Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/1998, n. 11444
CASS
Sentenza 1 ottobre 1998

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In tema di causalità, non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione; sì che ove, anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto e potuto impedire, l'evento stesso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento. (Fattispecie di omicidio colposo per colpa professionale, in cui la Corte ha giudicato corretto il giudizio di responsabilità di entrambi i medici, che, avendone ciascuno autonomamente la possibilità, in successione temporale, non hanno eliminato la fonte di pericolo - emorragia - evolutasi a causa delle loro omissioni nella morte di una puerpera).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/1998, n. 11444
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11444
    Data del deposito : 1 ottobre 1998

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