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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1189/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) (Avv. FAVALLI CATIA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale Avv. PEDERSOLI BATTISTA
***
«oggetto: modifica delle condizioni di divorzio»
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da atto introduttivo e da verbale d'udienza del 17/12/2024.
Per il Curatore speciale: come da memoria di costituzione e da verbale d'udienza del 17/12/2024.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/1/2024, la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale per chiedere Pt_1
la modifica delle condizioni di divorzio previste con sentenza n. 2519/2017, pubblicata il 27/10/2017
(doc. 3), con la quale il Tribunale di Verona ha disposto lo scioglimento del matrimonio contratto tra il ricorrente e il sig. in data 1/4/2008 alle seguenti condizioni: i) affido condiviso della CP_1
figlia minore (n. 11/12/2008) con collocamento prevalente presso la madre;
ii) visite padre- Per_1
figlia come da apposito calendario (i.e. weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica
1 pomeriggio) e iii) corresponsione di un contributo al mantenimento pari ad € 300,00 a carico del padre in favore della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha dedotto che il resistente, fatto salvo un iniziale periodo coincidente con la fase di divorzio, si è completamente disinteressato della figlia e nulla ha più corrisposto in suo favore a titolo di mantenimento. Questi ha, inoltre, manifestato un atteggiamento aggressivo sia nei riguardi della ricorrente sia nei confronti della minore con la quale si è rivelato svalutante.
In conclusione, la sig.ra ha chiesto: limitare la responsabilità genitoriale del padre così da Pt_1
consentire alla madre l'adozione di tutte le decisioni nell'interesse di o, in subordine, disporre Per_1
l'affido esclusivo della minore alla madre;
confermare il contributo al mantenimento stabilito in sede di divorzio oltre rivalutazione Istat;
sospendere le visite padre-figlia.
Con decreto del 7/2/2024 il Tribunale ha nominato l'Avv. Pedersoli Battista curatore speciale della minore il quale, costituitosi con comparsa in data 18/5/2024, ha dedotto che “non vuole più Per_1 essere delusa né avere ulteriori rapporti con il padre”, mostrandosi altresì intenzionata a chiedere il cambio del cognome al fine di non avere più alcun legame con il padre biologico.
All'udienza del 19/6/2024 parte ricorrente ha chiesto di poter disporre autonomamente in ordine ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e con riferimento all'imminente viaggio della minore negli
Stati Uniti;
in tale sede il giudice, rilevato il difetto della notifica, ne ha disposto la rinnovazione e ha adottato i seguenti provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c.: “affida la minore
in via esclusiva alla madre con estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima Per_1 all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per la minore (specie relative all'ambito scolastico, sanitario e in genere ai rapporti con la P.A.) ex art. 337 quater comma 3 c.c., nonché circa
l'effettuazione del soggiorno negli Stati Uniti in programma per la prima decade di settembre”.
Disposta la rinnovazione della notifica, all'udienza del 17/12/2024 è stata dichiarata la contumacia di parte resistente e, confermati in via provvisoria i provvedimenti assunti ex art. 473-bis.15 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
1. Sull'affidamento della minore
Quanto all'affidamento del figlio minore, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (cfr. Cass. Civ., n. 21425/2022).
2 La Suprema Corte valorizza quindi due distinti profili: a) l'indagine sulla idoneità genitoriale delle parti;
b) le ricadute che la scelta del modulo di affido può avere sul minore in prospettiva futura.
Ebbene, quanto al profilo attinente all'idoneità genitoriale, parte ricorrente ha allegato che il sig.
, dopo un iniziale periodo di gestione condivisa della minore dovuto alla mediazione della CP_1
nuova compagna, si è progressivamente disinteressato della figlia, manifestando nei suoi riguardi finanche un atteggiamento sprezzante (“lui le ha detto che lei non meritava di portare il suo cognome
[…] che non merita di essere sua figlia” - cfr. verbale udienza del 19/6/2024).
Il resistente neppure ha corrisposto alcunché a titolo di mantenimento in favore di tanto da Per_1
indurre la ricorrente a notificare l'atto di precetto pari ad € 4.049,54 per il recupero delle somme non pagate a tale titolo dal mese di gennaio 2020 a settembre 2022 (doc. 4).
A riprova di tale condotta trascurante milita anche il contegno processuale del resistente il quale, ancorché regolarmente notiziato della pendenza del giudizio (cfr. deposito del 9/9/2024), non ha inteso costituirsi e fornire la propria versione dei fatti. Al riguardo, si rammenta che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Nel caso di specie, alla condotta del sig. deve essere attribuito il predetto valore. CP_1
Contrariamente, la madre si è sempre fatta carico in via esclusiva dei fabbisogni della figlia, con ciò dimostrando la sua piena idoneità e capacità genitoriale.
Quanto alle ricadute relative alla scelta del modulo di affido, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di incontrare “ostacoli ogni volta che è necessario svolgere attività che richiedono l'assenso espresso di entrambi i genitori” (cfr. ricorso p. 5), ciò anche in considerazione dell'atteggiamento aggressivo e ostruzionistico dell'ex marito che preclude qualsiasi tipo di dialogo.
Questi non ha peraltro alcuna frequentazione con la figlia e “quelle rare volte che, [nell'ultimo anno]
l'ha chiamata al telefono lo ha fatto solo per insultarla, adirato per la procedura esecutiva promossa dalla ricorrente” (cfr. ricorso p. 4).
Appare quindi congruo disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per la prole, aderendo sul punto alle conclusioni rassegnate dal Curatore speciale che ha proceduto all'ascolto di
(cfr. comparsa 18/5/2024). Per_1
2. Sulle visite padre-figlia
Stante l'età della minore e l'assenza di contatti con il padre ormai da almeno due anni, si dispone che il resistente, qualora intenda seriamente ripristinare un rapporto con la figlia, possa vederla e tenerla
3 con sé secondo il calendario e le modalità che saranno eventualmente individuate dai Servizi sociali competenti per territorio, previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni e della sensibilità della minore.
3. Sul mantenimento della minore
Parte ricorrente ha chiesto la sostanziale conferma di quanto statuito in sede di divorzio (contributo già previsto in fase separativa – doc. 21).
Il resistente, rimasto contumace nell'ambito del presente procedimento, nulla ha rappresentato circa eventuali esborsi sullo stesso gravanti e neppure ha addotto ragioni ostative all'eventuale reperimento di un'attività lavorativa.
Al riguardo, si rammenta che: “l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda” (cfr. ex multis Cass.
Civ. Sez. 1, n. 5652/2012) con l'ulteriore specificazione che l'eventuale condizione di disoccupazione ovvero di transeunte indisponibilità economica “non scrimina dall'obbligo di contribuzione, a meno che non si provi l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017).
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che il sig. ricopre la carica di amministratore CP_1
unico della Security Service s.r.l., società operante nel settore della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (doc. 6). Pur risultando detta società allo stato inattiva (doc. 7), cionondimeno tale circostanza è indice di piena capacità lavorativa del resistente il quale, peraltro, stando alle allegazioni della ricorrente conduce un tenore di vita agiato.
Di contro la sig.ra percepisce un reddito mensile medio netto derivante da attività di lavoro Pt_1 dipendente pari ad € 1.559,18 (doc. 9-11) e non ha documentato oneri di alcun tipo.
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto dei tempi di esclusiva permanenza della minore presso la madre, oltreché delle incrementali esigenze della stessa in rapporto all'età, il Collegio reputa congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma di € 343,00/mese (pari al contributo previsto in sede di divorzio rivalutato), oltre rivalutazione secondo indici Istat su base annua.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie che vengono individuate secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse della minore mediante un raffronto tra la commisurazione dell'entità di essa rispetto all'utilità derivante al figlio e la sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ., Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ., Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
4 Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro quindici (15) gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
4. Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del resistente come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella
2), per i procedimenti di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), tanto in favore della parte ricorrente quanto in favore del Curatore speciale e, per esso, dell'Erario dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, ritenuta la propria competenza (doc. 1), definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, ogni diversa domanda disattesa o assorbita, così provvede:
dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore (n. 11/12/2008) alla madre, con Per_1 collocamento prevalente presso quest'ultima ed estensione della responsabilità genitoriale della ricorrente all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la prole ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
dispone che il resistente possa frequentare la minore come meglio specificato in parte motiva;
dispone che, con decorrenza dalla data della domanda e detratte le somme eventualmente corrisposte per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno cinque (5) di ogni mese, la somma di € 343,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016;
condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore della ricorrente in complessivi € 2.906,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€
1.453,00 per la fase decisionale), nonché in favore del Curatore speciale e per esso dell'Erario dello
Stato in complessivi € 2.906,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, cpa e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 9/1/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1189/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) (Avv. FAVALLI CATIA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale Avv. PEDERSOLI BATTISTA
***
«oggetto: modifica delle condizioni di divorzio»
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da atto introduttivo e da verbale d'udienza del 17/12/2024.
Per il Curatore speciale: come da memoria di costituzione e da verbale d'udienza del 17/12/2024.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/1/2024, la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale per chiedere Pt_1
la modifica delle condizioni di divorzio previste con sentenza n. 2519/2017, pubblicata il 27/10/2017
(doc. 3), con la quale il Tribunale di Verona ha disposto lo scioglimento del matrimonio contratto tra il ricorrente e il sig. in data 1/4/2008 alle seguenti condizioni: i) affido condiviso della CP_1
figlia minore (n. 11/12/2008) con collocamento prevalente presso la madre;
ii) visite padre- Per_1
figlia come da apposito calendario (i.e. weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica
1 pomeriggio) e iii) corresponsione di un contributo al mantenimento pari ad € 300,00 a carico del padre in favore della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha dedotto che il resistente, fatto salvo un iniziale periodo coincidente con la fase di divorzio, si è completamente disinteressato della figlia e nulla ha più corrisposto in suo favore a titolo di mantenimento. Questi ha, inoltre, manifestato un atteggiamento aggressivo sia nei riguardi della ricorrente sia nei confronti della minore con la quale si è rivelato svalutante.
In conclusione, la sig.ra ha chiesto: limitare la responsabilità genitoriale del padre così da Pt_1
consentire alla madre l'adozione di tutte le decisioni nell'interesse di o, in subordine, disporre Per_1
l'affido esclusivo della minore alla madre;
confermare il contributo al mantenimento stabilito in sede di divorzio oltre rivalutazione Istat;
sospendere le visite padre-figlia.
Con decreto del 7/2/2024 il Tribunale ha nominato l'Avv. Pedersoli Battista curatore speciale della minore il quale, costituitosi con comparsa in data 18/5/2024, ha dedotto che “non vuole più Per_1 essere delusa né avere ulteriori rapporti con il padre”, mostrandosi altresì intenzionata a chiedere il cambio del cognome al fine di non avere più alcun legame con il padre biologico.
All'udienza del 19/6/2024 parte ricorrente ha chiesto di poter disporre autonomamente in ordine ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e con riferimento all'imminente viaggio della minore negli
Stati Uniti;
in tale sede il giudice, rilevato il difetto della notifica, ne ha disposto la rinnovazione e ha adottato i seguenti provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c.: “affida la minore
in via esclusiva alla madre con estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima Per_1 all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per la minore (specie relative all'ambito scolastico, sanitario e in genere ai rapporti con la P.A.) ex art. 337 quater comma 3 c.c., nonché circa
l'effettuazione del soggiorno negli Stati Uniti in programma per la prima decade di settembre”.
Disposta la rinnovazione della notifica, all'udienza del 17/12/2024 è stata dichiarata la contumacia di parte resistente e, confermati in via provvisoria i provvedimenti assunti ex art. 473-bis.15 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
1. Sull'affidamento della minore
Quanto all'affidamento del figlio minore, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (cfr. Cass. Civ., n. 21425/2022).
2 La Suprema Corte valorizza quindi due distinti profili: a) l'indagine sulla idoneità genitoriale delle parti;
b) le ricadute che la scelta del modulo di affido può avere sul minore in prospettiva futura.
Ebbene, quanto al profilo attinente all'idoneità genitoriale, parte ricorrente ha allegato che il sig.
, dopo un iniziale periodo di gestione condivisa della minore dovuto alla mediazione della CP_1
nuova compagna, si è progressivamente disinteressato della figlia, manifestando nei suoi riguardi finanche un atteggiamento sprezzante (“lui le ha detto che lei non meritava di portare il suo cognome
[…] che non merita di essere sua figlia” - cfr. verbale udienza del 19/6/2024).
Il resistente neppure ha corrisposto alcunché a titolo di mantenimento in favore di tanto da Per_1
indurre la ricorrente a notificare l'atto di precetto pari ad € 4.049,54 per il recupero delle somme non pagate a tale titolo dal mese di gennaio 2020 a settembre 2022 (doc. 4).
A riprova di tale condotta trascurante milita anche il contegno processuale del resistente il quale, ancorché regolarmente notiziato della pendenza del giudizio (cfr. deposito del 9/9/2024), non ha inteso costituirsi e fornire la propria versione dei fatti. Al riguardo, si rammenta che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Nel caso di specie, alla condotta del sig. deve essere attribuito il predetto valore. CP_1
Contrariamente, la madre si è sempre fatta carico in via esclusiva dei fabbisogni della figlia, con ciò dimostrando la sua piena idoneità e capacità genitoriale.
Quanto alle ricadute relative alla scelta del modulo di affido, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di incontrare “ostacoli ogni volta che è necessario svolgere attività che richiedono l'assenso espresso di entrambi i genitori” (cfr. ricorso p. 5), ciò anche in considerazione dell'atteggiamento aggressivo e ostruzionistico dell'ex marito che preclude qualsiasi tipo di dialogo.
Questi non ha peraltro alcuna frequentazione con la figlia e “quelle rare volte che, [nell'ultimo anno]
l'ha chiamata al telefono lo ha fatto solo per insultarla, adirato per la procedura esecutiva promossa dalla ricorrente” (cfr. ricorso p. 4).
Appare quindi congruo disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per la prole, aderendo sul punto alle conclusioni rassegnate dal Curatore speciale che ha proceduto all'ascolto di
(cfr. comparsa 18/5/2024). Per_1
2. Sulle visite padre-figlia
Stante l'età della minore e l'assenza di contatti con il padre ormai da almeno due anni, si dispone che il resistente, qualora intenda seriamente ripristinare un rapporto con la figlia, possa vederla e tenerla
3 con sé secondo il calendario e le modalità che saranno eventualmente individuate dai Servizi sociali competenti per territorio, previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni e della sensibilità della minore.
3. Sul mantenimento della minore
Parte ricorrente ha chiesto la sostanziale conferma di quanto statuito in sede di divorzio (contributo già previsto in fase separativa – doc. 21).
Il resistente, rimasto contumace nell'ambito del presente procedimento, nulla ha rappresentato circa eventuali esborsi sullo stesso gravanti e neppure ha addotto ragioni ostative all'eventuale reperimento di un'attività lavorativa.
Al riguardo, si rammenta che: “l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda” (cfr. ex multis Cass.
Civ. Sez. 1, n. 5652/2012) con l'ulteriore specificazione che l'eventuale condizione di disoccupazione ovvero di transeunte indisponibilità economica “non scrimina dall'obbligo di contribuzione, a meno che non si provi l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017).
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che il sig. ricopre la carica di amministratore CP_1
unico della Security Service s.r.l., società operante nel settore della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (doc. 6). Pur risultando detta società allo stato inattiva (doc. 7), cionondimeno tale circostanza è indice di piena capacità lavorativa del resistente il quale, peraltro, stando alle allegazioni della ricorrente conduce un tenore di vita agiato.
Di contro la sig.ra percepisce un reddito mensile medio netto derivante da attività di lavoro Pt_1 dipendente pari ad € 1.559,18 (doc. 9-11) e non ha documentato oneri di alcun tipo.
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto dei tempi di esclusiva permanenza della minore presso la madre, oltreché delle incrementali esigenze della stessa in rapporto all'età, il Collegio reputa congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma di € 343,00/mese (pari al contributo previsto in sede di divorzio rivalutato), oltre rivalutazione secondo indici Istat su base annua.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie che vengono individuate secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse della minore mediante un raffronto tra la commisurazione dell'entità di essa rispetto all'utilità derivante al figlio e la sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ., Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ., Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
4 Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro quindici (15) gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
4. Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del resistente come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella
2), per i procedimenti di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), tanto in favore della parte ricorrente quanto in favore del Curatore speciale e, per esso, dell'Erario dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, ritenuta la propria competenza (doc. 1), definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, ogni diversa domanda disattesa o assorbita, così provvede:
dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore (n. 11/12/2008) alla madre, con Per_1 collocamento prevalente presso quest'ultima ed estensione della responsabilità genitoriale della ricorrente all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la prole ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
dispone che il resistente possa frequentare la minore come meglio specificato in parte motiva;
dispone che, con decorrenza dalla data della domanda e detratte le somme eventualmente corrisposte per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno cinque (5) di ogni mese, la somma di € 343,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016;
condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore della ricorrente in complessivi € 2.906,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€
1.453,00 per la fase decisionale), nonché in favore del Curatore speciale e per esso dell'Erario dello
Stato in complessivi € 2.906,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, cpa e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 9/1/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
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