Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/1949, n. 2566
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Sentenza 12 dicembre 1949

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A norma del combinato disposto degli art. 1465, 1476, 1177, 1218 e 178 0 cod.civ., il venditore di cosa determinata, il quale avendo trasferito al compratore la proprietà della cosa medesima a mezzo di semplice consenso, non l'abbia ancora consegnata, è tenuto a custodirla e conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia, per essere in grado di effettuarne la traditio al compratore al tempo convenuto; e se non può consegnare la cosa per sopravvenuta distruzione o perdita, può liberarsi da tale suo Obbligo solo provando che tali eventi siano dovuti a caso fortuito o a forza maggiore; e in tale ipotesi nonostante la distruzione o il perimento, ha diritto al pagamento del prezzo convenuto. Allorquando invece egli non ha conservato la cosa con la prescritta diligenza e ha reso impossibile la prestazione dovuta per suo fatto e colpa, non solo non può legittimamente pretendere dalla controparte il pagamento del corrispettivo, ma è tenuto anche al risarcimento dei danni eventualmente cagionati alla controparte con la sua inadempienza colposa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/1949, n. 2566
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2566
    Data del deposito : 12 dicembre 1949

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