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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 04/06/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1674/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gagino Laura del Foro di ER
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Gagino Laura del Foro di ER
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 14/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante i pagina 1 di 4 figli ed , nati rispettivamente il 22/12/2019 e il 19/04/2022, entrambi ancora Per_1 Per_2 minori.
Le parti hanno convissuto more uxorio per circa 6 anni a partire dal 2019 e fino all'aprile 2025 quando hanno deciso di interrompere il loro rapporto;
sono quindi addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di ottenere la regolamentazione dei rapporti tra loro e i figli minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che i figli minori ed vengano affidati ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
(con la modalità dell'affido condiviso) e mantengano invariata la propria residenza in
Valduggia, Loc. Rastiglione n. 105, presso la madre;
pagina 2 di 4 2. DISPONE che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse riguardanti i figli minori e concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute verranno prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte anche disgiuntamente;
3. DISPONE che la casa familiare, già di proprietà esclusiva della sig.ra , rimanga Pt_2 assegnata alla medesima;
4. DISPONE che il padre possa tenere con sé i figli a weekend alterni dal sabato mattina sino alla domenica sera. Nelle settimane ove il Sig. terrà i bambini nel weekend, li potrà Pt_1 vedere anche nella giornata di mercoledì, dall'uscita dalla scuola sino alla sera, momento in cui li riaccompagnerà dalla madre entro le ore 21.00. Nelle settimane ove i figli resteranno con la mamma nel weekend, passeranno con il padre le giornate di mercoledì e venerdì, sempre con le modalità e gli orari di cui sopra, fatto salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con i futuri impegni scolastici ed extra-scolastici di ed Per_1
; Per_2
5. DISPONE che le festività principali (ed i periodi di vacanza ad esse collegate), nonché i ponti ecc. saranno trascorsi con i genitori ad anni alterni ed in egual misura;
6. DISPONE che il sig. potrà inoltre trascorrere con i figli un periodo di quindici giorni Pt_1
(anche non consecutivi) durante le vacanze estive, comunicando alla madre il periodo entro il 30/05 e la destinazione non appena individuata e, comunque, almeno 15 giorni prima della partenza. Nel periodo di vacanza in località di villeggiatura (e/o comunque di permanenza esclusiva e prolungata presso un genitore) le Parti dovranno mantenere contatti telefonici con l'altro genitore al fine di informarlo sulle condizioni dei figli;
7. DISPONE che i genitori potranno comunque sempre, se d'accordo, organizzarsi diversamente, tenuto conto anche dei desideri dei figli, dei loro impegni extra-scolastici e della loro età;
8. DISPONE che il sig. versi alla sig.ra , mediante bonifico al seguente IBAN Pt_1 Pt_2
[...] entro il giorno 15 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio e così complessivi € 400,00 (quattrocento/00) al mese, somma annualmente aggiornata secondo gli indici ISTAT come per Legge;
9. DISPONE che le spese straordinarie necessarie per i figli minori saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le indicazioni del Protocollo di ER
(che le Parti dichiarano di conoscere, condividere ed approvare).
In particolare:
- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e pagina 3 di 4 master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- Spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extra-scolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare, comprese spese veterinarie necessitate, che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
- Spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- Spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, quando prescritte.
Tutte le spese extra assegno dovranno in ogni caso essere documentate.
10. DISPONE che le detrazioni fiscali previste dalla legge per spese mediche, scolastiche, sportive ecc. sostenute per la prole siano detratte nella misura del 50% da ciascun genitore, salvo che la spesa sia stata integralmente sostenuta da uno solo dei genitori che avrà pertanto diritto di detrarla al 100%;
11. DÀ ATTO che il sig. inoltre, si farà altresì carico del rifornimento a proprie spese Pt_1 del legname necessario al riscaldamento della casa familiare in uso ai figli (come sempre avvenuto in costanza di convivenza), mantenendo l'approvvigionamento in via continuativa e quale contributo ulteriore al mantenimento dei figli stessi;
12. AUTORIZZA la madre a percepire interamente l'assegno unico. Il Sig. si Parte_1 impegna pertanto ad agevolarne la percezione e a sottoscrivere, ove richiesto, la rinuncia a percepirlo;
13. DÀ ATTO che le Parti, sin d'ora, rilasciano il consenso reciproco al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, sia propri sia con riferimento ai figli minori;
14. DÀ ATTO che le Parti dichiarano, con il presente accordo, di aver risolto tra loro ogni questione economica e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, anche a titolo restitutorio rispetto ai rapporti patrimoniali intercorsi in costanza di convivenza;
15. DÀ ATTO che le Parti si impegnano a dare attuazione alle condizioni sopra esposte a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Così deciso dal Tribunale di ER, addì 04/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1674/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gagino Laura del Foro di ER
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Gagino Laura del Foro di ER
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 14/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante i pagina 1 di 4 figli ed , nati rispettivamente il 22/12/2019 e il 19/04/2022, entrambi ancora Per_1 Per_2 minori.
Le parti hanno convissuto more uxorio per circa 6 anni a partire dal 2019 e fino all'aprile 2025 quando hanno deciso di interrompere il loro rapporto;
sono quindi addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di ottenere la regolamentazione dei rapporti tra loro e i figli minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che i figli minori ed vengano affidati ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
(con la modalità dell'affido condiviso) e mantengano invariata la propria residenza in
Valduggia, Loc. Rastiglione n. 105, presso la madre;
pagina 2 di 4 2. DISPONE che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse riguardanti i figli minori e concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute verranno prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte anche disgiuntamente;
3. DISPONE che la casa familiare, già di proprietà esclusiva della sig.ra , rimanga Pt_2 assegnata alla medesima;
4. DISPONE che il padre possa tenere con sé i figli a weekend alterni dal sabato mattina sino alla domenica sera. Nelle settimane ove il Sig. terrà i bambini nel weekend, li potrà Pt_1 vedere anche nella giornata di mercoledì, dall'uscita dalla scuola sino alla sera, momento in cui li riaccompagnerà dalla madre entro le ore 21.00. Nelle settimane ove i figli resteranno con la mamma nel weekend, passeranno con il padre le giornate di mercoledì e venerdì, sempre con le modalità e gli orari di cui sopra, fatto salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con i futuri impegni scolastici ed extra-scolastici di ed Per_1
; Per_2
5. DISPONE che le festività principali (ed i periodi di vacanza ad esse collegate), nonché i ponti ecc. saranno trascorsi con i genitori ad anni alterni ed in egual misura;
6. DISPONE che il sig. potrà inoltre trascorrere con i figli un periodo di quindici giorni Pt_1
(anche non consecutivi) durante le vacanze estive, comunicando alla madre il periodo entro il 30/05 e la destinazione non appena individuata e, comunque, almeno 15 giorni prima della partenza. Nel periodo di vacanza in località di villeggiatura (e/o comunque di permanenza esclusiva e prolungata presso un genitore) le Parti dovranno mantenere contatti telefonici con l'altro genitore al fine di informarlo sulle condizioni dei figli;
7. DISPONE che i genitori potranno comunque sempre, se d'accordo, organizzarsi diversamente, tenuto conto anche dei desideri dei figli, dei loro impegni extra-scolastici e della loro età;
8. DISPONE che il sig. versi alla sig.ra , mediante bonifico al seguente IBAN Pt_1 Pt_2
[...] entro il giorno 15 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio e così complessivi € 400,00 (quattrocento/00) al mese, somma annualmente aggiornata secondo gli indici ISTAT come per Legge;
9. DISPONE che le spese straordinarie necessarie per i figli minori saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le indicazioni del Protocollo di ER
(che le Parti dichiarano di conoscere, condividere ed approvare).
In particolare:
- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e pagina 3 di 4 master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- Spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extra-scolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare, comprese spese veterinarie necessitate, che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
- Spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- Spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, quando prescritte.
Tutte le spese extra assegno dovranno in ogni caso essere documentate.
10. DISPONE che le detrazioni fiscali previste dalla legge per spese mediche, scolastiche, sportive ecc. sostenute per la prole siano detratte nella misura del 50% da ciascun genitore, salvo che la spesa sia stata integralmente sostenuta da uno solo dei genitori che avrà pertanto diritto di detrarla al 100%;
11. DÀ ATTO che il sig. inoltre, si farà altresì carico del rifornimento a proprie spese Pt_1 del legname necessario al riscaldamento della casa familiare in uso ai figli (come sempre avvenuto in costanza di convivenza), mantenendo l'approvvigionamento in via continuativa e quale contributo ulteriore al mantenimento dei figli stessi;
12. AUTORIZZA la madre a percepire interamente l'assegno unico. Il Sig. si Parte_1 impegna pertanto ad agevolarne la percezione e a sottoscrivere, ove richiesto, la rinuncia a percepirlo;
13. DÀ ATTO che le Parti, sin d'ora, rilasciano il consenso reciproco al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, sia propri sia con riferimento ai figli minori;
14. DÀ ATTO che le Parti dichiarano, con il presente accordo, di aver risolto tra loro ogni questione economica e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, anche a titolo restitutorio rispetto ai rapporti patrimoniali intercorsi in costanza di convivenza;
15. DÀ ATTO che le Parti si impegnano a dare attuazione alle condizioni sopra esposte a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Così deciso dal Tribunale di ER, addì 04/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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