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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2024, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte di discussione ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 3/6/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 2590 del 2020 (alla quale è stato riunito il giudizio N. 192.2024 del R.G. Lavoro e Previdenza) vertente TRA
, nata il [...] in [...] ed ivi residente, C.F.: Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa in virtù di procura telematicamente trasmessa C.F._1 con l'atto introduttivo di lite dall'Avv. Raffaele ACANFORA, con ol quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Massimo AUTIERI, in POMPEI alla via LEPANTO n.175 RICORRENTE E
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con gli Avv.ti Aprile Sergio e Azzano Stefano che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.05.2020, diva il Giudice del Parte_1
Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla iscrizione-reiscrizione nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli per gli anni 2009 e 2010, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la per un totale di 51 giorni per ciascun anno, con vittoria Controparte_2 delle spese legali. La ricorrente esponeva di aver lavorato come bracciante agricola nel 2009 e nel 2010 alle dipendenze a della ditta “ per 51 gg ogni anno, Controparte_2 di aver scoperto che nell'estratto contributivo non vi è traccia dei predetti rapporti di lavoro, di aver quindi proposto ricorso amministrativo per ottenere l'accreditamento dei contributi senza ottenere risposta. Trascorso invano il termine di legge per la conclusione del iter amministrativo, in mancanza di risposta da parte dell'Ente previdenziale, la ricorrente si vedeva costretta a rivolgersi all'autorità giudiziaria per vedere tutelate le proprie ragioni. Nel procedimento così introdotto, l' provvedeva a costituirsi solo dopo la CP_1 celebrazione della prima udienza, eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22 co 1 d.l. 1970 n 7 conv. in L. 83/70; nel merito, sosteneva, con varie argomentazioni, l'infondatezza dell'avversa pretesa. Nelle more del giudizio, parte ricorrente deduceva che in data 19.07.2022 l' CP_1 provvedeva al riconoscimento delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2010 per un numero pari a 45 (rispetto alle 51 giornate indicate in ricorso). Avverso questo secondo provvedimento, la ricorrente proponeva ricorso iscritto al NRG 6064.22 assegnato al GL che con ordinanza ex art 39 cpc accertava la Per_1 continenza di detto procedimento con quello già pendente con il NRG. 2590.20. Il giudizio veniva pertanto ritualmente riassunto (con NRG. 164.2024) dinnanzi a questo Giudice e successivamente riunito al 2590.20 per evidenti ragioni di continenza e connessione soggettiva e oggettiva. Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti, sentiti i testimoni indicati dal ricorrente e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso. Ciò detto, si osserva che la domanda è inammissibile per intervenuta decadenza. Dagli atti di causa, infatti emerge che il ricorrente ha avuto conoscenza (quanto meno legale) della propria cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2009 e 2010 attraverso la pubblicazione, sul sito istituzionale dell' , delle CP_1 variazioni degli elenchi dei lavoratori agricoli. Tale pubblicazione, avente valore legale di notifica, è regolarmente avvenuta nell'anno 2013 (rectius 11.01.2013) in base alla legge n. 111 del 15/07/11 ed è rimasta visibile sul sito dell (cfr. documenti prodotti dall' ). CP_1 CP_1
Pertanto, dal 11.01.2013 cominciava a decorrere il termine di 30 giorni per impugnare la cancellazione. Orbene, in produzione attorea risulta un ricorso amministrativo privo di data e privo di qualsivoglia riferimento in ordine all'effettiva ricezione dello stesso da parte dell'istituto previdenziale. La mancanza di prova in ordine alla tempestiva proposizione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale avverso il disconoscimento del rapporto di lavoro, rende il provvedimento de quo definitivo, con inevitabile declaratoria di inammissibilità della presente azione giudiziaria. L'inosservanza di detto termine comporta la decadenza sostanziale, insuscettibile di sanatoria ex art 8 l. 1973 n. 533 (Cass. 15813/09; Cass. 2004/15460) Deve inoltre osservarsi che nessun rilievo, ai fini della decadenza, riveste la tardiva presentazione del ricorso amministrativo a seguito della nota del 19/07/2022 con CP_1 cui l'istituto ha provveduto al riconoscimento delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2010 per un numero pari a 45 (rispetto alle 51 giornate precedentemente disconosciute), in quanto atto inidoneo a determinare la remissione in termini . Tale riconoscimento, tuttavia, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento alle giornate lavorative per le quali è intervenuto il riconoscimento in via amministrativa. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Spese compensate, attesa la natura della decisione e l'obiettiva controvertibilità della materia esaminata.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: a)dichiara cessata la materia del contendere per quel che concerne il riconoscimento di 45 giornate lavorative per l'anno 2010; b)rigetta ogni altra domanda della ricorrente;
c)compensa le spese. Torre Annunziata, 4/6/2024 Il Giudice del lavoro Dott. Emanuele Rocco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte di discussione ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 3/6/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 2590 del 2020 (alla quale è stato riunito il giudizio N. 192.2024 del R.G. Lavoro e Previdenza) vertente TRA
, nata il [...] in [...] ed ivi residente, C.F.: Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa in virtù di procura telematicamente trasmessa C.F._1 con l'atto introduttivo di lite dall'Avv. Raffaele ACANFORA, con ol quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Massimo AUTIERI, in POMPEI alla via LEPANTO n.175 RICORRENTE E
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con gli Avv.ti Aprile Sergio e Azzano Stefano che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.05.2020, diva il Giudice del Parte_1
Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla iscrizione-reiscrizione nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli per gli anni 2009 e 2010, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la per un totale di 51 giorni per ciascun anno, con vittoria Controparte_2 delle spese legali. La ricorrente esponeva di aver lavorato come bracciante agricola nel 2009 e nel 2010 alle dipendenze a della ditta “ per 51 gg ogni anno, Controparte_2 di aver scoperto che nell'estratto contributivo non vi è traccia dei predetti rapporti di lavoro, di aver quindi proposto ricorso amministrativo per ottenere l'accreditamento dei contributi senza ottenere risposta. Trascorso invano il termine di legge per la conclusione del iter amministrativo, in mancanza di risposta da parte dell'Ente previdenziale, la ricorrente si vedeva costretta a rivolgersi all'autorità giudiziaria per vedere tutelate le proprie ragioni. Nel procedimento così introdotto, l' provvedeva a costituirsi solo dopo la CP_1 celebrazione della prima udienza, eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22 co 1 d.l. 1970 n 7 conv. in L. 83/70; nel merito, sosteneva, con varie argomentazioni, l'infondatezza dell'avversa pretesa. Nelle more del giudizio, parte ricorrente deduceva che in data 19.07.2022 l' CP_1 provvedeva al riconoscimento delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2010 per un numero pari a 45 (rispetto alle 51 giornate indicate in ricorso). Avverso questo secondo provvedimento, la ricorrente proponeva ricorso iscritto al NRG 6064.22 assegnato al GL che con ordinanza ex art 39 cpc accertava la Per_1 continenza di detto procedimento con quello già pendente con il NRG. 2590.20. Il giudizio veniva pertanto ritualmente riassunto (con NRG. 164.2024) dinnanzi a questo Giudice e successivamente riunito al 2590.20 per evidenti ragioni di continenza e connessione soggettiva e oggettiva. Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti, sentiti i testimoni indicati dal ricorrente e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso. Ciò detto, si osserva che la domanda è inammissibile per intervenuta decadenza. Dagli atti di causa, infatti emerge che il ricorrente ha avuto conoscenza (quanto meno legale) della propria cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2009 e 2010 attraverso la pubblicazione, sul sito istituzionale dell' , delle CP_1 variazioni degli elenchi dei lavoratori agricoli. Tale pubblicazione, avente valore legale di notifica, è regolarmente avvenuta nell'anno 2013 (rectius 11.01.2013) in base alla legge n. 111 del 15/07/11 ed è rimasta visibile sul sito dell (cfr. documenti prodotti dall' ). CP_1 CP_1
Pertanto, dal 11.01.2013 cominciava a decorrere il termine di 30 giorni per impugnare la cancellazione. Orbene, in produzione attorea risulta un ricorso amministrativo privo di data e privo di qualsivoglia riferimento in ordine all'effettiva ricezione dello stesso da parte dell'istituto previdenziale. La mancanza di prova in ordine alla tempestiva proposizione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale avverso il disconoscimento del rapporto di lavoro, rende il provvedimento de quo definitivo, con inevitabile declaratoria di inammissibilità della presente azione giudiziaria. L'inosservanza di detto termine comporta la decadenza sostanziale, insuscettibile di sanatoria ex art 8 l. 1973 n. 533 (Cass. 15813/09; Cass. 2004/15460) Deve inoltre osservarsi che nessun rilievo, ai fini della decadenza, riveste la tardiva presentazione del ricorso amministrativo a seguito della nota del 19/07/2022 con CP_1 cui l'istituto ha provveduto al riconoscimento delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2010 per un numero pari a 45 (rispetto alle 51 giornate precedentemente disconosciute), in quanto atto inidoneo a determinare la remissione in termini . Tale riconoscimento, tuttavia, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento alle giornate lavorative per le quali è intervenuto il riconoscimento in via amministrativa. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Spese compensate, attesa la natura della decisione e l'obiettiva controvertibilità della materia esaminata.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: a)dichiara cessata la materia del contendere per quel che concerne il riconoscimento di 45 giornate lavorative per l'anno 2010; b)rigetta ogni altra domanda della ricorrente;
c)compensa le spese. Torre Annunziata, 4/6/2024 Il Giudice del lavoro Dott. Emanuele Rocco