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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 03/12/2024, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2020 633
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 633/2020 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.10.1988, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa Giardinelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Morello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
11.07.2024.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.06.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 28.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 5.06.2020 la sig.ra adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di separazione personale con addebito al marito, sig. , Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio civile in data 23.08.2008 a Vizzini, e dalla cui unione era nato un figlio, , di dieci anni. Persona_1
La ricorrente rassegnava che l'unione coniugale, iniziata sotto i migliori auspici, si rilevava particolarmente difficoltosa a causa del carattere autoritario dell' tanto da giungere, CP_1
nel 2018, alla decisione di vivere separati. Nello specifico, riferiva delle imposizioni che nel corso del tempo aveva subito dal marito, il quale voleva condizionare anche le scelte di tipo religioso della stessa e che tali comportamenti avevano determinato il definitivo distacco dei coniugi. Riferiva, altresì, che durante il periodo di separazione di fatto, il marito non adempiva ai propri obblighi genitoriali, non partecipando, se non in maniera sporadica e con somme irrisorie, al mantenimento del proprio figlio.
Con il prefato atto introduttivo, pertanto, la domandava pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Domandava, inoltre, l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso di sé ed indicazione delle modalità del diritto di visita del padre oltre che l'assegnazione della casa coniugale (peraltro di proprietà della stessa). Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 (quattrocento) mensili, oltre a spese mediche e spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione datata 18.01.2021 si costituiva il sig. il quale, nel CP_1
manifestare la volontà di poter giungere ad una definizione bonaria della controversia nell'interesse del figlio domandava disporsi l'affidamento del figlio ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento presso la madre ed assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, riconoscersi il diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in costituzione e porsi a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 150,00 mensili in ragione della scarsa capacità reddituale del resistente.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 30.04.2021, fallito il tentativo di conciliazione tra i coniugi, il Presidente del Tribunale affidava il figlio minore ad entrambi i genitori Per_1
2 con collocazione presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale. Disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio secondo liberi accordi delle parti e, in caso di contrasto, secondo il calendario indicato nel ricorso. Disponeva, altresì, a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 mensili per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% per le spese mediche e straordinarie per lo stesso.
Istruita documentalmente la causa, in mancanza di richieste di prova delle parti, all'udienza del 19.06.2024 la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione de qua è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., come novellato dall'art. 33 della legge n. 151/1975, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale sia fallito, ma anche dal fatto che, nonostante il tempo trascorso dall'udienza presidenziale, non costano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale a cagione delle insanabili divergenze sorte tra il ricorrente e la resistente.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§
Sulla domanda di addebito
La domanda di addebito formulata da parte ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata, atteso che la stessa risulta generica e sfornita di adeguata prova.
È noto che, come da costanti indicazioni della giurisprudenza di legittimità, "la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile
l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi" (Cass. n. 25843/2013), ovvero "che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza" (Cass. n. 14840/2006), sicché diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., "lungi dall'essere intervenuta quando era già
3 maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale"
(Cass. n. 18074/2014). Sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Osserva questo Collegio che la ricorrente, in seno al proprio atto introduttivo, formulava domanda di addebito della separazione al marito, imputando la fine del rapporto coniugale al comportamento dispotico dello stesso, il quale cercava di imporre la propria volontà sui comportamenti della moglie, arrivando addirittura ad interferire sulle scelte di tipo religioso della donna. In maniera altrettanto generica riferiva di un disinteresse del marito nei confronti del figlio, per lo meno dal punto di vista economico, atteso che lo stesso non contribuiva al mantenimento del minore o lo faceva solo sporadicamente e con somme irrisorie.
Tuttavia, nonostante la ricorrente, nel proprio atto introduttivo, si riservasse di meglio esporre nella successiva fase di merito i fatti accaduti, nel corso del giudizio non forniva alcun elemento probatorio a sostegno delle superiori accuse né articolava mezzi di prova al fine di provare la fondatezza di quanto dedotto dalla stessa in ordine alla causa della separazione, limitandosi ad insistere, in ultimo nelle note di udienza del 19.06.2024, sulle domande instate.
Per tali ragioni, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve intendersi respinta.
§
Sul regime di affidamento e collocamento del figlio minore Persona_1
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento del figlio minore Per_1
ritiene questo Collegio di poter confermare quanto già previsto in via provvisoria
[...] nell'ordinanza presidenziale del 30.04.2021 in ordine all'affidamento ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, tanto più che tale aspetto non è stato oggetto di contenzioso tra le parti.
In ragione di ciò deve parimenti trovare conferma la assegnazione della casa familiare alla sig.ra in quanto genitore collocatario del figlio minore e peraltro proprietaria Parte_1 esclusiva dell'immobile.
Per quanto attiene al diritto di visita del genitore non collocatario si ritiene di poter confermare ancora una volta il contenuto della superiore ordinanza presidenziale, la quale ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo liberi accordi delle parti e, in caso di contrasto, secondo il calendario indicato nel ricorso introduttivo del giudizio.
4 Pertanto, nello specifico, si confermano gli incontri tra il padre e il figlio Persona_1
secondo le seguenti modalità: due pomeriggi alla settimana, dalle ore 17:00 alle ore 19:00; a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 17.00 alla domenica fino alle ore 20.00; 5 giorni consecutivi per le festività natalizie comprensivi, ad anni alterni, del Natale o di
Capodanno; tre giorni consecutivi per le festività pasquali comprensivi, ad anni alterni, per il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
venti giorni consecutivi per le vacanze estive ed alternativamente la mattina ed il pomeriggio del giorno del compleanno.
§
Sul mantenimento del figlio
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre si osserva quanto segue.
L'ordinanza presidenziale del 30.04.2021 aveva posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00. Avverso tale ordinanza il resistente non proponeva reclamo, salvo reiterare durante tutto il corso del giudizio la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio in € 150,00 mensili, così da renderlo adeguato alle proprie condizioni economiche.
In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
Nel caso di specie, si rileva l'assoluta opacità della situazione reddituale della ricorrente, la quale nemmeno nella fase introduttiva del giudizio ha mai prodotto alcuna documentazione utile a ricostruire la propria condizione economica. Sul punto, la nel proprio atto Parte_1
introduttivo riferiva di aver ricevuto un sostegno economico dalla famiglia di origine. Durante
l'udienza presidenziale la stessa aveva dichiarato di svolgere varie attività lavorative durante l'arco della giornata, come collaboratrice domestica e come badante, e di assistere persone anziane durante la notte, senza alcun accenno all'eventuale retribuzione percepita, per poi riferire (già in seno alle note cartolari per l'udienza del 13.12.2023) che “solo da ultimo l' CP_2
ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza” che, come noto, comunque deve essere considerato ai fini della capacità reddituale del beneficiario.
Dall'altra parte, invece, il resistente, invitato al deposito, in uno con le comparse conclusionali, di tutta la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata, depositava
Mod.730, in ultimo relativamente all'anno di imposta 2023, con reddito da lavoro pari ad €
7.210,00 e attestazione Isee 2024 pari ad € 4.673,40.
5 Si ritiene ad ogni modo che, per quanto non sia possibile ricostruire con precisione la attuale situazione economica della ricorrente, gli elementi acquisiti in atti consentono comunque di ritenere presumibile una sostanziale omogeneità nelle condizioni delle parti.
In ogni caso, non può nemmeno trascurarsi il fatto che la ricorrente provvede già al mantenimento diretto del figlio, stante la convivenza con lo stesso, e che tale situazione è stata confermata dal presente provvedimento.
Allo stesso modo, pertanto, è onere del resistente attivarsi per reperire i mezzi necessari per adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, non potendosi considerare peraltro motivo di riduzione dell'importo dell'assegno la precaria condizione economica del convenuto, tanto più che lo stesso, oggi di anni 40 (all'epoca del ricorso di anni
36), deve ritenersi del tutto abile al lavoro e pertanto tenuto ad attivarsi, dal punto di vista lavorativo, così da integrare le risorse economiche familiari.
Preme, infine, evidenziare che il quantum dell'assegno attualmente versato dal resistente rappresenta già l'importo minimo da doversi corrispondere a titolo di mantenimento in favore del figlio, dovendosi comunque considerare le esigenze, sempre crescenti nel tempo, dello stesso.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene pertanto il Collegio di poter confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura Persona_1 di € 250,00 mensili. Deve inoltre essere fissato a carico del sig. anche il Controparte_1
dovere di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessitate per il figlio, purché previamente concordate e documentate.
§
Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della parziale soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite possono essere compensate.
§
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2. RIGETTA la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
3. DISPONE l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento presso la madre, disponendo che il padre possa vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
6
4. ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente;
5. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio minore , l'importo di euro 250,00, oltre al 50% delle spese Persona_1
straordinarie per lo stesso;
6. COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 29.11.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 633/2020 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.10.1988, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa Giardinelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Morello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
11.07.2024.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.06.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 28.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 5.06.2020 la sig.ra adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di separazione personale con addebito al marito, sig. , Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio civile in data 23.08.2008 a Vizzini, e dalla cui unione era nato un figlio, , di dieci anni. Persona_1
La ricorrente rassegnava che l'unione coniugale, iniziata sotto i migliori auspici, si rilevava particolarmente difficoltosa a causa del carattere autoritario dell' tanto da giungere, CP_1
nel 2018, alla decisione di vivere separati. Nello specifico, riferiva delle imposizioni che nel corso del tempo aveva subito dal marito, il quale voleva condizionare anche le scelte di tipo religioso della stessa e che tali comportamenti avevano determinato il definitivo distacco dei coniugi. Riferiva, altresì, che durante il periodo di separazione di fatto, il marito non adempiva ai propri obblighi genitoriali, non partecipando, se non in maniera sporadica e con somme irrisorie, al mantenimento del proprio figlio.
Con il prefato atto introduttivo, pertanto, la domandava pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Domandava, inoltre, l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso di sé ed indicazione delle modalità del diritto di visita del padre oltre che l'assegnazione della casa coniugale (peraltro di proprietà della stessa). Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 (quattrocento) mensili, oltre a spese mediche e spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione datata 18.01.2021 si costituiva il sig. il quale, nel CP_1
manifestare la volontà di poter giungere ad una definizione bonaria della controversia nell'interesse del figlio domandava disporsi l'affidamento del figlio ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento presso la madre ed assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, riconoscersi il diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in costituzione e porsi a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 150,00 mensili in ragione della scarsa capacità reddituale del resistente.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 30.04.2021, fallito il tentativo di conciliazione tra i coniugi, il Presidente del Tribunale affidava il figlio minore ad entrambi i genitori Per_1
2 con collocazione presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale. Disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio secondo liberi accordi delle parti e, in caso di contrasto, secondo il calendario indicato nel ricorso. Disponeva, altresì, a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 mensili per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% per le spese mediche e straordinarie per lo stesso.
Istruita documentalmente la causa, in mancanza di richieste di prova delle parti, all'udienza del 19.06.2024 la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione de qua è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., come novellato dall'art. 33 della legge n. 151/1975, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale sia fallito, ma anche dal fatto che, nonostante il tempo trascorso dall'udienza presidenziale, non costano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale a cagione delle insanabili divergenze sorte tra il ricorrente e la resistente.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§
Sulla domanda di addebito
La domanda di addebito formulata da parte ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata, atteso che la stessa risulta generica e sfornita di adeguata prova.
È noto che, come da costanti indicazioni della giurisprudenza di legittimità, "la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile
l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi" (Cass. n. 25843/2013), ovvero "che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza" (Cass. n. 14840/2006), sicché diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., "lungi dall'essere intervenuta quando era già
3 maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale"
(Cass. n. 18074/2014). Sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Osserva questo Collegio che la ricorrente, in seno al proprio atto introduttivo, formulava domanda di addebito della separazione al marito, imputando la fine del rapporto coniugale al comportamento dispotico dello stesso, il quale cercava di imporre la propria volontà sui comportamenti della moglie, arrivando addirittura ad interferire sulle scelte di tipo religioso della donna. In maniera altrettanto generica riferiva di un disinteresse del marito nei confronti del figlio, per lo meno dal punto di vista economico, atteso che lo stesso non contribuiva al mantenimento del minore o lo faceva solo sporadicamente e con somme irrisorie.
Tuttavia, nonostante la ricorrente, nel proprio atto introduttivo, si riservasse di meglio esporre nella successiva fase di merito i fatti accaduti, nel corso del giudizio non forniva alcun elemento probatorio a sostegno delle superiori accuse né articolava mezzi di prova al fine di provare la fondatezza di quanto dedotto dalla stessa in ordine alla causa della separazione, limitandosi ad insistere, in ultimo nelle note di udienza del 19.06.2024, sulle domande instate.
Per tali ragioni, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve intendersi respinta.
§
Sul regime di affidamento e collocamento del figlio minore Persona_1
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento del figlio minore Per_1
ritiene questo Collegio di poter confermare quanto già previsto in via provvisoria
[...] nell'ordinanza presidenziale del 30.04.2021 in ordine all'affidamento ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, tanto più che tale aspetto non è stato oggetto di contenzioso tra le parti.
In ragione di ciò deve parimenti trovare conferma la assegnazione della casa familiare alla sig.ra in quanto genitore collocatario del figlio minore e peraltro proprietaria Parte_1 esclusiva dell'immobile.
Per quanto attiene al diritto di visita del genitore non collocatario si ritiene di poter confermare ancora una volta il contenuto della superiore ordinanza presidenziale, la quale ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo liberi accordi delle parti e, in caso di contrasto, secondo il calendario indicato nel ricorso introduttivo del giudizio.
4 Pertanto, nello specifico, si confermano gli incontri tra il padre e il figlio Persona_1
secondo le seguenti modalità: due pomeriggi alla settimana, dalle ore 17:00 alle ore 19:00; a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 17.00 alla domenica fino alle ore 20.00; 5 giorni consecutivi per le festività natalizie comprensivi, ad anni alterni, del Natale o di
Capodanno; tre giorni consecutivi per le festività pasquali comprensivi, ad anni alterni, per il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
venti giorni consecutivi per le vacanze estive ed alternativamente la mattina ed il pomeriggio del giorno del compleanno.
§
Sul mantenimento del figlio
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre si osserva quanto segue.
L'ordinanza presidenziale del 30.04.2021 aveva posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00. Avverso tale ordinanza il resistente non proponeva reclamo, salvo reiterare durante tutto il corso del giudizio la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio in € 150,00 mensili, così da renderlo adeguato alle proprie condizioni economiche.
In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
Nel caso di specie, si rileva l'assoluta opacità della situazione reddituale della ricorrente, la quale nemmeno nella fase introduttiva del giudizio ha mai prodotto alcuna documentazione utile a ricostruire la propria condizione economica. Sul punto, la nel proprio atto Parte_1
introduttivo riferiva di aver ricevuto un sostegno economico dalla famiglia di origine. Durante
l'udienza presidenziale la stessa aveva dichiarato di svolgere varie attività lavorative durante l'arco della giornata, come collaboratrice domestica e come badante, e di assistere persone anziane durante la notte, senza alcun accenno all'eventuale retribuzione percepita, per poi riferire (già in seno alle note cartolari per l'udienza del 13.12.2023) che “solo da ultimo l' CP_2
ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza” che, come noto, comunque deve essere considerato ai fini della capacità reddituale del beneficiario.
Dall'altra parte, invece, il resistente, invitato al deposito, in uno con le comparse conclusionali, di tutta la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata, depositava
Mod.730, in ultimo relativamente all'anno di imposta 2023, con reddito da lavoro pari ad €
7.210,00 e attestazione Isee 2024 pari ad € 4.673,40.
5 Si ritiene ad ogni modo che, per quanto non sia possibile ricostruire con precisione la attuale situazione economica della ricorrente, gli elementi acquisiti in atti consentono comunque di ritenere presumibile una sostanziale omogeneità nelle condizioni delle parti.
In ogni caso, non può nemmeno trascurarsi il fatto che la ricorrente provvede già al mantenimento diretto del figlio, stante la convivenza con lo stesso, e che tale situazione è stata confermata dal presente provvedimento.
Allo stesso modo, pertanto, è onere del resistente attivarsi per reperire i mezzi necessari per adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, non potendosi considerare peraltro motivo di riduzione dell'importo dell'assegno la precaria condizione economica del convenuto, tanto più che lo stesso, oggi di anni 40 (all'epoca del ricorso di anni
36), deve ritenersi del tutto abile al lavoro e pertanto tenuto ad attivarsi, dal punto di vista lavorativo, così da integrare le risorse economiche familiari.
Preme, infine, evidenziare che il quantum dell'assegno attualmente versato dal resistente rappresenta già l'importo minimo da doversi corrispondere a titolo di mantenimento in favore del figlio, dovendosi comunque considerare le esigenze, sempre crescenti nel tempo, dello stesso.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene pertanto il Collegio di poter confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura Persona_1 di € 250,00 mensili. Deve inoltre essere fissato a carico del sig. anche il Controparte_1
dovere di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessitate per il figlio, purché previamente concordate e documentate.
§
Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della parziale soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite possono essere compensate.
§
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2. RIGETTA la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
3. DISPONE l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento presso la madre, disponendo che il padre possa vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
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4. ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente;
5. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio minore , l'importo di euro 250,00, oltre al 50% delle spese Persona_1
straordinarie per lo stesso;
6. COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 29.11.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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