Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/02/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 152/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE CONSENSUALE
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Massimo Vaccari GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 08/01/2025
DA
, nato in [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
nata a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti CRISAFULLI MARINA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1
2.- Assegnarsi l'immobile un tempo adibito a domicilio coniugale sito in Bovolone (VR) via della Sorgente n. 266 alla sig. che lo abiterà unitamente al figlio Parte_2
dando atto che il sig. si è già trasferito in un immobile in Persona_1 Pt_1
locazione sito in Bovolone (VR) Via S. Pierin n°4, con canone mensile pari a € 833;
3.- Affidarsi il minore ad entrambi i genitori che ne cureranno Persona_1
l'educazione e l'istruzione in modo condiviso, concordando tutte le decisioni di maggior importanza per lo stesso;
stante l'attività della sig. basata su turni, i Pt_2
coniugi concordano che il minore, che avrà residenza prevalente presso il domicilio materno, rimanga con il padre quando la stessa sarà impegnata al lavoro con modalità di gestione pressoché paritaria. Sarà cura della sig. comunicare Pt_2
tempestivamente al sig. i turni al fine di organizzare la gestione del minore. Pt_1
trascorrerà inoltre con ciascun genitore 7 giorni durante le vacanze Persona_1 natalizie, curando l'alternanza del periodo dal 24 al 30 e dal 31 all'inizio delle scuole, tre giorni durante le vacanze pasquali, e venti giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive. Ulteriori e diverse modalità di visita potranno essere concordate tra i coniugi tenuto conto degli impegni lavorativi degli stessi e delle esigenze del minore.
4.- Il IG , tenuto conto che la gestione del minore sarà Parte_1
pressoché paritaria, verserà mensilmente alla sig. , tramite bonifico Parte_2 bancario, la somma di € 1.500 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far data da gennaio 2026. I coniugi si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute per il figlio così come previste dal Protocollo Persona_1
del Tribunale di Verona siglato in data 13/12/2024, che di seguito si riporta:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina CP_1
generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo
2 esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici.
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici.
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali.
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario.
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente. c. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la
3 spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
5.- I coniugi convengono che l'assegno unico venga percepito dalla sig.ra Parte_2
nella misura del 100%;
6.- Nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto dall'uno all'altro coniuge dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti;
7.- A definizione dei loro rapporti patrimoniali, anche derivanti dal regime di comunione legale dei beni, le parti concordano inoltre che ciascuno continui a farsi carico per la propria quota del 50% delle rate del mutuo e del finanziamento acceso presso l'Unicredit agenzia di Bovolone (VR), mentre il finanziamento acceso per l'acquisto dell'auto Opel Grandland, intestato alla sig. , continuerà ad Parte_2
essere dalla stessa interamente pagato, sollevando il sig. da ogni onere e Pt_1 quello acceso per l'acquisto dell'auto Peugeot 3008, intestato al sig. Pt_1
continuerà ad essere dallo stesso interamente pagato, sollevando la sig.ra da Pt_2
ogni onere;
sempre a definizione dei propri rapporti patrimoniali le parti concordano che il sig. ceda alla sig. la piena proprietà Parte_1 Parte_2 dell'automobile Opel Grandland targata GA882CK. Con l'esatto adempimento di cui al presente numero, le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi pendente, anche relativo al regime di comunione legale dagli stessi scelto.
8.- Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, dandone fin d'ora acquiescenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione personale allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Risulta in atti la presenza di un figlio minorenne ( nato Persona_2
in data 19.10.2012) alla data del deposito del ricorso.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 03.02.2025 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento del figlio La decisione appare corretta da quanto emerge dagli Per_1
elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali della separazione con riferimento alla posizione del figlio.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque essere omologata, atteso che le condizioni relativa al figlio appaiono conformi all'interesse del medesimo.
Visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dalle medesime parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bovolone
-VR (Anno 2016, Numero 5, Parte I), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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