Sentenza 21 ottobre 1997
Massime • 1
La causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell'evento e quindi interruttiva del nesso eziologico è soltanto quella del tutto indipendente dal fatto posto in essere dall'agente, avulsa totalmente dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia, in modo da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell'agente medesimo. Tale non può considerarsi la causa sopravvenuta legata a quella preesistente da un nesso di interdipendenza come le collisioni successive all'incidente provocato da un automobilista con conseguente arresto del veicolo ed ostruzione della carreggiata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/1997, n. 10760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10760 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Michele NAPPI Presidente del 21/10/1997
1. Dott. Davide AVITABILE Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo COLARUSSO " rel. N. 2023
3. " B. Romano DE GRAZIA " REGISTRO GENERALE
4. " SI G. AC " N. 6177/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1^) NI UC nato a [...] il [...];
2^) NI SA nato a [...] il [...];
3^) ZA TO nato a [...] il [...];
4^) PARTI CIVILI COSTITUITE;
avverso la sentenza emessa in data 29.4.1996 dalla Corte di Appello di Milano, in parziale riforma di quella del Pretore di Lodi in data 12.3.1993;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Colarusso;
Udito per la parte civile, gli Avv. Franco Mandarano e Franco Gremigni;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Verderosa che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso LE;
il rigetto del ricorso LI SA;
il rigetto del ricorso delle PP.CC.; l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena a LI UC.
Udito il difensore Avv. Paltrinieri per LI UC e LI EL. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI UC, LI SA, AN SE e LE TO erano tratti al giudizio del Pretore di Lodi per rispondere del reato di omicidio colposo per avere, tutti, LI UC alla guida del Fiat AT tg. BO A59981, LI SA alla guida del Fiat AT tg. BO A68923, AN SE alla guida dell'autovettura Citroen tg. CR 341673, LE TO alla guida dell'autocarro con rimorchio Fiat 35 tg. PG 577533, in data 11.10.1991, sull'autostrada del Sole, per colpa consistita tra l'altro nell'aver circolato a velocità eccessiva in condizioni di traffico intenso e difficoltoso, con scarsa attenzione alla guida ed insufficiente distanza di sicurezza, provocato una serie di collisioni tra i loro veicoli e l'autovettura Renault Clio targata FI L10966, condotta da DI NN e cagionato la morte del predetto avvenuta durante il trasporto nell'Ospedale di Casalpusterlengo.
Il Pretore condannava il AN (Citroen) ed il LE (autocarro Fiat 35) e mandava assolti per non aver commesso il fatto LI UC e LI SA.
Avverso la sentenza del Pretore proponevano appello il Procuratore Circondariale della Repubblica di Lodi, il AN ed il LE. Il Primo instava per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di espletare nuova perizia tecnica sull'incidente e per l'affermazione di responsabilità anche dei due LI. Il AN ed il LE instavano per la loro assoluzione e, comunque, per una riforma sulla determinazione dei danni. La Corte di Appello di Milano con la sentenza impugnata, premessa la nullità della perizia disposta dal Pretore da cui era derivata la necessità di effettuarne una nuova in appello, ricostruiva sulla base di quest'ultima la complessa dinamica dell'incidente nel quale erano rimasti coinvolti ben sei veicoli : quelli degli imputati, la Clio della P.O. e l'autocisterna condotta da tale AR NO, rimasto estraneo al processo.
La Corte territoriale evidenziava:
- che l'autocisterna, essendo il traffico bloccato a causa della nebbia, si era fermata - poco prima dell'incidente per cui è causa - sulla sua corsia di marcia, con le ruote del rimorchio a cavallo della linea di mezzeria;
- che detto veicolo era stato tamponato dal furgone AT condotto da LI UC che, a sua volta, era stato tamponato da quello condotto dal LI SA;
- che i due furgoni avevano finito per assumere una posizione che ostruiva completamente ogni spazio, incuneandosi tra l'autocisterna del AR e il new-jersey centrale;
- che l'autovettura della P.O., rientrando in frenata dalla corsia di sorpasso, aveva tamponato il secondo furgone ed era stata, a sua volta, tamponata dall'autocarro condotto dal LE che addirittura la sormontava provocando lo schiacciamento dell'abitacolo;
- che l'autovettura del AN aveva proseguito la sua marcia nella corsia di sorpasso andando ad arrestarsi contro i furgoni dei due LI.
Da questa ricostruzione la Corte di Appello ha tratto le seguenti conclusioni:
a) che l'autovettura del AN non aveva avuto nessun contatto con quella della vittima e che costui doveva essere mandato assolto per non aver commesso il fatto;
b) che la causa della morte del DI andava individuata nella compressione della Clio ad opera dell'autocarro del LE il quale viaggiava a velocità eccessiva nonostante le condizioni del traffico, il tipo del veicolo condotto ed il limite imposto di 80 km/ora;
c) che, come rilevato dal perito, il DI al momento dell'incidente indossava la cintura di sicurezza, avendo, tra l'altro, il teste Tassoni dichiarato che la vittima "non" si trovava sotto il volante, per il che non era il caso di accogliere la richiesta di rinnovazione del dibattimento sulla circostanza della cintura che era stata richiesta dalla difesa del LE;
d) che anche i due LI avevano posto in essere una causa efficiente dell'evento tenendo una condotta gravemente imprudente provocando l'ostruzione della carreggiata senza la quale l'auto del AL avrebbe avuto la possibilità di proseguire la corsa senza essere costretta a dover rientrare dalla carreggiata di sorpasso ponendosi, così, sulla traiettoria di marcia dell'autocarro del LE che l'aveva schiacciata.- Dei due LI, perciò, è stata affermata la responsabilità con la conseguente condanna alla pena di giustizia. La Corte ha riconosciuto il concorso di colpa della P.O. nella misura del venti per cento.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i due LI, il LE e le PP.CC.- LI UC e LI SA svolgono un solo motivo articolato in due censure di identico contenuto. Premettono alcune nozioni generali sulla causa unica efficiente e sopravvenuta e sostengono che, nel caso concreto, questa andava individuata nella condotta di guida del LE concludendo che, data la visibilità esistente per circa 100- 300 metri, i veicoli sopraggiungenti potevano, con una minima diligenza, evitare l'impatto con quelli che li precedevano, sì che l'efficacia determinante l'evento mortale andava attribuita alle condotte della vittima, del LE e del AN.
Con la seconda comune censura deducono difetto di motivazione della sentenza in ordine al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante sostenendo che nella specie questo doveva essere di prevalenza.
Il LI UC lamenta, altresì, il diniego della sospensione condizionale della pena erroneamente basato sull'esistenza di una precedente condanna, non ostativa alla reiterazione del beneficio. LE TO propone due motivi di censura.
Nel primo lamenta la mancata assunzione di prova decisiva (nuova escussione del teste Tassoni "se non del segretario di udienza") che avrebbe condotto ad accertare che il DI non indossava la cintura di sicurezza ed alla conclusione che le lesioni mortali che lo avevano portato a morte erano state causate dal primo - autonomo e violento - urto dell'autoveicolo della vittima con quello antistante.
La motivazione della Corte di Appello sarebbe al riguardo, carente e contraddittoria con le informazioni date dal Segretario di udienza al difensore e con la conclusioni del perito settore. Nel secondo motivo il LE offre dell'incidente una diversa dinamica secondo la quale sarebbe stato il DI, rientrando improvvisamente dalla corsia di sorpasso, ad interferire, a distanza ravvicinata, con la marcia dell'autocarro del ricorrente rendendo inevitabile l'urto.
La Corte di Appello avrebbe omesso di motivare sulle argomentazioni difensive svolte sul punto.
Le PP.CC. lamentano mancanza ed illogicità di motivazione in ordine al ritenuto concorso di colpa della P.O. la cui condotta, invece, sulla base dei rilievi peritali, andava ritenuta immune da censure:
il DI - si sostiene - viaggiava a velocità molto bassa e nel primo impatto non si era procurato alcuna lesione.
Motivi della decisione
Il ricorso di LE TO - contumace in appello - va dichiarato inammissibile siccome proposto dal difensore non munito dello specifico mandato di cui all'art. 571 c.p.p.- Il ricorso di LI SA non merita accoglimento ed egualmente dicasi di quello del LI UC nella parte in cui svolge censure, analoghe a quelle del LI SA.
La corte di merito, invero, ha fornito una ricostruzione dinamica del sinistro assolutamente lineare, circostanziata e logicamente coerente con le premesse e le risultanze processuali che appaiono correttamente valutate.
Le censure dei ricorrenti sul punto non denunciario alcun vizio della sentenza che risulti dal testo del provvedimento impugnato ne' la omessa considerazione da parte del giudice di merito di elementi decisivi ne', infine, segnalano parti della sentenza impugnata che siano affette di incoerenze logiche, per la contraddittorietà e la inconciliabilità delle argomentazioni o delle proposizioni o la foro apoditticità, intesa come mera affermazione del conseguente. I ricorrenti in discorso, infatti, tentano di sovrapporre all'accertamento del fatto operato dei giudici del merito una diversi dinamica del sinistro proponendo una lettura alternativa delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità siccome volta a ripercorrere il merito per prospettare, alla fine, ipotesi alternative, per giunta meramente ipotetiche.- E neppure hanno pregio le censure volte ad incidere sul nesso si causalità tra le condotte colpose dei due LI ed l'evento di reato che sarebbe attribuibile - secondo i ricorrenti - alle condotte di guida del LE, dei AN e della stessa vittima.
È indubbio che, sotto il profilo probatorio, la individuazione della condotta causativa efficiente rappresenta il punto più delicato dell'indagine sul processo incidentistico per la individuazione delle responsabilità singole e solidali dirette ed indirette.
È da tale accertamento, infatti, che può stabilirsi se un evento sia imputabile ad tino e più agenti e se esso sia la conseguenza di un processo di causazione complesso ed evolutosi nel tempo, come è stato ravvisato nel caso di specie.
I giudici di merito hanno ritenuto costituire antecedente causale e "condicio sine qua non" dell'evento finale la colpevole, totale ostruzione della carreggiata da parte dei due LI, correttamente collocando le successive collisioni nel novero degli effetti normali della loro condotta illecita, secondo il criterio della regolarità causale. Ed, infatti, questa Corte osserva che l'automobilista il quale per colpa, consistita nella violazione delle regole di prudenza e delle norme sulla circolazione (nella specie: velocità eccessiva in relazione alle condizioni del traffico e della visibilità, omessa osservanza della distanza di sicurezza), abbia provocato un incidente a seguito del quale si sia arrestato, ostruendo la carreggiata stradale, pone in essere, con la sua condotta, una condizione necessaria del blocco del traffico e delle successive eventuali collisioni quando non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompano il legame di imputazione del fatto alla sua condotta colposa, sì da relegarla a mera occasione.
Il primo (i primi) conducente (i) pone in essere, invero, un fattore causale originario di rischio (ostruzione della carreggiata) dei successivi eventi collisivi e l'eventuale condotta colposa dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale ma potendo, bensì, collocarsi nell'ambito della prevedibilità che giustifica l'imputazione a titolo di colpa dell'evento successivo o finale anche al primo dei guidatori.
L'evento collisivo, che segue e che si riveli mortale integri, infatti, la realizzazione del pericolo creato dal primo automobilista e la evoluzione della situazione di rischio originario, nell'ambito del quale va collocato, non potendoglisi riconoscere forza autonoma di fattore causante esclusivo che soppianti ed annulli quello ravvisabile nell'originaria condotta cui, perciò, va attribuita certa ed eguale rilevanza causale. La causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell'evento e, quindi, avente efficacia interruttiva del nesso eziologico, è solamente quella del tutto indipendente dal fitto posto in essere dall'agente, avulsa totalmente dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia, in modo da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell'agente medesimo.
Tale non può considerarsi la causa sopravvenuta legata a quella preesistente da un nesso di interdipendenza ed, in tal caso i fattori eziologici concorrenti - che non siano da soli sufficienti a determinare l'evento - sono tutti e ciascuno causa dell'evento in base al principio della causalità materiale fondato sull'equivalenza delle condizioni.
Nel caso in esame la Corte territoriale ha fatto buon governo delle regole di diritto sopra enunciate sicché la sentenza si sottrae, al riguardo, a qualsivoglia censura.
Devono essere respinti anche i ricorsi delle PP.CC che pure ripercorrono nelle foro argomentazioni inammissibilmente il merito e l'apprezzamento della prova e giungono a conclusioni meramente assertivo è l'assoluta assenza di colpa nella condotti di guida della P.O. senza, così, smentite quelle cui è pervenuta la Corte di Appello sulla base delle deposizioni testimoniali assunte dalle quali eri emerso che il DI "viaggiava a velocità sostenuta e certamente non adeguata allo stato dei luoghi" per cui la quantificazione della colpa a carico della P.O. appare sin troppo generosa, oltre che correttamente motivata alla stregua delle suddette risultanze.- Va annullata, invece, la sentenza nei confronti dei LI UC limitatamente al punto in cui viene negata a costui la sospensione condizionale della pena a causa di "una precedente condanna a pena detentiva per delitto, poiché dal certificato penale in atti risulti che egli ha riportato in data 18.1.95 una condanna a mesi sei di reclusione e L. 600.000 di multa, per furto continuato ed altro".
Ebbene, al riguardo, la statuizione della Corte di Appello incorre nel vizio di cui all'art. 606 lett. b) del codice penale noti essendo la precedente condanna affatto ostativa alla concessione del beneficio atteso che detta condanna, sospesa o non (come da Corte Cost. 28.4.1976 n. 95), cumulata con quella attuale non supera i limiti stabiliti nell'art. 163 c.p.(art. 164 u.c.). La motivazione del diniego, quindi, erroneamente è stati ricercata nella norma - peraltro ci metta nel suo dettato, disapplicata - mentre andava eventualmente basata sii considerazioni di immeritevolezza fondate sul diversi presupposti di cui all'art. 133 c.p. a tali da giustificare l'uso del potere - in materia discrezionale - del giudice del merito.
Va disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano perché adotti nuova statuizione sul punto.
LE TO, LI SA e le PP.CC. vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali anticipate dall'Erario dello Stato ed il LE va, altresì, condannato al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma equitativamente determinata in L. 500.000.
LE TO, LI UC e LI SA vanno, per il principio della soccombenza, condannati in solido tra loro, al rimborso delle spese sostenute dalle PP.CC., liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sez. IV Penale - dichiara inammissibile il ricorso di LE TO e rigetta i ricorsi di LI SA e delle Parti Civili che, condanna in solido al pagamento delle spese processuali nonché il solo LE al versamento della somma di lire cinquecentomila in favore della Cassa delle Ammende- Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI UC limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuova statuizione sul punto alla Corte di Appello di Milano, altra Sezione.
Rigetta nel resto il ricorso del LI UC.
Condanna LE TO, LI UC e LI SA, in solido tra loro, al rimborso delle spese sostenute in questa fase dalla PP.CC. liquidate: a) per le PP.CC. NI DI LA, in proprio e nella qualità, DI UN e NI AN, in complessive L. 2.800.000, onorari compresi;
b) per la P.C. DI BA in complessive L. 2.300.000, onorari compresi.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 1997