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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/07/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1471/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to DIEGO GRANATA;
Parte_1
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Tammaro (CE) l'11/06/2011, dalla cui unione sono nati i figli (il Per_1
18.07.2012) e (il 28.07.2016). Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (in data
5.02.2020) nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza passata in giudicato n.
2217/2023 del 05.06.2023, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Rappresentava che il resistente non rispettava la disciplina del diritto di visita stabilita in sede di separazione, incontrando i figli solo saltuariamente;
che lo stesso aveva intrapreso una relazione con una nuova compagna dalla quale nasceva un altro figlio e che da quel momento aveva impedito ai figli di dormire presso la sua abitazione. Riferiva, poi, che l'atteggiamento del padre creava disagio nei figli che percepivano differenze di trattamento tra loro e il figlio avuto dalla nuova compagna. Lamentava, ancora, che il resistente non si interessava delle questioni riguardanti la scuola dei figli o delle loro condizioni di salute;
che il sig. non versava quanto dovuto per la prole in virtù della sentenza di CP_1
separazione, iniziando a corrispondere la cifra prevista solo dal novembre 2023 omettendo tuttavia di contribuire alle spese straordinarie. Affermava che, a causa del comportamento del sig. , trovava CP_1
difficoltà nel condividere con lo stesso le scelte di preminente interesse per i figli.
Dichiarava di lavorare presso un call center, percependo circa 500,00 euro mensili e di essere titolare di tre immobili da cui ricavava introiti per un importo mensile di euro 826,00.
Riferiva che il resistente era condannato in sede penale per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e che pendeva procedimento per azione revocatoria a suo carico per essersi spogliato di tutti i suoi beni nel corso del procedimento di separazione.
Affermava di essere a conoscenza che il sig. era lavoratore dipendente ma che aveva sempre CP_1
svolto attività imprenditoriale.
Chiedeva, quindi, pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione.
Parte resistente non si costituiva.
pagina 2 di 5 All'udienza di prima comparizione del 04.06.2024, compariva solo la ricorrente che ribadiva quanto esposto nel ricorso e il g.i., verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità alla disciplina della separazione.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 16.04.2025, la ricorrente concludeva riportandosi alle richieste formulate nel ricorso e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (in data
05.02.2020) nel procedimento di separazione giudiziale, concluso con sentenza passata in giudicato n.
2217/2023 del 05.06.2023 atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie, parte ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione e cioè l'affido condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre, assegnazione a lei della casa coniugale, regolamentazione del diritto di visita del padre e un assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli di complessivi euro 650,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
Con riguardo al regime di affido dei figli minori, ritiene il Collegio di confermare l'affido congiunto ad entrambi i genitori, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi probatori tali da giustificare la deroga alla regola generale dell'affido condiviso.
In ordine al collocamento, alla casa e al diritto di visita, il Collegio osserva che non risultano mutate le circostanze sulla base delle quali è stata adottata la sentenza di separazione e, dunque, ritiene di poter confermare quanto ivi stabilito. In particolare, e restano collocati presso la madre, a cui Per_1 Per_2
è assegnata la casa familiare e il padre potrà tenere con sé i figli minori per due pomeriggi infrasettimanali, lunedì e giovedì, dalle ore 17:30 alle ore 20:00 e, a settimane alterne, dal venerdì dopo la scuola (ovvero dalle ore 17.00) alle ore 21:00 della domenica;
ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il pagina 3 di 5 lunedì in Albis ed infine, sempre ad anni alterni, per 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto, da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio. Inoltre, i figli trascorreranno il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore e ciascun genitore trascorrerà in compagnia dei figli il proprio compleanno e se tale festa cadrà nei fine settimana. Sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti purché non pregiudizievoli per i minori.
In ordine alle previsioni di carattere economico, parte ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni di separazione con cui si onerava il padre al pagamento dell'assegno in favore dei figli di euro 325,00 ciascuno, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
Orbene, occorre precisare che non è stato possibile ricostruire la situazione economico-patrimoniale del resistente, non costituitosi in giudizio. La ricorrente, invece, ha allegato e provato di essere titolare di un contratto di lavoro come operatrice di call center, con paga mensile di circa 500,00 euro (cfr buste paga di dicembre 2023 di euro 494,00 e di novembre 2023 di euro 581,00) e di percepire mensilmente una somma pari ad euro 826,00 in virtù dei canoni di locazione relativi ad alcuni immobili di sua proprietà.
Ciò posto, tenuto conto dell'età dei figli (tredici e nove anni) e della circostanza che la sentenza di separazione è intervenuta in epoca di poco antecedente all'odierno giudizio, il Collegio ritiene di poter ragionevolmente presumere che la situazione patrimoniale del resistente e le esigenze dei minori siano rimaste sostanzialmente invariate rispetto all'epoca del giudizio di separazione. Conferma, dunque,
l'obbligo del padre, genitore non collocatario, di versare un assegno di mantenimento in favore dei figli di euro 650,00 mensili (euro 325,00 per ciascun figlio).
Alla luce del principio di proporzionalità, la ricorrente provvederà al mantenimento diretto dei due figli minori atteso che gli stessi vivono nella sua residenza, mentre il resistente verserà un assegno di mantenimento pari ad € 650,00 (euro 325,00 per ciascun figlio).
L'assegno mensile così determinato andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della figlia (si richiamano le linee guida del C.N.F.).
Dichiara le spese non ripetibili stante la natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le pagina 4 di 5 parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in San Tammaro (CE) l'11/06/2011 (atto n. 3, parte II, serie A,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2011);
• Dispone che i figli minori siano affidati in maniera condivisa ai genitori, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre come disciplinato in parte motiva;
• Pone a carico del padre, genitore non collocatario, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando in favore della madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 650,00 mensili (325,00 a figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
• Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore dei figli (si richiamano le linee guida del
C.N.F.);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Tammaro (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 12.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1471/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to DIEGO GRANATA;
Parte_1
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Tammaro (CE) l'11/06/2011, dalla cui unione sono nati i figli (il Per_1
18.07.2012) e (il 28.07.2016). Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (in data
5.02.2020) nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza passata in giudicato n.
2217/2023 del 05.06.2023, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Rappresentava che il resistente non rispettava la disciplina del diritto di visita stabilita in sede di separazione, incontrando i figli solo saltuariamente;
che lo stesso aveva intrapreso una relazione con una nuova compagna dalla quale nasceva un altro figlio e che da quel momento aveva impedito ai figli di dormire presso la sua abitazione. Riferiva, poi, che l'atteggiamento del padre creava disagio nei figli che percepivano differenze di trattamento tra loro e il figlio avuto dalla nuova compagna. Lamentava, ancora, che il resistente non si interessava delle questioni riguardanti la scuola dei figli o delle loro condizioni di salute;
che il sig. non versava quanto dovuto per la prole in virtù della sentenza di CP_1
separazione, iniziando a corrispondere la cifra prevista solo dal novembre 2023 omettendo tuttavia di contribuire alle spese straordinarie. Affermava che, a causa del comportamento del sig. , trovava CP_1
difficoltà nel condividere con lo stesso le scelte di preminente interesse per i figli.
Dichiarava di lavorare presso un call center, percependo circa 500,00 euro mensili e di essere titolare di tre immobili da cui ricavava introiti per un importo mensile di euro 826,00.
Riferiva che il resistente era condannato in sede penale per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e che pendeva procedimento per azione revocatoria a suo carico per essersi spogliato di tutti i suoi beni nel corso del procedimento di separazione.
Affermava di essere a conoscenza che il sig. era lavoratore dipendente ma che aveva sempre CP_1
svolto attività imprenditoriale.
Chiedeva, quindi, pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione.
Parte resistente non si costituiva.
pagina 2 di 5 All'udienza di prima comparizione del 04.06.2024, compariva solo la ricorrente che ribadiva quanto esposto nel ricorso e il g.i., verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità alla disciplina della separazione.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 16.04.2025, la ricorrente concludeva riportandosi alle richieste formulate nel ricorso e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (in data
05.02.2020) nel procedimento di separazione giudiziale, concluso con sentenza passata in giudicato n.
2217/2023 del 05.06.2023 atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie, parte ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione e cioè l'affido condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre, assegnazione a lei della casa coniugale, regolamentazione del diritto di visita del padre e un assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli di complessivi euro 650,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
Con riguardo al regime di affido dei figli minori, ritiene il Collegio di confermare l'affido congiunto ad entrambi i genitori, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi probatori tali da giustificare la deroga alla regola generale dell'affido condiviso.
In ordine al collocamento, alla casa e al diritto di visita, il Collegio osserva che non risultano mutate le circostanze sulla base delle quali è stata adottata la sentenza di separazione e, dunque, ritiene di poter confermare quanto ivi stabilito. In particolare, e restano collocati presso la madre, a cui Per_1 Per_2
è assegnata la casa familiare e il padre potrà tenere con sé i figli minori per due pomeriggi infrasettimanali, lunedì e giovedì, dalle ore 17:30 alle ore 20:00 e, a settimane alterne, dal venerdì dopo la scuola (ovvero dalle ore 17.00) alle ore 21:00 della domenica;
ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il pagina 3 di 5 lunedì in Albis ed infine, sempre ad anni alterni, per 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto, da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio. Inoltre, i figli trascorreranno il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore e ciascun genitore trascorrerà in compagnia dei figli il proprio compleanno e se tale festa cadrà nei fine settimana. Sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti purché non pregiudizievoli per i minori.
In ordine alle previsioni di carattere economico, parte ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni di separazione con cui si onerava il padre al pagamento dell'assegno in favore dei figli di euro 325,00 ciascuno, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
Orbene, occorre precisare che non è stato possibile ricostruire la situazione economico-patrimoniale del resistente, non costituitosi in giudizio. La ricorrente, invece, ha allegato e provato di essere titolare di un contratto di lavoro come operatrice di call center, con paga mensile di circa 500,00 euro (cfr buste paga di dicembre 2023 di euro 494,00 e di novembre 2023 di euro 581,00) e di percepire mensilmente una somma pari ad euro 826,00 in virtù dei canoni di locazione relativi ad alcuni immobili di sua proprietà.
Ciò posto, tenuto conto dell'età dei figli (tredici e nove anni) e della circostanza che la sentenza di separazione è intervenuta in epoca di poco antecedente all'odierno giudizio, il Collegio ritiene di poter ragionevolmente presumere che la situazione patrimoniale del resistente e le esigenze dei minori siano rimaste sostanzialmente invariate rispetto all'epoca del giudizio di separazione. Conferma, dunque,
l'obbligo del padre, genitore non collocatario, di versare un assegno di mantenimento in favore dei figli di euro 650,00 mensili (euro 325,00 per ciascun figlio).
Alla luce del principio di proporzionalità, la ricorrente provvederà al mantenimento diretto dei due figli minori atteso che gli stessi vivono nella sua residenza, mentre il resistente verserà un assegno di mantenimento pari ad € 650,00 (euro 325,00 per ciascun figlio).
L'assegno mensile così determinato andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore della figlia (si richiamano le linee guida del C.N.F.).
Dichiara le spese non ripetibili stante la natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le pagina 4 di 5 parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in San Tammaro (CE) l'11/06/2011 (atto n. 3, parte II, serie A,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2011);
• Dispone che i figli minori siano affidati in maniera condivisa ai genitori, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre come disciplinato in parte motiva;
• Pone a carico del padre, genitore non collocatario, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando in favore della madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 650,00 mensili (325,00 a figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
• Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore dei figli (si richiamano le linee guida del
C.N.F.);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Tammaro (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 12.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
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