Sentenza 12 dicembre 1949
Massime • 1
A norma del combinato disposto degli art. 1465, 1476, 1177, 1218 e 178 0 cod.civ., il venditore di cosa determinata, il quale avendo trasferito al compratore la proprietà della cosa medesima a mezzo di semplice consenso, non l'abbia ancora consegnata, è tenuto a custodirla e conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia, per essere in grado di effettuarne la traditio al compratore al tempo convenuto; e se non può consegnare la cosa per sopravvenuta distruzione o perdita, può liberarsi da tale suo Obbligo solo provando che tali eventi siano dovuti a caso fortuito o a forza maggiore; e in tale ipotesi nonostante la distruzione o il perimento, ha diritto al pagamento del prezzo convenuto. Allorquando invece egli non ha conservato la cosa con la prescritta diligenza e ha reso impossibile la prestazione dovuta per suo fatto e colpa, non solo non può legittimamente pretendere dalla controparte il pagamento del corrispettivo, ma è tenuto anche al risarcimento dei danni eventualmente cagionati alla controparte con la sua inadempienza colposa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/1949, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 1949 |
Testo completo
A norma del combinato disposto degli art. 1465, 1476, 1177, 1218 e 178 0 cod.civ., il venditore di cosa determinata, il quale avendo trasferito al compratore la proprietà della cosa medesima a mezzo di semplice consenso, non l'abbia ancora consegnata, è tenuto a custodirla e conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia, per essere in grado di effettuarne la traditio al compratore al tempo convenuto;
e se non può consegnare la cosa per sopravvenuta distruzione o perdita, può liberarsi da tale suo Obbligo solo provando che tali eventi siano dovuti a caso fortuito o a forza maggiore;
e in tale ipotesi nonostante la distruzione o il perimento, ha diritto al pagamento del prezzo convenuto. Allorquando invece egli non ha conservato la cosa con la prescritta diligenza e ha reso impossibile la prestazione dovuta per suo fatto e colpa, non solo non può legittimamente pretendere dalla controparte il pagamento del corrispettivo, ma è tenuto anche al risarcimento dei danni eventualmente cagionati alla controparte con la sua inadempienza colposa.