Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
In tema di causalità, non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione; sì che ove, anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto e potuto impedire, l'evento stesso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento. (Fattispecie di omicidio colposo per colpa professionale, in cui la Corte ha giudicato corretto il giudizio di responsabilità di entrambi i medici, che, avendone ciascuno autonomamente la possibilità, in successione temporale, non hanno eliminato la fonte di pericolo - emorragia - evolutasi a causa delle loro omissioni nella morte di un soggetto sottoposto a splenectomia).
Commentario • 1
- 1. Omicidio colposo e Responsabilità degli infermieriVese Donato · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2013
Omicidio colposo – Omicidio colposo e Responsabilità degli infermieri – (art. 589 c.p.) CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV pen., sentenza n. 16260 del 6 marzo 2013 – 10 aprile 2013, Pres. ****** – Rel. ******** – P.M. Conf. Risponde di omicidio colposo l'infermiere che, pur essendo a conoscenza delle generali cattive condizioni manutentive dell'ospedale, omette di osservare i doveri di attenzione nell'adempiere al compito di trasporto di una paziente, causandone la caduta e successivamente il decesso (1). RITENUTO IN FATTO 1. L.G. è stato ritenuto responsabile per il delitto di omicidio colposo in danno di B.G. dal Tribunale di Napoli in quanto, essendo incaricato del trasporto a mezzo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/1999, n. 8006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8006 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Viola Giuseppe Presidente del 26.5.1999
1. Dott. Losapio Mauro Consigliere SENTENZA
2. " Savino Vito " N.1713
3. " AR AN " REGISTRO GENERALE
4. " IC OV " N.41553/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da TA AN nato a [...] il 19/1/'68; De IO MA nato a [...] l'8/6/'31; SI DO nato a [...] il 5/1/'43.
AVVERSO: la sentenza della Corte di Appello di Salerno dell'8/6/'98, che, in riforma parziale di sentenza del Pretore di Salerno del 17/7/'96, per il reato di omicidio colposo di CC CI (morto nell'ospedale civile di Salerno il 17/12/'90), ha condannato TA alla pena di 4 mesi di reclusione (in concorso di attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, con i benefici degli artt. 163 e 175 CP.), ed ha confermato la condanna di De IO e SI alla pena di 10 mesi di reclusione ciascuno, in concorso di attenuanti generiche, con il beneficio dell'art. 163 CP. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Vito Savino.
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dr. Antonio Leo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione. Uditi i difensori dei ricorrenti avv.ti Incutti Dario, De Nicola Fiorentino, Cacciatore Diego, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA:
Il pomeriggio del 16/12/'90 l'automobilista TA AN, percorrendo una strada di Salerno in senso vietato, investiva il ciclomotorista CC CI, che riportava lesioni e veniva accompagnato all'ospedale civile di Salerno, dove gli venivano riscontrate immediatamente trauma cranico e contusioni multiple;
essendo stato accertato successivamente che CC aveva riportato pure la rottura della milza, lo stesso, intorno alle ore 18,30, era sottoposto ad intervento di splenectomia da parte del primario chirurgo De IO Vario e del suo aiuto SI DO;
uscito dalla sala operatoria, veniva sistemato in reparto, affidato al controllo medico del Dottor Raffaele AL, con l'assistenza degli infermieri NN Gaetano e AB Umberto;
alle ore 3,10 del 17/12/'90 si riscontrava improvviso aggravamento delle condizioni del paziente, che poco dopo decedeva.
In sede di indagini preliminari si individuava la causa della morte in un fenomeno emorragico non diagnosticato tempestivamente nella fase successiva all'intervento chirurgico, in presenza di sintomi chiari di emorragia in atto (sacche del drenaggio piene di sangue);
si accertava inoltre che l'emorragia era dipesa da cattiva chiusura di arteria del tronco celiaco nella fase operatoria, e che l'attento controllo del decorso postoperatorio avrebbe permesso di cogliere l'emorragia e consentito un ulteriore intervento operatorio di consolidamento della legatura dell'arteria, il quale assai probabilmente avrebbe salvato la vita a CC. Erano rinviati a giudizio, con l'addebito di cui agli artt.113 e 589 CP, TA, De IO, SI, AL, NN, AB. AL
patteggiava e la sua posizione veniva stralciata. Con sentenza del 17/7/'96 il Pretore di Salerno assolveva TA con la formula "il fatto non costituisce reato" (in base al convincimento della interruzione del nesso causale incidente stradale - morte di CC, per la sopravvenuta colpa medica); condannava De IO e SI alla pena di 10 mesi di reclusione ciascuno, AB e NN a quella di 8 mesi di reclusione ciascuno, in concorso per tutti di attenuanti generiche, con il beneficio a tutti della sospensione condizionale delle sanzioni inflitte. Appellata la sentenza pretorile dagli imputati condannati e, per l'assoluzione di TA, dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Salerno e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello della stessa città, la Corte di Appello di Salerno con sentenza dell'8/6/'98 confermava la condanna di De IO e SI, condannava TA alla pena di 4 mesi di reclusione in concorso di attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, con benefici degli artt. 163 e 175 CP;
assolveva AB e NN per non avere commesso il fatto loro ascritto.
2) Avverso la sentenza della Corte di Appello i prevenuti condannati hanno proposto ricorsi per cassazione, TA deduce violazione della prima parte del 2^ comma dell'art.41 CP;
contesta l'intervenuto riconoscimento della cooperazione colposa ex art. 113 CP, in presenza di concorso di cause indipendenti;
eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato.
De IO prospetta violazione dell'art. 482 CPP, per non avere il Pretore, nel giudizio di prima istanza, allegato agli atti memoria difensiva di critica alle conclusioni dei periti medico-legali (la memoria è allegata al ricorso); indica anch'egli violazione della prima parte del 2^ comma dell'art. 41 CP (fa presente di essere stato estraneo alla determinazione della morte del paziente CC scagionata secondo l'impugnante, soltanto dalla condotta colposa del Dottor AL); in subordine rileva mancata risposta dei giudici di seconda istanza a sua espressa richiesta di revoca di provvisionale in favore delle parti civili, liquidata dal giudice di primo grado. SI svolge due motivi di impugnazione: con il primo deduce violazione dell'art. 521 CPP. per diversità tra addebito contestato e addebito per cui è stata affermata la responsabilità (quello contestato è commissivo: esecuzione non a regola d'arte della sutura di grossi vasi sanguigni nel corso di intervento di splenectomia;
quello ritenuto con le sentenze di merito è omissivo: mancata vigilanza sull'operato del primario De IO, mancata delineazione di pareri e consigli a De IO sulla tecnica chirurgica più idonea, sia pure nel rispetto dei diversi ruoli e funzioni); con il secondo motivo di ricorso evidenzia assenza e manifesta illogicità di motivazione in risposta a specifico motivo di appello, di affermazione di interruzione di nesso di causalità in conseguenza di intervenute deficienze gravi nella assistenza postoperatoria, e di rilievo assorbente della colpa commissiva del capo dell'equipe chirurgica.
3) La data di consumazione dell'omicidio colposo per cui è intervenuta condanna è il 17/12/'90; essendo state concesse le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sull'aggravante addebitata soltanto all'imputato TA, considerando il periodo di sospensione del corso della prescrizione (fissato dalla Corte di Appello di Salerno dal 17/11/'97 al 24/5/'98), il reato risulta estinto per intervenuta prescrizione ex artt. 157 commi 1^ n.4, 2^, 3^ - 159 commi 1^ e 3^, 160 comma 3^ CP.
Per TA e De IO non si coglie giustificazione di applicazione del 2^ comma dell'art, 129 CPP (evidenza di non responsabilità dei prevenuti).
Il giovane ciclomotorista CC subì lesioni per colpa di guida, certa, dell'automobilista TA (percorrenza da parte di costui della strada teatro dell'incidente in senso vietato). Le lesioni riportate da CC non furono lievi (trauma cronico, contusioni multiple, rottura della milza); CC fu ricoverato in ospedale e sottoposto ad operazione chirurgica per l'asportazione della milza;
proprio la gravità delle lesioni, che ha reso necessario l'intervento chirurgico, impedisce di riconoscere la successiva colpa medica (di difettosa chiusura di vaso sanguigno nel corso dell'operazione e di mancata attivazione in fase postoperatoria) come situazione eccezionale, atipica, imprevedibile, idonea ex art. 41 cpv. CP ad interrompere il nesso causale tra condotta colposa dell'automobilista determinatrice di lesioni a CC e morte di costui, intervenuta in evoluzione delle lesioni.
Lo stesso rilievo sostanziale vale per la valutazione della responsabilità del primario chirurgo De IO.
L'emorragia dipese da cattiva chiusura dell'arteria splenica nella fase operatoria, eseguita da De IO (tale convincimento dei giudici di merito si fonda su valutazioni peritali).
L'obiezione che un attento controllo in fase postoperatoria avrebbe permesso di verificare l'emorragia e di salvare la vita al giovane CC (con tempestive trasfusioni di sangue ed altro intervento chirurgico per chiudere correttamente l'arteria splenica), è inconsistente, in base alla regola della successione in posizioni di garanzia.
Infatti in caso appunto di successione in posizioni di garanzia colui al quale altri succeda non si libera da eventuali responsabilità riconducibili alla sua condotta (attiva od omissiva), facendo affidamento sull'adempimento del proprio dovere da parte del successore. Il principio dell'affidamento, secondo il quale ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta è in esame, ed ognuno deve evitare unicamente i pericoli scaturenti dalla propria condotta, significa semplicemente che di regola non si ha l'obbligo di impedire che realizzino comportamenti pericolosi terze persone altrettanto capaci di scelte responsabili. Non si può quindi ipotizzare affidamento quando colui che si affida sia in colpa per avere violato determinate norme di condotta e, ciononostante, confidi che altri che gli succede nella posizione di garanzia elimini la violazione e ponga rimedio a conseguenze negative di sua colpa già estrinsecata. Ne deriva che, se anche per omissione del successore si produce l'evento che una certa azione avrebbe dovuto impedire, l'evento avrà due antecedenti causali, perché è da escludere che la seconda omissione sia fatto eccezionale, sopravvenuto sufficiente da solo a produrre l'evento.
Non può assumersi che la successione nelle posizioni di garanzia, facendo venir meno in colui che è sostituto nella garanzia la possibilità di dominare la fonte del pericolo, faccia venir meno per lui la stessa, garanzia. Gli effetti negativi di un'azione o di una omissione possono prodursi anche a distanza di tempo, in un momento in cui non siano più sotto il controllo - dominio di chi ha posto in essere l'azione o l'omissione, senza che ciò impedisca di farli risalire ed attribuire all'autore dell'azione o dell'omissione. Costui deve essere tanto oculato da eliminare le fonti di pericolo, gli effetti negativi della propria condotta finché può dominarli, altrimenti, al fine di escludere eventualì future responsabilità, assicurarsi ed attivarsi perché il successore provveda alla eliminazione.
La doglianza di TA di erronea indicazione nel capo d'imputazione dell'art.113 CP e quella di De IO di nullità del giudizio di 1^ grado per violazione dell'art.482 CPP (coincidente con mancata allegazione al verbale di udienza di memoria scritta della difesa alla quale erano unite consulenze di parte), non sono significative.
La rilevanza causale della responsabilità di TA, distinta da quella successiva e concorrente dei medici, è fissata chiaramente nel capo d'imputazione; in fatto e in diritto sul dato dell'addebito, confermato dalla sentenza di 2^ grado, si è avuto pieno contraddittorio tra le parti. È perciò irrilevante che sia stato indicato l'art. 113 CP anziché l'art. 41 1^ comma dello stesso codice. Riguardo poi alla dedotta violazione dell'art.482 CPP, si osserva che per il significato e la ratio del 1^ comma dell'art. 129 CPP, nonché per ragioni elementari di economia processuale
(situazione per cui va dichiarata comunque l'estinzione del reato), le questioni di nullità processuale, sia pure di ordine generale, non sono di ostacolo alla declaratoria immediata di causa estintiva del reato.
De IO come ultimo motivo di impugnazione, subordinato, eccepisce mancata risposta dei giudici di seconda istanza a sua espressa richiesta di revoca di provvisionale in favore delle parti civili, liquidata dal giudice di 1^ grado.
Questo motivo di ricorso non è considerabile per due ragioni: il provvedimento con il quale il giudice assegna alla parte civile una provvisionale (ex artt. 539 e 540 CP) non è impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto per sua natura è insuscettibile di passare in giudicato ed è destinato ad essere travolto dalla effettiva liquidazione del risarcimento integrale;
comunque da documento allegato a verbale di udienza della Corte di Appello di Salerno del 20/10/'97 risulta risarcimento dei danni alle parti civili di questo processo e loro rinunzia alla costituzione come parti civili. Ciò giustifica la inapplicabilità, nella vicenda in esame, dell'art.578 CPP. Nei confronti di TA la non applicabilità di tale articolo rinviene ancor prima dal dato che TA è stato assolto in primo grado e nei suoi confronti c'è stato appello soltanto del PM, non anche delle parti civili.
Per l'impugnante SI non si coglie la prospettata violazione dell'art. 521 CPP. Riferita colpa (imperizia) in cooperazione con il primario chirurgo De IO nella esecuzione di intervento di splenectomia, per chiusura non idonea dell'arteria splenica;
essendo costituita l'equipe operatoria responsabile della operazione dal primaria chirurgo e dall'aiuto (De IO e SI); non contestata la partecipazione-presenza di SI, nell'ambito della responsabilità della equipe chirurgica i giudici di merito hanno affermato la colpa pure dell'aiuto, anche se alla difettosa chiusura del vaso sanguigno ha proceduto materialmente il primario. La colpa addebito è quella della indicazione dell'errore compiuto (nel caso in esame esecuzione non a regola d'arte della sutura di grosso vaso sanguigno in intervento chirurgico di splenectomia), errore ritenuto commesso da un componente dell'equipe operatoria con la materiale chiusura difettosa dell'arteria, da altro componente con la mancata attivazione per ovviare all'errore commesso dal primo. Ne deriva che la spiegazione della omissione, nelle motivazioni delle sentenze di merito, non determina alcuna modifica del fatto reato contestato (cioè del considerato addebito di colpa), che resta sempre quello della deficiente legatura del vaso sanguigno. Ma proprio la spiegazione nel merito della rimproverabilità della omissione, coincidente con la possibilità della attivazione correttiva e riparatrice dell'aiuto SI, possibilità il cui riconoscimento è alla base della affermazione della colpa di SI, risulta non convincente.
L'intervento medico opera di più persone, per l'individuazione di più soggetti come compartecipanti all'intervento, comporta in generale valutazione di responsabilità non comportante rilievo distinto rigoroso delle attività materiali estrinsecate da ciascuno degli operatori, nel senso che richiede giudizio sul risultato da collegare a condotta complessiva ed integrata di più autori;
conseguentemente l'errore materiale di uno dei compartecipi, avallato e non corretto da altro componente dell'equipe presente, partecipe, corresponsabile, nella libera distribuzione di compiti in operazione effettuata in coppia, è sostegno di colpa anche del secondo componente, pur non avendo costui commesso in concreto l'errore materiale causa dell'evento lesivo.
Questo inquadramento valutativo generale rinviene dal principio che la corresponsabilità dell'equipe chirurgica, anche omissiva per qualcuno dei componenti, è insita nel significato e nella funzione dell'equipe: se questa è ritenuta necessaria ed utilizzata per una determinata operazione è evidentemente per il grado di difficoltà della operazione, non può prescindersi dalla assunzione di responsabilità da parte di tutti i componenti dell'equipe e non può valutarsi la colpa come se l'operatore sia uno solo.
Però, fatta questa premessa, poiché restano ovviamente fermi i principi della responsabilità penale personale e della esigibilità in concreto della condotta omessa (in caso contrario si affermerebbe responsabilità oggettiva), per l'affermazione della colpa del componente dell'equipe operatoria che, non avendo commesso materialmente errori, è destinatario di addebito per non essere intervenuto ad ovviare ad errore di altro componente, va verificato e spiegato che l'intervento correttivo, omesso, nel contesto operativo in esame era possibile.
Questa spiegazione doverosa dei giudici del merito, nei confronti di SI manca. La sentenza di 1^ grado argomenta genericamente che SI, aiuto, componente della equipe medica, ha omesso di vigilare sull'operato del primario, offrendo pareri e consigli sulla tecnica chirurgica più idonea, se pur nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, e si è astenuto dal proporre alcuna soluzione alternativa. più idonea a garantire il buon esito dell'intervento chirurgico. La sentenza di 2^ grado rileva ancor più sinteticamente che la presenza di SI in sala operatoria non doveva essere meramente passiva, di rispettoso ossequio verso le decisioni del primario, ma fattiva e collaborativa, così come impongono le regole della tecnica chirurgica e quelle deontologiche.
Non vengono prese assolutamente in considerazione le circostanze:
dell'errore commesso dal primario (arteria legata una sola volta con sangue vicino anziché due volte); del contesto in cui l'errore fu commesso, tale da rendere problematica la verifica dell'errore da parte dell'aiuto che non operava (operava De IO in legatura di vaso sanguigno su teatro operatorio ridotto, occupando necessariamente la scena operatoria, sì da non permettere all'aiuto chiara e sicura visibilità di intervenuta esecuzione scorretta della legatura dell'arteria); dello status del Dottor De IO (l'autore dell'errore fu proprio il capo equipe, sicché non si può ipotizzare colpa in affidamento di compito).
Da questi dati, considerando criteri valutativi medi di individuazione di diligenza, perizia, attenzione, si evince che manca assolutamente la prova che l'aiuto SI ebbe a verificare la scorretta chiusura di vaso sanguigno operata da De IO e l'abbia condivisa non intervenendo per correggerla, oppure non l'abbia colta per sua negligente disattenzione.
Mancando la prova della sua partecipazione alla concretizzazione della causa del verificatosi evento lesivo, poi divenuto evento letale, per SI, ex art. 129 2^ comma CPP, il riconoscimento della formula assolutoria "non ha commesso il fatto" prevale sulla estinzione del reato per prescrizione, Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, nei confronti di SI per non avere costui commesso il fatto ascrittogli, nei confronti di TA e De IO perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di SI DO per non avere l'imputato commesso il fatto, nei confronti di TA AN e De IO MA perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 1999