Art. 73.
Con successivi Regi decreti saranno emanate le ulteriori disposizioni che, anche ad integrazione delle norme del presente decreto, potranno occorrere per l'attuazione di quanto e' disposto nell' art. 1 della legge 29 gennaio 1934, n. 333 , concernente delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Con regolamento da approvarsi con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto.
Per la violazione delle norme del regolamento predetto potra' essere comminata, nello stesso regolamento, la pena dell'ammenda fino a lire duemila.
Le norme per la prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali saranno approvate con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il parere della Commissione consultiva permanente sulla legislazione del lavoro.
Con successivi Regi decreti saranno emanate le ulteriori disposizioni che, anche ad integrazione delle norme del presente decreto, potranno occorrere per l'attuazione di quanto e' disposto nell' art. 1 della legge 29 gennaio 1934, n. 333 , concernente delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Con regolamento da approvarsi con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto.
Per la violazione delle norme del regolamento predetto potra' essere comminata, nello stesso regolamento, la pena dell'ammenda fino a lire duemila.
Le norme per la prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali saranno approvate con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il parere della Commissione consultiva permanente sulla legislazione del lavoro.