutturazione di un Controparte_1 edificio sito a Rossano, di proprietà della , da adibire ad albergo;
che, a CP_1 seguito di vari incontri e sopralluoghi, era stato predisposto il testo del contratto di appalto e concordato anche l'ammontare del corrispettivo (€ 110.000,00); che, stante Part l'esigenza, palesata dalla , di iniziare al più presto i lavori, la veva CP_1 trasportato attrezzature e macchinari da Milano a Rossano onde allestire il cantiere;
che inaspettatamente la aveva comunicato di non essere più interessata CP_1 all'appalto, in quanto si era determinata ad alienare a terzi l'immobile.
Si costituiva la convenuta che resisteva alla domanda, negando tutto quanto allegato da parte attrice. Part Espletata l'istruttoria (interrogatorio formale del legale rappresentante della ed escussione dei testi indicati dalle parti), con sentenza n. 361/2018 il Tribunale di
OV rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Segnatamente, il giudice di prime cure, dopo aver premesso che non era stato possibile visionare la documentazione prodotta dalla società attrice per via del mancato rideposito del fascicolo di parte successivamente al suo ritiro all'udienza di
2 precisazione delle conclusioni, riteneva indimostrata la circostanza che le trattative fossero giunte ad una fase avanzata e che addirittura si fosse raggiunto l'accordo sul contenuto essenziale del contratto (descrizione dei lavori da eseguire ed entità del corrispettivo). Osservava, al riguardo, che l'unico teste che aveva riferito con completezza su tale aspetto era il teste, indicato da parte convenuta, Tes_1
, che tuttavia appariva di dubbia attendibilità, essendo un coamministratore
[...]
Part di fatto della nitamente all'amministratore ufficiale Parte_2
Rilevava, comunque, che, anche ove si fosse ravvisata l'esistenza di trattative Part
“mature” tra le parti, appariva incerta l'effettività dell'attività che la ffermava essere stata compiuta nell'interesse della atteso che il trasporto di CP_1 macchinari e attrezzature da Milano a Rossano per l'allestimento del cantiere appariva in contrasto con la circostanza che illo tempore la non era CP_1 nemmeno in possesso dei necessari permessi amministrativi per l'esecuzione dei lavori, come riferito dall'arch. , redattore, per conto della Persona_1 CP_1
, delle bozze di progetto di ristrutturazione dell'edificio.
[...]
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
02.02.2019, la sulla base dei seguenti motivi: 1) Parte_1 erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale aveva affermato di non avere potuto visionare “la documentazione prodotta dalla società attrice per via del mancato rideposito del fascicolo di parte successivamente al suo ritiro all'udienza di p.c.”. Deduceva l'appellante che il fascicolo di parte del primo grado del giudizio non era mai stato ritirato e, pertanto, si trovava depositato nel fascicolo d'ufficio; che infatti, giusta certificazione rilasciata dalla cancelleria civile del Tribunale di
OV in calce allo storico del fascicolo n. 795/2009, l'avv. Catalano aveva ritirato il proprio fascicolo di parte per la prima volta in data 10.09.2018, ovvero dopo la definizione del giudizio ed il deposito della sentenza;
2) illegittimità della pronuncia per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Lamentava l'appellante che il convincimento espresso dal
Tribunale circa la mancata dimostrazione degli aspetti essenziali della conclusione dell'accordo e della fase avanzata delle trattative, oltre a risultare errato ed immotivato, risultava ancor prima contraddittorio alla luce delle stesse argomentazioni e motivazioni espresse in sentenza. Ed infatti il giudicante aveva ritenuto che “dalle allegazioni delle parti e dall'esame dei testi risulta che effettivamente il dott. – che curava, per conto della , Persona_2 CP_1
3 la pratica di finanziamento per la ristrutturazione dell'edificio - ebbe a contattare Part la per l'esecuzione dei lavori e all'incontro fece seguito sicuramente un sopralluogo (vedi testimonianza ” riconoscendo dunque non solo Testimone_2 che un contatto e poi un incontro (in verità più di uno giusto quanto era emerso dalle testimonianze raccolte in corso di causa) vi erano stati, ma che addirittura era stato eseguito un sopralluogo sul luogo dell'esecuzione dei lavori. La sentenza impugnata era del tutto contraddittoria in quanto il primo giudice, da un lato aveva ritenuto di non configurare come contatto sociale il momento delle trattative intercorse fra le parti per il raggiungimento delle intese che poi erano state violate, dall'altro aveva asserito che comunque dei contatti vi furono tra le parti tali da avere giustificato la compensazione delle spese di lite. Inoltre, con la decisione impugnata il primo giudice aveva erroneamente valutato le circostanze di prova, in quanto, nonostante dall'istruttoria espletata nel corso del primo giudizio fosse emerso che la
[...] si era occupata del trasporto dei macchinari e delle attrezzature da Parte_1
Milano a Rossano, il giudice aveva immotivatamente ritenuta incerta l'effettività dell'attività posta in essere dall'appellante in favore della società . Il giudice CP_1 di prime cure aveva negato, altresì, che vi fossero stati tali iniziali lavori di predisposizione del cantiere e precedente trasporto delle attrezzature pur emergendo una chiara contraddittorietà tra le testimonianze raccolte dal teste Persona_1
, architetto redattore per conto della delle bozze di progetto della
[...] CP_1 ristrutturazione, e quella del teste dott. che, diversamente dal Testimone_3 primo, alcun interesse professionale di parte poteva avere, considerato che giusta dichiarazione espressa in sede di udienza di escussione, questi all'epoca dei fatti aveva come propri clienti tanto l'una quanto l'altra parte. Nella scelta dell'attendibilità da accordare alle testimonianze il magistrato aveva utilizzato un criterio valutativo di dubbia correttezza e trasparenza, oltre che privo di qualsivoglia motivazione, atteso che aveva negato la stessa alle uniche dichiarazioni complete e precise del teste , poiché ritenuto un amministratore di fatto Testimone_1 della società attrice, benchè la legale rappresentante prima e il teste Parte_2
stesso dopo, ma anche gli altri testimoni, avessero riconosciuto questi Tes_1 quale il responsabile esecutivo dei lavori delegato della società che non necessariamente rendeva tale carica equivalente a quella dell'amministratore di fatto.
Tuttavia medesima conclusione non vi era stata per le testimonianze dell'arch.
, professionista incaricato della e per il socio Per_1 CP_1 CP_2
[..
[...] Il giudice aveva erroneamente applicato gli articoli di legge operanti nella
[...] fattispecie in esame. La relazione qualificata tra le parti, richiesta ai fini della integrazione della responsabilità precontrattuale, vi era stata e dalla stessa aveva avuto origine la responsabilità precontrattuale della che ingiustificatamente CP_1 aveva interrotto le trattative concrete e mature che avevano indotto la controparte a ritenere ragionevolmente che vi sarebbe stata la futura conclusione del contratto, tanto che la giusto quanto testimoniato e documentato in corso di Parte_1 causa, aveva trasportato attrezzature e materiali da Milano sino a Rossano per l'allestimento del cantiere per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione commissionati. Tale attività posta in essere dalla del cui Parte_1 espletamento, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, era stata fornita piena prova, permetteva certamente di valutare il grado di maturazione cui giunsero le trattative intercorse e il conseguente affidamento che venne ingenerato nell'appellante. Era più che pacifico infatti che l'attività di trasporto eseguita dalla riguardava una prestazione che era stata posta in essere in forza degli Parte_1 accordi intercorsi tra le parti, nessuna società avrebbe infatti affrontato i costi e gli inconvenienti del trasferire da una città ad un'altra, distante oltre 1200 km, attrezzature e strutture necessarie all'allestimento di un cantiere edile in assenza di un serio e concreto affidamento sulla commissione del lavoro per cui quel trasporto veniva eseguito. Il giudice di prime cure aveva errato nell'attribuire una dubbia attendibilità alla testimonianza dell'unico teste che lo stesso giudicante aveva ritenuto esaustivo e completo, il sig. , perché erroneamente Testimone_1 considerato quale coamministratore di fatto della società Tale Parte_1 valutazione era censurabile posto che tanto il teste, quanto il l.r.p.t. della società
[...]
avevano precisato che il si era occupato degli aspetti Parte_1 Tes_1 cantieristici e di lavoro della società, aspetti che in alcun modo potevano determinare la parificazione di un simile ruolo alla carica di amministratore. Chiedeva, quindi, che in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda di risarcimento danni avanzata in primo grado con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in data 15.05.2019 la la quale eccepiva in via Controparte_1 preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
5 All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'11.06.2019, la causa subiva alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 13.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 21.10.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari.
2.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Muovendo dal primo motivo di gravame, rileva la Corte che vi è una insuperabile contraddizione tra il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.04.2018 nel quale si dà atto che “Gli avvocati ritirano i rispettivi fascicoli di parte” e lo storico del fascicolo di primo grado prodotto dall'appellante dal quale risulta che il difensore avv. Pasquale Catalano ha ritirato il fascicolo in data
10.09.2018, dopo la definizione del giudizio.
6 In ogni caso, per come appresso si dirà, i documenti contenuti nel fascicolo di parte, rappresentati dalla fattura emessa dalla e da uno Parte_1 schema di contratto non sottoscritto, non appaiono determinanti ai fini della decisione.
3.2. Passando all'esame del secondo motivo involgente la valutazione delle risultanze istruttorie, ritiene la Corte che, alla luce del complessivo quadro probatorio emerso all'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria, non può ritenersi provato che le trattative fossero giunte ad una fase avanzata e che si fosse persino raggiunto l'accordo sul contenuto essenziale del contratto.
Decisivo a sostegno di una simile conclusione è il contrasto riscontrato fra la deposizione del teste escusso su richiesta dell'appellante e Testimone_1 quella di escusso su richiesta dell'appellata. Si tratta, invero, Persona_1 di deposizioni inconciliabili che non consentono un'univoca e certa ricostruzione dei fatti.
Va, in proposito, osservato che in giurisprudenza è stato opportunamente affermato che "qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questo proposta" (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6760 del 05.05.2003; conformi Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3468 del 15.02.2010 e Cassazione, Sez. L,
Sentenza n. 4773 del 10.03.2015).
Ed invero, il teste , incaricato dalla per la progettazione Per_1 CP_1 dell'intervento, ha riferito di un solo incontro tra le parti avvenuto presso lo studio cui ha fatto seguito, nella stessa giornata, un sopralluogo presso Per_2
l'immobile; ha escluso l'esistenza di una bozza di contratto, precisando che “di solito Part li fanno loro tecnici”; ha dichiarato che la oveva far pervenire il preventivo che però lui non ha mai visto;
ha riferito di incontri anche con altre ditte.
7 Il teste ha invece riferito di tre/quattro incontri presso lo studio Tes_1
Pignataro e di due/tre sopralluoghi presso l'immobile; ha dichiarato che il contratto era stato predisposto, che era stato concordato il prezzo di €110.000,00 oltre iva, che era stata incaricata una ditta per il trasporto di macchinari e attrezzature da Milano a
Rossano.
Ora, l'evidenziato contrasto esistente tra le deposizioni citate non risulta superabile, in mancanza di elementi che consentano di esprimere un giudizio di maggior attendibilità dell'un teste rispetto all'altro, anche in considerazione del rapporto di vicinanza di entrambi alle parti ( , se non amministratore di Tes_1
Part fatto, era comunque collaboratore del legale rappresentante della a quale in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che la società era gestita da entrambi (“in realtà ci siamo sempre occupati insieme della società; il si è occupato Tes_1 relativamente agli aspetti cantieristici e di lavoro, mentre io dell' aspetto e economico e contabile”), mentre era consulente della ). Per_1 CP_1
Né possono trarsi elementi di valutazione dalla deposizione di
[...]
in quanto generica e lacunosa. Ed infatti, se da un lato il predetto teste Tes_3 ha affermato che era stato predisposto un contratto di appalto del quale lui aveva trattato alcuni aspetti, dall'altro ha dichiarato di non ricordarne l'ammontare e nulla ha saputo riferire sull'iter di formazione del contratto (in particolare in ordine all'
“esplicarsi dei rapporti in concreto tra le parti e se vi siano stati accordi di dettaglio sull'esecuzione di eventuali opere”).
Deve poi rilevarsi, quanto allo schema di contratto presente nel fascicolo di primo grado di parte appellante, che non vi è prova di una sua trasmissione alla . CP_1
Infine, sembra doversi escludere che la società appellante nel giugno 2007 si trovasse nelle condizioni di poter garantire la realizzazione dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato il cui inizio doveva essere imminente, atteso che dalla visura camerale emerge che fino al 05.11.2007 la società era inattiva e solo nel
2008 procedeva all'assunzione di dipendenti.
In un simile quadro non sussistono le condizioni per poter concludere con la necessaria certezza che le trattative tra le parti fossero giunte ad una fase avanzata Part tale da legittimare il ragionevole affidamento della sulla conclusione del contratto.
8 In ogni caso, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, difetta la Part prova dell'espletamento dell'attività di trasporto che la afferma essere stata compiuta nell'interesse della . CP_1
Innanzitutto, nessuno dei testi escussi ha avuto percezione diretta di detta attività, lacuna questa che avrebbe potuto essere colmata attraverso la testimonianza di coloro che materialmente si erano occupati del trasporto.
Come rilevato nella sentenza impugnata, poi, al tempo del preteso trasporto la CP_1
non era nemmeno in possesso dei necessari permessi amministrativi per
[...]
l'esecuzione dei lavori, avendo presentato domanda di permesso di costruire in data
07.02.2008, sicchè appare del tutto inverosimile che nel novembre 2007 potesse essere allestito il cantiere.
Manca, infine, la prova dei costi sostenuti.
La sentenza impugnata va, dunque, confermata.
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
147/2022 (scaglione da €5.201 a €26.000).
4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione
[...] notificata il 02.02.2019, nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di
OV n. 361/2018 pubblicata in data 30.07.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in euro 1.458,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di
9 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 39/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale
Catalano; appellante
e
P.I.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Nicoletti; appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 361/2018 del Tribunale di OV pubblicata il 30.07.2018, avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità precontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere fondate le motivazioni esposte con il
1 presente gravame e per l'effetto, annullare e riformare la sentenza impugnata e accogliere integralmente la domanda dell'attore proposta in primo grado, con conseguente condanna della convenuta appellata al risarcimento del danno e al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio di primo grado e secondo grado, oltre RSG, CPA e IVA come per legge, da distrarre ex art. 93 cpc in favore del costituito procuratore”.
Per l'appellata: “preliminarmente reiterata ogni impugnazione e contestazione a quanto ex adverso chiesto, dedotto, prodotto ed eccepito, si riporta ai propri atti e scritti di causa, insistendo nel rigetto dell'appello e nell'accoglimento delle proprie conclusioni per come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta in appello che devono qui intendersi integralmente riportate e trascritte”.
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. La conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
per essere risarcita della somma di €3.600,00, portata dalla fattura n.
[...]
1 del 12.11.2007, quale spesa sostenuta per il trasporto di attrezzature e macchinari ai fini dell'allestimento di un cantiere in Rossano.
A sostegno della domanda esponeva: che era stata contattata nel maggio 2007 dalla per la stipula di un appalto volto alla ristrutturazione di un Controparte_1 edificio sito a Rossano, di proprietà della , da adibire ad albergo;
che, a CP_1 seguito di vari incontri e sopralluoghi, era stato predisposto il testo del contratto di appalto e concordato anche l'ammontare del corrispettivo (€ 110.000,00); che, stante Part l'esigenza, palesata dalla , di iniziare al più presto i lavori, la veva CP_1 trasportato attrezzature e macchinari da Milano a Rossano onde allestire il cantiere;
che inaspettatamente la aveva comunicato di non essere più interessata CP_1 all'appalto, in quanto si era determinata ad alienare a terzi l'immobile.
Si costituiva la convenuta che resisteva alla domanda, negando tutto quanto allegato da parte attrice. Part Espletata l'istruttoria (interrogatorio formale del legale rappresentante della ed escussione dei testi indicati dalle parti), con sentenza n. 361/2018 il Tribunale di
OV rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Segnatamente, il giudice di prime cure, dopo aver premesso che non era stato possibile visionare la documentazione prodotta dalla società attrice per via del mancato rideposito del fascicolo di parte successivamente al suo ritiro all'udienza di
2 precisazione delle conclusioni, riteneva indimostrata la circostanza che le trattative fossero giunte ad una fase avanzata e che addirittura si fosse raggiunto l'accordo sul contenuto essenziale del contratto (descrizione dei lavori da eseguire ed entità del corrispettivo). Osservava, al riguardo, che l'unico teste che aveva riferito con completezza su tale aspetto era il teste, indicato da parte convenuta, Tes_1
, che tuttavia appariva di dubbia attendibilità, essendo un coamministratore
[...]
Part di fatto della nitamente all'amministratore ufficiale Parte_2
Rilevava, comunque, che, anche ove si fosse ravvisata l'esistenza di trattative Part
“mature” tra le parti, appariva incerta l'effettività dell'attività che la ffermava essere stata compiuta nell'interesse della atteso che il trasporto di CP_1 macchinari e attrezzature da Milano a Rossano per l'allestimento del cantiere appariva in contrasto con la circostanza che illo tempore la non era CP_1 nemmeno in possesso dei necessari permessi amministrativi per l'esecuzione dei lavori, come riferito dall'arch. , redattore, per conto della Persona_1 CP_1
, delle bozze di progetto di ristrutturazione dell'edificio.
[...]
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
02.02.2019, la sulla base dei seguenti motivi: 1) Parte_1 erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale aveva affermato di non avere potuto visionare “la documentazione prodotta dalla società attrice per via del mancato rideposito del fascicolo di parte successivamente al suo ritiro all'udienza di p.c.”. Deduceva l'appellante che il fascicolo di parte del primo grado del giudizio non era mai stato ritirato e, pertanto, si trovava depositato nel fascicolo d'ufficio; che infatti, giusta certificazione rilasciata dalla cancelleria civile del Tribunale di
OV in calce allo storico del fascicolo n. 795/2009, l'avv. Catalano aveva ritirato il proprio fascicolo di parte per la prima volta in data 10.09.2018, ovvero dopo la definizione del giudizio ed il deposito della sentenza;
2) illegittimità della pronuncia per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Lamentava l'appellante che il convincimento espresso dal
Tribunale circa la mancata dimostrazione degli aspetti essenziali della conclusione dell'accordo e della fase avanzata delle trattative, oltre a risultare errato ed immotivato, risultava ancor prima contraddittorio alla luce delle stesse argomentazioni e motivazioni espresse in sentenza. Ed infatti il giudicante aveva ritenuto che “dalle allegazioni delle parti e dall'esame dei testi risulta che effettivamente il dott. – che curava, per conto della , Persona_2 CP_1
3 la pratica di finanziamento per la ristrutturazione dell'edificio - ebbe a contattare Part la per l'esecuzione dei lavori e all'incontro fece seguito sicuramente un sopralluogo (vedi testimonianza ” riconoscendo dunque non solo Testimone_2 che un contatto e poi un incontro (in verità più di uno giusto quanto era emerso dalle testimonianze raccolte in corso di causa) vi erano stati, ma che addirittura era stato eseguito un sopralluogo sul luogo dell'esecuzione dei lavori. La sentenza impugnata era del tutto contraddittoria in quanto il primo giudice, da un lato aveva ritenuto di non configurare come contatto sociale il momento delle trattative intercorse fra le parti per il raggiungimento delle intese che poi erano state violate, dall'altro aveva asserito che comunque dei contatti vi furono tra le parti tali da avere giustificato la compensazione delle spese di lite. Inoltre, con la decisione impugnata il primo giudice aveva erroneamente valutato le circostanze di prova, in quanto, nonostante dall'istruttoria espletata nel corso del primo giudizio fosse emerso che la
[...] si era occupata del trasporto dei macchinari e delle attrezzature da Parte_1
Milano a Rossano, il giudice aveva immotivatamente ritenuta incerta l'effettività dell'attività posta in essere dall'appellante in favore della società . Il giudice CP_1 di prime cure aveva negato, altresì, che vi fossero stati tali iniziali lavori di predisposizione del cantiere e precedente trasporto delle attrezzature pur emergendo una chiara contraddittorietà tra le testimonianze raccolte dal teste Persona_1
, architetto redattore per conto della delle bozze di progetto della
[...] CP_1 ristrutturazione, e quella del teste dott. che, diversamente dal Testimone_3 primo, alcun interesse professionale di parte poteva avere, considerato che giusta dichiarazione espressa in sede di udienza di escussione, questi all'epoca dei fatti aveva come propri clienti tanto l'una quanto l'altra parte. Nella scelta dell'attendibilità da accordare alle testimonianze il magistrato aveva utilizzato un criterio valutativo di dubbia correttezza e trasparenza, oltre che privo di qualsivoglia motivazione, atteso che aveva negato la stessa alle uniche dichiarazioni complete e precise del teste , poiché ritenuto un amministratore di fatto Testimone_1 della società attrice, benchè la legale rappresentante prima e il teste Parte_2
stesso dopo, ma anche gli altri testimoni, avessero riconosciuto questi Tes_1 quale il responsabile esecutivo dei lavori delegato della società che non necessariamente rendeva tale carica equivalente a quella dell'amministratore di fatto.
Tuttavia medesima conclusione non vi era stata per le testimonianze dell'arch.
, professionista incaricato della e per il socio Per_1 CP_1 CP_2
[..
[...] Il giudice aveva erroneamente applicato gli articoli di legge operanti nella
[...] fattispecie in esame. La relazione qualificata tra le parti, richiesta ai fini della integrazione della responsabilità precontrattuale, vi era stata e dalla stessa aveva avuto origine la responsabilità precontrattuale della che ingiustificatamente CP_1 aveva interrotto le trattative concrete e mature che avevano indotto la controparte a ritenere ragionevolmente che vi sarebbe stata la futura conclusione del contratto, tanto che la giusto quanto testimoniato e documentato in corso di Parte_1 causa, aveva trasportato attrezzature e materiali da Milano sino a Rossano per l'allestimento del cantiere per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione commissionati. Tale attività posta in essere dalla del cui Parte_1 espletamento, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, era stata fornita piena prova, permetteva certamente di valutare il grado di maturazione cui giunsero le trattative intercorse e il conseguente affidamento che venne ingenerato nell'appellante. Era più che pacifico infatti che l'attività di trasporto eseguita dalla riguardava una prestazione che era stata posta in essere in forza degli Parte_1 accordi intercorsi tra le parti, nessuna società avrebbe infatti affrontato i costi e gli inconvenienti del trasferire da una città ad un'altra, distante oltre 1200 km, attrezzature e strutture necessarie all'allestimento di un cantiere edile in assenza di un serio e concreto affidamento sulla commissione del lavoro per cui quel trasporto veniva eseguito. Il giudice di prime cure aveva errato nell'attribuire una dubbia attendibilità alla testimonianza dell'unico teste che lo stesso giudicante aveva ritenuto esaustivo e completo, il sig. , perché erroneamente Testimone_1 considerato quale coamministratore di fatto della società Tale Parte_1 valutazione era censurabile posto che tanto il teste, quanto il l.r.p.t. della società
[...]
avevano precisato che il si era occupato degli aspetti Parte_1 Tes_1 cantieristici e di lavoro della società, aspetti che in alcun modo potevano determinare la parificazione di un simile ruolo alla carica di amministratore. Chiedeva, quindi, che in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda di risarcimento danni avanzata in primo grado con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in data 15.05.2019 la la quale eccepiva in via Controparte_1 preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
5 All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'11.06.2019, la causa subiva alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 13.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 21.10.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari.
2.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Muovendo dal primo motivo di gravame, rileva la Corte che vi è una insuperabile contraddizione tra il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.04.2018 nel quale si dà atto che “Gli avvocati ritirano i rispettivi fascicoli di parte” e lo storico del fascicolo di primo grado prodotto dall'appellante dal quale risulta che il difensore avv. Pasquale Catalano ha ritirato il fascicolo in data
10.09.2018, dopo la definizione del giudizio.
6 In ogni caso, per come appresso si dirà, i documenti contenuti nel fascicolo di parte, rappresentati dalla fattura emessa dalla e da uno Parte_1 schema di contratto non sottoscritto, non appaiono determinanti ai fini della decisione.
3.2. Passando all'esame del secondo motivo involgente la valutazione delle risultanze istruttorie, ritiene la Corte che, alla luce del complessivo quadro probatorio emerso all'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria, non può ritenersi provato che le trattative fossero giunte ad una fase avanzata e che si fosse persino raggiunto l'accordo sul contenuto essenziale del contratto.
Decisivo a sostegno di una simile conclusione è il contrasto riscontrato fra la deposizione del teste escusso su richiesta dell'appellante e Testimone_1 quella di escusso su richiesta dell'appellata. Si tratta, invero, Persona_1 di deposizioni inconciliabili che non consentono un'univoca e certa ricostruzione dei fatti.
Va, in proposito, osservato che in giurisprudenza è stato opportunamente affermato che "qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questo proposta" (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6760 del 05.05.2003; conformi Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3468 del 15.02.2010 e Cassazione, Sez. L,
Sentenza n. 4773 del 10.03.2015).
Ed invero, il teste , incaricato dalla per la progettazione Per_1 CP_1 dell'intervento, ha riferito di un solo incontro tra le parti avvenuto presso lo studio cui ha fatto seguito, nella stessa giornata, un sopralluogo presso Per_2
l'immobile; ha escluso l'esistenza di una bozza di contratto, precisando che “di solito Part li fanno loro tecnici”; ha dichiarato che la oveva far pervenire il preventivo che però lui non ha mai visto;
ha riferito di incontri anche con altre ditte.
7 Il teste ha invece riferito di tre/quattro incontri presso lo studio Tes_1
Pignataro e di due/tre sopralluoghi presso l'immobile; ha dichiarato che il contratto era stato predisposto, che era stato concordato il prezzo di €110.000,00 oltre iva, che era stata incaricata una ditta per il trasporto di macchinari e attrezzature da Milano a
Rossano.
Ora, l'evidenziato contrasto esistente tra le deposizioni citate non risulta superabile, in mancanza di elementi che consentano di esprimere un giudizio di maggior attendibilità dell'un teste rispetto all'altro, anche in considerazione del rapporto di vicinanza di entrambi alle parti ( , se non amministratore di Tes_1
Part fatto, era comunque collaboratore del legale rappresentante della a quale in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che la società era gestita da entrambi (“in realtà ci siamo sempre occupati insieme della società; il si è occupato Tes_1 relativamente agli aspetti cantieristici e di lavoro, mentre io dell' aspetto e economico e contabile”), mentre era consulente della ). Per_1 CP_1
Né possono trarsi elementi di valutazione dalla deposizione di
[...]
in quanto generica e lacunosa. Ed infatti, se da un lato il predetto teste Tes_3 ha affermato che era stato predisposto un contratto di appalto del quale lui aveva trattato alcuni aspetti, dall'altro ha dichiarato di non ricordarne l'ammontare e nulla ha saputo riferire sull'iter di formazione del contratto (in particolare in ordine all'
“esplicarsi dei rapporti in concreto tra le parti e se vi siano stati accordi di dettaglio sull'esecuzione di eventuali opere”).
Deve poi rilevarsi, quanto allo schema di contratto presente nel fascicolo di primo grado di parte appellante, che non vi è prova di una sua trasmissione alla . CP_1
Infine, sembra doversi escludere che la società appellante nel giugno 2007 si trovasse nelle condizioni di poter garantire la realizzazione dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato il cui inizio doveva essere imminente, atteso che dalla visura camerale emerge che fino al 05.11.2007 la società era inattiva e solo nel
2008 procedeva all'assunzione di dipendenti.
In un simile quadro non sussistono le condizioni per poter concludere con la necessaria certezza che le trattative tra le parti fossero giunte ad una fase avanzata Part tale da legittimare il ragionevole affidamento della sulla conclusione del contratto.
8 In ogni caso, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, difetta la Part prova dell'espletamento dell'attività di trasporto che la afferma essere stata compiuta nell'interesse della . CP_1
Innanzitutto, nessuno dei testi escussi ha avuto percezione diretta di detta attività, lacuna questa che avrebbe potuto essere colmata attraverso la testimonianza di coloro che materialmente si erano occupati del trasporto.
Come rilevato nella sentenza impugnata, poi, al tempo del preteso trasporto la CP_1
non era nemmeno in possesso dei necessari permessi amministrativi per
[...]
l'esecuzione dei lavori, avendo presentato domanda di permesso di costruire in data
07.02.2008, sicchè appare del tutto inverosimile che nel novembre 2007 potesse essere allestito il cantiere.
Manca, infine, la prova dei costi sostenuti.
La sentenza impugnata va, dunque, confermata.
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
147/2022 (scaglione da €5.201 a €26.000).
4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione
[...] notificata il 02.02.2019, nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di
OV n. 361/2018 pubblicata in data 30.07.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in euro 1.458,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di
9 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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