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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 14/07/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano
Il Collegio nella seguente composizione:
Matteo Marini Presidente
Lucia Leoncini Giudice relatore
Elena Piccinni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2214/2022 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1
(cf ), Parte_2 C.F._2
(cf ), Parte_3 C.F._3
(cf ), Parte_4 C.F._4
(cf , Parte_5 C.F._5
(cf ), Parte_6 C.F._6
(cf ), Parte_7 C.F._7
(cf ), Parte_8 C.F._8
(cf , Parte_9 C.F._9 tutti con l'avv. DE STEFANO EMILIO (cf ) C.F._10
ATTORI
(cf ), Parte_10 C.F._11 con l'avv. VANNOZZI MICHELA (cf ) C.F._12
CONVENUTA
sulle seguenti conclusioni: attori: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
19.2.2025 e da intendersi qui integralmente richiamata convenuta: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
17.2.2025 e da intendersi qui integralmente richiamata Fatto e diritto
I.1. Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e , quali rispettivamente germani Parte_8 Parte_9 Pt_1
e e nipoti ex fratre ed ex sorore Pt_2 Pt_3 Parte_4 CP_1
gli altri del defunto nato a [...] CP_2 Persona_1
(NA) il 18.4.1942 e deceduto celibe e senza figli in Pescia (PT) in data 9.6.2022, impugnano il testamento olografo asseritamente redatto dal de cuius e con il quale costui aveva istituito propria erede universale la sua badante e odierna convenuta, , chiedendo al Tribunale adito di: Parte_10
“1)- ACCERTARE E DICHIARARE, la qualità degli attori di unici chiamati alla successione legittima di Persona_1
2)- ACCERTARE E DICHIARARE i fatti di cui alla causa petendi che precede.
3)- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o l'annullamento e/o, comunque,
l'inefficacia del testamento olografo pubblicato per notaio notaio in Pieve a Persona_2
Nievole, con verbale” del 16.6.2022, repertorio n.870, registrato a Pescia il 29.6.2022 al
n.1384, serie 1T per firma apocrifa, per mancanza di autografia, per incertezza —e, quindi, per mancanza assoluta- della data di redazione e per omessa individuazione dei beni immobili posseduti.
4)- ACCERTARE E DICHIARARE indegna a succedere all'eredità di Parte_10
e, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace Persona_1
l'impugnato testamento olografo.
5)- ACCERTARE E DICHIARARE, in via gradata —ma fermamente- l'incapacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione del Persona_1 testamento.
6)- ACCERTARE, quindi, il patrimonio mobiliare ed immobiliare di alla Persona_1 data della sua morte (9.6.2022).
7)- DICHIARARE aperta la successione legittima di assegnandone i Persona_1 beni, in solido e pro quota, a ciascun istante.
8)- CONDANNARE la convenuta alla restituzione dei beni tutti facenti parte dell'eredità di ed immettendo questi ultimi nel loro possesso materiale e legale, Persona_1 all'uopo dichiarandone controparte, relativamente al bene immobile, occupante abusiva.
9)- CONDANNARE la convenuta alle spese tutte del presente giudizio, oneri e competenze di avvocato, oltre iva, cpa e 15% di spese forfettarie sulle competenze, con attribuzione al costituito difensore per averne fatto anticipo, oltre alle spese eventualmente anticipate per le richieste C.T.U.)”. In particolare, gli attori hanno denunciato:
(i) violazione dell'art. 602 c.c. per non autografia del testamento olografo e nullità della firma apposta in calce;
(ii) violazione dell'art. 602 c.c. per apposizione di data incompleta, confusa e parzialmente illeggibile quindi da considerarsi omessa;
(iii) nullità del testamento olografo per omessa, sommaria indicazione dei beni immobili del de cuius;
(iv) incapacità del de cuius a manifestare validamente la propria volontà;
(v) indegnità a succedere della convenuta;
(vi) omesso e non provato avveramento della condizione sospensiva apposta al testamento olografo con conseguente nullità delle disposizioni testamentarie.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando funditus le avverse allegazioni fattuali e argomentazioni giuridiche e concludendo per sentir
“In via preliminare ed incidentale: accertare, verificare e dichiarare che il testamento olografo del Sig. , pubblicato dal Notaio disconosciuto dalle Persona_1 Per_2 parti attrici, è di mano del Sig. da lui sottoscritto;
Persona_1
Sempre in via preliminare, trattandosi di materia successoria, valutare la necessità della procedura preventiva di mediazione.
Nel merito: conseguentemente rigettare le domande tutte “in tesi” ed “in ipotesi” proposte da parte attrice in atto di citazione, perché inammissibili, improponibili ed infondate.
Con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio”.
I.3. Esperito senza esito positivo il procedimento di mediazione, obbligatorio vista la materia del contendere, e assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c., la causa viene istruita a mezzo c.t.u. grafologica - in ordine alla autenticità o apocrifia del testamento olografo e della sottoscrizione appostavi dal de cuius - e prova per testi indotta da parte convenuta e viene quindi rimessa per la decisione al Collegio (trattandosi di procedimento instaurato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, con applicazione pertanto del previgente art. 50bis c.p.c.) sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
****** II. Reputa il Collegio l'infondatezza della pretesa azionata da parte attrice, per i motivi che si vengono a esporre.
II.1. Preliminarmente, devono confermarsi in questa sede le valutazioni rese dal g.i. con provvedimento 5.6.2024 circa l'inammissibilità delle istanze istruttorie articolate dalle parti e non ammesse, per le ragioni indicate nella citata ordinanza cui integralmente si rinvia.
II.2. Quanto al merito della lite, assume all'evidenza portata decisiva la soluzione del quesito inerente l'autenticità o meno del testamento impugnato, profilandosi come la quaestio principale in quanto potenzialmente assorbente di ogni altra censura attorea.
Ebbene, la c.t.u. grafologica svolta al riguardo deve essere guardata come valido punto di riferimento tecnico per la decisione giudiziale, essendo stata espletata con rigore e metodo scientifico e nel pieno rispetto del contraddittorio peritale, ribadendosi anche sul punto le considerazioni già rese dal g.i. in sede di rigetto dell'istanza attorea di rinnovazione della c.t.u./chiamata della c.t.u.
a chiarimenti (cfr. ancora ordinanza 5.6.2024, cit.) in quanto l'indagine tecnica non presenta cause di invalidità e l'esperta grafologa risulta aver ampiamente e adeguatamente risposto alle osservazioni critiche della c.t.p. attorea (cfr. pagg. 20-24 relazione c.t.u.).
In questo contesto, l'esito dell'indagine grafologica vale ad ampiamente sconfessare la tesi attorea in quanto, in modo peraltro non usuale atteso che solitamente le perizie calligrafiche si concludono con valutazioni di tipo più o meno probabilistico ma raramente fornendo risposte nette, la c.t.u. ha motivatamente ritenuto di poter affermare che “la sottoscrizione e il contenuto del testamento olografo pubblicato dal Notaio, Dott.ssa con Persona_2 apposito verbale -Repertorio N. 870 - Raccolta N. 626 del 16.06.22, registrato a
Pescia il 29.06.2022 al N. 1384 serie 1T, sono riferibili, con ottima probabilità, alla mano del defunto Sig. (cfr. pag. 25 relazione c.t.u. dep. Persona_1
9.4.2024): e ciò ha fatto, come detto, previa disamina accurata e approfondita del tratto grafico del de cuius (cfr. pag. 4 relazione c.t.u., premessa metodologica1; cfr. pagg. 5ss. relazione c.t.u., analisi grafica particolareggiata del testamento in verifica) e dopo ampio confronto con le contrarie tesi e argomentazioni del c.t.p. di parte attrice (cfr. ancora pagg. 20-24 relazione c.t.u., cui si opera integrale rinvio).
Pertanto, il Collegio non ha ragione di discostarsi dalle conclusioni del proprio ausiliario, scientificamente fondate e assistite da garanzia di terzietà e imparzialità, dovendosi quindi riconoscere come autografo il testamento impugnato.
Quanto alle altre censure attoree, occorre brevemente osservare che:
- la questione della data è irrilevante, posto che non solo la data è perfettamente leggibile in calce al testamento (20.1.2021) e anch'essa risulta riconducibile alla mano del de cuius, in ogni caso il fatto che si noti una data cancellata a penna e una data nitidamente vergata non integra in alcun modo causa di invalidità del testamento né possono far ritenere la data confusa e quindi, nella prospettazione attorea, “del tutto omessa”;
- priva di pregio anche la doglianza inerente la mancata indicazione specifica, in testamento, dei beni immobili appartenenti al de cuius, trattandosi di aspetto non previsto quale requisito minimo di un testamento olografo, né tantomeno quale requisito prescritto dalla legge a pena di invalidità del testamento stesso, essendo sufficiente che da quest'ultimo emerga chiaramente la volontà del de cuius circa la destinazione da dare alle proprie sostanze dopo la morte;
- la supposta incapacità del de cuius a manifestare validamente la propria volontà è rimasta del tutto indimostrata a opera della parte attrice eccipiente e, piuttosto, sconfessata dalle deposizioni testimoniali assunte su istanza di parte convenuta (e alla cui assunzione, peraltro, gli attori non hanno presenziato senza addurre giustificati motivi, cfr. verbale udienza 2.10.2024): in particolare, il teste ha risposto affermativamente sulla circostanza Tes_1 che il de cuius si fosse consultato con lui per redigere il documento de quo e glielo aveva mostrato (capp. 1 e 3 mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte
pressorio, direzione e modulazione assiale / dimensionale, tenuta ed allineamento del rigo, cura, precisione, omogeneità e leggibilità grafica, gestione ed impostazione spaziale.
- di dettaglio: relative a particolari strutture e gestualità “costanti” e “varianti” dinamo – grafiche di caratteri speciali di lettere, parole o tratti combinati personalizzati (costruzioni formative, tracciati iniziali e terminali, elementi asteggiati e sopra elevati, gestualità superflue e / o sintetizzate, punteggiatura). I confronti grafici effettuati sono stati documentati con immagini illustrative realizzate tramite scanner, che consente di acquisire digitalmente le immagini e riportarle direttamente nell'elaborato, sia a grandezza reale, sia ingrandite nel rispetto delle proporzioni” (pag. 4 relazione c.t.u. dep. 9.4.2024). convenuta), avendo peraltro il teste riconosciuto il testamento mostratogli dal de cuius nel documento versato in atti (doc. 10 fasc. convenuta) - “Riconosco il documento che mi viene mostrato come quello che mi fece vedere il ” - Per_1
e avendo altresì precisato che a quell'epoca, collocata dal teste sei o sette mesi prima della morte del (e quindi, oltretutto, compatibile con la data Per_1 apposta sulla scheda testamentaria del 20.1.2021), quest'ultimo “stava già male, si muoveva male, aveva acciacchi di vecchiaia, però la testa funzionava”
e, con esiti analoghi, il teste ha confermato di aver redatto la Tes_2 certificazione medica datata 20.11.2020 (doc. 2 fasc. convenuta) attestante l'assenza di segni di decadimento cognitivo del né ha ritrattato tale Per_1 stato o asserito lo stesso essere peggiorato nei mesi a seguire, pertanto dall'istruttoria svolta sono emersi elementi indiziari ex art. 2729 c.c. documentali e orali nel senso della piena capacità di intendere e volere del de cuius all'atto della redazione del testamento di cui si discetta e della piena rispondenza delle disposizioni testamentarie alla effettiva volontà del testatore
(cfr. ancora, sul punto, teste Tes_1
- infine, le doglianze attoree di indegnità a succedere della convenuta e mancato avveramento della condizione sospensiva apposta alla scheda testamentaria (ancorché si aderisca a siffatta qualificazione giuridica e a prescindere dalla relativa fondatezza o meno, che è argomento secondario in ottica di economia decisionale) possono essere trattate congiuntamente, basandosi sulle medesime allegazioni fattuali circa il comportamento tenuto della convenuta le quali, non sono risultano del tutto sfornite di sostegno probatorio a opera della parte attrice eccipiente, ma risultano apertamente sconfessate dagli elementi di prova addotti da controparte, prima su tutte la deposizione del teste il quale ha affermato “Confermo che la sig.ra Tes_2 [...]
lo accudiva ma come ho detto andavo io a casa del Quando Pt_10 Per_1 andavo dal la c'era quasi sempre. Le volte che non ce l'ho Per_1 Pt_10 trovata il la chiamava e lei veniva subito, penso che abitasse vicino. Per_1
La inoltre veniva in ambulatorio a ritirare le ricette, chiamava per farsi Pt_10 prescrivere i farmaci del e poi passava a prendere la ricetta” così Per_1 riconoscendo il pieno sostegno assicurato dalla convenuta al de cuius non solo per quanto attiene alla cura della salute e al disbrigo di adempimenti medici, ma anche nelle faccende della vita quotidiana (“Quando andavo dal Per_1 la c'era quasi sempre”). Pt_10 In sintesi, tutte le censure mosse da parte attrice sono rimaste prive di prova, laddove dall'istruttoria espletata sono emerse l'autografia del testamento in questa sede impugnato, la corrispondenza delle disposizioni testamentarie all'effettiva volontà del de cuius, l'assenza di cause di invalidità del testamento e del pari l'assenza di cause determinanti l'indegnità a succedere della convenuta.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, non essendovi ragione per discostarsi dai parametri medi dello scaglione di riferimento.
A integrale carico degli attori in solido, siccome soccombenti anche in parte qua, vanno poste le spese per la c.t.u. grafologica, già liquidate dal g.i. con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge le domande attoree;
2) condanna gli attori in solido alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
3) pone definitivamente a carico degli attori, in solido fra loro, le spese di c.t.u. liquidate separatamente.
Pistoia, 11/07/2025
Il Presidente Matteo Marini
Il giudice rel.
Lucia Leoncini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Per rispondere correttamente al quesito è stata eseguita l'analisi della grafia del testamento in verifica e, successivamente, l'esame di quella del defunto Sig. E' stata perciò Persona_1 effettuata la valutazione e la quantificazione, approfondita per costanza ed intensità, delle caratteristiche:
- d'ordine generale: grado di fluidità, velocità e continuità, coordinazione motoria e delle dinamiche curva / angolo, proporzioni ed oscillazioni delle ampiezze verticali /orizzontali, andamento