Articolo 30 della Legge 3 aprile 1979, n. 103
Articolo 29Articolo 31
Versione
24 aprile 1979
Art. 30.

Gli avvocati dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante rispettivamente alle soppresse qualifiche di sostituto avvocato, vice avvocato, sostituito avvocato generale e vice avvocato generale dello Stato.
I procuratori dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante rispettivamente alle soppresse qualifiche di procuratore aggiunto, sostituto procuratore, procuratore capo e procuratore capo con quattro anni di anzianita'.
Tutte le disposizioni di legge e di regolamento attualmente vigenti che a qualsiasi effetto contemplano le qualifiche soppresse con la presente legge debbono intendersi riferite agli avvocati ed ai procuratori dello Stato che abbiano conseguito almeno la classe di stipendio corrispondente.
Entrata in vigore il 24 aprile 1979
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