Art. 1.
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, entro il limite massimo di 312 milioni di lire, a provvedere a quanto occorra per l'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene.
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, entro il limite massimo di 312 milioni di lire, a provvedere a quanto occorra per l'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene.