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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/10/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1604/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. NO LE Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. AN NZ Giudice est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1604/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data 7 .09.2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il 10 .01.1956, residente Parte_1 C.F._1
a Pistoia, via di Santa Cristina n. 10, rappresentata e difesa dall'avv.ta Valentina Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Pistoia, via Cavour n. 59, giusta procura in atti
e
C.F. , nato a [...] il 14 .11.1953, CP_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Federico Ungaretti Dell'immagine ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lucca Viale Europa n. 637/d, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 7 .09.2025 i signori e Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 24 .09.1981 in Pistoia e
[...]
Pers precisando che dall'unione sono nati i figli (il 4.12.1982) e (il Per_2
27.08.1984), entrambi maggiorenni e economicamente autosufficienti, essendo trascorsi oltre sei mesi dall'udienza fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Pistoia nel procedimento di separazione (r.g. n.
2983/2009), conclusosi con decreto di omologazione n. 859/2010, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli eff etti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“disporre che il Sig. versi a a titolo di assegno divorzile, la somma CP_1 Parte_1 di € 1.500,00 mensili, somma che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese,
a decorrere dal mese di giugno 2025, annualmente rivalutata in base agli indici Istat”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 47 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70. Pt_2
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note sc ritte in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori eri e Parte_3 in data 24.09.1981 in Pistoia, trascritto nei registri degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Pistoia al n. 284, P.II serie A, anno 1981, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Pistoia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2 Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
AN NZ NO LE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. NO LE Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. AN NZ Giudice est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1604/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data 7 .09.2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il 10 .01.1956, residente Parte_1 C.F._1
a Pistoia, via di Santa Cristina n. 10, rappresentata e difesa dall'avv.ta Valentina Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Pistoia, via Cavour n. 59, giusta procura in atti
e
C.F. , nato a [...] il 14 .11.1953, CP_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Federico Ungaretti Dell'immagine ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lucca Viale Europa n. 637/d, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 7 .09.2025 i signori e Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 24 .09.1981 in Pistoia e
[...]
Pers precisando che dall'unione sono nati i figli (il 4.12.1982) e (il Per_2
27.08.1984), entrambi maggiorenni e economicamente autosufficienti, essendo trascorsi oltre sei mesi dall'udienza fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Pistoia nel procedimento di separazione (r.g. n.
2983/2009), conclusosi con decreto di omologazione n. 859/2010, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli eff etti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“disporre che il Sig. versi a a titolo di assegno divorzile, la somma CP_1 Parte_1 di € 1.500,00 mensili, somma che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese,
a decorrere dal mese di giugno 2025, annualmente rivalutata in base agli indici Istat”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 47 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70. Pt_2
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note sc ritte in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori eri e Parte_3 in data 24.09.1981 in Pistoia, trascritto nei registri degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Pistoia al n. 284, P.II serie A, anno 1981, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Pistoia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2 Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
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