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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 1633/2021, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Formia, Vico Parte_1 della Torre n. 27, presso lo studio dell'avv. Bruno Redivo che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Scauri, Via Italo Balbo Controparte_1
n. 9, presso lo Studio Legale GN , e Controparte_2 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti
Maddalena GN e Massimo GN, in virtù di delega in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha sostenuto: Parte_1
1 - di aver lavorato alle dipendenze del Sig. , agente Controparte_1
e professionista nell'ambito immobiliare, dal 26 Gennaio 2020 sino al 25 Gennaio 2021, con mansioni di segretaria;
- di aver svolto la propria attività osservando un orario di lavoro dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 dal
Lunedì al Venerdì e il Sabato unicamente la mattina dalle ore
09:00 alle ore 13:00;
- di aver goduto di una sola settimana di ferie nel mese di Agosto
2020;
- Che il sig. gestiva un proprio Ufficio sito in Controparte_1
Marina di Minturno alla Via Appia 1154 dove eseguiva l'attività professionale di agente per la vendita immobiliare e promuoveva immobili pubblicizzati con marchio “Realizza” nonché con marchi
“Casa.it”, “immobiliare.it” e “idealista.it”;
- di aver svolto quotidianamente le attività descritte nel ricorso, e in particolare: apertura dell'ufficio sito in Marina di Minturno, sia all'apertura mattutina che a quella pomeridiana, essendo la stessa munita di copia delle chiavi di ingresso;
accoglienza e front office in agenzia, nonché telefonicamente sia rispondendo alle telefonate in entrate, sia chiamando i clienti per fissare appuntamenti di acquisizione;
incontro in ufficio coi nuovi clienti per la prima consulenza immobiliare (resa da lei stessa) e talvolta, a seconda delle direttive del datore, accompagnamento degli stessi, in un successivo incontro, a visionare gli immobili;
fotocopiatura e scannerizzazione di documenti e pratiche per il software gestionale, per la intranet aziendale ovvero per le varie esigenze della clientela nonché conservazione e catalogazione dei singoli fascicoli di ogni immobile in un doppio archivio, cartaceo e digitale, curando ogni aggiornamento della pratica;
organizzazione appuntamenti per il resistente;
preparazione dei contratti preliminari di compravendita immobiliare, su apposito modulo in bianco predisposto dal Sig. per le varie trattative Controparte_1
2 immobiliari in essere;
inserimento delle varie pratiche nella intranet aziendale nonché creazione ed inserimento gli annunci pubblicitari immobiliari sui vari portali telematici di settore;
- di aver prestato la propria attività lavorativa, durante i periodi di chiusura obbligata dell'Ufficio sopraindicato a causa dei provvedimenti emergenziali legati al Covid-19, in smart-working;
- di avere una propria utenza, con credenziali di accesso personali, sul software “Gestim”;
- di essere stata retribuita con un fisso mensile pari ad € 800,00 sino al mese di Settembre 2020, successivamente ridotto unilateralmente ad € 500,00 per via della “crisi economica”, dall'Ottobre 2020 sino alla chiusura del rapporto di lavoro (ad esclusione del mese di Gennaio 2021 non retribuito);
- che era stato pattuito come “extra” ovvero “premio produzione”, impropriamente definito dalle parti come “compenso provvigionale”, in aggiunta all'importo fisso mensile, una somma pari all'1% dell'importo di compravendita degli immobili che venivano affidati alla medesima ricorrente dal Sig. e CP_1 che quindi gestiva lei stessa nelle varie fasi;
- di aver percepito la retribuzione fissa, dapprima come detto pari ad € 800,00 e poi da Ottobre 2020 pari ad € 500,00, sempre in contanti fatta eccezione per un bonifico bancario per €
1.000.00,00 pari al fisso del mese di Agosto 2020 ed il saldo del mese antecedente.
Ha, quindi, evidenziato di essere stata inquadrata fittiziamente come collaboratrice esterna, autonoma e senza vincolo di subordinazione, pur essendo nella specie integrati tutti i presupposti della subordinazione, essendo stata alle dipendenze del convenuto e soggetta al potere direttivo di lui. Ha, inoltre, sostenuto, considerando le mansioni espletate, che le stesse siano sussumibili sotto il 3° Liv. CCNL Dipendenti Agenzie Immobiliari applicabile alla fattispecie di cui al presente giudizio.
3 Pertanto, ha agito in giudizio per chiedere l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, nonché la condanna del datore di lavoro al pagamento di tutti i crediti maturati per i titoli meglio specificati nel ricorso, e ha concluso chiedendo al giudice di: “ACCERTARE
DICHIARARE: il rapporto di lavoro subordinato tra le parti, dal 26/01/2020 al 25/01/2021, ovvero altro periodo di giustizia, nonché ACCERTARE
DICHIARARE: la conversione del contratto nullo stipulato in contratto di lavoro subordinato full-time; ACCERTARE DICHIARARE: la sussistenza di mansioni sussumibili sotto il 3° liv. CCNL applicabile ovvero altro livello ritenuto di giustizia nonché la sussistenza di differenze retributive, per quanto dedotto e per l'effetto:
CONDANNARE: la ditta convenuta al pagamento delle differenze retributive, quantificate in € 18.604,25 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
ACCERTARE DICHIARARE la pattuizione e debenza di premi produzione non riconosciuti (quali condizioni retributive migliorative stabilite), per l'importo pari ad € 3.160,00 ovvero altra somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
CONDANNARE il datore di lavoro al pagamento dei premi produzione non riconosciuti, pari ad € 3.160,00 ovvero altra somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
CONDANNARE: il datore di lavoro al pagamento dell'indennità da mancato preavviso per € 1.692,76 ovvero altra somma ritenuta di giustizia;
CONDANNARE: il datore di lavoro al pagamento del TFR pari ad € 2.022,54 ovvero altra somma ritenuta di giustizia. CONDANNARE il datore di lavoro alla regolarizzazione della contribuzione obbligatoria previo inoltro degli atti e della emananda Sentenza all' . Controparte_3
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte resistente
[...]
che in via preliminare ha impugnato tutta la documentazione CP_1 prodotta dalla controparte, contestandone in particolare la riconducibilità alla parte personalmente. In particolare, ha disconosciuto le riproduzioni
4 fotografiche sub 2), 3), 6), 7) e 8) ed ha eccepito l'inutilizzabilità delle trascrizioni di conversazioni tenute tramite “Whatsapp”.
Nel merito ha sostenuto che il rapporto con la ricorrente è stato un rapporto di collaborazione, precisando che mai le parti hanno pattuito un compenso fisso e che gli orari di permanenza della ricorrente in ufficio sono stati frutto di libera determinazione della stessa.
Ha, inoltre, precisato che, fino al mese di giugno 2020 egli non era titolare di alcun ufficio, bensì “si appoggiava” all'ufficio condotto in locazione dal sig. esercente attività nel campo finanziario, il quale, a Controparte_4 titolo di mera cortesia, gli consentiva di utilizzare una sola scrivania, e che dal mese di marzo 2020 e fino al mese di luglio 2020 l'ufficio suddetto è rimasto chiuso a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia Covid19.
Ha aggiunto che solo dal mese di giugno 2020, il sig. è CP_1 subentrato nel contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sopra indicato. Di conseguenza, ha sostenuto che il rapporto di collaborazione è iniziato solo a partire dal mese di luglio 2020, mentre, antecedentemente a detto periodo la ricorrente aveva solo preso contatti con il resistente volti ad instaurare il rapporto collaborativo che di fatto non ha potuto avere materiale esecuzione, prima del luglio 2020, a causa della nota situazione pandemica all'epoca in corso e delle relative restrizioni.
Ha, infine, evidenziato che la ricorrente, al momento in cui è stato instaurato il rapporto collaborativo con il resistente, non era in possesso di specifiche conoscenze tecniche, né di particolari capacità tecnico pratiche nel settore immobiliare, contestando dunque l'inquadramento rivendicato da controparte.
Ha dunque concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita in via documentale, mediante l'esperimento dell'interrogatorio formale del resistente, sentito all'udienza del 05.07.2022,
e mediante l'escussione di testimoni, sentiti alle udienze del 05.07.2022 e
11.10.2023 e, infine rinviata per la discussione. All'udienza di discussione il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti
5 dell' alla luce della domanda di regolarizzazione della posizione CP_5 previdenziale e assicurativa contenuta nel ricorso e dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene l'Istituto previdenziale litisconsorte necessario su tale punto. L' si è costituito in giudizio con comparsa CP_5 depositata il 26.11.2025, chiedendo la condanna al versamento dell'eventuale contribuzione dovuta in caso di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, nei limiti della prescrizione.
All'udienza odierna, preso atto della costituzione dell' e CP_5 dell'assenza di ulteriori richieste istruttorie articolate da quest'ultimo, così come della mancata istanza per la rinnovazione delle prove già assunte, la causa è stata dunque discussa e decisa con la presente pronuncia resa all'esito della camera di consiglio.
***
La domanda proposta ha ad oggetto, in via principale, l'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 26.01.2020 al 25.01.2021.
Va premesso in via generale che, nel caso in cui il lavoratore agisca in giudizio al fine di far accertare la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro, su di lui grava l'onere di provare l'esistenza della subordinazione e, dunque, di quel vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. È noto, infatti, che gli elementi che distinguono il rapporto di lavoro subordinato da altre forme di lavoro, sono proprio la sottoposizione del lavoratore ai poteri datoriali, l'inserimento dello stesso nel complesso aziendale e la conseguente limitazione di autonomia del dipendente. L'esercizio di tali poteri si concretizza nell'adozione di puntuali direttive, nella sorveglianza dell'operato del lavoratore e nella possibilità di sanzionare l'eventuale inadempimento, finanche mediante il licenziamento del lavoratore. Caratteristica fondamentale di tale rapporto invero è l'abituale assoggettamento ad altrui direttive e moduli operativi, in difetto di margini decisionali come di rischio economico diretto per il prestatore;
sul punto, la giurisprudenza ha precisato che, affinché possano considerarsi manifestazione della subordinazione, le direttive impartite dal
6 datore di lavoro devono essere specifiche e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, in modo da limitare l'autonomia del prestatore di lavoro.
Tale vincolo di soggezione personale porta a ritenere che il lavoratore subordinato sia tale solo allorquando la sua prestazione sia rimessa integralmente alle disposizioni e determinazioni del datore di lavoro a fronte delle cui direttive non può far altro che eseguire.
Al contrario laddove un rapporto si caratterizzi per una gestione autonoma della prestazione da parte del lavoratore, pur nell'ambito dell'organizzazione predisposta dal committente, deve escludersi la sussistenza dell'eterodirezione in senso tecnico, in quanto l'organizzazione del lavoro attraverso un'attività di coordinamento può essere propria di qualsiasi organizzazione aziendale e l'adozione di direttive generali non è di per sé incompatibile con forme di lavoro distinte da quello subordinato.
Deve inoltra precisarsi che la valutazione in ordine all'intensità dei poteri di direzione va svolta alla luce delle circostanze del caso concreto, della natura dell'attività esercitata dall'impresa e della prestazione lavorativa cui
è tenuto il lavoratore, nonché del ruolo dallo stesso rivestito all'interno dell'organizzazione aziendale.
Quando l'assoggettamento del lavoratore ai poteri datoriali non sia facilmente evincibile, può inoltre farsi riferimento a criteri sussidiari o complementari che possono assurgere a indici rivelatori della subordinazione, quali la regolarità degli orari e dei contenuti della prestazione, l'omogeneità dei contenuti operativi, l'inquadramento in una predefinita cornice organizzativa, il pagamento in misura fissa o regolare,
l'utilizzo da parte del lavoratore di attrezzature e materiali dell'impresa, e anche l'assenza in capo al lavoratore di una seppur minima struttura imprenditoriale.
Anche tali criteri devono comunque essere valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo del rapporto, avuto riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione, non essendo sufficiente uno solo di essi a distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato.
7 In conclusione e in sintesi, con riferimento alla distinzione tra rapporti autonomi e subordinati, può richiamarsi quanto rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse”. (cfr. Cass. 14.06.2018 n. 15631).
***
Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie sono emersi, nel corso dell'istruttoria, elementi tali da connotare il rapporto tra le parti in termini di subordinazione, quantomeno per un determinato periodo di tempo.
Particolare rilievo assumono le mail prodotte dalla ricorrente e inviategli dal resistente, (al.to 1 fasc. ric.) mediante indirizzo aziendale da questi riconosciuto in sede di interrogatorio formale (interrogato sul relativo capitolo il resistente ha risposto: “la mail è una mail aziendale che utilizzo”) per cui può ritenersi raggiunta la prova dell'effettiva riconducibilità al resistente di tali comunicazioni, stante il disconoscimento soltanto generico della conformità all'originale e l'ammissione in sede di interrogatorio formale dell'utilizzo della mail.
Nella mail del 22.08.2020 dall'oggetto “Precisazioni” si legge: “E' di fondamentale importanza per me e l'azienda il rispetto degli orari di lavoro, pertanto ti chiedo cortesemente di rispettarli. Da lunedì 24/08/2020 gli orari di lavoro sono i seguenti: dal lunedì al venerdì 9/13-16/19, sabato 9/13. Il tutto per garantire una presenza costante nell'ufficio da parte nostra, visti i miei impegni giornalieri”. Segue quella che viene espressamente definitiva come una pianificazione giornaliera del lavoro, con indicazione di una serie
8 di attività da svolgere quotidianamente (“Richieste CASA.IT Internet, è la tua mission, con report giornaliero di chiamate fatte, appuntamenti fissati al sottoscritto e/o a te, nel rispetto delle priorità. Controllo giornaliero degli immobili lanciati sui portali”).
Nella successiva mail dell'8.09.2020 con oggetto “Accordi Commerciali”, il resistente ribadisce l'obbligo per la ricorrente di osservare un orario di lavoro, e aggiunge: “nessuna acquisizione, nessun appuntamento, visita immobili se non concordato autorizzato dal sottoscritto. Report giornaliero attività svolte. Ad oggi ci sono da gestire richieste specifiche dal 10 Agosto che sono la priorità assoluta del lavoro (da gestire domattina fino a che non viene fatto). Appuntamenti solo dopo consulenza creditizia in ufficio (nessuna deroga)”.
Dello stesso tenore la mail del 22.09.2020 con Oggetto “Orari di lavoro e obj” in cui si legge: “La presente per ribadire l'orario di lavoro richiesto garantito in ufficio: 9/13-16/19 dal lunedì al venerdì. 9/30/13/30 sabato.
Qualsiasi variazione o imprevisto per esigenze personali (sempre concesse ad oggi) devono essere comunicati al sottoscritto. OBJ giornaliero: nessuna visita di immobile, nessuna acquisizione, se non autorizzata e concordata dal sottoscritto. OBJ giornaliero: call circa 84 richieste specifiche arrivate nella mia mail aziendale e fissare appuntamenti (nessuna deroga a sopralluoghi se non autorizzati). OBJ giornaliero: servizio frontoffice-segreteria.”
Tali comunicazioni risultano chiare e manifestano, nell'ambito dei rapporti tra le parti, l'assoggettamento della parte ricorrente al potere organizzativo, direttivo e anche disciplinare del resistente;
ciò considerando in particolare la natura delle istruzioni che vengono fornite, che attengono all'effettivo espletamento di attività specifiche, che conformano la prestazione richiesta, che impongono una presenza e non lasciano alcun residuo di autonomia nella determinazione dei compiti al lavoratore.
Emerge anche, nel riferimento dell'ultima comunicazione citata dell'8.9.2020, l'effettivo inserimento all'interno di un'organizzazione più ampia (ricordo a te come alle collaboratrici di massimo che il nostro lavoro e' fatto di sinergia creditizia ed immobiliare, lavorate tutte per
9 hgroup(credipass/realizza) e l'assenza di rischio d'impresa in capo alla ricorrente con riferimento alle attività descritte.
Va anche valorizzato il tono perentorio (“nessuna acquisizione, nessun appuntamento, visita immobili se non concordato autorizzato dal sottoscritto”) nel dare direttive, che non potrebbe giustificarsi nell'ambito di un rapporto privo di effettivo vincolo di subordinazione, oltre che il richiamo al controllo stringente del datore sull'attività svolta (“Report giornaliero attività svolte.
Ad oggi ci sono da gestire richieste specifiche dal 10 Agosto che sono la priorità assoluta del lavoro (da gestire domattina fino a che non viene fatto).
Appuntamenti solo dopo consulenza creditizia in ufficio (nessuna deroga)”).
Dalle mail citate risulta anche imposto un orario di lavoro, per cui viene richiesta presenza costante in ufficio (“Il tutto per garantire una presenza costante nell'ufficio da parte nostra”), evincendosi quindi una continuità e non occasionalità della prestazione e anche la necessità di comunicare e concordare eventuali assenze (“Qualsiasi variazione o imprevisto per esigenze personali (sempre concesse ad oggi) devono essere comunicati al sottoscritto”). Ulteriori riferimenti possono trarsi dalla mail del 14 dicembre del 2020, ove il resistente riferisce chiaramente del pagamento di una retribuzione fissa e periodica mensile, ulteriore indice di subordinazione, e impone il corrispettivo svolgimento di una prestazione da lui direttamente pretesa in funzione oraria, e dunque senza alcuno spazio di autonomia (“il
20 dicembre riceverai lo stipendio del mese pattuito in euro 500, esigo ne approfitto 20 ore settimanali di lavoro”.)
Ulteriori elementi in merito all'esercizio concreto di un potere direttivo emergono anche dai messaggi vocali depositati dalla parte ricorrente (all.to
2 fasc. res), ove il resistente, la cui voce è chiaramente riconoscibile, detta disposizioni specifiche e frequenti alla ricorrente in relazione a compiti da svolgere, oltre a ribadire il proprio potere direttivo (“tu fai quello che ti dico”).
Tali comunicazioni risultano di per sé eloquenti in merito ai concreti rapporti tra le parti.
Dall'istruttoria testimoniale, possono poi trarsi ulteriori elementi a conferma in merito alla sussistenza di una collaborazione tra le parti,
10 seppure non emergano direttamente evidenze dell'assoggettamento al potere direttivo.
In particolare, la teste , amica della ricorrente, ha dichiarato: Tes_1
“Io ho alloggiato a casa della ricorrente a fine aprile del 2020, abitavo a
Milano prima, e mi sono fermata lì per circa due settimane, poi ho trovato casa in affitto. Ricordo che la ricorrente lavorava in questa agenzia, Realizza, nel periodo in cui sono stata lì, quindi dopo aprile del 2020, io l'ho sempre vista in quell'ufficio, e sapevo che andava anche in giro a vedere case;
io le ho fatto compagnia anche in occasione di tali visite, in quanto non lavoravo e non avevo nulla da fare. Ricordo che si recava al lavoro al mattino, di solito era intorno alle 9:30, anche se potevano essere anche le nove o le dieci, di solito io uscivo insieme a lei per non restare sola a casa. Ricordo che a volte staccava all'una e andavamo mangiare insieme, e poi doveva rientrare in ufficio alle 15:30, oppure andare in giro per mostrare delle case. Ricordo che
l'ufficio era sulla via Appia, la via principale, ed accanto all'ufficio c'era un negozio di piante, e vicino un semaforo. Io ci sono andata, sono entrata anche nell'ufficio, le facevo compagnia, una volta mi sono messa anche al telefono, per vedere che tipo di lavoro fosse. Io mi recavo spesso nell'ufficio, nel primo periodo ci sono stata anche quasi tutti i giorni, poi successivamente ci sono andata comunque spesso fino a giugno del 2020, e più di rado quando ho iniziato a lavorare, ma in ogni caso era il punto di riferimento quando dovevo incontrare la ricorrente, se ad esempio dovevamo uscire per andare a prendere un aperitivo io la aspettavo lì”.
Le dichiarazioni della teste non risultano attendibili, avendo questa riferito di essersi recata nell'ufficio durante il periodo di “lockdown” nel
Marzo 2020, in cui era in vigore il divieto di spostamenti non giustificati.
Sollecitata dal giudice ha infatti poi aggiunto: “In merito al periodo in cui sono tornata, preciso, su sollecitazione del giudice, che non sono sicura che fosse nell'aprile del 2020. In effetti potrebbe essere un periodo successivo, ricordo che appena è stato possibile muoversi sono tornata. Posso precisare che comunque, anche a prescindere dalla data specifica, quando sono rientrata è accaduto quanto ho riferito sopra e che in quel periodo la ricorrente
11 andava in ufficio”, risultando dunque vaga in merito ai periodi. Ha ancora aggiunto: “Ho sentito alcune telefonate tra la ricorrente e il resistente, in cui il resistente gli diceva cosa doveva fare e dava delle direttive, mentre non ho assistito a rimproveri o rilievi né ad istruzioni date direttamente dal resistente in persona” e ancora “la ricorrente aveva delle chiavi del luogo”.
Il teste , sempre qualificatosi come amico della ricorrente, Testimone_2 ha dichiarato: “Io mi sono rivolto alla ricorrente perché volevo un consiglio per acquistare un immobile, alla fine del 2019 (..) Io le chiedevo consigli sulla scelta degli immobili (..) Più di una volta mi sono recato nell'ufficio dove lei lavorava, che si trova a Scauri-Minturno sulla via Appia, ci sono andato spesso per chiedere informazioni anche su immobili che vedevo presso altre agenzie, per chiedere un consiglio a lei che era un'amica. Io ho iniziato ad andare presso l'ufficio alla fine del 2019, poi si è interrotto tutto con il COVID,
e poi ho continuato a recarmi lì nel periodo successivo”. Tale teste ha dunque fatto riferimento a un periodo alla fine dell'anno 2019, quando invece la ricorrente ha asserito di aver iniziato a collaborare con il resistente il 26 gennaio 2020.
Tali testimonianze risultano in conclusione poco attendibili, sia per ragioni soggettive, considerando il rapporto di amicizia con la ricorrente, sia per ragioni oggettive, perché presentano contraddizioni e incertezze.
Gli altri testi escussi riferiscono della chiusura dell'ufficio nel periodo pandemico, seppure confermino la presenza della ricorrente al suo interno dopo l'estate del 2020 (in particolare, il teste ha riferito: “Non Testimone_3 ricordo se mi sono recato presso l'ufficio anche nel periodo dal marzo al luglio del 2020, ma credo di no perché ricordo che gli appuntamenti si facevano telefonicamente. Penso l'ufficio sia stato chiuso ma non lo so di preciso.
L'ufficio è sempre stato lo stesso, sia prima che dopo il periodo della pandemia, ed è rimasto identico anche in tempi recenti. A volte ho incontrato la ricorrente nell'ufficio, ricordo della sua presenza, mentre altre volte non era presente. Non ricordo e non so dire da quando la stessa fosse presente all'interno.” aggiungendo: “mi sono rapportato anche con la ricorrente, in una
o due occasioni io sono stato accompagnato da lei a vedere delle case, per cui
12 in qualità di architetto mi occupavo di consigliare i clienti” ed anche: “non ho mai avuto contatti diretti tramite telefono e mail con la ricorrente, contattavo sempre i recapiti l'agenzia (..) preciso che potrei in realtà avere avuto contatti telefonici con la ricorrente, mediante whatsapp, ma adesso non lo ricordo con riferimento al periodo per cui mi è richiesto”).
Conferma tali circostanze, (la chiusura dell'ufficio per COVID e la presenza della ricorrente al suo interno), pur senza fornire alcun chiarimento sull'effettiva osservanza di un orario di servizio, anche il teste che ha dichiarato: “Io passavo dall'ufficio del Testimone_4
non assiduamente ma circa una o due volte al mese, quando mi CP_1 capita di passare, e lo faccio dal 2019, e l'ho fatto anche successivamente, salvo il periodo COVID in cui è stato chiuso (..) a volte incontravo anche la ricorrente, che era dentro o a volte fuori a fumare una sigaretta. Altre volte non la vedevo. La ricorrente era presente in ufficio anche nel periodo precedente alla chiusura per il COVID”.)
Così riassunti gli esiti dell'istruttoria, può ritenersi emersa una collaborazione avente i caratteri della subordinazione tra le parti, ma sussistono sufficienti evidenze dell'effettivo esercizio del potere direttivo in capo a esclusivamente per il periodo successivo al luglio del CP_1
2020, anche alla luce della valorizzazione di elementi accertati in via presuntiva, nonché della stessa ammissione della parte resistente che fa riferimento a un intensificarsi della collaborazione da tale momento.
Deve infatti rilevarsi che le comunicazioni a mezzo email e i messaggi vocali sopra citati, fanno tutti riferimento al periodo successivo ad agosto del 2020, che l'istruttoria orale non ha fornito elementi utili a chiarire l'effettiva conformazione dei rapporti nel periodo precedente e che anzi, alla luce di quanto dichiarato dal teste , può ritenersi che la ricorrente Tes_2 potesse comunque avere una propria clientela da gestire in autonomia, senza un'effettiva ingerenza di almeno prima di luglio 2020 CP_1
( ha dichiarato: “Io le chiedevo consigli sulla scelta degli immobili, sulla Tes_2 regolarità urbanistica degli stessi, e su altre questioni relative alle zone in cui acquistare. Più di una volta mi sono recato nell'ufficio dove lei lavorava, che
13 si trova a Scauri-Minturno sulla via Appia, ci sono andato spesso per chiedere informazioni anche su immobili che vedevo presso altre agenzie, per chiedere un consiglio a lei che era un'amica. Io ho iniziato ad andare presso l'ufficio alla fine del 2019”).
Anche dall'esame delle conversazioni trascritte su numero whatsapp, che possono ritenersi attendibili pur senza disporre ulteriori accertamenti alla luce di una complessiva valutazione degli elementi in atto (stante la genericità del disconoscimento della conformità all'originale e l'ammissione dell'utilizzo del numero di telefono resa in sede di interrogatorio, medesimo numero da cui provengono i messaggi vocali in cui si riscontra la voce del resistente) , emerge un rapporto maggiormente personale nei mesi fino al luglio del 2020 tra le parti, e non si rinvengono istruzioni dirette, perentorie e pervasive come quelle successivamente impartite. Il tono delle conversazioni lascia per tale periodo presumere un assetto dei rapporti coerente con la collaborazione autonoma e comunque non si rinvengono, né sono dettagliatamente indicate, precise istruzioni tali da far ritenere che il rapporto fosse già conformato in termini di assoggettamento al potere direttivo.
Ulteriore elemento che può valutarsi, al fine di rafforzare tale conclusione, attiene alla riapertura, solo dall'estate del 2020 (cfr. ricevuta di subentro nel contratto di locazione dell'immobile adibito ad ufficio datata 9 Giugno
2020 doc. n. 4 all. fasc. res.) dopo il mese di giugno, dell'ufficio dopo la sospensione COVID, con l'effettiva acquisizione da parte di della CP_1 disponibilità dell'immobile, circostanza che lascia presumere come da tale momento il potere direttivo di quest'ultimo possa essere divenuto maggiormente evidente e pervasivo, così come la decorrenza dei bonifici periodici di pagamento della retribuzione (eseguiti solo a partire dal mese di agosto, cfr. all.ti fasc. ric.).
Deve dunque concludersi che è stata raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo dal 1 luglio
2020 fino alla cessazione dello stesso intervenuta il 25 gennaio del 2021 secondo quanto riconosciuto dalla ricorrente, mentre le sole conversazioni
14 in chat non costituiscono elemento idoneo a far ritenere provato, né in via diretta né per presunzioni, un rapporto subordinato già del periodo precedente.
***
Per quanto attiene all'orario di lavoro svolto, è emersa la conferma di quest'ultimo dalle mail allegate, per cui deve considerarsi un rapporto a tempo pieno per 39 ore settimanali (l'orario di lavoro è 9-13 e 16-19 dal lunedì al venerdì e 9-13 di sabato, per un totale di 39 ore settimanali), mentre non può ritenersi provato lo svolgimento di prestazioni aggiuntive, non essendo allegato nello specifico e non essendo comunque risultanti, neanche dalla documentazione in atti, periodi specifici in cui la ricorrente avrebbe lavorato oltre l'orario.
Riguardo all'orario di lavoro, va infatti precisato in linea generale che l'onere della prova a carico del lavoratore si attaglia diversamente con riferimento alla prova di un orario a tempo pieno ordinario e con riferimento alla prova della prestazione di lavoro supplementare o straordinario. Infatti, la prova della natura a tempo pieno di un rapporto di lavoro nonché dello svolgimento della prestazione per l'orario ordinario costituisce una circostanza che può essere desunta anche indirettamente, attraverso una valutazione complessiva delle prove a disposizione e comunque non necessita di un accertamento puntuale delle singole ore lavorate, dal momento che il rapporto a tempo pieno costituisce “la regola” e quello a tempo parziale “l'eccezione”, come può desumersi da numerosi indici normativi, tra cui decisivo pare il disposto di cui all'art. 3 d.lgs. 66/2003 per cui l'orario “normale” di lavoro è pari a 40 ore settimanali, per cui l'orario a tempo pieno va individuato come articolazione ordinaria di svolgimento dei rapporti di lavoro. Al contrario, la prova dello svolgimento di lavoro straordinario dev'essere specifica e puntuale in relazione a ciascuna ora di cui si chiede la retribuzione maggiorata, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass., 19.6.2018, n. 16150). In tali ipotesi, come più volte ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità
l'onere gravante sul lavoratore deve intendersi in maniera rigorosa, ed esige
15 la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice deve essere fornita dunque non già genericamente la prova dell' an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Egualmente è a dirsi per quanto riguarda somme richieste a titolo di indennità per la mancata fruizione delle ferie e dei permessi maturati e non goduti e con riguardo alla prova di aver lavorato durante giorni festivi per le elative indennità. Infatti con riguardo alla domanda di pagamento di somme a titolo di mancata fruizione di riposi e mancati riposi per festività lavorate, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, e così anche per le somme a titolo di permessi non goduti, mancati riposi e lavoro prestato nei giorni festivi (cfr. fra le altre Cass. n. 8521 del 27.04.2015; n.
9599 del 19.04.2013, e n. 26985 del 22.12.2009).
Pertanto, deve ritenersi provato lo svolgimento di un orario a tempo pieno, secondo il tenore delle email agli atti nonché in considerazione presuntiva del tempo richiesto per le diverse attività oggetto di richiesta, mentre non c'è evidenza, né specifica domanda o allegazione puntuale, della prestazione di lavoro straordinario.
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Va premesso che appare coerente con il settore produttivo e affine al rapporto in esame, e dunque utilizzabile quale parametro per determinare la retribuzione equa e proporzionata a cui ha diritto la ricorrente, il CCNL
Dipendenti Agenzie Immobiliari del 14 ottobre 2015 allegato al ricorso,
16 sottoscritto da associazioni sindacali maggiormente rappresentative, così come sostenuto dalla ricorrente e non contestato dalla resistente.
Per ciò che attiene all'inquadramento contrattuale da riconoscere alla ricorrente, la stessa sostiene di aver diritto all'inquadramento nel terzo livello del CCNL citato, mentre il datore di lavoro afferma che, nel momento in cui si è instaurato il rapporto collaborativo, la ricorrente non era in possesso di specifiche conoscenze tecniche, né di particolari capacità tecnico pratiche nel settore, contestando quindi l'inquadramento rivendicato.
A tale riguardo occorre valutare le declaratorie contrattuali, per poi confrontarle con le risultanze dell'attività istruttoria.
Appartengono al terzo livello del CCNL Dipendenti Agenzie Immobiliari del 2015 “i lavoratori che svolgano mansioni con specifiche conoscenze tecnico-pratiche con autonomia operativa, quali:
1. addetti alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell'ambito della conservazione degli archivi immobili, degli archivi anagrafici e degli atti in genere;
2. addetti all'accettazione clienti nell'ambito della locazione in località turistiche”, mentre appartengono al quarto livello “i lavoratori che svolgano esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, quali: (..) 5. addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine;
6. segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengano anche contatti informativi con la clientela;
7. accompagnatori alle visite immobiliari”.
Considerate le mansioni in capo alla ricorrente così come esplicitate in particolare nelle mail di e così come descritte anche dai CP_1 testimoni e come oggetto di allegazione, le stesse devono ritenersi sussumibili nel quarto livello del CCNL citato e non nel superiore terzo livello.
Si fa riferimento, in particolare, alla mail del 22 agosto 2020, in cui il resistente specifica: “Richieste specifiche, richieste CASA.IT Internet, è la tua mission, con report giornaliero di chiamate fatte, appuntamenti fissati al sottoscritto e/o a te, nel rispetto delle priorità. Controllo giornaliero degli
17 immobili lanciati sui portali”. Ancora, in altra mail sempre del 22 agosto si aggiunge: “Ad oggi non risultano fatte le seguenti attività: 1) 32 richieste ricevute di info-visita immobile dal 13/08/2020 al 22/08/2020 clienti non contattati (..) 2) solo Minturno da evadere 134 richieste di acquisto immobile da CASA.IT”.
Dunque, viene affermata come prioritaria l'attività di informazione e riscontro alle richieste dei clienti, oltre all'accompagnamento alle visite, come ribadito anche nella mail dell'8 settembre 2020: “Ad oggi ci sono da gestire richieste specifiche dal 10 agosto che sono la priorità assoluta del lavoro (da gestire da domattina fino a che non viene fatto)”.
Emerge dunque la corrispondenza tra quanto effettivamente richiesto alla ricorrente e il profilo indicato nella declaratoria del quarto livello, come mansioni di segreteria, d'ordine e anche di accompagnamento alle visite, senza che sia emersa la prova della qualificazione ulteriore richiesta per l'inquadramento nel profilo superiore, non essendo emersi “incarichi specifici nell'ambito della conservazione degli archivi immobili, degli archivi anagrafici e degli atti in genere”, né mansioni di accettazione della clientela in locazioni turistiche. Non è poi emersa, né stata allegata, alcuna specifica conoscenza tecnico-pratica, superiore a quella richiesta per lo svolgimento di mansioni d'ordine, tale da far ritenere la mansione in concreto assegnata alla ricorrente, consistita nel riscontro alle richieste dei clienti e allo svolgimento degli appuntamenti e delle visite immobiliari per conto del resistente, connotata da una professionalità riconducibile al IV livello o ai profili professionali ivi indicati.
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Non può poi essere accolta la domanda volta al riconoscimento di un compenso aggiuntivo a titolo di trattamento di maggior favore per la ricorrente e riferito alle vendite provvigionali nella misura richiesta.
Va riconosciuto che dalle comunicazioni inoltrate con le mail allegate è possibile anche affermare che la ricorrente percepisse per il tramite del resistente compensi qualificati a carattere provvigionale, ulteriori rispetto al pagamento di un compenso fisso mensile. In particolare, si veda la mail del
18 14 dicembre 2020 in cui si legge: “Ciao Vice, il giorno 15/12 ti sarà corrisposta la provvigione per la vendita La vendita Parte_2
, come già anticipato e ribadito più volte, sarà corrisposta Parte_3 provvigione nel momento in cui le provvigioni rientreranno totalmente (le vendite si concludono con acquirente e venditore) pertanto spero di non ripeterlo più la provvigione in oggetto ti sarà corrisposta quando la incasserà anche il sottoscritto. Il 20 dicembre riceverai lo stipendio del mese pattuito in euro 500, esigo ne approfitto 20 ore settimanali di lavoro”, nonché dalla precedente mail datata 13.11.2020 e con oggetto “Re: fatture ottobre, e provvigioni” in cui si legge: “Vice, il tuo stipendio sarà pagato nel mese corrente. Le provvigioni, quando le incasserò anche io 15 dicembre 2020.
Grazie. Le partite provvigionali non sono rientrate nella produzione di ottobre, ma bensì novembre”.
Generalmente, anche nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato è lecito e ammissibile prevedere una componente provvigionale della retribuzione, secondo il modello di cui all'art. 2099 c.c. per cui: “Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”, fermo restando che l'assoggettamento al potere direttivo e l'assenza di rischio d'impresa, alla luce dell'art. 36 Cost., impongono che il compenso del lavoratore subordinato non sia esclusivamente costituito da competenze di natura provvigionale o legate alla produzione.
Va tuttavia rilevato che, secondo quanto ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, qualora venga sostituito, in conseguenza di un accertamento giudiziale, il rapporto di lavoro qualificato come autonomo con un rapporto subordinato, e quindi il diritto del lavoratore alla retribuzione tragga origine esclusivamente dalla previsione del contratto collettivo di categoria in relazione al livello riconosciuto, il confronto tra i due trattamenti economici - quello di fatto fruito e quello spettante - al fine di determinare eventuali differenze retributive deve essere effettuato in modo globale, nel senso che va preso in considerazione il complesso dei compensi, variabili e fissi, corrisposto al lavoratore nel periodo controverso,
19 al fine di detrarlo dal complesso dei compensi attribuiti "ope iudicis" in virtù della riqualificazione del rapporto e del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro subordinato. Di conseguenza, negli elementi di cui tener conto per effettuare il calcolo della retribuzione percepita vanno incluse, in caso di compenso strutturato con un "fisso" mensile più le provvigioni, anche queste ultime, qualora abbiano i caratteri della stabilità e continuità.
(così Cass. n. 1261 del 23/01/2006).
Alla luce di tale principio, ogni compenso eventualmente percepito a titolo provvigionale dev'essere ricompreso nel trattamento globale pattuito, e dunque non può essere ritenuto quale ulteriore “premio di produzione” o compenso che vada ad aggiungersi a quello retributivo minimo che si pretende in virtù dell'applicazione del contratto collettivo.
Ciò chiarito, nel caso di specie può ritenersi che le provvigioni, per quanto pattuite, vadano comunque ricomprese all'interno del trattamento economico spettante in virtù del rapporto di lavoro per come riqualificato all'esito dell'accertamento giudiziale, e che dunque non possa essere accolta la domanda della ricorrente tesa ad ottenere la condanna al pagamento delle provvigioni quale compenso ulteriore e aggiuntivo rispetto alla retribuzione.
Va poi chiarito, in aggiunta, che non è emersa la sufficiente evidenza neanche dell'attività svolta dalla ricorrente per una delle compravendite per cui domanda il compenso, non essendoci agli atti evidenze per la conclusione della compravendita e della natura del Controparte_6 cliente.
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Non può dirsi provato il credito per indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, non emergendo dall'istruttoria la prestazione del servizio in continuità e senza alcun giorno di riposo, pur a fronte del mancato formale riconoscimento della natura subordinata del rapporto.
Deve infatti ribadirsi che l'onere della prova dello svolgimento della prestazione lavorativa ulteriore rispetto all'orario di lavoro grava sul ricorrente che agisce per vedersi riconosciuta la retribuzione, e se nel caso di specie può presumersi dall'accertamento del rapporto di lavoro e dalle
20 dichiarazioni rese dai testimoni che questo si sia articolato secondo un orario a tempo pieno, una prova più puntuale dev'essere fornita per il lavoro straordinario e supplementare. In tali ipotesi, come più volte affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 19.6.2018, n.
16150) l'onere gravante sul lavoratore deve intendersi in maniera rigorosa, ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice deve essere fornita dunque non già genericamente la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Allo stesso modo con riguardo alla domanda di pagamento di somme a titolo di mancata fruizione di riposi e mancati riposi per festività lavorate, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, e così anche per le somme a titolo di permessi non goduti, mancati riposi e lavoro prestato nei giorni festivi (cfr. fra le altre Cass. 27.04.2015 n. 8521; Cass.
n. 19.04.2013 n. 9599, e Cass. 22.12.2009 n. 26985).
Alla luce di tali principi, nulla può riconoscersi a titolo di compensi per ferie non godute, considerando il rigore con cui il presupposto dello svolgimento della prestazione oltre orario e nei giorni di congedo dev'essere provato e il fatto che nulla è emerso sul punto dall'istruttoria svolta.
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Non può accogliersi poi la domanda volta al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, non essendo nello specifico allegata e provata la giusta causa delle dimissioni rassegnate;
sul punto, infatti, la ricorrente si limita
21 ad affermare nel ricorso di essersi dimessa per giusta causa, ma non allega alcuna comunicazione indirizzata al datore di lavoro né specifica, in concreto, quale giusta causa di dimissioni abbia sorretto l'atto di recesso dal rapporto di lavoro, né evidenzia l'unilateralità dello stesso o le circostanze concrete in cui la cessazione della collaborazione sarebbe avvenuta.
A fronte di tali carenze di allegazioni, e considerando il riparto dell'onere probatorio che grava sulla ricorrente e relativo al fatto costitutivo del credito, non possono ritenersi emersi nel caso di specie tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione al versamento dell'indennità di mancato preavviso, che dunque non può essere riconosciuta.
Spetta, invece, alla ricorrente il trattamento di fine rapporto, che è dovuto in forza della disciplina di fonte primaria e della contrattazione collettiva.
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Considerato tutto quanto sopra esposto, il credito complessivo in capo alla ricorrente dev'essere quantificato in € 9.534,43, considerando €
12.507,92 a titolo di retribuzione e mensilità aggiuntive (considerando la retribuzione mensile di € 1.531,68 per sette mensilità da luglio a gennaio, nonché 7 ratei di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità) ed €
926,51 a titolo di tfr, detratto quanto già percepito per come riconosciuto a titolo di acconto per il periodo rilevante e dunque soltanto successivo al luglio del 2020 (non potendosi detrarre eventuali compensi riconosciuti per il periodo antecedenti, non imputabili al rapporto di lavoro oggi accertato).
La parte ricorrente ha inoltre diritto alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale e assicurativa, e il datore di lavoro dev'essere condannato all'adempimento di tali doveri nei confronti dell' nella CP_5 misura non prescritta.
Pertanto, in virtù delle argomentazioni sopra esposte, sulla base dei conteggi elaborati dalla parte ricorrente sulla base del CCNL Dipendenti
Agenzie Immobiliari utilizzabile quale parametro per il rapporto di lavoro, non specificamente contestati per quanto attiene ai minimi tabellari considerati e ai calcoli sviluppati, prendendo in considerazione i titoli che
22 sono stati oggetto di prova (retribuzione per lavoro ordinario con orario a tempo pieno, trattamento di fine rapporto, tredicesima e quattordicesima mensilità) la parte resistente dev'essere condannata al Controparte_1 pagamento a favore della ricorrente della somma Parte_1 complessiva di € 9.534,43, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.
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Le spese del giudizio, in considerazione della parziale soccombenza reciproca, devono essere compensate per la metà e per la restante metà seguono la soccombenza sulla domanda principale, e devono essere poste a carico della resistente, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, in considerazione del valore della controversia (riconducibile allo scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 secondo il valore rideterminato sulla base del decisum nella misura in cui è stata accolta la domanda).
Le spese di lite dell' possono essere integralmente compensate, CP_5 avuto riguardo alla peculiare posizione processuale di tale parte in causa e all'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- dichiara che tra e è Parte_1 Controparte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal
1.7.2020 al 25.1.2021, con mansioni riconducibili al livello 4 del
CCNL Dipendenti Agenzie Immobiliari;
- Condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 della somma complessiva di € 9.534,43 a titolo di
[...] retribuzione ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate;
23 - Condanna la parte resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della parte ricorrente con riferimento al rapporto per come accertato;
- Compensa per la metà le spese di lite e condanna al Controparte_1 pagamento della restante metà delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.694,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
- Compensa integralmente le spese di lite per l' CP_5
Così deciso in Cassino il 19/02/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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