Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/05/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8358/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8358/2022 promossa
DA
, C.F. , residente in [...] C.F._1
4, elettivamente domiciliato in Milano, via Comelico n. 18 presso lo studio dell'Avv. Gaetano
Giuseppe Fedeli che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
C.F. e P.I. , con sede in Bolzano, via Dodiciville Controparte_1 P.IVA_1
n. 8, in persona dell'amministrazione delegato e legale rapp.te p.t., dott. elettivamente CP_2
domiciliata in Verona, piazza Renato Simoni n. 3 presso lo studio dell'Avv.ssa Giulia Bontempini che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'Avv. Nicola Castelli, come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento danni per inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 13.11.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per tutti i motivi, le ragioni i fatti e le causali esposti in atti, così giudicare: in via principale: accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta agli obblighi contrattuali assunti in forza del contratto cod. 174797/2021 stipulato tra il Sig. ed Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 12
con sede legale in (39100) Bolzano, Via Dodiciville, 8, c.f. - P.I. , e, P.IVA_1
conseguentemente, accertare e dichiarare la risoluzione del relativo contratto ai sensi degli artt. 1453
e ss. cod. civ. per fatto e colpa della Società convenuta e, conseguentemente: condannare con sede legale in (39100) Bolzano, Via Dodiciville, 8, c.f. - Controparte_1
P.I. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento-rimborso a favore P.IVA_1 del Sig. della somma dalla stessa indebitamente incassata di € 9.780,00-, Parte_1
corrisposta dal Sig. il 05.07.2021 a titolo di "acconto" per lavori di fornitura ed Parte_1
installazione di Modello Fotovoltaico - Accumulatore di energia Modello XL Sistema SmartHYBRID per riscaldamento e acqua calda sanitaria (ACS), oggetto del contratto cod. 174797/2021 stipulato con
Gruppo Green Power s.r.l. ora oltre al risarcimento di tutti i danni subiti / Controparte_1 subendi dal Sig. che si quantificano quantomeno in € 21.040,00 pari all'importo Parte_1
contrattualmente previsto nel contratto cod.174797/2021 relativo alla "compensazione tramite cessione del credito d'imposta" di cui il Sig. non ha potuto usufruire, oltre a (quantomeno) € Pt_1
10.000,00, a titolo di mancato risparmio, per cinque anni, in relazione al costo del riscaldamento e di acqua calda, in quanto forniti in quanto forniti dall'attuale impianto anziché dal molto più economico
Modello Fotovoltaico - Accumulatore di energia Modello XL Sistema SmartHYBRID per riscaldamento
e acqua calda sanitaria (ACS), oggetto del contratto cod. 174797/2021, ovvero comunque all'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia ad istruttoria ultimata, anche a mezzo di eligenda C.T.U.
e/o liquidati dal Giudice con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso
Con vittorie di spese e compensazioni di lite anche ai sensi dell'art 96 cpc oltre il 15% di rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
PER Controparte_1
“Nel Merito
1.Dato atto dell'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale e dell'intervenuta restituzione dell'acconto del corrispettivo di € 9.780,00 da parte della società convenuta, respingersi le ulteriori domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa.
2. Vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali ed accessori di legge.
In via Istruttoria
1. Riservata ogni istanza, eccezione e produzione istruttoria entro i termini di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c.”.
pagina 2 di 12 IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 11.10.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1
successore di Gruppo Green Power s.r.l., chiedendo accertarsi l'avvenuta Controparte_1
risoluzione di diritto del contratto, stipulato con quest'ultimo, avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico nell'abitazione, di sua esclusiva proprietà, sita in Villasanta, via Modigliani n. 4, pattuito al corrispettivo di € 40.600,00, Iva inclusa, per il grave inadempimento contrattuale alle obbligazioni assunte che ne avevano comportato la perdita dei benefici fiscali previsti dalla normativa all'epoca vigente cin relativa condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, ivi compresa la restituzione delle somme corrisposte.
Ha dedotto a tale fine e nello specifico:
- che in data 10.06.2021 gli aveva trasmesso la proposta di contratto cod. 174797 per la CP_1
fornitura e l'installazione all'interno della propria abitazione di un Modello Fotovoltaico -
Accumulatore di energia Modello XL Sistema SmartHYBRID per riscaldamento e acqua calda sanitaria (ACS) con possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali - cessione del credito d'imposta previste dall'art. 16-bis TUIR per l'importo complessivo di € 40.600,00, di cui €
21.040,00 oggetto di compensazione tramite cessione del credito d'imposta (ex art. 121 d. l. n.
34/2020) ed € 19.560,00 poste a proprio carico e da corrispondersi con le seguenti modalità: €
9.780,00 a titolo di acconto “alla firma dell'ordine” ed € 9.780,00 a titolo di saldo una volta completata l'installazione dell'impianto fotovoltaico;
- che, accettata la proposta, aveva immediatamente provveduto a versarle l'importo complessivo di € 9.780,00 a titolo di acconto sul prezzo dovuto;
- che, nel frattempo, Gruppo Green Power s.p.a., a seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci intercorsa in data 17.12.2021, aveva mutato la propria denominazione in CP_1
[...]
- che, posto che alla fine del mese gennaio 2022 i lavori previsti dal contratto non erano ancora stati avviati nonostante l'avvenuto versamento nei termini pattuiti delle somme poste a proprio carico, tramite il proprio difensore aveva formalmente diffidato la società fornitrice avvertendola che, in caso contrario e di ulteriore slittamento delle tempistiche, il contratto avrebbe dovuto intendersi risolto con tutte successive conseguenze anche in termini risarcitori.
Ha concluso, quindi, chiedendo formalmente la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seg.
c.c. (formulazione non del tutto corretta avendo nell'atto più volte fatto riferimento all'intervenuta risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.) e la condanna di Gruppo Green Power s.r.l, alla restituzione in proprio favore della somma di 9.780,00 versatale a titolo di acconto in data 05.07.2021
pagina 3 di 12 ed al risarcimento integrale dei danni subiti quantificati in € 21.040,00 a “titolo di mancata compensazione tramite cessione del credito d'imposta” ed in € 10.000,00 ulteriormente dovutigli a titolo di “mancata risparmio per cinque anni in relazione al costo del riscaldamento e di acqua calda”.
Nel costituirsi in giudizio non ha contestato la fondatezza della domanda di Controparte_1
risoluzione proposta nei propri confronti, peraltro ricondotta alle operazioni societarie che avevano portato alla costituzione della nuova società e che avevano comportato “alcuni disguidi organizzativi all'interno” della stessa con riferimento ai rapporti contrattuali facenti capo alla precedente struttura operativa, rilevando tuttavia la mancanza di un effettivo pregiudizio patrimoniale subito dal cliente e sostenendo che quest'ultimo avrebbe ben potuto ottenere gli stessi benefici fiscali semplicemente stipulando un analogo contratto con un altro operatore del settore.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti, rigettate le prove orali articolate dall'attore, ammessa ed espletata una CTU volta a determinare, previa comparazione dell'impianto oggetto del contratto stipulato tra le parti e di quello successivamente installato dall'attore all'interno della propria abitazione, quale fosse il mancato risparmio energetico in termini di riscaldamento e produzione di acqua calda del secondo rispetto al primo, all'udienza del 13.11.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Come sommariamente esposto nella superiore premessa, con diffida ad adempiere inviata in data 25 aprile 2022 la parte attrice aveva assegnato alla controparte un termine di giorni 15 per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con il contratto stipulato in data 10.8.2021 scaduto il quale il medesimo contratto avrebbe dovuto ritenersi risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c..
All'esito di tale risoluzione, il cui accertamento è oggetto della domanda principale e che per la verità non è stata neppure granché contestata dalla convenuta, l'attore ha proposto, oltre alla domanda restitutoria diretta conseguenza degli effetti retroattivi della risoluzione del rapporto contrattuale, una domanda risarcitoria che si fonda sulla perdita definitiva della possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali per l'acquisto dell'impianto fotovoltaico e dell'accumulatore nonché di cedere il relativo credito d'imposta, come previsto dal d. l. n. 34.2020.
Sotto tale aspetto, più nello specifico, ha enucleato due possibili voci di danno: la prima individuata nella “mancata compensazione tramite cessione del credito d'imposta”; la seconda relativa al
“presunto mancato risparmio sui costi di riscaldamento per un periodo di 5 anni” a seguito della pagina 4 di 12 mancata installazione dell'impianto oggetto della proposta contrattuale non andata a buon fine e dell'avvenuta installazione di un impianto parzialmente diverso.
Orbene, iniziando l'esame delle domande proposte da quella volta all'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., del contratto stipulato con per effetto CP_1
dell'inutile decorso del termine di quindici giorni assegnato alla convenuta al fine di adempiervi, non può nutrirsi dubbio alcuno sulla fondatezza della pretesa, avendo l'attore documentato di avere integralmente adempiuto alla propria obbligazione contrattuale, che consisteva nel versamento, immediato ovverosia “alla firma dell'ordine”, della somma di € 9.780,00 a titolo di acconto, non essendo stata una tale circostanza neppure specificamente contestata in giudizio e, in ogni caso, avendo egli documentato di averne effettuato il pagamento a mezzo bonifico bancario inviato al seguente
IBAN: [...] intestato a Gruppo Green Power s.r.l., oggi CP_1
(cfr. in tal senso il documento n. 5 prodotto dall'attore), senza che quest'ultima abbia a
[...]
propria volta dimostrato di avere a propria volta adempiuto alla propria obbligazione contrattuale, non avendo neppure fornito un ben che minimo riscontro alla predetta missiva.
E, come noto, in tema di diffida ad adempiere l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare per iscritto un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione con l'avvertimento espresso che nell'eventualità in cui l'adempimento non avvenga nel termine previsto seguirà la risoluzione ope legis del contratto in quanto la ratio perseguita dal legislatore è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento. Trattandosi di un'ipotesi tipica di risoluzione di diritto, spetta(va) alla parte che ha subito la risoluzione contestare la ricorrenza dei presupposti per lo scioglimento del rapporto contrattuale: mancanza dei caratteri dell'atto di diffida, mancanza di un inadempimento rilevante, perché non imputabile o perché non grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c. (cfr. in tal senso Cass.
Civ. n. 22542/2019).
Vieppiù, nel caso di specie la domanda principale non è stata minimamente contrastata dalla convenuta la quale, nel costituirsi in giudizio, l'ha ricondotta ad “alcuni disguidi organizzativi”, anch'essi non scusabili e del tutto irrilevanti ai fini del decidere, insorti “con riferimento ai rapporti contrattuali instaurati dalla “vecchia” società e facenti capo alla precedente struttura operativa”, dando a propria volta atto “dell'oggettivo inadempimento contrattuale nel quale è incorsa Controparte_1
e della non contestabilità, “anche per ragioni di correttezza processuale”, dell'intervenuta “risoluzione del contratto” (cfr. in tal senso a pagina 3).
pagina 5 di 12 Il ha, altresì, documentato di avere ritrasmesso a Gruppo Green Power s.r.l,, nella medesima Pt_1 giornata in cui l'aveva ricevuta (cfr. in tal senso i documenti n. 6 e 7), la documentazione compilata e sottoscritta relativa alla procedura che quest'ultima avrebbe dovuto espletare in nome e per conto del cliente affinché quest'ultimo potesse beneficiare delle agevolazioni fiscali/compensazione a mezzo cessione del credito d'imposta, come d'altronde previsto contrattualmente, e per l'espletamento delle quali Gruppo Green Power s.r.l. aveva già ricevuto il relativo compenso (cfr. in tal senso il documento n. 1: “Prezzo Servizi aggiuntivi”), pari ad ulteriori € 2.000,00.
Ne consegue, per effetto dell'accoglimento della domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto stipulato ai sensi dell'art. 1454 c.c., che tutti gli acconti corrisposti dal cliente, divenuti sine titulo ai sensi dell'art. 1458 c.c. per effetto ed in conseguenza della caducazione del titolo, avrebbero dovuto essergli integralmente restituiti, così come d'altronde è pacificamente avvenuto nel caso di specie seppur solo in data 19.01.2023 (cfr. in tal senso il documento n. 2 prodotto dalla convenuta), sicché correttamente nulla è stato richiesto sul punto.
Venendo, a questo punto ad esaminare la domanda risarcitoria (come detto suddivisa in due), vero nodo cruciale dell'intero giudizio per effetto della quale si è ritenuto opportuno espletare una C.T.U. sull'impianto realizzato da terzi all'interno dell'immobile attoreo, questi ha, anzitutto, lamentato che, per effetto dell'inadempimento della controparte, non avrebbe più potuto beneficiare delle agevolazioni fiscali riconnesse al credito d'imposta sotto forma di sconto in fattura per la complessiva somma di €
21.040,00.
Orbene, volendo superare l'eccezione sollevata dalla controparte, secondo cui il avrebbe Pt_1
inopinatamente rifiutato la proposta, avanzatagli dalla nuova società, di stipulare un contratto analogo al precedente con possibilità di fruire dei medesimi benefici fiscali (proposta che, al di là di un'eventuale violazione del principi deontologici di segretezza del tutto irrilevante in questa sede, nulla avrebbe mutato sotto il profilo dell'onere della prova, integralmente gravante sull'attore anche a prescindervi), la difesa attorea ha rappresentato che soltanto dalla data della restituzione degli acconti il proprio cliente avrebbe potuto concretamente disporre della provvista necessaria “per assumersi le obbligazioni economiche derivanti dalla stipulazione di un nuovo contratto con altro fornitore” atteso che la legge n. 38 del 11.04.2023, che da tale data in poi disciplina la materia dei crediti di cui all'art. 121 d. l. 19.04.2020, convertito con legge n. 77/2020, non gli avrebbe più consentito di poter usufruire del c.d. “Superbonus 110%” con cessione del credito/sconto in fattura, non ricorrendo nella fattispecie in esame la condizione prevista all'art. 1 comma 8bis, secondo cui “alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo”.
pagina 6 di 12 Prima di affrontare tale problematica è, però, opportuno ripercorrere l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia di c.d. Superbonus 110% e, in particolare, l'annosa questione della cessione del c.d. credito d'imposta, che ha avuto un impatto dirompente nel panorama economico delle piccole-medie imprese.
La cessione del credito d'imposta è stata introdotta dal legislatore all'indomani della diffusione della pandemia da Sars-Cov2 con il d. l. n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, denominato “Decreto
Rilancio”, il cui 121 ha previsto per il committente dei lavori ricadenti nell'agevolazione fiscale, in luogo dell'utilizzazione diretto della detrazione fiscale, due possibilità alternative: 1) un credito d'imposta mediante sconto in fattura, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
(art. 121, co. 1, lett. a); 2) la cessione del credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari nonché l'impresa appaltatrice (art. 121, co. 1, lett. b).
La cessione del credito, in particolare, apriva ad un mercato del trasferimento del credito d'imposta che ne consentiva la monetizzazione al fine di ottenere liquidità o di cederlo ad intermediari finanziari, banche ed altre imprese appaltatrici, con un duplice vantaggio per l'impresa appaltatrice: quello di una maggior competitività con possibilità di acquisire un maggior numero di commesse (e, quindi, di conseguire un maggior utile d'impresa) rispetto al passato e quello di ottenere pronta liquidità nel mercato.
Per effetto della cessione del credito d'imposta, dunque, il diritto alla detrazione fiscale (verso lo
Stato), una volta trasformato per legge in credito d'imposta suscettibile di vicende circolatorie, diviene un bene giuridico a sé stante ed è soggetto alla normativa imposta dagli artt. 1260 e seg. c.c. e, almeno in parte, eterodeterminata dalla normativa dei bonus fiscali.
Tuttavia, successive modifiche legislative volte in buona sostanzia a contenere l'onere economico, piuttosto gravoso per lo Stato e, quindi, per tutta la collettività, hanno progressivamente eroso il campo applicativo degli originari benefici e di fatto limitato fortemente, se non più propriamente bloccato,
l'acquisto dei crediti fiscali da parte degli istituti bancari: in particolare, il d. l. n. 4/2022, denominato
“Decreto Sostegni-ter”, convertito con legge n. 25/2022 del 28 marzo 2022, (che ha inibito ai cessionari dei crediti di cui agli artt. 121 e 122 cit. di cedere a propria volta i medesimi crediti), il d. l.
n. 11/2023, convertito con legge n. 38/2023, che dal 17 febbraio 2023 (con il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per lo sconto in fattura e per la cessione del credito di imposta) e il d. l. n. 39/2024, cosiddetto pagina 7 di 12 “Decreto Cessioni” o “Salva Spese” o, ancora, “Decreto Superbonus 2024”, convertito con legge n.
67/2024 (che ha eliminato ulteriori facoltà legate allo sconto in fattura e alla cessione del credito ed ha limitato finanche l'utilizzo diretto dell'agevolazione fiscale da parte del titolare).
E così, alla luce di tale evoluzione normativa e di un “(…) mutamento imprevedibile e radicale”, tale da rendere “fatto notorio” la crisi di liquidità delle imprese appaltatrici, si progressivamente affermato un primo orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto “incolpevole” l'inadempimento dell'impresa
“(…) essendo divenuta la cessione del credito d'imposta impraticabile per cause non imputabili alla stessa”, seppure a determinate condizioni: la manifestata volontà di eseguire le prestazioni dovute previa corresponsione del pagamento del prezzo ovvero la previsione contrattuale, che in caso di impossibilità di accedere ai benefici, si sarebbe proceduto per le vie ordinarie (cfr. in tal senso
Tribunale Napoli n. 4131/2024)
Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, alla mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non conseguirebbe automaticamente alcun danno per il committente, essendo egli onerato di dimostrare l'impossibilità di reperire altre imprese cui conferire l'esecuzione dei medesimi lavori al fine di fruire delle agevolazioni fiscali nel rispetto dei termini via via prorogati per legge, nonché il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'impresa appaltatrice e la definitiva impossibilità di reperire in tempo utile altre imprese (cfr. in tal senso Tribunale di Padova n.
2266/2023, Tribunale di Perugia n. 1478/2024, Tribunale di Venezia n. 706/2024, Tribunale di Monza
2925/30.11.2024 e Tribunale di Lodi n. 776/2024).
Viceversa, un terzo orientamento giurisprudenziale, meno rigoroso del precedente, sul presupposto che il risarcimento riguarda un danno che non consiste nella lesione di un diritto soggettivo maturato ma di un'aspettativa legittima ad un diritto soggettivo non ancora maturato (sia pure per effetto dell'inadempimento dell'appaltatore), ritiene che, a fronte di tale inadempimento, sia frustrata la stessa insorgenza del diritto e, poiché tale frustrazione è in gran parte addebitabile al colpevole inadempimento dell'appaltatore, dev'essere risarcita la chance (indubbiamente elevatissima) che l'attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora la propria controparte contrattuale avesse ultimato tempestivamente i lavori, così consentendo al committente la maturazione del diritto al cospicuo vantaggio fiscale (cfr. in tal senso Tribunale di Roma n. 2743/2024 e Tribunale Monza n.
622/2024) sul presupposto che, una volta inoltrata la pratica per lo sconto in fattura o la cessione del credito all' , non è più possibile godere di altri benefici sul medesimo immobile, Controparte_3
fatta salva la valutazione, ai fini della percentuale di (cor)responsabilità, di ulteriori elementi, quali il concorso colposo del creditore per non essersi tempestivamente rivolto ad altri soggetti ovvero la pagina 8 di 12 mancata dimostrazione delle sussistenza dei requisiti per usufruire di altri bonus (per il godimento di risparmi fiscali al 50 o 65%, cfr, ancora Tribunale di Roma n. 2743/2024 cit.)
Alla luce di tali principi, che dimostrano l'assenza di vedute uniformi in materia di Superbonus, ritiene il Tribunale che l'attore non abbia sufficientemente suffragato il proprio diritto di credito: in realtà, si tratterebbe della minor spesa che avrebbe sostenuto per l'installazione di un analogo impianto all'interno della propria abitazione, avendovi egli comunque provveduto a seguito del contratto stipulato in data 10.06.2023 con 2T Impianti s.n.c., il cui importo d'acquisto è stato superiore di €
9.925,08 rispetto a quello concordato nel contratto stipulato con Gruppo Green Power s.r.l..
In realtà, nel caso di specie, come giustamente osservato dalla società convenuta, siccome solo una parte del corrispettivo, pari ad € 21.040,00, oltre Iva, beneficiava delle detrazioni fiscali e del meccanismo compensativo dello sconto in fattura, la rimanente somma di € 19.560,00, oltre Iva, non godeva di tali benefici e, per tale ragione, qualora il contratto fosse stato regolarmente eseguito da
Gruppo Green Power s.r.l., avrebbe dovuto essere comunque onorata dal nel periodo compreso Pt_1 tra la fine del 2021 e l'inizio dell'anno 2022.
E siccome quest'ultimo aveva anticipato all'allora Gruppo Green Power s.r.l. solo la metà di tale importo (pari ad € 9.780,00 restituitigli all'inizio dell'anno 2023), non può ragionevolmente sostenersi
(e, comunque, non v'è alcuna prova documentale in proposito) che non fosse nella condizione di versare il medesimo anticipo per la stipula di un analogo contratto con un'altra impresa del settore al fine di procedere all'installazione entro la data del 30.9.2022, così di fatto azzerando il danno oggetto della richiesta risarcitoria avanzata in questa sede.
Per di più, anche volendo prescindere dalla perdita dell'anelato beneficio fiscale attraverso il meccanismo dello sconto in fattura, le detrazioni fiscali nella misura del 50% (per l'accumulatore ex art. 11 d. l. n. 83/2012) e del 65% (per la pompa di calore e la caldaia ex art. 14 d. l. n. 63/2013) erano in ogni caso rimaste in vigore anche successivamente al 30.9.2022 sicché, se, da un lato, ciò non avrebbe più consentito la compensazione mediante cessione del credito d'imposta (con il sostanziale azzeramento del costo di € 21.040,00), dall'altro, gli avrebbe comunque permesso di usufruire della detrazione fiscale del medesimo importo, da versare quale corrispettivo ad un'altra impresa fornitrice.
Ne conseguirebbe, a parere del Tribunale, che l'anelato risarcimento del danno si tradurrebbe, in realtà, in un ingiustificato arricchimento patrimoniale per l'attore, potendo egli porre in detrazione fiscale una parte del costo del nuovo impianto acquistato preso terzi e, al contempo, ottenere il pagamento della somma di € 21.040,00, mai sostenuta in quanto corrispondente alla medesima percentuale di corrispettivo dell'impianto non fornito da Gruppo Green Power s.r.l..
pagina 9 di 12 Per di più, se il mancato godimento del beneficio fiscale non può essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della convenuta o, quantomeno, non è stata fornita adeguata e specifica prova sul punto, l'attore non ha neppure adeguatamente supportato la scelta effettuata di rifiutare la proposta alternativa, avanzatagli dalla convenuta anche eventualmente con finalità e spirito conciliativi, di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni del precedente, così da poter recuperare integralmente il precedente investimento economico.
Come sopra accennato, il ha anche chiesto risarcirsi una seconda posta di danno patrimoniale Pt_2
costituita dal riconoscimento in proprio favore del 10% della somma di € 21.040,00, pari in buona sostanza al costo maggiorato, causato dalla successiva crisi del settore, per la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico analogo a quello oggetto del contratto stipulato con la convenuta.
Neppure tale domanda merita di essere accolta, non avendo egli adeguatamente documentato la propria pretesa e l'asserita lievitazione dei prezzi, oltreché superato le medesime strettoie probatorie che hanno impedito il riconoscimento della precedente posta di danno.
L'ultima voce di danno patrimoniale allegata in citazione attiene al mancato risparmio sui costi di riscaldamento che gli sarebbero derivati dall'installazione dell'impianto fotovoltaico sostitutivo del precedente, che sono stati quantificati nella complessiva somma di € 10.000,00 da spalmarsi nell'arco di 5 anni.
Sotto tale aspetto ed ai fini dell'individuazione di una tale possibile voce di danno, ferma restando ogni valutazione sull'an come tale riservata alla sede decisoria, il Tribunale aveva ritenuto opportuno espletare una C.T.U. le cui conclusioni, logiche e coerenti, possono in gran parte essere richiamate in questa sede per essere poste a fondamento della decisione.
Il CTU nominato ha rappresentato che, in assenza di specifiche schede tecniche dell'impianto inizialmente previsto, il cui onere probatorio ricadeva però su parte attrice, è stato costretto ad utilizzare, al fine di fornire comunque una plausibile risposta al quesito, “valori tipici del mercato come valori di riferimento” idonei, come tali, a consentirli di calcolare il risparmio energetico derivante dall'impianto fotovoltaico.
E sul presupposto di un impianto funzionante ed operante in condizioni ottimali, ha stimato un risparmio annuo di gas naturale compreso tra il 30% e il 40%, pari cioè a un importo compreso tra €
600,00 ed € 800,00.
Inoltre, ha anche ritenuto arbitrario fissare una data ipotetica di entrata in funzione degli impianti, preferendo indicare un valore medio annuale.
Orbene, considerata la cronologia e le tempistiche di durata del rapporto (sottoscrizione del contratto in data 10.6.2021, invio della documentazione amministrativa il 23.9.2021, sopralluogo del tecnico pagina 10 di 12 effettuato nel mese di ottobre 2021 e scioglimento del rapporto contrattuale avvenuto in data
11.5.2022), il periodo di mancato risparmio energetico è stato stimato in pochi mesi, al massimo un anno, a maggior ragione se si considera che eventuali ulteriori ritardi nell'ottenimento di un nuovo preventivo non possono essere imputati alla controparte.
E le medesime conclusioni possono effettuarsi anche tenendo conto che l'acconto corrisposto gli è stato restituito in data 20.1.2023.
Quanto ai consumi elettrici, l'abitazione del era già dotata di un impianto fotovoltaico da 4,34 Pt_1
kW, che contribuiva in modo significativo al fabbisogno energetico.
L'installazione della pompa di calore avrebbe comportato un aumento dei consumi elettrici, compensato però dal previsto potenziamento dell'impianto fotovoltaico.
Di conseguenza, a dire del C.T.U., la spesa energetica dell'attore non avrebbe subito variazioni rilevanti essendo stati i due impianti giudicati omogenei, ovvero sostanzialmente equivalenti, sotto il profilo delle prestazioni energetiche.
Ma, a ben vedere, l'effettivo riconoscimento di una pur risicata voce di danno di tal fatta sconta i medesimi ostacoli delle precedenti, avendo avuto il la possibilità di stipulare analogo contratto Pt_1
con altra impresa per l'installazione di un omologo impianto fotovoltaico, ottenendo così i medesimi benefici fiscali asseritamente persi, e, quindi, presumibilmente anche il medesimo risparmio energetico che si sarebbe derivato dal relativo utilizzo.
Ne consegue l'integrale rigetto della domanda risarcitoria proposta in questa sede.
Sotto il profilo della ripartizione tra le parti delle spese di lite rispettivamente sostenute il Tribunale non può esimersi dal rilevare la soccombenza reciproca posto che, se, da un lato, ai fini del riconoscimento della legittimità della risoluzione di diritto l'attore è stato costretto ad instaurare il presente giudizio, per di più ricevendo solo in corso di causa la restituzione dell'acconto originariamente versato, dall'altro lato, non ha adeguatamente dimostrato la fondatezza della domanda risarcitoria contestualmente prodotta.
Per tali ragioni, essendo la soccombenza sostanzialmente equivalente, le spese di lite rispettivamente sostenute possono essere integralmente compensate.
Ugualmente può concludersi per i compensi spettanti in favore del C.T.U., che si liquidano come da separato decreto, da porsi a carico di entrambe le parti nella misura del 50% cadauna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto stipulato in data 10.06.2021
pagina 11 di 12 tra e Gruppo Green Power s.r.l. avente ad oggetto la fornitura e Parte_1
l'installazione all'interno dell'abitazione sita in Villasanta, via Modigliani n. 4, di un Modello
Fotovoltaico - Accumulatore di energia Modello XL Sistema SmartHYBRID per riscaldamento e acqua calda sanitaria (ACS);
- accerta e dichiara l'intervenuta restituzione in data 20.1.2023 dell'acconto corrisposto pari ad €
9.780,00;
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall'attore;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% cadauna, le spese di
C.T.U. liquidate come da separato decreto con diritto di ciascuna delle parti di ripetere dall'altra la quota eccedente eventualmente già sostenuta.
Così deciso in Monza in data 16 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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