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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1164/2024 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv. Alberto Braghetta (PEC
e Maximilliano Conti (PEC Email_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 il loro studio in Rimini (RN), Via Circonvallazione Meridionale n. 56
- RICORRENTE -
CONTRO
( ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dagli Avv.
Francesca Romana Belli e Oreste Manzi con domicilio eletto in Rimini, Via
Macanno n.25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo
RESISTENTE
MOTIVAZIONE
Il ricorso con il quale – che con decorrenza Parte_1 CP_ 01\01\2021 percepisce dall' la pensione CAT. VOART 33533960 in applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019 (pensione quota 100) – ha richiesto l'irripetibilità dell'indebito pari a lordi € 25.564,89 richiesto dall' con CP_2 provvedimento in data 10\04\2024 di riliquidazione della pensione in applicazione del comma 3 dell'art. 14 del D.L. n. 4 del 2019 (il quale stabilisce l'incumulabilità del reddito con il trattamento di pensione ) per avere il ricorrente svolto nell'anno 2023 l'attività lavorativa di natura autonoma e occasionale di procacciatore di affari, è meritevole di integrale accoglimento .
In particolare dagli atti si evince come data 19\04\2023 il ricorrente ha sottoscritto con un Accordo di Collaborazione in forza Controparte_3 del quale la Società ha conferito a “ l'incarico senza CP_4 Part rappresentanza di procacciatore per la promozione porta a porta di anche ai sensi della legge 173/2005 e sgg ” con l'obbligo di “ promuovere le vendite Part dell' indicando le condizioni contrattuali di vendita dell'Azienda, quali prezzi, quantità minime, condizioni di pagamento e simili ” (art. 1) dietro il pagamento di provvigioni (art. 2) ; incarico di collaborazione a tempo indeterminato (art. 5) che non ha attribuito al Collaboratore alcun potere di rappresentanza nei confronti della Società (art. 4) in forza del quale il ricorrente ha percepito la somma lorda di € 674,00 come da Certificazione unica 2024 e dichiarazioni reddituali prodotte in atti .
Risulta peraltro decisivo per la qualificazione del rapporto di lavoro la clausola 11.3 secondo la quale : “ Le Parti del presente accordo si danno reciproco atto che le prestazioni svolte dal Collaboratore hanno natura di collaborazione occasionale e autonoma e che, conseguentemente, il rapporto costituito in forza del presente contratto non è, né può essere considerato di subordinazione o di parasubordinazione (ne potrà in un futuro essere trasformato in tal senso), tenuto conto che il Collaboratore svolge le predette prestazioni in totale autonomia e senza vincoli, se non il rispetto di quanto pattuito dalle Parti nel presente Accordo…”
Del resto l'attività del procacciatore di affari si differenzia dalla agenzia proprio per l'assenza di un mandato di rappresentanza ed il suo carattere occasionale e non abituale che lo esenta dalla apertura della partita IVA e dalla iscrizione alla
Camera di Commercio o in appositi Albi.
In punto di diritto viene allora in rilievo l'art. 14, comma 3 del D.L. n. 4 del 2019 secondo il quale : “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5000 Euro lordi annui.”
Nel caso di specie per come visto la prestazione lavorativa resa dal ricorrente è stata di natura autonoma e occasionale ed ha procurato al ricorrente nell'anno 2023 un reddito di soli € 674,00 ben inferiore alla soglia di cinquemila euro prevista dalla legge .
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 21\10\2024, disattesa ogni altra
[...] istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con : CP_2
1) Accertata la irripetibilità dell'indebito pari a € 25.564,89 richiesto dall' CP_2 con provvedimento di riliquidazione della pensione CAT. VOART 33533960 in data 10\04\2024 , dichiara che il ricorrente ha diritto a percepire il trattamento pensionistico di cui alla pensione CAT. VOART 33533960 con condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo . CP_2
2) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_2 ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.041,00
( di cui euro 266,00 a titolo di rimborso delle spese forfettarie ) , oltre ad I.V.A. e
C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 20\03\2025 .
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'