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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/06/2024, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 260 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 20.06.2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Silverio Natali, giusta procura alle liti in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F./P.I. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, quale impresa designata ex art. 286 d. lgs. n. 209/2006, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maione, giusta procura speciale alle liti in atti;
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1190/2016 emessa dal Giudice di Pace di
Lamezia Terme il 19.07.2016 e depositata in data 21.07.2016.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 19.06.2024, differita d'ufficio al 20.06.2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in qualità di compagnia di assicurazione designata ex art. 286 d. lgs. n. 209/2006, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale.
Nell'atto introduttivo della lite l'attrice esponeva: che, in data 15.06.2014, alle ore 06.30 circa, stava percorrendo, alla guida della sua vettura Fiat Panda tg. DC608KS, il km 316 +
562 dell'A3 SA-RC, nel Comune di Lamezia Terme (CZ), allorquando, il conducente di un mezzo pesante rimasto non identificato, si spostava repentinamente sulla corsia sinistra della carreggiata, già occupata dal veicolo dalla costringendolo ad impattare contro la Pt_1
barriera spartitraffico ed il sottostante cordolo in cemento;
che il veicolo che aveva
Pagina 1 di 6 determinato il sinistro si dileguava senza neppure fermarsi, mentre l'attrice veniva soccorsa da una pattuglia della Polizia Stradale di Catanzaro, che provvedeva a redigere apposito verbale di accertamento;
che a causa del sinistro, l'attrice riportava lesioni personali diagnosticate dall'unità di pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, con postumi da invalidità permanente;
che il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva del conducente dell'automezzo rimasto non identificato;
che senza esito erano risultate le richieste di risarcimento dei danni avanzate a quale impresa designata ai Controparte_1 sensi dell'art. 286 del Codice delle Assicurazioni Private, così da essersi reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
Si costituiva con apposita comparsa di risposta la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per la violazione degli artt. 164 e 163 n. 4 c.p.c.; nel merito,
l'improponibilità/improcedibilità/inammissibilità della domanda attorea perché infondata sia in fatto che in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza parziale o totale, si riservava, nel caso in cui dovessero essere identificati eventuali responsabili del sinistro, di esperire azione di regresso, ex art. 292 D.Lgs. 209/05 nei loro confronti.
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova costituenda orale autorizzata (consistente nell'escussione di un teste di parte attrice).
Con sentenza n. 1190/2016 emessa il 19.07.2016 e depositata in data 21.07.2016, il Giudice di
Pace di Lamezia Terme respingeva la domanda risarcitoria avanzata dalla sul Pt_1 presupposto dell'assenza di prova del fatto storico dell'incidente per come descritto nella citazione introduttiva e, dunque, del nesso di causalità tra evento e danno, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello lamentando l'erronea valutazione del Parte_1
giudice a quo dei fatti di processo e delle prove che aveva condotto il giudice appellato a ritenere indimostrato il fatto storico descritto nel libello introduttivo della lite.
Deduceva, in particolare, l'erroneità della sentenza, nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto poco credibile la deposizione della teste per la sua qualità di Testimone_1 terzo trasportato sulla vettura dell'attrice; lamentava, altresì, il mancato esperimento di CTU medico-legale richiesta in prime cure per l'accertamento dei danni fisici riportati dall'attrice in conseguenza del sinistro.
Pagina 2 di 6 Concludeva, pertanto, domandando la riforma integrale della sentenza appellata, con l'accoglimento della domanda spiegata in prime cure e la liquidazione a proprio favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Resisteva al gravame con comparsa di costituzione e risposta la che, in Controparte_1 via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, domandava la reiezione dell'impugnazione di controparte perché infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace Lamezia Terme perché correttamente motivata e argomentata sotto ogni profilo, con liquidazione a proprio favore delle spese di lite del grado di appello.
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.06.2024, previa concessione di termini anticipati per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assorbita ogni altra questione, nel merito l'appello è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate, con conseguente integrale conferma della pronuncia di primo grado appellata.
Parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 1190/2016 del Giudice di Pace di
Lamezia Terme sotto il profilo dell'erronea considerazione del materiale probatorio acquisito nell'ambito del giudizio di prime cure, con particolare riferimento alla valutazione, in tesi errata, operata dal giudice impugnato, di carenza di prova del fatto storico dell'incidente così come descritto in citazione.
La doglianza è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Al riguardo occorre rammentare che alla stregua dei principi processualcivilistici sul riparto dell'onere della prova, era obbligo di parte attrice provare il fatto generatore dei danni relativamente ai quali è stato richiesto il risarcimento e cioè i pregiudizi fisici a seguito della condotta di guida negligente, imprudente ed imperita da parte del conducente del mezzo rimasto non identificato.
Tale fatto storico, contestato dalla società assicuratrice convenuta nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, doveva essere provato dall'attrice, sulla quale gravava tale onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Ebbene, come poc'anzi accennato, ritiene il Tribunale che nel giudizio di primo grado sia
Pagina 3 di 6 stata correttamente ritenuta la carenza di sufficiente ed adeguata dimostrazione, da parte dell'odierna appellante, del fatto storico del sinistro, della dinamica dell'incidente occorso e, conseguentemente, del suo stretto collegamento eziologico con i danni lamentati.
La dinamica del sinistro per come descritta nel ricorso introduttivo è stata, infatti, confortata esclusivamente dalle dichiarazioni del teste terza trasportata a bordo della Testimone_1 vettura condotta dall'attrice in primo grado e come tale, incapace a testimoniare.
In proposito, è ormai consolidato in giurisprudenza il principio diritto per cui “la terza trasportata coinvolta direttamente in un sinistro stradale non può testimoniare nella causa intrapresa dalla proprietaria del veicolo danneggiato che la trasportava. Questo perché il terzo, in un caso come questo, ha un interesse concreto, attuale e personale ad agire in giudizio che lo rende incompatibile con il ruolo di testimone” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez.
VI - 3, Ord., 19-11-2021, n. 35552).
Invero, un soggetto trasportato che ha subito danni in seguito ad un sinistro stradale è ritenuto sempre incapace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., nel giudizio intercorrente tra il conducente e il terzo responsabile. La vittima chiamata a deporre, infatti, è in tal caso astrattamente titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'esito della lite, tale da giustificarne l'intervento, quand'anche abbia già ottenuto il risarcimento (cfr. Cass. n.
19121/2019; in questo senso Cass. ord. n. 12660/2018; Cass. sent. n. 19258/2015, Cass. sent.
n. 16541/2012, Cass. sent. n. 13585/2004).
Né rileva la circostanza che, nel caso di specie, la teste abbia dichiarato di non aver subito alcun danno. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che “La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. “diritto quesito”, quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia” (cfr. Cass. n. 19121/2019 cit.)
Parimenti irrilevante è la circostanza, evidenziata dall'appellante, che il terzo trasportato deve
Pagina 4 di 6 essere risarcito, ai sensi dell'art. 141 D. lgs. 209/2005, dall'impresa di assicurazioni del vettore (e, quindi, la non poteva essere parte processuale nella causa intentata dall'attrice Tes_1
contro il Fondo di Garanzie Vittime della Strada).
Infatti, come esplicitato sempre dalla Suprema Corte (con la sentenza 19121/2012 sopra cit.), la responsabilità del vettore e del suo assicuratore nei confronti del trasportato, è pur sempre una responsabilità per colpa presunta, e non una responsabilità oggettiva, di guisa che il trasportato danneggiato ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l'antagonista (nella specie contro il FGVS), così come a quella eventualmente introdotta da quest'ultimo contro il primo. Così nell'uno, come nell'altro caso, infatti, il trasportato-testimone può avere interesse, esemplificando: 1) all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per beneficiare del cumulo di due massimali assicurativi;
2) all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per potere inoltrare la propria richiesta ad un secondo debitore, nel caso di renitenza od insolvenza del primo;
3) all'accertamento dell'assenza della ricorrenza d'un caso fortuito, per potere evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilità invocando il disposto dell'art. 141 cod. ass.. (in questo senso anche Corte di Cassazione, ord. 26 maggio
2021, n. 14468).
Orbene, assodata l'incapacità a testimoniare dell'unica teste escussa in primo grado, deve osservarsi che la detta incapacità è stata ritualmente eccepita dalla convenuta in primo grado e, pertanto, la sua deposizione è a monte nulla (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-05-2020, n.
8528 “l'incapacità a testimoniare, prevista dall'art. 246 c.p.c., che si identifica con l'interesse
a proporre la domanda o a contraddirvi di cui all'art. 100 c.p.c., determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva, restando altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2. Qualora, per difetto di eccezione o per rigetto della medesima, la testimonianza resti validamente acquisita al processo, non resta tuttavia escluso il potere del giudice di procedere alla valutazione della deposizione, sotto il profilo dell'attendibilità del testimone, tenendo conto anche della situazione potenzialmente produttiva di incapacità (cfr. Cass. 11377/2006)”) in quanto non validamente acquisita al processo, proprio a cagione dell'incapacità a testimoniare di chi l'ha resa.
Ciò posto, nell'assenza di altre emergenze istruttorie a conforto della prospettazione di parte
Pagina 5 di 6 attrice, considerato che anche il verbale di accertamento redatto dalla Polizia Stradale di
Catanzaro – intervenuta solo successivamente ai fatti – nulla prova sul punto se non che l'attrice ha reso agli agenti le dichiarazioni ivi riportate (cfr. all. fascicolo di parte attrice in primo grado), deve ritenersi che la non abbia dato sufficiente ed adeguata Pt_1
dimostrazione del fatto storico generatore del danno relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento e, pertanto, la domanda non poteva, in effetti, essere accolta.
Quindi, per tutti i motivi anzidetti, la pronuncia appellata appare assolutamente corretta ed esente da qualsiasi vizio logico e motivazionale.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, deve essere rigettato l'appello spiegato da avverso la sentenza n. 1190/2016 emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Lamezia Terme che va pertanto integralmente confermata.
2. Le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell'appellante in ragione della soccombenza e vengono liquidate d'ufficio come indicato in dispositivo (valore controversia euro 5.000,00, compensi liquidati nei minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Maria
Concetta Pezzimenti, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1190/2016 del Giudice di Pace di
Lamezia Terme emessa il 19.07.2016 e depositata il 21.07.2016;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 852,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA come per legge.
Lamezia Terme, 20.06.2024.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 260 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 20.06.2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Silverio Natali, giusta procura alle liti in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F./P.I. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, quale impresa designata ex art. 286 d. lgs. n. 209/2006, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maione, giusta procura speciale alle liti in atti;
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1190/2016 emessa dal Giudice di Pace di
Lamezia Terme il 19.07.2016 e depositata in data 21.07.2016.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 19.06.2024, differita d'ufficio al 20.06.2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in qualità di compagnia di assicurazione designata ex art. 286 d. lgs. n. 209/2006, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale.
Nell'atto introduttivo della lite l'attrice esponeva: che, in data 15.06.2014, alle ore 06.30 circa, stava percorrendo, alla guida della sua vettura Fiat Panda tg. DC608KS, il km 316 +
562 dell'A3 SA-RC, nel Comune di Lamezia Terme (CZ), allorquando, il conducente di un mezzo pesante rimasto non identificato, si spostava repentinamente sulla corsia sinistra della carreggiata, già occupata dal veicolo dalla costringendolo ad impattare contro la Pt_1
barriera spartitraffico ed il sottostante cordolo in cemento;
che il veicolo che aveva
Pagina 1 di 6 determinato il sinistro si dileguava senza neppure fermarsi, mentre l'attrice veniva soccorsa da una pattuglia della Polizia Stradale di Catanzaro, che provvedeva a redigere apposito verbale di accertamento;
che a causa del sinistro, l'attrice riportava lesioni personali diagnosticate dall'unità di pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, con postumi da invalidità permanente;
che il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva del conducente dell'automezzo rimasto non identificato;
che senza esito erano risultate le richieste di risarcimento dei danni avanzate a quale impresa designata ai Controparte_1 sensi dell'art. 286 del Codice delle Assicurazioni Private, così da essersi reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
Si costituiva con apposita comparsa di risposta la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per la violazione degli artt. 164 e 163 n. 4 c.p.c.; nel merito,
l'improponibilità/improcedibilità/inammissibilità della domanda attorea perché infondata sia in fatto che in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza parziale o totale, si riservava, nel caso in cui dovessero essere identificati eventuali responsabili del sinistro, di esperire azione di regresso, ex art. 292 D.Lgs. 209/05 nei loro confronti.
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova costituenda orale autorizzata (consistente nell'escussione di un teste di parte attrice).
Con sentenza n. 1190/2016 emessa il 19.07.2016 e depositata in data 21.07.2016, il Giudice di
Pace di Lamezia Terme respingeva la domanda risarcitoria avanzata dalla sul Pt_1 presupposto dell'assenza di prova del fatto storico dell'incidente per come descritto nella citazione introduttiva e, dunque, del nesso di causalità tra evento e danno, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello lamentando l'erronea valutazione del Parte_1
giudice a quo dei fatti di processo e delle prove che aveva condotto il giudice appellato a ritenere indimostrato il fatto storico descritto nel libello introduttivo della lite.
Deduceva, in particolare, l'erroneità della sentenza, nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto poco credibile la deposizione della teste per la sua qualità di Testimone_1 terzo trasportato sulla vettura dell'attrice; lamentava, altresì, il mancato esperimento di CTU medico-legale richiesta in prime cure per l'accertamento dei danni fisici riportati dall'attrice in conseguenza del sinistro.
Pagina 2 di 6 Concludeva, pertanto, domandando la riforma integrale della sentenza appellata, con l'accoglimento della domanda spiegata in prime cure e la liquidazione a proprio favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Resisteva al gravame con comparsa di costituzione e risposta la che, in Controparte_1 via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, domandava la reiezione dell'impugnazione di controparte perché infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace Lamezia Terme perché correttamente motivata e argomentata sotto ogni profilo, con liquidazione a proprio favore delle spese di lite del grado di appello.
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.06.2024, previa concessione di termini anticipati per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assorbita ogni altra questione, nel merito l'appello è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate, con conseguente integrale conferma della pronuncia di primo grado appellata.
Parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 1190/2016 del Giudice di Pace di
Lamezia Terme sotto il profilo dell'erronea considerazione del materiale probatorio acquisito nell'ambito del giudizio di prime cure, con particolare riferimento alla valutazione, in tesi errata, operata dal giudice impugnato, di carenza di prova del fatto storico dell'incidente così come descritto in citazione.
La doglianza è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Al riguardo occorre rammentare che alla stregua dei principi processualcivilistici sul riparto dell'onere della prova, era obbligo di parte attrice provare il fatto generatore dei danni relativamente ai quali è stato richiesto il risarcimento e cioè i pregiudizi fisici a seguito della condotta di guida negligente, imprudente ed imperita da parte del conducente del mezzo rimasto non identificato.
Tale fatto storico, contestato dalla società assicuratrice convenuta nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, doveva essere provato dall'attrice, sulla quale gravava tale onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Ebbene, come poc'anzi accennato, ritiene il Tribunale che nel giudizio di primo grado sia
Pagina 3 di 6 stata correttamente ritenuta la carenza di sufficiente ed adeguata dimostrazione, da parte dell'odierna appellante, del fatto storico del sinistro, della dinamica dell'incidente occorso e, conseguentemente, del suo stretto collegamento eziologico con i danni lamentati.
La dinamica del sinistro per come descritta nel ricorso introduttivo è stata, infatti, confortata esclusivamente dalle dichiarazioni del teste terza trasportata a bordo della Testimone_1 vettura condotta dall'attrice in primo grado e come tale, incapace a testimoniare.
In proposito, è ormai consolidato in giurisprudenza il principio diritto per cui “la terza trasportata coinvolta direttamente in un sinistro stradale non può testimoniare nella causa intrapresa dalla proprietaria del veicolo danneggiato che la trasportava. Questo perché il terzo, in un caso come questo, ha un interesse concreto, attuale e personale ad agire in giudizio che lo rende incompatibile con il ruolo di testimone” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez.
VI - 3, Ord., 19-11-2021, n. 35552).
Invero, un soggetto trasportato che ha subito danni in seguito ad un sinistro stradale è ritenuto sempre incapace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., nel giudizio intercorrente tra il conducente e il terzo responsabile. La vittima chiamata a deporre, infatti, è in tal caso astrattamente titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'esito della lite, tale da giustificarne l'intervento, quand'anche abbia già ottenuto il risarcimento (cfr. Cass. n.
19121/2019; in questo senso Cass. ord. n. 12660/2018; Cass. sent. n. 19258/2015, Cass. sent.
n. 16541/2012, Cass. sent. n. 13585/2004).
Né rileva la circostanza che, nel caso di specie, la teste abbia dichiarato di non aver subito alcun danno. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che “La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. “diritto quesito”, quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia” (cfr. Cass. n. 19121/2019 cit.)
Parimenti irrilevante è la circostanza, evidenziata dall'appellante, che il terzo trasportato deve
Pagina 4 di 6 essere risarcito, ai sensi dell'art. 141 D. lgs. 209/2005, dall'impresa di assicurazioni del vettore (e, quindi, la non poteva essere parte processuale nella causa intentata dall'attrice Tes_1
contro il Fondo di Garanzie Vittime della Strada).
Infatti, come esplicitato sempre dalla Suprema Corte (con la sentenza 19121/2012 sopra cit.), la responsabilità del vettore e del suo assicuratore nei confronti del trasportato, è pur sempre una responsabilità per colpa presunta, e non una responsabilità oggettiva, di guisa che il trasportato danneggiato ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l'antagonista (nella specie contro il FGVS), così come a quella eventualmente introdotta da quest'ultimo contro il primo. Così nell'uno, come nell'altro caso, infatti, il trasportato-testimone può avere interesse, esemplificando: 1) all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per beneficiare del cumulo di due massimali assicurativi;
2) all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per potere inoltrare la propria richiesta ad un secondo debitore, nel caso di renitenza od insolvenza del primo;
3) all'accertamento dell'assenza della ricorrenza d'un caso fortuito, per potere evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilità invocando il disposto dell'art. 141 cod. ass.. (in questo senso anche Corte di Cassazione, ord. 26 maggio
2021, n. 14468).
Orbene, assodata l'incapacità a testimoniare dell'unica teste escussa in primo grado, deve osservarsi che la detta incapacità è stata ritualmente eccepita dalla convenuta in primo grado e, pertanto, la sua deposizione è a monte nulla (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-05-2020, n.
8528 “l'incapacità a testimoniare, prevista dall'art. 246 c.p.c., che si identifica con l'interesse
a proporre la domanda o a contraddirvi di cui all'art. 100 c.p.c., determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva, restando altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2. Qualora, per difetto di eccezione o per rigetto della medesima, la testimonianza resti validamente acquisita al processo, non resta tuttavia escluso il potere del giudice di procedere alla valutazione della deposizione, sotto il profilo dell'attendibilità del testimone, tenendo conto anche della situazione potenzialmente produttiva di incapacità (cfr. Cass. 11377/2006)”) in quanto non validamente acquisita al processo, proprio a cagione dell'incapacità a testimoniare di chi l'ha resa.
Ciò posto, nell'assenza di altre emergenze istruttorie a conforto della prospettazione di parte
Pagina 5 di 6 attrice, considerato che anche il verbale di accertamento redatto dalla Polizia Stradale di
Catanzaro – intervenuta solo successivamente ai fatti – nulla prova sul punto se non che l'attrice ha reso agli agenti le dichiarazioni ivi riportate (cfr. all. fascicolo di parte attrice in primo grado), deve ritenersi che la non abbia dato sufficiente ed adeguata Pt_1
dimostrazione del fatto storico generatore del danno relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento e, pertanto, la domanda non poteva, in effetti, essere accolta.
Quindi, per tutti i motivi anzidetti, la pronuncia appellata appare assolutamente corretta ed esente da qualsiasi vizio logico e motivazionale.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, deve essere rigettato l'appello spiegato da avverso la sentenza n. 1190/2016 emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Lamezia Terme che va pertanto integralmente confermata.
2. Le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell'appellante in ragione della soccombenza e vengono liquidate d'ufficio come indicato in dispositivo (valore controversia euro 5.000,00, compensi liquidati nei minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Maria
Concetta Pezzimenti, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1190/2016 del Giudice di Pace di
Lamezia Terme emessa il 19.07.2016 e depositata il 21.07.2016;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 852,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA come per legge.
Lamezia Terme, 20.06.2024.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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