Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/04/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 18.2.2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2551/2024 R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura in Parte_1
atti dall'avv. Lidia Manfredini e Antonio Scarpato;
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso, come in atti conclusioni delle parti: come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.5.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di avere presentato domanda in data
24.04.2023 per il riconoscimento dell'assegno sociale e che,
l' aveva respinto la domanda sul presupposto dell'assenza CP_1
dello stato di bisogno, chiedeva all'adito Tribunale di Torre
Annunziata in funzione di giudice del lavoro il riconoscimento del diritto all'assegno sociale fin dalla domanda amministrativa con conseguente condanna dell' al Controparte_2
pagamento delle relative somme, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
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chiedeva, con varie argomentazioni, il rigetto.
Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
E' noto che, ai sensi dell'art. 3, VI e VII comma, L. 33, dal 1° gennaio 1996 è scomparsa la pensione sociale, sostituita dall'assegno sociale riservato ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che compiano 65 anni ed in possesso di un reddito inferiore a quello previsto dalla legge.
Più specificamente, giova ricordare che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale che la legge n. 335\1995 ha istituito in luogo della pensione sociale di cui all'art. 26 della L. n.
153\1969. Il diritto all'assegno sociale prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo, ma è subordinato a requisiti reddituali, di cittadinanza e residenza.
Nel caso di specie, sono incontestati i requisito anagrafico , la cittadinanza italiana e la residenza in Italia .
Resta contestazione sulla sussistenza dello stato di bisogno per avere la coniuge del ricorrente donato un immobile e concesso altro immobile in comodato d'uso gratuito e pertanto per essere lo stato di bisogno, situazione auto procurata.
Al riguardo va richiamata, su fattispecie analoga, la recente pronuncia della Suprema Corte secondo cui “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n.
335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali
2 quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. (cfr. Cass. 14513/2020)
Va, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'assegno sociale dal 1° maggio 2023 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 24.4.2023) e, per l'effetto, va condannato l' al pagamento delle somme corrispondenti, oltre interessi CP_1
legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal 121° giorno dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo , da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente all'assegno sociale dal 1° maggio 2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle CP_1
somme corrispondenti, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal 121° giorno dalla domanda amministrativa
(presentata in data 24.4.2023).
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che CP_1
liquida in complessivi euro 1800,00 oltre rimborso forfettario al
3 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistari.
Torre Annunziata, 1.4.2025 Il Giudice
Antonella Paparo
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