Cass. civ., sez. I, sentenza 08/07/1982, n. 4066
CASS
Sentenza 8 luglio 1982

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Ai fini della dichiarazione di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio concordatario, il controllo demandato alla Corte d'appello, per quanto attiene al profilo procedurale, concerne gli elementi essenziali del diritto di agire e di resistere a difesa dei propri diritti (i quali si identificano nella Competenza giurisdizionale, nella regolarità della citazione, nella legittimazione, nella rappresentanza e nella declaratoria di contumacia nel processo canonico) sempre che nel decreto di trasmissione della segnatura apostolica non risulti effettuata tale verifica, ovvero che la parte interessata, in contrasto con siffatta dichiarazione, deduca elementi di fatto e di diritto idonei a consentire l'accertamento in concreto delle lamentate violazioni; mentre, per ciò che inerisce al rispetto delle norme sostanziali di ordine pubblico, dati i limiti della copertura costituzionale goduta dalle norme concordatarie, riguarda soltanto quelle Disposizioni involgenti principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello stato. ( V 4101/75, mass n 378415).*

La sopravvenienza della morte di uno dei coniugi, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte d'appello per l'esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio canonico, non determina la cessazione della materia del contendere ne' provoca di per sè l'interruzione del predetto procedimento, in quanto, a prescindere dagli elementi cui siffatta vicenda interruttiva del processo è dalla legge condizionata, il procedimento medesimo ha carattere officioso e non presenta le stesse caratteristiche di Costituzione e di rappresentanza di un comune processo, ma esige soltanto che le parti siano avvertite e che gli eventuali eredi possano ricostituire il contraddittorio. ( V 2011/81, mass n 412728; ( V 4708/78, mass n 394348).*

Il procedimento dinanzi alla Corte d'appello per l'esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio concordatario può essere promosso, oltre che per iniziativa di parte, anche d'ufficio. Tale officiosità non si pone in contrasto con il diritto d'Azione sancito dall'art. 24 cost., non escludente che la tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive si attui, nell'ambito di particolari procedure ed in considerazione della Rilevanza anche pubblica di esse, con impulso d'ufficio, sempreché alle parti venga assicurato il diritto di difesa, da garantirsi, nel procedimento in questione, con avviso alle parti medesime, a cura della Corte d'appello, prima della pronuncia in camera di consiglio. ( V 272/76, mass n 378941; ( V 4101/75, mass n 378415, sulla prima parte; ( Conf 6661/81, mass n 417522, sulla seconda parte).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/07/1982, n. 4066
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4066
    Data del deposito : 8 luglio 1982

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