Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/05/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gaetano Savona;
Nella causa civile d'appello iscritta al n. 8232 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi dell'anno
2021
promossa
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Guendalina Parte_1
Garau
Appellante
contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Perfetto e Francesca Pinto Controparte_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 486 del 11.5.2021 su opposizione verbale accertamento ex artt. 22 e ss., L.689/1981 (violazione del codice della strada).
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulle riportate
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “affinché in riforma della sentenza impugnata nei capi,
punti e parti sopra indicati ed in accoglimento del presente gravame, disattesa ogni contraria istanza
eccezione e deduzione, voglia
1- rigettare l'opposizione proposta da e, per l'effetto, confermare integralmente il verbale Controparte_1
di accertamento n° 1120313Z/2020 prot. 10133/2020 del 28/08/2020, emesso dal Comando di Polizia
Municipale del Comune di Pt_1
2- con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per parte appellata: “1) Rigettare l'appello, poiché inammissibile illegittimo ed infondato e per l'effetto
confermare la sentenza impugnata 2) Condannare l'appellante anche alla refusione delle spese del presente
giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso
gli onorari”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ha proposto appello contro la sentenza n. 486/2021 Parte_1
pronunciata dal Giudice di Pace di Cagliari nel procedimento R.G. 3116/2020 promosso da Controparte_1
per l'annullamento del verbale n. 11203132Z/2020 prot. 10133/2020 del 28/08/2020, emesso dal Comando di
Polizia Municipale del e notificato in data 18/09/2020, con il quale si disponeva la Parte_1
sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 173,00, oltre spese di notifica, per la violazione dell'art. 142,
comma 8, C.d.S..
Con il verbale contestato, l'amministrazione ha accertato che il giorno 28.8.2020 alle ore 18:59 nella S.S. 131
– all'altezza del km 19,392 direzione Cagliari, l'apparecchiatura “MON-N1076-01-CV”, posta Pt_1
su quel tratto stradale e debitamente segnalata, registrava il passaggio dell'autovettura dell'odierno appellato ad una velocità di 118,75 km/h, superando i limiti di velocità massima consentita di 28,75 km/h.
2.Il Giudice di Pace, nell'impugnata decisione, ha accolto il ricorso di e disposto Controparte_1
l'annullamento richiesto sulla base della circostanza che il non ha assolto l'onere probatorio su di Pt_1
esso gravante circa la dimostrazione della perfetta funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione. Difatti, il Giudice, pur dando atto della produzione della documentazione attestante la regolare taratura dell'autovelox, ha ritenuto non sufficiente la produzione del decreto di approvazione di detta apparecchiatura in luogo di quello di omologazione. Omologazione ritenuta necessaria al fine di poter considerare le risultanze dell'apparecchiatura attendibili come fonti di prova e, in ogni caso, al fine di dimostrare, appunto, il perfetto funzionamento del rilevatore di velocità, oggetto di specifica doglianza da parte dell'opponente. Il Giudice ha escluso, inoltre, di essere incorso nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. alla stregua del fatto che il ricorrente ha lamentato la mancanza di omologazione, pur non avendo formulato una doglianza specifica sul punto, atteso che una delle norme che ha assunto come violate è l'art. 4 d.l. 121/2002
convertito in legge 168/2002 che utilizza in maniera promiscua i termini “omologazione” e “approvazione”.
***
3. Con due motivi di appello il ha dedotto: Parte_1
a) l'erronea applicazione da parte del Giudice di Pace dei principi regolatori della materia, in quanto è incorso nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. in quanto ha posto alla base della propria decisione un'eccezione mai sollevata dal ricorrente.
non ha mai fatto riferimento alla necessaria omologazione del dispositivo essendosi limitato Controparte_1
a lamentare la violazione degli arti. 4 D.L. 121/2002 convertito con modificazioni della L. 168/2002 e dell'art. 345 comma 2 Regolamento attuazione C.d.S. che si riferiscono specificamente alla necessità che le apparecchiature utilizzate per la rilevazione della velocità siano approvate, né è mai stata contestata la validità
delle risultanze dell'autovelox ma, tutt'al più, è stata eccepita la mancata garanzia della perfetta funzionalità
dell'apparecchiatura utilizzata riferendosi alle procedure di taratura e di verifiche periodiche;
b) l'erronea valutazione delle risultanze dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento della violazione che non sono state ritenute fonti di prova attendibili. Difatti, il ha sostenuto che il giudice abbia Pt_1
erroneamente interpretato la normativa riguardante le procedure necessarie affinché la strumentazione utilizzata venga ritenuta affidabile. Il Codice della Strada utilizza il termine “omologazione” e quello
“approvazione” in maniera promiscua: le procedure per l'approvazione e per l'omologazione sono soggette alla medesima istruttoria amministrativa avente la finalità di valutare la validità, l'efficacia e l'efficienza del prodotto oltre che la sua conformità alle norme tecniche. L'unica differenza è che per l'omologazione sono previste delle norme tecniche di riferimento specifiche per la funzione del dispositivo che non incidono sull'affidabilità dello stesso.
Non può condividersi la statuizione dell'impugnata sentenza circa la mancata prova, da parte della P.A., del corretto funzionamento dell'apparecchio e, quindi, dell'attendibilità delle rilevazioni effettuate: l'attendibilità
delle rilevazioni è determinata unicamente dalla taratura, da effettuarsi almeno annualmente, a cui è sottoposto l'apparecchio, lo svolgimento della quale è documentato in atti. L'appellato si è costituito in giudizio e ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza, eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'appello per mancanza di formulazione di motivi specifici di appello mentre, nel merito, ha contestato la conclusioni a cui è giunta l'amministrazione che ha sostenuto la tesi secondo cui la procedura dell'omologazione e quella per l'approvazione dei rilevatori de quo siano sovrapponibili.
***
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da , CP_1
secondo il quale il ha proposto una critica generica e disorganica alla sentenza del giudice in Pt_1
violazione degli artt. 342 cpc, I comma, in combinato disposto con l'art. 163 cpc capi 3) e 4) e l'art. 164 c.p.c..
L'eccezione non merita accoglimento in quanto infondata.
Il ha proceduto a contestare in maniera puntale le ragioni della sentenza ritenute errate, indicando Pt_1
specificamente le parti del provvedimento di cui ha chiesto la riscrittura, e ha segnalato le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, come stabilito dalla norma citata.
Difatti il ha impugnato e contestato specificamente “ai sensi dell'art. 342 c.p.c., che le parti della Pt_1
motivazione della sentenza che si intendono censurare sono quelle trascritte in premessa ai motivi del presente
appello”.
4. Nel merito, Tribunale ritiene che l'appello sia infondato.
Dinnanzi al giudice di pace, ha dedotto “la violazione/ falsa applicazione dell'art. 4 d.l. 121/2002 CP_1
convertito con modificazioni in l. 168/2002, mancata garanzia della perfetta funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata e della sua taratura (violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 2 regolam. Att. C.d.S.),
violazione del diritto di difesa”, motivo che è stato articolato come di seguito precisato.
Al punto primo, il ricorrente ha contestato la genericità del verbale di contestazione con riferimento alle informazioni circa l'attestazione di funzionalità del dispositivo utilizzato e ha eccepito la mancanza di informazioni specifiche sullo svolgimento delle operazioni di taratura e verifica periodiche obbligatorie per legge.
L'opponente nei punti successivi ha proseguito sostenendo la mancata segnalazione del dispositivo, l'omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento oltre che la mancanza di firma autografa nel verbale da parte del responsabile e la mancata contestazione immediata della violazione delle norme del codice della strada.
Il Giudice di primo grado, ha ritenuto che, a fronte della contestazione circa la funzionalità del dispositivo,
spettasse al fornirne la prova del perfetto funzionamento e ha accolto il ricorso, in ragione di questa Pt_1
doglianza, ritenendo che l'onere della prova non fosse stato assolto, data la mancata allegazione del necessario certificato di omologazione del dispositivo utilizzato.
La censura svolta in questa sede da parte dell'amministrazione circa il vizio di ultrapetizione non coglie nel segno.
È indubbio che la mancata omologazione non è stata oggetto di specifica contestazione ma è stata in ogni caso contestata come parte essenziale delle procedure necessarie a garantire il corretto funzionamento del rilevatore di velocità. ha specificato, a pag. 3 del ricorso, la necessità che lo strumento de quo fosse Controparte_1
stato oggetto di tutte le verifiche di idoneità, da quelle preliminari passando per quelle iniziali ed infine quelle periodiche. L'omologazione si pone nella fase preliminare delle verifiche e, come ha correttamente osservato il ricorrente, è prevista dalla normativa sia nazionale che europea e la sua effettuazione è una condizione necessaria per la validità e veridicità delle misurazioni.
A fronte della specifica contestazione da parte dell'odierno appellato, l'Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare la regolare funzionalità dell'apparecchio comprensiva della certificazione di omologazione. Sul
punto, anche di recente, si è espressa la Suprema Corte la quale ha ribadito che “è a carico della Pubblica
Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva
dell'omologazione iniziale, della taratura periodica dello strumento nonché della successiva verifica di
funzionalità”(Cass. ordinanza n. 414/2025).
In conclusione, affinché sia provata la corretta funzionalità dell'apparecchio di misurazione della velocità, è
necessario che sia fornita tutta la documentazione riguardante l'intero ciclo di controlli che, come sopra illustrato, è composto da diverse fasi corrispondenti a diverse certificazioni (omologazione, taratura, controlli periodici) e non può essere ritenuta sufficiente la sola prova della taratura, come invece affermato dall'odierna appellante.
*** Sulla scorta delle precedenti argomentazioni, deve pertanto concludersi per l'infondatezza dei motivi di appello, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere in questa sede confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate tenuto conto della complessità della causa, del valore e delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
- Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in 670,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.,
[...]
oltre contributo unificato, da versarsi direttamente in favore del difensore dell'appellato,
dichiaratosi antistatario;
- Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, DPR 115 del 2002.
Così deciso in Cagliari il giorno 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona