Sentenza 13 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2001, n. 7975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7975 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
C.C. 65838 REGISTRAZIONE 999 86 /19 Udienza del 10.4.2001 Oggetto: I.V.A. /4 R.G. 17423 5 26 . N . .R IN NO7975 /0 1 DA .P B . D IA REPUBBLICA ITALIANA LL EL ESENTE R A D A . SI T B A U SEN T IB 1 I 13 A TR A I . R LA CORT SUR MODI SSAZIONE N E T A SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo Carbone Cor. 18406 Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Antonio Merone Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE N. 65838 SENTENZA sul ricorso proposto da CA ST, elett.te dom.to in Roma, via Leopoldo Nobili 11, presso lo studio dell'avv. Mario Macchia, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione 9, n. 3170/1999, del 5.12.1997/22.5.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.4.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
0 7 8 1 Uditi per il contribuente l'avv. Macchia e per l'Amministrazione finanziaria l'avv. dello Stato Quadri;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Sulla base di un processo verbale di constatazione redatto in data 7.2.1984 dalla Guardia di Finanza di Alassio a carico dell'impresa individuale ST CA, esercente commercio ambulante di confezioni in pelle, l'Ufficio I.V.A. di Savona procedeva ad accertamento induttivo in esito al quale faceva notificare al contribuente avviso in data 30.8.1984 relativo all'imposta dovuta per l'anno 1981. Il ricorso proposto dal contribuente veniva accolto dalla Commissione tributaria di 1° grado di Savona con decisione 1.21/3/1985 n. 505. Sull'appello dell'Ufficio la Commissione tributaria di 2° grado di Savona, con decisione 9/5-18/9/1986, n. 26, confermava la decisione di 1° grado. Avverso la decisione di 2° grado l'Ufficio adiva la Commissione tributaria centrale, lamentando che la decisione impugnata era del tutto priva di motivazione;
assumeva, inoltre, che, pur avendo esso Ufficio proceduto ad un accertamento induttivo in presenza di una contabilità del contribuente assolutamente inattendibile, la Commissione di 2° grado lo aveva ritenuto illegittimo, ponendo a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di provare i fatti da essa presuntivamente accertati. Con la decisione in epigrafe indicata la Commissione tributaria centrale accoglieva il ricorso dell'Ufficio. Osservava la Commissione centrale che la decisione di 2° grado presentava una motivazione solo apparente che si risolveva nel semplice richiamo alla pronunzia di 1° grado. Quanto al merito, evidenziava che l'operato dell'Ufficio si basava sulle risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza da cui emergeva che in seguito a sequestro penale eseguito in danno del CA presso la sua abitazione era stata rinvenuta documentazione bancaria in 2 ordine alla quale il contribuente non era stato in grado di fornire alcuna giustificazione. In presenza quindi di una contabilità assolutamente inattendibile e di una dichiarazione I.V.A. infedele, era legittimo il ricorso all'accertamento induttivo fondato sulla presunzione semplice della pertinenza della documentazione bancaria ad operazioni compiute nell'esercizio dell'impresa; conseguentemente, sarebbe stato a carico del contribuente provare la non inerenza della documentazione alla sua attività commerciale e non dell'ufficio dimostrare, come erroneamente ritenuto dal giudice di 2° grado, il contrario. Propone ricorso per cassazione il CA enunciando due motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. Motivi della decisione 1. Con il 1° motivo il contribuente lamenta l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione deducendo la legittimità della motivazione per relationem della pronunzia di 2° grado, costituendo essa un'unica entità con quella di 1° grado cui si era riportata per l'identità degli accertamenti e dei criteri di valutazione;
al contrario, doveva ritenersi illegittima la motivazione della pronunzia della Commissione centrale perché non era stato indicato l'iter logico-giuridico che aveva giustificato l'accertamento induttivo, limitandosi la decisione a riportare quanto contenuto nell'avviso di accertamento. Con il 2° motivo il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto deducendo che l'accertamento induttivo di cui all'art. 55 del D.P.R. 633/1986 é un metodo del tutto eccezionale cui non é consentito ricorrere sulla base del solo rinvenimento di documentazione bancaria, per di più contenente importi assai modesti, senza prendere in considerazione altri elementi quali la consistenza dell'azienda, il numero dei dipendenti etc. Il ricorso all'accertamento in via presuntiva era poi illegittimo per la mancanza di un fatto noto, tale non potendo ritenersi il rapporto tra conto corrente bancario e l'attività commerciale svolta dal CA), dal quale risalire a quello ignoto (imponibile evaso).
2. I motivi del ricorso sono infondati. 3 Con riferimento al 1° motivo concernente l'insufficienza della motivazione si osserva che il ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione tributaria centrale, pronunciate a norma del d.p.r. 636/1972, é ammissibile soltanto nei limiti di cui all'art. 111 della Costituzione, e cioè per violazione di legge. In tale ipotesi può rientrare il vizio di motivazione solo in caso di sua totale mancanza ma non in quello della sua insufficienza, come invece dedotto dal ricorrente ( vizio peraltro insussistente avendo la Commissione centrale, come si é visto sopra, ampiamente motivato la sua decisione). Il motivo in questione é pertanto inammissibile. In ordine al secondo motivo del ricorso va rilevato che, come risulta dalla sentenza impugnata, la rettifica e' stata operata sulla base di una presunzione semplice ( documentazione bancaria relative ad operazioni non risultanti nella contabilità dell'impresa) ritenuta dalla Commissione centrale grave precisa.e Ora, in tema di prova per presunzioni il controllo della Suprema Corte non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari (convincimento che costituisce un giudizio di fatto), ma solo la sua congruenza dal punto di vista della logica e del rispetto dei principi di diritto che regolano tali mezzi di prova;
e nessun vizio logico-giuridico é ravvisabile nel fatto di dedurre l'infedeltà delle scritture contabili e della dichiarazione I.V.A. sulla base di documentazione bancaria in ordine alla quale il contribuente, pur ammettendo di non avere compiuto operazioni economiche diverse da quelle del commercio ambulante di confezioni, non é in grado di fornire alcuna giustificazione Non é poi esatto che il ricorso all'accertamento in via presuntiva sarebbe illegittimo per la mancanza di un fatto noto da cui risalire a quello ignoto. Invero il fatto noto consiste proprio nella documentazione bancaria rinvenuta dalla Guardia di finanza e dalla quale, in mancanza di qualunque giustificazione, si é tratta la conseguenza dell'infedeltà della dichiarazione. Gli elementi assunti a fonte di presunzione non devono poi essere necessariamente più di uno, potendosi il convincimento del giudice di merito fondare anche su un unico elemento, purché grave e preciso. 4 In presenza di una presunzione semplice a carico del contribuente, era infine onere probatorio di quest'ultimo, come esattamente affermato nella sentenza impugnata, dimostrare che la documentazione bancaria non riguardava l'esercizio della sua attività imprenditoriale. Anche in ordine a tale profilo le censure del ricorrente appaiono infondate. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Consegue, in base al criterio della soccombenza processuale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, che liquida in lire 2.350.000, di cui lire 2.000.000 per onorario e lire 350.000 per spese, oltre le spese prenotate a debito E N Roma, 10.4.2001 O Il Consigliere est. Il Presidente سمشه CANCELLIERE C1 Arnaldo Casang Amoldo Oggi 13 GIỮ. 2007A DEPOSITAT AN E CT Arnago pasang E ловов N O I Z 6 8 A 9 R 1 5 T / S . 4 I / N 6 G . 2 E . B R .R A . I .P L A R L D D A A L . E E T B T D U A I N T B S E I N 1 S A E R 3 E I S 1 T R I . E A N T A M 1 0 5