Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
in persona di:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Pasquale Cristiano Consigliere rel.
dott. Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3758/2022 Ruolo Gen., ad oggetto somministrazione, riservata in decisione all'esito della udienza del 24-9-2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022 a decorrere dal 1-10- 2024, coi termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
tra
( ), con sede legale in Piano di Sorrento (Na) Parte_1 P.IVA_1 alla Piazza della Repubblica n. 57, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura depositata in atti, dagli avv.ti Fabio Franco
( , Alessandro Coppola ( ) e Carlo C.F._1 C.F._2
Dragoni ( , ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei C.F._3
suddetti procuratori sito in Napoli alla Via Vincenzo Gemito n. 16;
e
via Gaetano Negri n. 1, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in via Silvio Baratta n. 149 presso lo studio dell'avv.to Angelo Vicinanza
( , che la difende e rappresenta giusta procura in atti;
C.F._4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con citazione del 9-10-2017 la conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, la al fine di proporre opposizione Controparte_2
avverso il d.i. n. 17/17, emesso in data 20-1-2017 e notificato il 4-8-2017, da parte del
GdP di Sorrento, col quale era stato ingiunto di pagare la somma di € 3.539,40, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo per servizi attivati e non retribuiti (servizio internet/ADSL, noleggio router), credito comprovato da n. 7 fatture insolute.
A fondamento della domanda l'opponente deduceva la violazione dell'art. 644 c.p.c. al fine di sentir dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 17/17. Nel merito, oltre ad asserire l'inammissibilità della pretesa creditoria azionata in sede monitoria in ragione della pendenza della procedura obbligatoria di conciliazione (art. 6
Delibera 73/11/Cons.), contestava la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria deducendo di non aver mai richiesto l'attivazione dei servizi dedotti e, pertanto, chiedeva di sentir condannare alla restituzione dell'importo di € CP_2
1.292.69 per gli addebiti non dovuti. Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il riconoscimento di un controcredito, di natura indennitaria, pari ad € 9.130,00, derivante dalla attivazione non richiesta dei suddetti servizi previsto ex art. 8 Delibera 73/11/CONS all. A.
Radicatasi la lite, si costituiva resistendo all'avversa domanda Controparte_2
e concludendo per la conferma del d.i. opposto.
In ragione della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, eccedente la competenza ratione valoris dell'ufficio giudiziario adito, il Giudice, con provvedimento del 20-04-2018, comunicato alle parti in data 29-3-2019, riteneva di separare la domanda riconvenzionale dalla causa principale e, pertanto, sospendeva il giudizio e concedeva alle parti gg. 90 per la riassunzione della causa innanzi al
Tribunale di Torre Annunziata. Con citazione in riassunzione notificata il 20-5-2019, la conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la al fine Controparte_2
di sentir accertare l'esistenza del controcredito già dedotto in sede di opposizione.
Radicatasi la lite, si costituiva in data 19-9-2019 la contestando Controparte_2
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita mediante prova orale (escussi i testi Ivo e ) Tes_1 Tes_2
e acquisizione documentale, veniva, all'esito, decisa con la sentenza n. 292/2022, pubblicata il 10-2-2022, pronunciata in composizione monocratica, oggi appellata, con la quale il Tribunale accoglieva parzialmente le domande attoree per quanto di ragione e, per l'effetto, condannava la a versare, in favore Controparte_2 dell'attrice, la somma di € 1.292,69 oltre interessi legali dal 9-10-2017, e compensava le spese di lite.
Nel dettaglio, con riferimento alla richiesta di corresponsione dell'indennizzo ex art. 8 Delibera 73/11/CONS., la stessa era da ritenersi priva di fondamento poiché, secondo il giudice di prime cure, la non aveva mai contestato né Parte_1 proposto alcun reclamo se non dopo che la aveva azionato la Controparte_2 sua pretesa in sede monitoria.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la con citazione Parte_1
notificata il 12-9-2022, rilevando l'erroneità della motivazione in punto di rigetto della richiesta di corresponsione dell'indennizzo nonché in punto di governo delle spese, per avere il giudice di prime cure compensato le stesse.
Ha quindi concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via preliminare: dichiarare, ai sensi dell'art. 342 bis c.p.c., ammissibile il presente appello;
2) Nel merito e definitivamente: accogliere il presente appello per le motivazioni in atti riformando la sentenza n. 292/2022, resa in data 10 febbraio 2022 dal Tribunale civile di Torre Annunziata, in persona del dott. Vincenzo Del Sorbo, nella parte in cui rigetta la richiesta di indennizzo avanzata ai sensi dell'art. art. 8 delibera
73/11/Cons. All. A, quantificata in complessivi € 9.130,00
(novemilacentotrenta/00); per l'effetto, accertare il diritto della Parte_1 in persona del l.r.p.t, alla corresponsione dell'indennizzo, come quantificato in € 9.130,00 (novemilacentotrenta/00), condannando la in Controparte_2
persona del l.r.p.t., al pagamento del relativo importo;
accogliere il presente appello per le motivazioni in atti riformando la sentenza n. 292/2022, resa in data
10 febbraio 2022 dal Tribunale civile di Torre Annunziata, in persona del dott.
Vincenzo Del Sorbo, nella parte in cui compensa le spese processuali tra le parti;
per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t., al Controparte_2
pagamento delle spese processuali del primo grado, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti;
Con comparsa del 12-12-2022 si costituiva la resistendo al gravame e CP_1 concludendo per il suo rigetto, oltre vittoria di spese di lite.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata, svolta a trattazione scritta;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini fino al 2-12-2024 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 23-12-2024 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) L'appello - ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n.
21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contesta ti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata) - è infondato e va, pertanto, rigettato. B) Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di corresponsione dell'indennizzo ex art. 8
Delibera 73/11/CONS. ALL. A per mancata valutazione di parte della documentazione prodotta in primo grado.
L'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe basato la sua decisione sull'erroneo presupposto che, prima della pretesa monitoria, azionata dalla CP_2
dinanzi al Giudice di Pace di Sorrento, non vi sarebbe stata alcuna contestazione e/o reclamo e/o richiesta di indennizzo da parte della in ordine alla Parte_1
fatturazione di servizi non richiesti. Al contrario, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, sin dall'atto di citazione in opposizione, l'appellante ha dedotto ed allegato di aver presentato, in data 29/10/2014, presso il Co.Re.Com. della
Regione Campania, apposita istanza per l'avvio del tentativo obbligatorio di conciliazione (all. n. 6), pendente nelle more del giudizio di prime cure, depositando a supporto di tale circostanza il formulario UG con timbro di deposito del Co.Re.Com.
In altri termini, l'appellante avrebbe fornito la prova documentale di avere espressamente contestato – mediante l'attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com. depositato in data 29.10.2014 – la fatturazione dei servizi da parte della prima della notifica del d.i. opposto (4.8.2017). CP_2
B1) Il motivo è infondato.
Corretta è la valutazione fornita dal giudice di prime cure, che ha ritenuto che la domanda di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 8 Delibera 73/11/Cons. fosse da rigettare in quanto non vi era alcuna prova in ordine ad una esplicita contestazione, da parte dell'utente, nei confronti della fatturazione di servizi non richiesti e/o non autorizzati da parte di prima della notifica del d.i. opposto. CP_2
L'avvenuta proposizione del reclamo in ordine all'attivazione di nuove utenze internet e/o servizi di ADSL, da parte del gestore senza richiesta da parte dell'utilizzatore, rientra nell'onere probatorio in capo all'attore che chieda di essere indennizzato per l'attivazione di servizi non richiesti.
Per fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, peraltro, l'attore può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera del convenuto del fatto invocato dal creditore a sostegno della pretesa azionata.
E', infatti, onere del convenuto quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n.
17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n.
12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).
Ciò detto, esaminando gli atti di causa nessuna richiesta e/o reclamo in tal senso è stata inviata dall'appellante il quale non ha mai effettuato nessun tipo di reclamo concernete gli addebiti in fattura ed infatti, rileva che dalla documentazione in atti, non appare l'esistenza di reclami scritti indirizzati all'operatore e parimenti, non risulta agli atti alcun elemento che possa ricondursi neanche ad eventuali reclami telefonici e/o via email che possa aver determinato una conoscenza effettiva a carico del gestore di doglianze fatte dall'utente prima della notifica del d.i.
Non trova accoglimento l'argomento principale posto a sostegno della censura avanzata dall'appellante secondo cui la proposizione dell'istanza obbligatoria di conciliazione innanzi al Co.re.com competente, comprovata dal deposito del
Formulario UG in sede di prime cure, è in grado di fornire la prova circa il riconoscimento dell'indennizzo. Vero è che l'appellante, in sede di atto di citazione in opposizione a d.i. n. 17/17, ha effettivamente dedotto che - “come recita testualmente l'art.
6 - Effetti della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione - della Delibera AGCOM N.
173/07/CONS all. A (cfr. all. n. 7) al comma 1 “La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 1 comma 11, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale […]” ed al precedente art. 3 comma 1 "...il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Da quanto indicato specificamente all'interno del formulario UG (cfr. all. n. 6), depositato presso il
Co.Re.com della Regione Campania in data 29.10.2014 come da timbro di accettazione, la domanda oggetto di conciliazione afferiva, appunto, alle fatture, al contratto ed alla comunicazione del 2012 oggetto del presente giudizio (vd. Punto
VI, documenti allegati:
3. Copia alcune fatture;
4. Copia contratto CP_2
Teleleasing, copia contratti , 6. Copia sollecito fattura di vendita insoluta CP_2
del 02/10/2012) e presupposto sostanziale delle ragioni di credito dedotte all'interno del titolo notificato dalla Telecom alla ”. Parte_1
Ed è altrettanto vero che la sia stata resa informata della pendenza CP_2
dell'istanza conciliativa solo tramite l'atto di citazione in opposizione a d.i., sì da far desumere la correttezza della motivazione nella parte in cui il giudice di prime cure ha disposto che non vi era stata alcun reclamo e/o segnalazione “almeno sino a quanto non ha azionato la pretesa di cui al D.I. innanzi il G.d.P.”. CP_2
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la proposizione dell'istanza di conciliazione nei confronti del Co.re.Com. competente è da considerarsi come una condizione di procedibilità della richiesta di corresponsione di indennizzo ex art. 8
Delibera 73/11/CONS. ALL. A. e non un presupposto ai fini del riconoscimento dell'indennizzo né un atto interruttivo dell'altrui pretesa creditoria.
A riguardo, l'art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni “disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro”. A tale regolamentazione delle controversie in questione ha, poi, provveduto l'Autorità con la delibera n. 182 del
2002/CONS, poi sostituita dalla delibera 173/07/CONS, successivamente modificata con delibere n. 95/087CONS, 502/08/CONS, 479/09/CONS e 597/11/CONS.
La norma in esame prosegue, peraltro, statuendo che “Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”.
La delibera n. 173/07/CONS prevede, all'art. 3, che, “il ricorso in sede giurisdizionale
è improcedibile fino a che non sia esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'art. 13”; nel nuovo regolamento, adottato con delibera n.
203/18/CONS, detto articolo è stato modificato in senso più favorevole alla tesi dell'improcedibilità della domanda giudiziale non preceduta dal tentativo di conciliazione.
Priva di fondamento è dunque l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di comparsa di costituzione, da parte appellata, inerente alla improponibilità della domanda di indennizzo innanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria sulla base del ragionamento per cui “stante l'esigenza di regolamentare compiutamente la materia degli indennizzi, vista la disomogeneità della relativa disciplina tra i diversi operatori, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato, con
Delib. n. 73/11/CONS, il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 15 marzo 2011. Dunque, l'indennizzo automatico in parola va richiesto – secondo la procedura prevista dagli artt. 14 e ss. della Delib. n. 173/2007/CONS e secondo i parametri di calcolo di cui alla Delib. n. 73/11/CONS – avanti all'AGCOM
e non al Giudice ordinario, trattandosi di meccanismi, aventi chiaro scopo deflattivo, diretti al riconoscimento “automatico” di somme contenute determinate pro die per ogni giorno di disservizio, a prescindere dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno, con conseguente inammissibilità della pretesa di indennizzo in via giudiziale, ove si può unicamente chiedere, in base al codice civile, il risarcimento del danno (in questo senso, cfr. Cass. 21/6/2017 n. 15349; di recente, Tribunale Milano Sez. XI, Sent.,
27/08/2019; Giudice di pace Milano Sez. IV, Sent., 06/05/2019)”.
Non essendo in contestazione tra le parti che la proposizione della domanda giudiziale avanzata dall'odierna appellante sia stata preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione – peraltro mai contestata dall'appellata – questa Corte avalla la ricostruzione fornita dal Tribunale in ordine all'assenza di un formale reclamo e alla inidoneità del tentativo obbligatorio di conciliazione svolto prima della notifica del d.i. opposto ad integrare un formale reclamo.
Le considerazioni svolte dal Primo giudice sono sostanzialmente corrette, non potendosi ignorare il fatto che il tentativo obbligatorio di conciliazione, proprio per la finalità che esso persegue, è quella di consentire alle parti di raggiungere in via stragiudiziale un accordo che eviti un contenzioso giudiziario, che non può prescindere, ma anzi presuppone, la piena conoscenza in capo alla controparte sia dell'oggetto della pretesa avanzata dalla parte che promuove l'esperimento di conciliazione sia delle ragioni di fatto che alla stessa sono sottese, conoscenza che avrebbe richiesto una attivazione in tal senso da parte dell'utente.
D'altra parte, come anche sostenuto dall'appellata in sede di comparsa conclusionale nel giudizio di prime cure, la procedura non ha avuto alcun inizio, anche se per ragioni non imputabili a nessuna delle parti, ma sarebbe stato quantomeno opportuno, da parte dell'utente, informare l'operatore nel lasso di tempo dal 2010
(anno nel quale venivano fatturati i costi per i servizi non richiesti) al 2017 (notifica del d.i.). A tal proposito vale osservare come, dal tenore della comparsa di risposta, ed in particolare della comparsa conclusionale di parte appellata - “Del resto, la totale pretestuosità di ogni avversa contestazione, pretesa e richiesta è implicitamente comprovata dal fatto che esse siano state formalizzate, per la prima e unica volta, solo allorquando la scrivente Compagnia telefonica, in ragione della cospicua morosità ingiustificatamente accumulata da controparte, si è di fatto vista costretta ad agire in via monitoria per il recupero delle proprie legittime spettanze. Né, per altro verso, può sostenersi, come invece giunge a fare controparte, che la mera proposizione di un'istanza conciliativa al competente Co.Re.Com., asseritamente risalente al lontano 2014, cui a tutt'oggi non ha peraltro fatto seguito alcuna rituale convocazione delle parti (con la conseguenza che la convenuta non ha potuto avere contezza delle avverse lagnanze), possa in qualche maniera assurgere a un valido ed efficace atto interruttivo della prescrizione” – la stessa ha esplicitamente negato di aver ricevuto un reclamo, da parte della così come alcuna Parte_1
segnalazione circa i disservizi e/o i servizi non richiesti prima della notifica del d.i., per cui sarebbe stato onere della controparte fornire la prova (tuttavia mancante) dell'avvenuta comunicazione nei confronti dell'utente.
Vero è, come sostenuto dall'appellante anche in sede conclusionale, che la Delibera
73/11/Cons. applicabile ratione temporis non prevedeva la obbligatorietà del reclamo, ma ciò che rileva è che parte appellata non ha avuto alcuna conoscenza del petitum e delle ragioni che giustificano (causa petendi) la richiesta di indennizzo, se non prima della notifica del d.i.
Né alcuna incongruenza logica – stante il rigetto della domanda di riconoscimento di indennizzo ex art. 8 Delibera 73711/Cons e l'accoglimento della domanda di restituzione – è ravvisabile nella motivazione del giudice di prime cure. A riguardo è opportuno richiamare il consolidato orientamento secondo la quale “gli indennizzi sono previsti nella delibera AGCOM e nel D.M. citati in funzione deflattiva, per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova, come nel caso di specie, dello stesso verificarsi del danno. Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum” (Cass.
15349/2017 del 21.06.2017).
La sentenza non è, dunque, meritevole di riforma in parte qua.
C) Con il secondo motivo l'appellante censura la parte della sentenza in cui, con motivazione illogica, il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese. Precisamente, sostiene l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere ex art. 91 c.p.c., in favore dell'appellante, le spese del primo grado in conseguenza dell'accoglimento della domanda di restituzione degli importi da addebito di servizi non richiesti.
C1) il motivo è anch'esso infondato.
Il Tribunale ha sostanzialmente ancorato la propria valutazione in ordine al governo delle spese alla “particolarità procedurale” atteso che si è verificata la separazione della domanda riconvenzionale – avente petitum e causa petendi nella richiesta indennitaria – per incompetenza funzionale rispetto alla domanda principale avente ad oggetto la fondatezza del d.i. n. 17/17.
Entro tali limiti, si rammenta che la valutazione della compensazione delle spese deve farsi avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, sicché permangono anche con riferimento al giudizio di appello le ragioni che giustificano la compensazione delle spese motivata dal giudice di prime cure sulla base del fatto che l'odierna appellante è stata vittoriosa in punto di domanda di restituzione degli importi, ma soccombente in punto di richiesta di indennizzo ex art. 8 Delibera 73/11/Cons.
La sentenza non è censurabile nemmeno in parte qua.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza appellata deve essere integralmente confermata.
D) Sono tuttavia ravvisabili le prescritte ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio, considerato che la domanda di indennizzo, sebbene non fondata per le ragioni che precedono, è comunque correlata ad una ragione di credito che ha trovato parziale accoglimento in prime cure.
E) Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31-1-2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Compensa le spese del grado;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 9-1-2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Pasquale Cristiano dott. Eugenio Forgillo