CASS
Sentenza 5 dicembre 1966
Sentenza 5 dicembre 1966
Massime • 1
A seguito della dichiarata illegittimita costituzionale delle norme che, in materia di contenzioso elettorale amministrativo, attribuivano funzioni giurisdizionali al consiglio comunale (sent. N. 93 del 1965 della Corte costituzionale), la giurisdizione in ordine alle controversie in tema di eleggibilita a consigliere comunale spetta al giudice ordinario.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/12/1966, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 1966 |
Testo completo
A seguito della dichiarata illegittimita costituzionale delle norme che, in materia di contenzioso elettorale amministrativo, attribuivano funzioni giurisdizionali al consiglio comunale (sent. N. 93 del 1965 della Corte costituzionale), la giurisdizione in ordine alle controversie in tema di eleggibilita a consigliere comunale spetta al giudice ordinario.*