Ordinanza cautelare 29 luglio 2022
Sentenza 11 aprile 2023
Decreto decisorio 3 maggio 2023
Sentenza breve 19 giugno 2023
Ordinanza cautelare 31 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 11/04/2023, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/04/2023
N. 00610/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00796/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 796 del 2022, proposto da
Consorzio Stabile CMF, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Cristiana Carpani e Franco Mastragostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’IRCCS - Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeso n. 126;
nei confronti
Accadueo S.r.l., Ariete Società Cooperativa di Produzione e Lavoro per Azioni, non costituite in giudizio;
Servizi Integrati S.r.l. e Sistemi Integrati S.r.l., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 13320 del 14 giugno 2022, comunicato con nota prot. n. 13325 trasmessa in pari data, recante l’esclusione del Consorzio Stabile CMF dalla procedura aperta indetta dall’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” per l’affidamento del servizio relativo alle operazioni ausiliarie di sostegno sanitario;
- del presupposto verbale della Commissione di gara prot. n. 13041 del 9 giugno 2022;
- della nota prot. n. 13327 del 14 giugno 2022, a firma congiunta del Responsabile Unico del Procedimento e del Dirigente della SSD Patrimonio, Appalti e Contratti, con cui l’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” ha reso nota a tutti i concorrenti l’esclusione dalla procedura del Consorzio Stabile CMF, dichiarando contestualmente “ultimata la fase di verifica amministrativa” e che, quindi, la Stazione appaltante avrebbe proceduto “…alla fase successiva di verifica e valutazione delle offerte tecniche presentate dai Concorrenti già ammessi, così come da Verbale della Seduta Virtuale Pubblica del 22/03/2022”;
- per quanto occorrer possa, dell'art. 7.5, lett. b), del disciplinare di gara, nella parte in cui dispone relativamente ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 che i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti “dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio”, alla luce del chiarimento reso dalla Stazione appaltante PI076055;
- di ogni ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo, anche non cognito, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, se ed in quanto assunto nelle more del giudizio;
per la declaratoria
di inefficacia contratto, se ed in quanto stipulato nelle more del giudizio;
nonché per la condanna
dell'Amministrazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante riammissione alla procedura del Consorzio Stabile CMF ricorrente, nonché, in subordine, per equivalente, nella misura che si quantificherà in corso di causa;
e per l’accertamento
- della illegittimità della nota prot. n. 513 in data 10 gennaio 2023, trasmessa in pari data, con la quale l’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari ha concesso l’accesso all’offerta tecnica del RTI ARIETE Soc. Coop.- ACCADUEO Srl per il solo Capitolo 9 della medesima denominato “Servizi
aggiuntivi e forniture aggiuntive offerti senza costo per la stazione appaltante” (pagg. da 71 a 75), negandolo, quindi, per tutta la restante parte della predetta offerta, nonché ha negato l’accesso a tutta l’offerta tecnica prodotta dal RTI Servizi Integrati S.r.l. - Sistemi integrati S.r.l.;
nonché per l’accertamento ed il riconoscimento
del diritto del Consorzio Stabile CMF all’accesso alle offerte tecniche prodotte dai Raggruppamenti identificati in epigrafe, come da istanze in tal senso formulate;
e per l’emanazione
a carico del IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari del conseguente ordine di esibizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116, comma 4 cpa, in favore del Consorzio Stabile CMF.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Irccs Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 il Consigliere Rita Tricarico e udito l’Avvocato Antonella Martellotta, su delega dell’Avvocato Massimo Felice Ingravalle, per l'Istituto Giovanni Paolo II;
Visto l’art. 116, comma 2, c.p.a.;
Rilevato preliminarmente che il ricorso è stato fissato all’odierna camera di consiglio unicamente per la trattazione del ricorso incidentale in materia di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.;
Tenuto conto che, con nota prot. n. 1461 del 19 gennaio 2023 (trasmessa a mezzo pec in pari data), l’Istituto ha provveduto al rilascio in copia anche delle offerte tecniche;
Ritenuto:
che, rispetto al ricorso qui in esame, sia, pertanto, cessata la materia del contendere;
che le spese concernenti la trattazione e definizione del ricorso in materia di accesso possano compensarsi integralmente tra le parti, considerato che l’Istituto ha poi celermente provveduto ad assicurare l’accesso integrale;
Ritenuto altresì di dover disporre l’iscrizione del ricorso nel ruolo ex art. 120 c.p.a. ai fini della sua decisione definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a., come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese relative al ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a.;
- dispone l’iscrizione del ricorso nel ruolo ex art. 120 c.p.a. ai fini della sua definizione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l’intervento dei Magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Tricarico | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO