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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 170/2024RG vertente tra
, ente liquidatore designato da DGRM n.1718 del 19.12.2022 e dalla L.R. 19/2022 – Parte_1
in persona del Dott. quale Direttore Generale dell'AST di Ancona e in qualità di Parte_2
Commissario liquidatore della gestione liquidatoria della ex domiciliato per la carica CP_1 presso la sede dell'Azienda, in Via Cristoforo Colombo n. 106, cod. fisc. e partita IVA n. Pt_1
, in qualità di legale rappresentante p.t. dell'azienda e della gestione liquidatoria, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mikol Torretti del Foro di MO ( cod. fisc.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in C.F._1
Sant'Elpidio a Mare, via Ciro Menotti n. 121(comunicazioni: fax 0734/216303 – pec:
; Email_1
-parte appellante/appellata incidentale
e
(C.F. in proprio e quale erede di e CP_2 C.F._2 Persona_1
(c.f. , quale erede di entrambi CP_3 CodiceFiscale_3 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Marrozzini
( presso il quale sono elettivamente domiciliati a Email_2
MO in Via Bernetti 1;
-parti appellate/appellanti incidentali
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Con un primo motivo l'appellante censura, sotto vari profili, la liquidazione del danno non patrimoniale da premorienza compiuta dal Tribunale anche sotto il profilo dell'assenza di valida motivazione sui criteri adottati e chiede “la riforma della sentenza del Tribunale di MO con conseguente rideterminazione e riduzione dell'importo riconosciuto quale c.d. danno intermittente o di premorienza”.
3.Poiché il motivo di appello investe la quantificazione del danno biologico in fattispecie di premorienza, la Corte ritiene interamente devoluta la relativa questione di merito compresa la valutazione della correttezza del criterio tabellare utilizzato dal primo giudicante.
Sul punto il Collegio richiama i principi di recente ribaditi da Cass. n. 30461/2024:
“La questione posta con tale motivo riguarda la liquidazione del danno biologico per il caso di premorienza. Si è detto che il danneggiato è morto durante il procedimento di appello. Il che ha comportato che il danno biologico non poteva più essere liquidato sulla base della sua aspettativa di vita, ma piuttosto sulla base dell'effettivo vissuto (9 anni).
Per operare tale liquidazione il giudice di appello ha utilizzato le tabelle milanesi, che, per il caso di premorienza, prevedono un valore decrescente di risarcimento, sul presupposto che l'invalidità permanente incide in maniera maggiore all'inizio, e minore alla fine.
Secondo la ricorrente questo criterio è illogico ed è già stato giudicato come illegittimo da questa
Corte, dovendosi invece propendere per una liquidazione proporzionale e non già decrescente.
Il motivo è fondato.
È principio di diritto che 'Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti' (Cass. 41933/ 2021;
Cass. 15112/ 2024).
La liquidazione del danno biologico, tenuto conto della premorienza del danneggiato, va dunque effettuata proporzionalmente e non già assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quelle finale, ossia prossima al decesso.
Irrilevante, a tal fine, il richiamo fatto dalla controricorrente clinica alla decisione CP_4
di questa Corte n. 26300 del 2021 (p. 24) che invece è relativa alla perdita del rapporto parentale e non attiene al caso della premorienza della vittima”.
4.La Corte ritiene di applicare tali principi (peraltro richiamati anche nell'appello incidentale condizionato) per cui la liquidazione va fondata sui seguenti parametri:
• Tabelle di Milano 2024 in applicazione del principio enunciato (ex multis) da Cass.
n.33770/2019 : “Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della Camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv.
642615-01).Nel caso di specie, senza alcuna logica spiegazione, la Corte d'Appello di
Salerno, nel decidere la causa nell'anno 2017, come è pacifico, ha applicato le Tabelle del
Tribunale di Milano risalenti all'anno 2008, ossia alla data della liquidazione dell'importo risarcitorio effettuata dal giudice di primo grado, ed è, pertanto, incorsa in vizio motivazionale.
• età della danneggiata al momento del fatto lesivo (aprile/maggio.2010): anni 58;
• età della danneggiata al momento del decesso (26.7.2019): anni 67;
• durata media vita/donne al momento del danno: anni 84;
• aspettativa di vita media perduta anni 26;
• vita residua effettivamente vissuta anni 9. 5.L'applicazione del corretto criterio di liquidazione del danno (secondo l'indirizzo di Cass.
n.30461/2024) e dei conseguenti parametri basati sulle tabelle milanesi vigenti, partendo dal valore intero di euro 804.527,00, conduce alla definitiva quantificazione di euro 278.490,12 per danno non patrimoniale da permanente a valori attuali.
Va confermata la liquidazione del danno biologico da temporanea come da decisione di primo grado.
Su tali somme (danni da permanente e temporanea) vanno liquidati gli interessi legali (nella misura tempo per tempo vigente) calcolati annualmente sulla somma devalutata sino al momento della cessazione della temporanea secondo gli indici Istat-vita ed annualmente rivalutata sino alla data della presente decisione che, convertendo l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta, impone l'attribuzione dei soli interessi legali corrispettivi dalla data della presente decisione al saldo calcolati sul complessivo ammontare dell'obbligazione di valore al momento della conversione
(capitale attualizzato+interessi)
6.Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la “violazione dei principi che regolano il risarcimento del danno” e l' “errata quantificazione del danno iure proprio riconosciuto in favore del ” sia sotto il profilo della prova del pregiudizio che sotto quello dei criteri CP_2
di liquidazione.
7.Il Collegio richiama sul punto i principi enunciati da Cass. n. 7748/2020:
“In astratto, come è stato precisato da questa corte, "il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta" Cass. 11212/2019; Cass. 2788/2019; Cass. 17058/2017).
La decisione della corte di merito, in realtà, è errata nella premessa: essa postula, invero, che il danno risarcibile ai congiunti per le lesioni patite dal parente, vittima primaria dell'illecito, sia solo quello consistente nel "totale sconvolgimento delle abitudini di vita", limitazione che non ha in realtà alcuna ragion d'essere. Dalle lesioni inferte a taluno possono derivare, in astratto, per i congiunti sia una sofferenza d'animo (danno morale) che non produce necessariamente uno sconvolgimento delle abitudini di vita, sia un danno biologico (una malattia), anche essa senza rilevanza alcuna sulle abitudini di vita. Il danno dei congiunti è qui invocato iure proprio. Si parla spesso impropriamente di fanno riflesso, ossia di un danno subito per una lesione inferta non a sè stessi, ma ad altri.
In realtà, il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette. Ed anche impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie.
Con la conseguenza che la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti sia una sofferenza d'animo sia una perdita vera e propria di salute, come una incidenza sulle abitudini di vita.
Non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni.
E tra le presunzioni assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela (nella fattispecie, genitori e fratelli) tra la vittima in primis, per cosi dire, ed i suoi congiunti.
Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale
(ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Nè v'è bisogno, come postula la sentenza impugnata, che queste sofferenze si traducano in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato
d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita”.
8.Nella presente fattispecie , come riconosciuto anche dall'appellante: “si trattava di coppia di coniugi sessantenni in buone condizioni di salute pregresse, con una figlia ormai adulta ed indipendente”.
Si trattava dunque di persone non anziane che conducevano una ordinaria vita di coppia, in salute e con regolare rapporto affettivo e di cura reciproco e con la figlia indipendente.
Ora è dul tutto evidente che due coniugi dell'età di sessant'anni con figlia indipendente verosimilmente conducevano la vita di coppia propria di quell'età e di quella situazione familiare di rapporto ormai esclusivo a due. In tale contesto, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade), ben può presumersi che il coniuge abbia sofferto per le gravissime permanenti lesioni riportate dalla compagna di vita quotidiana imputabile a gravi trascuratezze della struttura sanitaria. Così come nel caso esaminato dalla Cassazione anche nel presente caso l'evento lesivo non doveva necessariamente tradursi in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita.
Peraltro è certo che il grave danno procurato alla congiunta abbia avuto gravi perturbazioni sia emotive che pratiche come attestato anche nell'ATP (svolta ante causam anche con riguardo alla persona del ) in cui si è riconosciuto allo stesso un “disturbo ansioso reattivo lieve CP_2 alla situazione verificatasi” e , pur escludendo che tale disturbo possa assurgere a stato di malattia nondimeno si è precisato che il “ha visto sconvolta la propria quotidianità con un CP_2
decisamente rilevante mutamento in senso negativo della sua esistenza ed un susseguente livello di sofferenza da definire come 'severo' in riferimento alla graduazione prospettata nel quesito”.
9.Sul punto il Tribunale ha correttamente rilevato che il danno biologico di Persona_1
(quantificato nella misura dell'80%) deriva da riduzione generale invalidante della motricità, deficit psichico relazionale, ridotta capacità reattiva che si è ripercossa direttamente sulla capacità motoria, di deambulazione e di relazione (sicchè è stata riconosciuta invalida civile Persona_1
al 100%).
La sintesi di tali considerazioni è ben espressa, sul piano induttivo, dal Tribunale, per cui sussistono : “presunzioni gravi, precise e concordanti tali da ritenere provate le circostanze allegate dal coniuge quali il radicale mutamento della vita, sia nella quotidianità CP_2
sia nei progetti a lungo termine, l'impegno di buona parte delle proprie giornate all'assistenza morale e materiale della coniuge, le limitazioni alle abitudini di vita, la compromissione delle relazioni personali e dello stato psicologico”.
Tali le conclusioni derivanti da un quadro di normalità sociale che l'appellante non ha adeguatamente contestato non provando, come sarebbe stato suo specifico onere, particolari circostanze del caso concreto che escludessero la richiamata normalità iterativa.
Sul punto non vale insistere oltre.
10.Quanto alla liquidazione del danno va detto che la Corte, in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello deve rivalutare nel merito la questione sulla base delle Tabelle di Milano attualmente in vigore ritenendo che le stesse costituiscano utile strumento per la determinazione del danno da compromissione del rapporto parentale oltre che di quello da perdita dello stesso. Utilizzando il criterio di calcolo del Danno da Perdita del Rapporto Parentale del Tribunale di
Milano- Tabella 2024 debbono considerarsi i seguenti parametri
• il congiunto aveva 60 anni al momento del danno ed era coniuge della vittima
• la vittima aveva 58 anni al momento del danno;
• nel nucleo familiare primario non sono presenti altri familiari;
• tabella di riferimento: 2024
• valore del punto base: € 3.911,00
• punti in base all'età del congiunto: 18
• punti in base all'età della vittima: 18
• punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
• punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 16
• punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
• punti totali riconosciuti: 68 ne risulterebbe un importo del risarcimento di € 324.613,00.
Questo è il calcolo corretto sulla base della Tabella del Tribunale di Milano (2024) richiamata dal primo giudicante.
11.Se, ai fini della quantificazione del danno da compromissione del rapporto parentale, su tale somma finale (di € 324.613,00), si applicano i correttivi suggeriti dalla stessa parte appellante
(riduzione dell'80% e poi del 55%), l'importo derivante dalla duplice decurtazione resterebbe comunque molto al di sopra di quanto liquidato dal primo giudicante. Di talché la statuizione finale del Tribunale sul punto, qui impugnata, risulta più favorevole all'Ast rispetto a quanto effettivamente liquidabile dalla Corte.
In difetto di appello incidentale sul punto, il motivo di appello principale va respinto.
12.Con l'ultimo motivo l'appellante si duole del fatto che le spese legali siano state poste interamente a suo carico pur a fronte del rigetto di alcune delle domande formulate ed a fronte della riduzione significativa del risarcimento danni richiesto.
Il motivo è assorbito dalla parziale riforma della pronuncia di primo grado che impone alla Corte di liquidare, ex novo le spese dell'intero giudizio.
13.In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza: • l'Ast di Ancona – quale ente liquidatore dell'ex – va condannata a pagare, in CP_1
solidarietà attiva, a e quali eredi di , a titolo CP_2 CP_3 Persona_1
di danni non patrimoniali subiti dalla stessa: (a) per danno da permanente la somma di euro 278.490,12, (b) per danno da temporanea la somma di euro 17.820,00 già liquidata dal
Tribunale, (c) in totale per permanente+temporanea la somma di euro 296.310,12 con aggravio di interessi come da punto 5. che precede
• conferma la pronuncia di primo grado nel resto respingendo i relativi motivi di appello principale;
• l'appello incidentale condizionato è assorbito dalla pronuncia sul primo motivo di appello principale.
14.Le spese del doppio vanno liquidate tenendo conto che nel presente giudizio non si ravvisa una soccombenza reciproca in quanto la domanda attrice di risarcimento dei danni è stata semplicemente ridimensionata dal giudice (non è postulabile una pluralità di domande che riguardino ciascuna una distinta voce di danno). A tale riguardo è bene ricordare che
"Conclusivamente, il contrasto di giurisprudenza segnalato dall'ordinanza interlocutoria può essere risolto mediante l'enunciazione del principio di diritto secondo cui "in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2" (cfr. Cassazione civile, sez. un. 31/10/2022 n.
32061).
15.Deve dunque essere applicato il principio di causalità (che regge quello di soccombenza) secondo cui la parte che ha causato la necessità del processo con il suo comportamento antigiuridico, con la violazione di norme di diritto sostanziale, non è esente dall'onere delle spese, prescindendo dalle ragioni che hanno portato alla soccombenza.
Dunque l'appellante, che ha visto accertata la propria responsabilità e liquidati i danni ad essa conseguenti, va considerata soccombente e su di essa gravano le spese del doppio grado quantificate sulla base del decisum cioè del valore effettivo della domanda accolta mentre non può farsi luogo a compensazione perché la giusta distribuzione del carico delle spese trova compiuta individuazione attraverso la determinazione del minor valore del decisum rispetto al disputatum e nel riconoscimento di un compenso tra minimo e medio.
Le spese per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e per la procedura di mediazione sono liquidate come da sentenza di primo grado.
Le spese del merito sono liquidate secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di
Appello/Tribunale , (b) valore fino ad euro 520.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisione per il primo grado, (d) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione per l'appello, (e)liquidazione tra il minimo e la media tariffaria.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in parziale accoglimento dell'appello principale, condanna l'appellante principale a pagare, in solidarietà attiva, a e , quali eredi di , la somma CP_2 CP_3 Persona_1
complessiva di euro 296.310,12 con aggravio di interessi legali come in motivazione indicato;
2- respinge ogni altro motivo di appello;
3-condanna l'appellante principale a pagare, in favore degli appellati principali in via solidale, le
spese di lite che liquida: (a) per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in euro 895,50 per spese documentate ed euro 5.916 per compensi - oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
(b) per la procedura di mediazione in euro 1.370 - oltre IVA e CPA come per legge; (c) per il primo grado di giudizio in euro 888,50 per spese e complessivi euro 17.252 per compensi oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
(d) per il presente grado in euro 18.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e
CPA come per legge;
4-pone in via definitiva le spese di CTU già liquidate nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. a carico di . Parte_1
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 28 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 170/2024RG vertente tra
, ente liquidatore designato da DGRM n.1718 del 19.12.2022 e dalla L.R. 19/2022 – Parte_1
in persona del Dott. quale Direttore Generale dell'AST di Ancona e in qualità di Parte_2
Commissario liquidatore della gestione liquidatoria della ex domiciliato per la carica CP_1 presso la sede dell'Azienda, in Via Cristoforo Colombo n. 106, cod. fisc. e partita IVA n. Pt_1
, in qualità di legale rappresentante p.t. dell'azienda e della gestione liquidatoria, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mikol Torretti del Foro di MO ( cod. fisc.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in C.F._1
Sant'Elpidio a Mare, via Ciro Menotti n. 121(comunicazioni: fax 0734/216303 – pec:
; Email_1
-parte appellante/appellata incidentale
e
(C.F. in proprio e quale erede di e CP_2 C.F._2 Persona_1
(c.f. , quale erede di entrambi CP_3 CodiceFiscale_3 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Marrozzini
( presso il quale sono elettivamente domiciliati a Email_2
MO in Via Bernetti 1;
-parti appellate/appellanti incidentali
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Con un primo motivo l'appellante censura, sotto vari profili, la liquidazione del danno non patrimoniale da premorienza compiuta dal Tribunale anche sotto il profilo dell'assenza di valida motivazione sui criteri adottati e chiede “la riforma della sentenza del Tribunale di MO con conseguente rideterminazione e riduzione dell'importo riconosciuto quale c.d. danno intermittente o di premorienza”.
3.Poiché il motivo di appello investe la quantificazione del danno biologico in fattispecie di premorienza, la Corte ritiene interamente devoluta la relativa questione di merito compresa la valutazione della correttezza del criterio tabellare utilizzato dal primo giudicante.
Sul punto il Collegio richiama i principi di recente ribaditi da Cass. n. 30461/2024:
“La questione posta con tale motivo riguarda la liquidazione del danno biologico per il caso di premorienza. Si è detto che il danneggiato è morto durante il procedimento di appello. Il che ha comportato che il danno biologico non poteva più essere liquidato sulla base della sua aspettativa di vita, ma piuttosto sulla base dell'effettivo vissuto (9 anni).
Per operare tale liquidazione il giudice di appello ha utilizzato le tabelle milanesi, che, per il caso di premorienza, prevedono un valore decrescente di risarcimento, sul presupposto che l'invalidità permanente incide in maniera maggiore all'inizio, e minore alla fine.
Secondo la ricorrente questo criterio è illogico ed è già stato giudicato come illegittimo da questa
Corte, dovendosi invece propendere per una liquidazione proporzionale e non già decrescente.
Il motivo è fondato.
È principio di diritto che 'Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti' (Cass. 41933/ 2021;
Cass. 15112/ 2024).
La liquidazione del danno biologico, tenuto conto della premorienza del danneggiato, va dunque effettuata proporzionalmente e non già assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quelle finale, ossia prossima al decesso.
Irrilevante, a tal fine, il richiamo fatto dalla controricorrente clinica alla decisione CP_4
di questa Corte n. 26300 del 2021 (p. 24) che invece è relativa alla perdita del rapporto parentale e non attiene al caso della premorienza della vittima”.
4.La Corte ritiene di applicare tali principi (peraltro richiamati anche nell'appello incidentale condizionato) per cui la liquidazione va fondata sui seguenti parametri:
• Tabelle di Milano 2024 in applicazione del principio enunciato (ex multis) da Cass.
n.33770/2019 : “Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della Camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv.
642615-01).Nel caso di specie, senza alcuna logica spiegazione, la Corte d'Appello di
Salerno, nel decidere la causa nell'anno 2017, come è pacifico, ha applicato le Tabelle del
Tribunale di Milano risalenti all'anno 2008, ossia alla data della liquidazione dell'importo risarcitorio effettuata dal giudice di primo grado, ed è, pertanto, incorsa in vizio motivazionale.
• età della danneggiata al momento del fatto lesivo (aprile/maggio.2010): anni 58;
• età della danneggiata al momento del decesso (26.7.2019): anni 67;
• durata media vita/donne al momento del danno: anni 84;
• aspettativa di vita media perduta anni 26;
• vita residua effettivamente vissuta anni 9. 5.L'applicazione del corretto criterio di liquidazione del danno (secondo l'indirizzo di Cass.
n.30461/2024) e dei conseguenti parametri basati sulle tabelle milanesi vigenti, partendo dal valore intero di euro 804.527,00, conduce alla definitiva quantificazione di euro 278.490,12 per danno non patrimoniale da permanente a valori attuali.
Va confermata la liquidazione del danno biologico da temporanea come da decisione di primo grado.
Su tali somme (danni da permanente e temporanea) vanno liquidati gli interessi legali (nella misura tempo per tempo vigente) calcolati annualmente sulla somma devalutata sino al momento della cessazione della temporanea secondo gli indici Istat-vita ed annualmente rivalutata sino alla data della presente decisione che, convertendo l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta, impone l'attribuzione dei soli interessi legali corrispettivi dalla data della presente decisione al saldo calcolati sul complessivo ammontare dell'obbligazione di valore al momento della conversione
(capitale attualizzato+interessi)
6.Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la “violazione dei principi che regolano il risarcimento del danno” e l' “errata quantificazione del danno iure proprio riconosciuto in favore del ” sia sotto il profilo della prova del pregiudizio che sotto quello dei criteri CP_2
di liquidazione.
7.Il Collegio richiama sul punto i principi enunciati da Cass. n. 7748/2020:
“In astratto, come è stato precisato da questa corte, "il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta" Cass. 11212/2019; Cass. 2788/2019; Cass. 17058/2017).
La decisione della corte di merito, in realtà, è errata nella premessa: essa postula, invero, che il danno risarcibile ai congiunti per le lesioni patite dal parente, vittima primaria dell'illecito, sia solo quello consistente nel "totale sconvolgimento delle abitudini di vita", limitazione che non ha in realtà alcuna ragion d'essere. Dalle lesioni inferte a taluno possono derivare, in astratto, per i congiunti sia una sofferenza d'animo (danno morale) che non produce necessariamente uno sconvolgimento delle abitudini di vita, sia un danno biologico (una malattia), anche essa senza rilevanza alcuna sulle abitudini di vita. Il danno dei congiunti è qui invocato iure proprio. Si parla spesso impropriamente di fanno riflesso, ossia di un danno subito per una lesione inferta non a sè stessi, ma ad altri.
In realtà, il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette. Ed anche impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie.
Con la conseguenza che la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti sia una sofferenza d'animo sia una perdita vera e propria di salute, come una incidenza sulle abitudini di vita.
Non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni.
E tra le presunzioni assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela (nella fattispecie, genitori e fratelli) tra la vittima in primis, per cosi dire, ed i suoi congiunti.
Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale
(ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Nè v'è bisogno, come postula la sentenza impugnata, che queste sofferenze si traducano in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato
d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita”.
8.Nella presente fattispecie , come riconosciuto anche dall'appellante: “si trattava di coppia di coniugi sessantenni in buone condizioni di salute pregresse, con una figlia ormai adulta ed indipendente”.
Si trattava dunque di persone non anziane che conducevano una ordinaria vita di coppia, in salute e con regolare rapporto affettivo e di cura reciproco e con la figlia indipendente.
Ora è dul tutto evidente che due coniugi dell'età di sessant'anni con figlia indipendente verosimilmente conducevano la vita di coppia propria di quell'età e di quella situazione familiare di rapporto ormai esclusivo a due. In tale contesto, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade), ben può presumersi che il coniuge abbia sofferto per le gravissime permanenti lesioni riportate dalla compagna di vita quotidiana imputabile a gravi trascuratezze della struttura sanitaria. Così come nel caso esaminato dalla Cassazione anche nel presente caso l'evento lesivo non doveva necessariamente tradursi in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita.
Peraltro è certo che il grave danno procurato alla congiunta abbia avuto gravi perturbazioni sia emotive che pratiche come attestato anche nell'ATP (svolta ante causam anche con riguardo alla persona del ) in cui si è riconosciuto allo stesso un “disturbo ansioso reattivo lieve CP_2 alla situazione verificatasi” e , pur escludendo che tale disturbo possa assurgere a stato di malattia nondimeno si è precisato che il “ha visto sconvolta la propria quotidianità con un CP_2
decisamente rilevante mutamento in senso negativo della sua esistenza ed un susseguente livello di sofferenza da definire come 'severo' in riferimento alla graduazione prospettata nel quesito”.
9.Sul punto il Tribunale ha correttamente rilevato che il danno biologico di Persona_1
(quantificato nella misura dell'80%) deriva da riduzione generale invalidante della motricità, deficit psichico relazionale, ridotta capacità reattiva che si è ripercossa direttamente sulla capacità motoria, di deambulazione e di relazione (sicchè è stata riconosciuta invalida civile Persona_1
al 100%).
La sintesi di tali considerazioni è ben espressa, sul piano induttivo, dal Tribunale, per cui sussistono : “presunzioni gravi, precise e concordanti tali da ritenere provate le circostanze allegate dal coniuge quali il radicale mutamento della vita, sia nella quotidianità CP_2
sia nei progetti a lungo termine, l'impegno di buona parte delle proprie giornate all'assistenza morale e materiale della coniuge, le limitazioni alle abitudini di vita, la compromissione delle relazioni personali e dello stato psicologico”.
Tali le conclusioni derivanti da un quadro di normalità sociale che l'appellante non ha adeguatamente contestato non provando, come sarebbe stato suo specifico onere, particolari circostanze del caso concreto che escludessero la richiamata normalità iterativa.
Sul punto non vale insistere oltre.
10.Quanto alla liquidazione del danno va detto che la Corte, in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello deve rivalutare nel merito la questione sulla base delle Tabelle di Milano attualmente in vigore ritenendo che le stesse costituiscano utile strumento per la determinazione del danno da compromissione del rapporto parentale oltre che di quello da perdita dello stesso. Utilizzando il criterio di calcolo del Danno da Perdita del Rapporto Parentale del Tribunale di
Milano- Tabella 2024 debbono considerarsi i seguenti parametri
• il congiunto aveva 60 anni al momento del danno ed era coniuge della vittima
• la vittima aveva 58 anni al momento del danno;
• nel nucleo familiare primario non sono presenti altri familiari;
• tabella di riferimento: 2024
• valore del punto base: € 3.911,00
• punti in base all'età del congiunto: 18
• punti in base all'età della vittima: 18
• punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
• punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 16
• punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
• punti totali riconosciuti: 68 ne risulterebbe un importo del risarcimento di € 324.613,00.
Questo è il calcolo corretto sulla base della Tabella del Tribunale di Milano (2024) richiamata dal primo giudicante.
11.Se, ai fini della quantificazione del danno da compromissione del rapporto parentale, su tale somma finale (di € 324.613,00), si applicano i correttivi suggeriti dalla stessa parte appellante
(riduzione dell'80% e poi del 55%), l'importo derivante dalla duplice decurtazione resterebbe comunque molto al di sopra di quanto liquidato dal primo giudicante. Di talché la statuizione finale del Tribunale sul punto, qui impugnata, risulta più favorevole all'Ast rispetto a quanto effettivamente liquidabile dalla Corte.
In difetto di appello incidentale sul punto, il motivo di appello principale va respinto.
12.Con l'ultimo motivo l'appellante si duole del fatto che le spese legali siano state poste interamente a suo carico pur a fronte del rigetto di alcune delle domande formulate ed a fronte della riduzione significativa del risarcimento danni richiesto.
Il motivo è assorbito dalla parziale riforma della pronuncia di primo grado che impone alla Corte di liquidare, ex novo le spese dell'intero giudizio.
13.In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza: • l'Ast di Ancona – quale ente liquidatore dell'ex – va condannata a pagare, in CP_1
solidarietà attiva, a e quali eredi di , a titolo CP_2 CP_3 Persona_1
di danni non patrimoniali subiti dalla stessa: (a) per danno da permanente la somma di euro 278.490,12, (b) per danno da temporanea la somma di euro 17.820,00 già liquidata dal
Tribunale, (c) in totale per permanente+temporanea la somma di euro 296.310,12 con aggravio di interessi come da punto 5. che precede
• conferma la pronuncia di primo grado nel resto respingendo i relativi motivi di appello principale;
• l'appello incidentale condizionato è assorbito dalla pronuncia sul primo motivo di appello principale.
14.Le spese del doppio vanno liquidate tenendo conto che nel presente giudizio non si ravvisa una soccombenza reciproca in quanto la domanda attrice di risarcimento dei danni è stata semplicemente ridimensionata dal giudice (non è postulabile una pluralità di domande che riguardino ciascuna una distinta voce di danno). A tale riguardo è bene ricordare che
"Conclusivamente, il contrasto di giurisprudenza segnalato dall'ordinanza interlocutoria può essere risolto mediante l'enunciazione del principio di diritto secondo cui "in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2" (cfr. Cassazione civile, sez. un. 31/10/2022 n.
32061).
15.Deve dunque essere applicato il principio di causalità (che regge quello di soccombenza) secondo cui la parte che ha causato la necessità del processo con il suo comportamento antigiuridico, con la violazione di norme di diritto sostanziale, non è esente dall'onere delle spese, prescindendo dalle ragioni che hanno portato alla soccombenza.
Dunque l'appellante, che ha visto accertata la propria responsabilità e liquidati i danni ad essa conseguenti, va considerata soccombente e su di essa gravano le spese del doppio grado quantificate sulla base del decisum cioè del valore effettivo della domanda accolta mentre non può farsi luogo a compensazione perché la giusta distribuzione del carico delle spese trova compiuta individuazione attraverso la determinazione del minor valore del decisum rispetto al disputatum e nel riconoscimento di un compenso tra minimo e medio.
Le spese per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e per la procedura di mediazione sono liquidate come da sentenza di primo grado.
Le spese del merito sono liquidate secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di
Appello/Tribunale , (b) valore fino ad euro 520.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisione per il primo grado, (d) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione per l'appello, (e)liquidazione tra il minimo e la media tariffaria.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in parziale accoglimento dell'appello principale, condanna l'appellante principale a pagare, in solidarietà attiva, a e , quali eredi di , la somma CP_2 CP_3 Persona_1
complessiva di euro 296.310,12 con aggravio di interessi legali come in motivazione indicato;
2- respinge ogni altro motivo di appello;
3-condanna l'appellante principale a pagare, in favore degli appellati principali in via solidale, le
spese di lite che liquida: (a) per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in euro 895,50 per spese documentate ed euro 5.916 per compensi - oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
(b) per la procedura di mediazione in euro 1.370 - oltre IVA e CPA come per legge; (c) per il primo grado di giudizio in euro 888,50 per spese e complessivi euro 17.252 per compensi oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
(d) per il presente grado in euro 18.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e
CPA come per legge;
4-pone in via definitiva le spese di CTU già liquidate nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. a carico di . Parte_1
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 28 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini