Art. 1. Articolo unico.
E' data facolta' al comune di Delia di applicare pel solo anno 1891 alle sottoindicate specie di bestiame la seguente tariffa:
Per ogni capo bovino lire cinque (L. 5,00), per ogni cavallo, cavalla, mulo o mula lire otto (L. 8,00).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addi' 11 luglio 1891.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 20 luglio 1891.
Reg. 180. Atti del Governo a f. 122. Tarizzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli L. FERRARIS.
G. Colombo.
E' data facolta' al comune di Delia di applicare pel solo anno 1891 alle sottoindicate specie di bestiame la seguente tariffa:
Per ogni capo bovino lire cinque (L. 5,00), per ogni cavallo, cavalla, mulo o mula lire otto (L. 8,00).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addi' 11 luglio 1891.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 20 luglio 1891.
Reg. 180. Atti del Governo a f. 122. Tarizzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli L. FERRARIS.
G. Colombo.