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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/12/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 292/2025 sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa Parte_1 per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Giuseppe Vallesi, Simone Vallesi e Piergiovanni Vallesi, tutti del Foro di Ascoli Piceno
appellante
E
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Maurizio Controparte_1
OL e LE AM del Foro di Ancona
appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 ottobre 2025 ha proposto appello Parte_1 nei confronti di ed avverso la sentenza del 10 luglio 2025 con cui il Tribunale Controparte_1 di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, nell'accogliere l'impugnativa del licenziamento intimato al predetto per giusta causa da essa Società, l'aveva condannata alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre che al pagamento delle spese di lite. Ha dedotto l'appellante la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione;
in particolare, ha censurato l'errore del Tribunale nel recepire acriticamente le conclusioni del CTU, nominato al fine di accertare, in relazione alla contestazione disciplinare mossa al dipendente di avere svolto determinate incombenze nell'ambito dell'azienda agricola di famiglia durante il periodo di assenza per malattia, se tali attività ne avessero rallentato i tempi di guarigione ed il rientro in servizio. Al riguardo, l'appellante ha evidenziato che il lavoratore, a causa di un incidente stradale verificatosi il
14 giugno 1992, già era interessato da limitazioni funzionali al ginocchio ed alla caviglia prima che si verificasse l'infortunio sul lavoro del 12 febbraio 2024, da cui era derivata l'assenza per malattia;
che, quindi, egli era senz'altro tenuto ad astenersi dal compiere ogni seppur lieve attività lavorativa, onde favorire un sollecito recupero delle condizioni fisiche di idoneità al rientro in servizio, in adempimento degli obblighi di diligenza e fedeltà posti a suo carico dagli artt. 2104 e 2105 c.c., oltre che degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.; che il nominato CTU, pur avendo concluso che le attività compiute dal dipendente in corso di malattia non avevano compromesso la guarigione, aveva comunque rappresentato la circostanza che, rispetto alla prognosi inziale di ventuno giorni di inabilità, il medico dell' dr. aveva CP_2 Persona_1 prolungato il periodo di malattia fino al 13 maggio 2024, in tal modo rivelando come le predette attività fossero state idonee a ritardare la guarigione. L'appellante, inoltre, ha censurato la decisione del Tribunale di fare applicazione dell'art. 18, quarto comma, dello Statuto dei Lavoratori, quindi di condannare essa Società alla reintegrazione di nel posto di lavoro e al Controparte_1 pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto”; in proposito, ha sottolineato il difetto dei presupposti per l'operatività della tutela reintegratoria in favore del dipendente, non ricorrendo nella specie un'ipotesi di insussistenza del fatto contestato, né di condotta punibile con sanzione meramente conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi;
in ogni caso, ha stigmatizzato la condanna al risarcimento del danno, pur in difetto di profili di colpa di essa datrice di lavoro, quindi ha insistito per la riforma della sentenza impugnata in senso favorevole alle proprie istanze di accertamento, anche mediante rinnovo della ctu, della legittimità del recesso datoriale, con vittoria di spese del doppio grado.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il Collegio non condivide la scelta del Tribunale di assegnare efficacia dirimente, ai fini della valutazione di legittimità del licenziamento impugnato, all'accertamento medico demandato al CTU all'uopo nominato, in quanto l'odierna indagine non si esaurisce nella valutazione compiuta a posteriori dall'ausiliario del Giudice, alla stregua di criteri puramente medico-scientifici, di non chiara nè immediata conseguenzialità tra il compimento di determinate attività “extralavorative” da parte del dipendente ed il protrarsi del di lui stato di malattia oltre i 21 giorni originariamente pronosticati dal medico per la guarigione. CP_2
Al contrario, l'odierna analisi implica un giudizio prognostico ex ante, da effettuarsi alla stregua della regola di comune esperienza operante nel settore - non già alla luce di una verifica ex post sulla scorta di criteri medico-scientifici e con l'ausilio di strumenti diagnostici - circa l'idoneità delle attività contestate al lavoratore a pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione ed il suo rientro in servizio.
Ed infatti, l'indagine ha ad oggetto un accertamento di fatto, inerente alla sussistenza o meno di profili di scorrettezza e di slealtà nell'agire del prestatore di lavoro, di entità tale da giustificarne il licenziamento;
essa, pertanto, implica la verifica di tutti gli aspetti fattuali della vicenda dedotta in causa, che concretamente possano avere inciso o meno sulla lesione del vincolo fiduciario tra le parti in causa, rispetto ai quali assume, altresì, importanza essenziale l'elemento psichico che abbia accompagnato la condotta materiale tenuta dal lavoratore, e che si atteggi a dolo o colpa, quest'ultima a sua volta riconducibile ad imprudenza o ad estrema superficialità, entrambe rilevanti quali manifestazioni di noncuranza per l'interesse della parte datoriale alle sorti della propria impresa.
Rispetto all'oggetto dell'indagine giudiziale come sopra delineato, risulta priva di rilievo la risposta soggettiva fornita in termini medico-legali dall'organismo del prestatore alle sollecitazioni ed all'impegno fisico, cui è stato sottoposto durante lo stato di malattia, per effetto dello svolgimento delle attività oggetto di contestazione disciplinare, onde stabilire se tali attività abbiano effettivamente pregiudicato o ritardato la guarigione.
In conclusione, ai fini della decisione occorre essenzialmente accertare se il lavoratore, tenendo in concreto una condotta imprudente secondo criteri di valutazione oggettivi, abbia consapevolmente messo a rischio la possibilità di rientrare al lavoro dopo l'infortunio, entro il tempo ritenuto congruo dal medico all'epoca della prima prognosi, ed abbia in tal modo CP_2 volontariamente creato una situazione di potenziale prolungamento del suo stato di malattia, a prescindere dagli esiti delle visite mediche attestanti la non evidenza di elementi di stretta connessione tra la suddetta condotta e l'effettivo decorso del processo di guarigione, posto che la scelta consapevole e volontaria di agire nell'indifferenza per gli interessi della parte datoriale rileva come violazione dei doveri di lealtà e correttezza ex artt. 2104, 1175 e 1375 c.c. nella fase esecutiva del rapporto di lavoro. Le precedenti considerazioni trovano conforto nel principio elaborato dalla recente
Giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Lo svolgimento di altre attività da parte del dipendente durante l'assenza per malattia, se da un lato mette in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore, per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia, dall'altro integra violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede;
la relativa valutazione, trattandosi di illecito di pericolo e non di danno, è costituita da un giudizio ex ante, riferito al momento in cui è stato tenuto il comportamento contestato, e ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro. …”
(Cass., sez. Lav., Ordinanza n. 11154 del 28/04/2025).
Per altro verso, i giudici di legittimità hanno condivisibilmente affermato che “In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa
o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo…” (per tutte,
Cass., Sez. Lav., Sent. n. 13063 del 26/04/2022).
Ritiene il Collegio che l'odierna appellante abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio a suo carico, mediante la produzione della relazione investigativa in atti, i cui contenuti consentono di ritenere accertata - e del resto mai seriamente contestata - la circostanza di fatto che nel corso del periodo di malattia, ed in particolare nelle giornate del 20-21-22 marzo e 12 aprile, l'originario ricorrente ha svolto le attività ivi puntualmente descritte e documentate, anche attraverso rilievi fotografici.
Gli esiti dell'attività investigativa documentata in atti vanno, poi, correlati all'altrettanto pacifica circostanza che, rispetto alla pronosticata guarigione al 4 marzo 2024, dunque 21 giorni dopo la data dell'infortunio (12 febbraio 2024) lo stato di malattia del lavoratore si è protratto per oltre due mesi, ossia fino al 13 maggio 2024, senza che, tuttavia, sia dato conoscere le cause specifiche di detto prolungamento.
Ebbene, confrontando le mansioni tipicamente svolte dall'originario ricorrente in servizio, ossia quelle di magazziniere addetto alla guida del muletto, con la tipologia delle attività compiute dal medesimo mentre era in malattia, e documentate attraverso la relazione investigativa ed i rilievi fotografici a corredo, è agevole constatare come le prime non richiedano maggiore sforzo o impegno fisico delle seconde, né un'esposizione a rischio di posture incongrue maggiore rispetto a quello al quale si è volontariamente esposto il ricorrente compiendo attività lavorative per l'azienda di famiglia (guida di un trattore, movimentazione di bestiame da allevamento con l'ausilio di funi, movimentazione e trasporto di tanica d'olio, flessioni e contrazioni degli arti inferiori e superiori per il controllo degli pneumatici di un furgone, prolungato stazionamento in piedi per decespugliare siepi, ecc…).
In altri termini, se al lavoratore dopo l'infortunio è stata inibita per un certo tempo la ripresa del servizio, ciò significa che gli è stato fatto divieto di svolgere le mansioni tipiche dell'addetto alla guida del muletto;
in tale prescrizione medica è insito - alla stregua di un criterio di ragionevolezza, fondato sull'id quod plerumque accidit - il divieto di compiere, in quel lasso temporale, attività o operazioni richiedenti un impegno fisico quantomeno uguale a quello richiesto per l'espletamento delle predette mansioni presso l'azienda del proprio datore di lavoro, dunque il divieto di eseguire qualsiasi movimento implicante di fatto l'assunzione di posture oggettivamente valutabili come altrettanto “rischiose” per il recupero della piena integrità psicofisica necessaria al rientro in servizio.
Ne discende che l'originario ricorrente, nello svolgere l'attività “extralavorativa” documentata in atti, si è esposto volontariamente - vale a dire potendone valutare la portata in base a criteri di comune esperienza, di cui deve presumersi conoscenza da parte sua - ad un rischio di grado almeno pari a quello tipicamente “lavorativo”; ciò è sufficiente a valutare la di lui condotta come contraria a lealtà e correttezza, senza che ciò sia contraddetto dal parere del CTU, il quale, peraltro, ha omesso di compiere qualsiasi valutazione comparativa tra il grado di esposizione a rischio derivante dall'attività “lavorativa” ed il grado di esposizione a rischio derivante dall'attività “extralavorativa”.
Siffatta valutazione, viceversa, è doverosa e può essere agevolmente compiuta dal Collegio, sulla scorta delle stesse ammissioni dell'originario ricorrente, che nel ricorso di primo grado rappresenta di essere stato assunto dalla Società odierna appellante per lo svolgimento di mansioni di carrellista magazziniere, ai sensi della legge n.482/68, essendo stato egli riconosciuto invalido civile al 100% sin dal 24 maggio 1993 a seguito delle lesioni riportate a causa di un incidente stradale occorso in data 14 giugno 1992.
Le allegazioni del lavoratore da un lato, e i contenuti delle declaratorie contrattuali descriventi le tipiche mansioni del carrellista magazziniere dall'altro, consentono di affermare che lo svolgimento di fatto della documentata attività extralavorativa nei giorni di cui alla relazione investigativa ha determinato la sottoposizione ad un impegno fisico non inferiore a quello necessario all'espletamento dei compiti assegnatigli in servizio dal datore di lavoro, così come ha richiesto l'assunzione di posture non meno incongrue di quelle funzionali all'assolvimento delle predette mansioni (prevalentemente la guida del muletto e l'azionamento, restando seduto, dei comandi del veicolo per consentire la movimentazione meccanica dei pesi), così da provocare l'esposizione al rischio di rallentamento del processo di guarigione quantomeno nella stessa misura in cui ciò sarebbe avvenuto se egli fosse stato incautamente costretto nel periodo in questione a prestare servizio presso l'azienda del datore di lavoro.
Le suesposte considerazioni, di carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata, conducono a ritenere legittimo il licenziamento impugnato, in quanto sorretto da giusta causa, essendo stata la condotta del prestatore concretamente lesiva del vincolo fiduciario.
La sentenza impugnata va, pertanto, riformata in senso favorevole alle istanze della Società appellante.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore dell'appellante
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
2) condanna al Controparte_1 Controparte_1 pagamento delle spese di lite del doppio grado, che liquida in favore di Parte_1 in euro 4.000,00 per il primo grado ed in euro 3.500,00 per il presente grado, oltre rimborso
[...] forfetario, IV e cpa come per legge
Ancona, 18 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 292/2025 sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa Parte_1 per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Giuseppe Vallesi, Simone Vallesi e Piergiovanni Vallesi, tutti del Foro di Ascoli Piceno
appellante
E
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Maurizio Controparte_1
OL e LE AM del Foro di Ancona
appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 ottobre 2025 ha proposto appello Parte_1 nei confronti di ed avverso la sentenza del 10 luglio 2025 con cui il Tribunale Controparte_1 di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, nell'accogliere l'impugnativa del licenziamento intimato al predetto per giusta causa da essa Società, l'aveva condannata alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre che al pagamento delle spese di lite. Ha dedotto l'appellante la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione;
in particolare, ha censurato l'errore del Tribunale nel recepire acriticamente le conclusioni del CTU, nominato al fine di accertare, in relazione alla contestazione disciplinare mossa al dipendente di avere svolto determinate incombenze nell'ambito dell'azienda agricola di famiglia durante il periodo di assenza per malattia, se tali attività ne avessero rallentato i tempi di guarigione ed il rientro in servizio. Al riguardo, l'appellante ha evidenziato che il lavoratore, a causa di un incidente stradale verificatosi il
14 giugno 1992, già era interessato da limitazioni funzionali al ginocchio ed alla caviglia prima che si verificasse l'infortunio sul lavoro del 12 febbraio 2024, da cui era derivata l'assenza per malattia;
che, quindi, egli era senz'altro tenuto ad astenersi dal compiere ogni seppur lieve attività lavorativa, onde favorire un sollecito recupero delle condizioni fisiche di idoneità al rientro in servizio, in adempimento degli obblighi di diligenza e fedeltà posti a suo carico dagli artt. 2104 e 2105 c.c., oltre che degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.; che il nominato CTU, pur avendo concluso che le attività compiute dal dipendente in corso di malattia non avevano compromesso la guarigione, aveva comunque rappresentato la circostanza che, rispetto alla prognosi inziale di ventuno giorni di inabilità, il medico dell' dr. aveva CP_2 Persona_1 prolungato il periodo di malattia fino al 13 maggio 2024, in tal modo rivelando come le predette attività fossero state idonee a ritardare la guarigione. L'appellante, inoltre, ha censurato la decisione del Tribunale di fare applicazione dell'art. 18, quarto comma, dello Statuto dei Lavoratori, quindi di condannare essa Società alla reintegrazione di nel posto di lavoro e al Controparte_1 pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto”; in proposito, ha sottolineato il difetto dei presupposti per l'operatività della tutela reintegratoria in favore del dipendente, non ricorrendo nella specie un'ipotesi di insussistenza del fatto contestato, né di condotta punibile con sanzione meramente conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi;
in ogni caso, ha stigmatizzato la condanna al risarcimento del danno, pur in difetto di profili di colpa di essa datrice di lavoro, quindi ha insistito per la riforma della sentenza impugnata in senso favorevole alle proprie istanze di accertamento, anche mediante rinnovo della ctu, della legittimità del recesso datoriale, con vittoria di spese del doppio grado.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il Collegio non condivide la scelta del Tribunale di assegnare efficacia dirimente, ai fini della valutazione di legittimità del licenziamento impugnato, all'accertamento medico demandato al CTU all'uopo nominato, in quanto l'odierna indagine non si esaurisce nella valutazione compiuta a posteriori dall'ausiliario del Giudice, alla stregua di criteri puramente medico-scientifici, di non chiara nè immediata conseguenzialità tra il compimento di determinate attività “extralavorative” da parte del dipendente ed il protrarsi del di lui stato di malattia oltre i 21 giorni originariamente pronosticati dal medico per la guarigione. CP_2
Al contrario, l'odierna analisi implica un giudizio prognostico ex ante, da effettuarsi alla stregua della regola di comune esperienza operante nel settore - non già alla luce di una verifica ex post sulla scorta di criteri medico-scientifici e con l'ausilio di strumenti diagnostici - circa l'idoneità delle attività contestate al lavoratore a pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione ed il suo rientro in servizio.
Ed infatti, l'indagine ha ad oggetto un accertamento di fatto, inerente alla sussistenza o meno di profili di scorrettezza e di slealtà nell'agire del prestatore di lavoro, di entità tale da giustificarne il licenziamento;
essa, pertanto, implica la verifica di tutti gli aspetti fattuali della vicenda dedotta in causa, che concretamente possano avere inciso o meno sulla lesione del vincolo fiduciario tra le parti in causa, rispetto ai quali assume, altresì, importanza essenziale l'elemento psichico che abbia accompagnato la condotta materiale tenuta dal lavoratore, e che si atteggi a dolo o colpa, quest'ultima a sua volta riconducibile ad imprudenza o ad estrema superficialità, entrambe rilevanti quali manifestazioni di noncuranza per l'interesse della parte datoriale alle sorti della propria impresa.
Rispetto all'oggetto dell'indagine giudiziale come sopra delineato, risulta priva di rilievo la risposta soggettiva fornita in termini medico-legali dall'organismo del prestatore alle sollecitazioni ed all'impegno fisico, cui è stato sottoposto durante lo stato di malattia, per effetto dello svolgimento delle attività oggetto di contestazione disciplinare, onde stabilire se tali attività abbiano effettivamente pregiudicato o ritardato la guarigione.
In conclusione, ai fini della decisione occorre essenzialmente accertare se il lavoratore, tenendo in concreto una condotta imprudente secondo criteri di valutazione oggettivi, abbia consapevolmente messo a rischio la possibilità di rientrare al lavoro dopo l'infortunio, entro il tempo ritenuto congruo dal medico all'epoca della prima prognosi, ed abbia in tal modo CP_2 volontariamente creato una situazione di potenziale prolungamento del suo stato di malattia, a prescindere dagli esiti delle visite mediche attestanti la non evidenza di elementi di stretta connessione tra la suddetta condotta e l'effettivo decorso del processo di guarigione, posto che la scelta consapevole e volontaria di agire nell'indifferenza per gli interessi della parte datoriale rileva come violazione dei doveri di lealtà e correttezza ex artt. 2104, 1175 e 1375 c.c. nella fase esecutiva del rapporto di lavoro. Le precedenti considerazioni trovano conforto nel principio elaborato dalla recente
Giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Lo svolgimento di altre attività da parte del dipendente durante l'assenza per malattia, se da un lato mette in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore, per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia, dall'altro integra violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede;
la relativa valutazione, trattandosi di illecito di pericolo e non di danno, è costituita da un giudizio ex ante, riferito al momento in cui è stato tenuto il comportamento contestato, e ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro. …”
(Cass., sez. Lav., Ordinanza n. 11154 del 28/04/2025).
Per altro verso, i giudici di legittimità hanno condivisibilmente affermato che “In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa
o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo…” (per tutte,
Cass., Sez. Lav., Sent. n. 13063 del 26/04/2022).
Ritiene il Collegio che l'odierna appellante abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio a suo carico, mediante la produzione della relazione investigativa in atti, i cui contenuti consentono di ritenere accertata - e del resto mai seriamente contestata - la circostanza di fatto che nel corso del periodo di malattia, ed in particolare nelle giornate del 20-21-22 marzo e 12 aprile, l'originario ricorrente ha svolto le attività ivi puntualmente descritte e documentate, anche attraverso rilievi fotografici.
Gli esiti dell'attività investigativa documentata in atti vanno, poi, correlati all'altrettanto pacifica circostanza che, rispetto alla pronosticata guarigione al 4 marzo 2024, dunque 21 giorni dopo la data dell'infortunio (12 febbraio 2024) lo stato di malattia del lavoratore si è protratto per oltre due mesi, ossia fino al 13 maggio 2024, senza che, tuttavia, sia dato conoscere le cause specifiche di detto prolungamento.
Ebbene, confrontando le mansioni tipicamente svolte dall'originario ricorrente in servizio, ossia quelle di magazziniere addetto alla guida del muletto, con la tipologia delle attività compiute dal medesimo mentre era in malattia, e documentate attraverso la relazione investigativa ed i rilievi fotografici a corredo, è agevole constatare come le prime non richiedano maggiore sforzo o impegno fisico delle seconde, né un'esposizione a rischio di posture incongrue maggiore rispetto a quello al quale si è volontariamente esposto il ricorrente compiendo attività lavorative per l'azienda di famiglia (guida di un trattore, movimentazione di bestiame da allevamento con l'ausilio di funi, movimentazione e trasporto di tanica d'olio, flessioni e contrazioni degli arti inferiori e superiori per il controllo degli pneumatici di un furgone, prolungato stazionamento in piedi per decespugliare siepi, ecc…).
In altri termini, se al lavoratore dopo l'infortunio è stata inibita per un certo tempo la ripresa del servizio, ciò significa che gli è stato fatto divieto di svolgere le mansioni tipiche dell'addetto alla guida del muletto;
in tale prescrizione medica è insito - alla stregua di un criterio di ragionevolezza, fondato sull'id quod plerumque accidit - il divieto di compiere, in quel lasso temporale, attività o operazioni richiedenti un impegno fisico quantomeno uguale a quello richiesto per l'espletamento delle predette mansioni presso l'azienda del proprio datore di lavoro, dunque il divieto di eseguire qualsiasi movimento implicante di fatto l'assunzione di posture oggettivamente valutabili come altrettanto “rischiose” per il recupero della piena integrità psicofisica necessaria al rientro in servizio.
Ne discende che l'originario ricorrente, nello svolgere l'attività “extralavorativa” documentata in atti, si è esposto volontariamente - vale a dire potendone valutare la portata in base a criteri di comune esperienza, di cui deve presumersi conoscenza da parte sua - ad un rischio di grado almeno pari a quello tipicamente “lavorativo”; ciò è sufficiente a valutare la di lui condotta come contraria a lealtà e correttezza, senza che ciò sia contraddetto dal parere del CTU, il quale, peraltro, ha omesso di compiere qualsiasi valutazione comparativa tra il grado di esposizione a rischio derivante dall'attività “lavorativa” ed il grado di esposizione a rischio derivante dall'attività “extralavorativa”.
Siffatta valutazione, viceversa, è doverosa e può essere agevolmente compiuta dal Collegio, sulla scorta delle stesse ammissioni dell'originario ricorrente, che nel ricorso di primo grado rappresenta di essere stato assunto dalla Società odierna appellante per lo svolgimento di mansioni di carrellista magazziniere, ai sensi della legge n.482/68, essendo stato egli riconosciuto invalido civile al 100% sin dal 24 maggio 1993 a seguito delle lesioni riportate a causa di un incidente stradale occorso in data 14 giugno 1992.
Le allegazioni del lavoratore da un lato, e i contenuti delle declaratorie contrattuali descriventi le tipiche mansioni del carrellista magazziniere dall'altro, consentono di affermare che lo svolgimento di fatto della documentata attività extralavorativa nei giorni di cui alla relazione investigativa ha determinato la sottoposizione ad un impegno fisico non inferiore a quello necessario all'espletamento dei compiti assegnatigli in servizio dal datore di lavoro, così come ha richiesto l'assunzione di posture non meno incongrue di quelle funzionali all'assolvimento delle predette mansioni (prevalentemente la guida del muletto e l'azionamento, restando seduto, dei comandi del veicolo per consentire la movimentazione meccanica dei pesi), così da provocare l'esposizione al rischio di rallentamento del processo di guarigione quantomeno nella stessa misura in cui ciò sarebbe avvenuto se egli fosse stato incautamente costretto nel periodo in questione a prestare servizio presso l'azienda del datore di lavoro.
Le suesposte considerazioni, di carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata, conducono a ritenere legittimo il licenziamento impugnato, in quanto sorretto da giusta causa, essendo stata la condotta del prestatore concretamente lesiva del vincolo fiduciario.
La sentenza impugnata va, pertanto, riformata in senso favorevole alle istanze della Società appellante.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore dell'appellante
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
2) condanna al Controparte_1 Controparte_1 pagamento delle spese di lite del doppio grado, che liquida in favore di Parte_1 in euro 4.000,00 per il primo grado ed in euro 3.500,00 per il presente grado, oltre rimborso
[...] forfetario, IV e cpa come per legge
Ancona, 18 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente