Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/06/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2115/2024 rg , sul ricorso depositato il 24/04/2024 proposto da in proprio e da liquidazione in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore (difesi entrambi dall'Avv. Luciano Maria Domenico Creazzo) nei confronti di ( difeso da avv.ti Controparte_1
Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente , così definitivamente provvede:
“ Accoglie la domanda e annulla le ordinanze ingiunzione opposte .
Condanna parte resistente al pagamento alle ricorrenti delle spese del giudizio che liquida complessivamente e con unica liquidazione in 3500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze di ingiunzione impugnate dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e/o l'abnormità delle stesse per decadenza/prescrizione del diritto fatto valere/difetto di motivazione degli atti opposti /sproporzione della sanzione e/o con qualsiasi altra statuizione di legge e per l'effetto annullare e/o caducare esse e tutti gli atti presupposti, ovvero dichiarare non dovute le somme ivi riportate, con ogni conseguenza di legge;
In via subordinata, nella non temuta ipotesi di non accoglimento delle doglianze eccepite, rideterminare le comminate sanzioni amministrative al minimo edittale secondo legge, con ogni conseguenza di legge.
Vittoria di spese di lite, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario
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1) l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001041274, indirizzata a e pervenuta CP_2 Parte_2
a mezzo posta il 28.03.24, relativa ad atto di accertamento n.: .6700.24/05/2018.0185119 del CP_2
24/05/2018 (mai notificato) riferito all'anno 2016 intimante al Sig. e a Parte_1
come obbligato solidale, il pagamento della complessiva somma di € 10.440,50 Parte_2 quale sanzione per presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
2) l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001319850, indirizzata a e pervenuta CP_2 Parte_2
a mezzo posta il 28.03.24, riferito all'anno 2017 relativa ad atto di accertamento n.:
.6700.10/09/2018.0294982 del 10/09/2018 (mai notificato) intimante al Sig. CP_2 [...]
e a come obbligato solidale, il pagamento della complessiva Parte_1 Parte_2 somma di € 13.060,00 quale sanzione per presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
3) l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001847223, indirizzata a e pervenuta CP_2 Parte_2
a mezzo posta il 28.03.24, relativa ad atto di accertamento n.: .6700.18/09/2019.0325558 del CP_2
18/09/2019 (mai notificato) riferito all'anno 2018 intimante al Sig. e a Parte_1
come obbligato solidale, il pagamento della complessiva somma di € 12.276,00 Parte_2 quale sanzione per presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
4) l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001288755, indirizzata al Sig. CP_2 Parte_1
pervenuta a mezzo posta il 02.04.24, relativa ad atto di accertamento n.:
[...]
.6700.10/09/2018.0294981 del 10/09/2018 (mai notificato) riferito all'anno 2017 intimante al CP_2
Sig. e a come obbligato solidale, il pagamento della Parte_1 Parte_2 complessiva somma di € 13.060,00 quale sanzione per presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. CP_2
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato
TARDIVITA' DELLA OPPOSIZIONE
Le ordinanze -ingiunzione risultano notificate il 28.3.2024 e il 2.4.2024 e opposte con ricorso depositato il 24.4.2024.
Il termine previsto e riportato pure nella ordinanza ingiunzione è di 30 giorni.
Nel caso in esame il ricorso è proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze e quindi è ammissibile .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della omessa notifica e/o tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81. risulta che gli atti di accertamento sono stati notificati rispettivamente : 2 1. OI-001041274 – periodo 2016
La suddetta ordinanza è stata notificata in data 28.03.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 29.05.2018.( v . avviso di ricevimento ).
2. OI-001319850 – periodo 2017
La suddetta ordinanza è stata notificata in data 28.03.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 01.10.2018 (v. avviso di ricevimento con giacenza e immissione in cassetta della cad)
3. OI-001847223 – periodo 2018 ( 12/17- 11/2018)
La suddetta ordinanza è stata notificata in data 28.03.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 03.10.2019.( v. avviso di ricevimento postale).
4. OI-001288755 – periodo 2017 ( 12/16- 11/2017
La suddetta ordinanza è stata notificata in data 02.04.2024, al rappresentante legale della ditta (sig.
), sulla base dell'accertamento notificato in data 28.09.2018( v avviso di ricevimento ) Pt_1
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
Il mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che rientra in un aspetto organizzativo dell'ente .
3 Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Restano a questo punto assorbiti i restanti motivi di prescrizione , sproporzione e difetto di motivazione
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 10.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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