TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord in Aversa, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 7720/2024, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli Parte_1 alla via Santa Lucia n. 15, presso lo studio dell'avv. Carlo Carile che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e elett.te dom.to in Santa Maria Capua Vetere alla via Gramsci n. 19, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Stefania Turnaturi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATO nonché
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord n. 7812/2024, pubblicata in data 11.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
12939/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 7812/2024 del 06.06.2022 emessa
[...] dal Giudice di pace di Napoli nord nel giudizio RG n. 12939/2021. 2
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n.
05720120031985186000 connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S. adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della Controparte_1 intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese.
L'appellante ha evidenziato: a) che la domanda andava dichiarata inammissibile e che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della intervenuta pronuncia della Cass., S.U.,
n. 26283 del 2022; nonché b) la circostanza che alcuna esecuzione era stata minacciata, atteso che dall'estratto ruolo è emerso che la cartella non era stata affidata per la notifica.
Seppur ritualmente evocato in giudizio, il è rimasto contumace. Controparte_2
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della Controparte_1 decisione impugnata.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono 3
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,
24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
Nel caso de quo, tenuto conto della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta pochi mesi dopo rispetto alla pronuncia di primo grado, si rinvengono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
7720/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7812/2024, emessa dal
Giudice di pace di Napoli nord all'esito e a definizione del procedimento RG n.
12939/2021 e pubblicata in data 11.07.2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 23.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord in Aversa, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 7720/2024, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli Parte_1 alla via Santa Lucia n. 15, presso lo studio dell'avv. Carlo Carile che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e elett.te dom.to in Santa Maria Capua Vetere alla via Gramsci n. 19, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Stefania Turnaturi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATO nonché
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord n. 7812/2024, pubblicata in data 11.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
12939/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 7812/2024 del 06.06.2022 emessa
[...] dal Giudice di pace di Napoli nord nel giudizio RG n. 12939/2021. 2
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n.
05720120031985186000 connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S. adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della Controparte_1 intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese.
L'appellante ha evidenziato: a) che la domanda andava dichiarata inammissibile e che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della intervenuta pronuncia della Cass., S.U.,
n. 26283 del 2022; nonché b) la circostanza che alcuna esecuzione era stata minacciata, atteso che dall'estratto ruolo è emerso che la cartella non era stata affidata per la notifica.
Seppur ritualmente evocato in giudizio, il è rimasto contumace. Controparte_2
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della Controparte_1 decisione impugnata.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono 3
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,
24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
Nel caso de quo, tenuto conto della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta pochi mesi dopo rispetto alla pronuncia di primo grado, si rinvengono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
7720/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7812/2024, emessa dal
Giudice di pace di Napoli nord all'esito e a definizione del procedimento RG n.
12939/2021 e pubblicata in data 11.07.2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 23.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione