Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. n. 807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Fabaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 807/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARAPELLE ROBERTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Torino, Via San Pio V n. 20, come da delega in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla Dott.ssa
[...]
(Dirigente del ), e dai Dottori , Per_1 CP_1 Persona_2 Controparte_2
e (dipendenti e funzionari del ) legalmente
[...] Persona_3 CP_1 domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, Via Coazze n. 18 come da memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: abusiva reiterazione contratti a termine insegnanti di religione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la ricorrente: come da ricorso depositato in data 24.05.2024; per la resistente:
1
come da memoria difensiva depositata in data 14.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.05.2024 la NO ha convenuto Parte_1 in giudizio il esponendo di aver lavorato alle Controparte_1 dipendenze del in qualità di docente, abilitata all'insegnamento della CP_1 religione cattolica, in forza di una lunga serie di contratti per più di 36 mesi di servizio come da prospetto indicato in ricorso. Ha quindi chiesto al giudice di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e per l'effetto di condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno, quantificato secondo i criteri di cui all'art. 32 comma 5 Legge n. 183/2010.
Si è costituito il con una memoria difensiva Controparte_1 con cui ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
In materia di abusiva reiterazione dei contratti a termine del personale scolastico, la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto (cfr.
Cass. n. 22552/2016): “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva
1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999
n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
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121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge
107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul
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lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del
2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla
Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”.
Ebbene, venendo al caso di specie, dallo stato matricolare in atti si evince che la NO ha stipulato reiterati contratti con l'amministrazione Parte_1 convenuta per coprire posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico susseguitisi senza soluzione di continuità per oltre 36 mesi e specificamente dal
1.09.2006 sino al 31.08.2024 per l'insegnamento della religione cattolica.
È vero che lo statuto degli insegnati di religione cattolica è definito da una normativa speciale contenuta nella legge n. 186/2003, tuttavia si osserva che i contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente fanno riferimento al periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 agosto dello stesso anno scolastico, quindi sono in tutto e per tutto assimilabili alle supplenze disciplinate dall'art. 4, comma 1 della Legge n. 124/1999, con la conseguenza che i principi giurisprudenziali sopra riportati trovano certamente applicazione anche al caso in esame.
Sul punto giova inoltre richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione e cioè che (Cass., Sez. Lav. n. 8185/2023): “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del
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docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2,) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
“I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì
l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella CP_1 reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”
È dunque evidente la configurabilità della abusiva reiterazione di contratti a termine denunciata dalla ricorrente.
Quanto alla tutela riconoscibile alla NO , occorre ricordare che: Parte_1
“Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5,
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604” (cfr. Corte Cass. SSUU n. 5072 del 2016).
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Ciò posto, considerato che l'abusiva reiterazione si è protratta per quasi vent'anni si ritiene congruo riconoscere in favore della sig.ra il Parte_1 risarcimento nella misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto come quantificata dalla ricorrente e contestata del tutto genericamente dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. n.
55/2014 e successive modificazioni, applicando lo scaglione previsto per le cause in materia di lavoro dal valore indeterminabile nella misura indicata in dispositivo, omessa la fase istruttoria poiché non svolta e tenuto conto della serialità del contenzioso. Deve infine trovare accoglimento la domanda di distrazione formulata ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma corrispondente a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 2.185,56 oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale dalla sentenza fino al saldo;
- condanna il a rimborsare alla ricorrente Controparte_1 le spese di lite che liquida in € 3.700,00 oltre il 15% per spese forfettarie, Iva e cpa e rimborso del contributo unificato con distrazione in favore dell'Avvocato
Carapelle.
Ivrea, 21/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
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