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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 31/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
3452/2023 RGAC
Il giudice, nella persona dei sigg.ri:
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott. Pasquale Perfetti Giudice relatore estensore
Ha emesso sentenza sul ricorso di
, cod. fisc. residente in [...] C.F._1
Marocchi 47 elettivamente domiciliato in Cuneo alla via XXVIII Aprile 12 presso l'Avv. Giulio Magliano (C.F.
che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti C.F._2
Avverso
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._3
OI (TO) –Via Indipendenza n. 24 rappresentata e difesa per il presente procedimento all'Avv. Silvana
RUSSO (C.F.: con studio in OI – Piazza Italia n. 9/A, presso la quale elegge C.F._4 domicilio in virtù di procura speciale
Conclusioni:
Per parte attrice:
“CONCLUSIONI
A modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 570/2020 del 08/07/2020 – dep. 26/10/2020 resa dal Tribunale di Asti
Revocare la previsione dell'assegno divorzile a favore della signora Parte_2
in subordine ridurre l'importo dell'assegno divorzile a favore della signora Parte_2
Con il favore delle spese e onorari di giudizio.” Conclusioni della convenuta:
“ In via principale e nel merito:
- Respingere l'avversaria richiesta di revoca e/ odi riduzione dell'assegno divorzilein quanto infondata in fatto ed in dirittoe conseguentemente confermare l'importo dell'assegno divorzile in € 500,00 oltre all'adeguamento istat.
Con il favore delle spese e degli onorari di causa.”
Parte attrice chiede nella presente sede volersi dare modifica alle condizioni, congiunte, di cui alla sentenza di divorzio inter partes, ritenendo esser intervenute modifiche, quanto alle rispettive posizioni economiche, tali da giustificare la revoca, o quantomeno una diminuzione, delle spettanze, per assegno divorzile, da allora vigenti, pari ad € 500,00 mensili.
In particolare, l'attore risulta avere perduto una fonte di reddito significativa, discendente dalla locazione di un immobile di sua proprietà, sito in OI, via Marocchi, condotto da una farmacia, da cui percepiva un canone mensile di euro 1.350,00; voce, venuta meno dal mese di settembre 2022, stante il rilascio della conduttrice.
Sia pure dovendosi osservare che in verità nuovo conduttore subentrava nello stesso locale, con un affitto pari ad iniziali € 500,00 mensili – cfr. scrittura recante data 15.5.2023, allegata alla memoria attorea del
3.6.2024.
In riferimento a detta produzione, deve però riscontrarsi, per quanto consti in atti, la mancata registrazione, adempimento fiscale dovuto, ciò che impone a questo Collegio di provvedere alla trasmissione ad Agenzia delle Entrate, per quanto di interesse e competenza.
Per contro, è pacifico che la convenuta abbia acquistato un piccolo appartamento - cat. A/4, v. doc n. 6 – il che importa l'azzeramento del canone di locazione in allora pagato dalla pari ad € 300,00, Parte_2 rispetto ai quali, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di parte resistente, appare improbabile che quest'ultima possa affrontare un esborso, legato al diritto dominicale, equivalente o addirittura maggiore del precedente.
Data la modestia del bene, piuttosto, enfatizzata dalla stessa difesa convenuta, appare ragionevole affermare che vi sia stato un certo livello di risparmio, quanto alle spese ordinare legate alla abitazione, non dovendosi affrontare il costo della locazione.
Il quantum della modifica delle condizioni reciproche appare per contro molto modesto, giustificando una riduzione davvero minima dell'emolumento.
In un contesto, infatti, nel quale il ricorrente, proprietario di molteplici cespiti, gode di redditi significativi (€
50mila circa lordi annui, 40mila circa al netto, in ciò non ravvisandosi contrazioni rispetto al passato) in massima parte derivanti da detti investimenti immobiliari – cfr. elenco proprietà sub 1 della convenuta.
Laddove la condizione reddituale della resistente è affidata alla percezione di una pensione, per € 800 circa mensili, in una con l'assegno qui contestato.
Si ritiene dunque, data la scarsa rilevanza delle modifiche allegate e provate in atti, che la misura di quest'ultimo debba dunque esser ridotta, sino alla concorrenza di € 450,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in futuro, ex ISTAT.
Spese compensate, stante la reciproca soccombenza, data la veramente parziale accoglibilità (in misura ridottissima) della domanda attorea.
PQM
Il tribunale,
in parziale modifica della sentenza n. 570/2020 Tribunale di Asti, inter partes,
Riduce ad € 450,00 l'assegno divorzile in favore della convenuta, ferma in tutto il resto la sentenza sopra indicata;
somma che verrà rivalutata ogni anno secondo indici ISTAT;
Compensa integralmente le spese di lite.
Dispone che la Cancelleria trasmetta ad Agenzia delle Entrate la presente sentenza, in una con il contratto recante data 15.5.2023, allegato alla memoria attorea del 3.6.2024.
Si comunichi.
Asti, camera di consiglio del 19.3.2025
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
Il giudice relatore estensore dott. Pasquale Perfetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
3452/2023 RGAC
Il giudice, nella persona dei sigg.ri:
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott. Pasquale Perfetti Giudice relatore estensore
Ha emesso sentenza sul ricorso di
, cod. fisc. residente in [...] C.F._1
Marocchi 47 elettivamente domiciliato in Cuneo alla via XXVIII Aprile 12 presso l'Avv. Giulio Magliano (C.F.
che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti C.F._2
Avverso
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._3
OI (TO) –Via Indipendenza n. 24 rappresentata e difesa per il presente procedimento all'Avv. Silvana
RUSSO (C.F.: con studio in OI – Piazza Italia n. 9/A, presso la quale elegge C.F._4 domicilio in virtù di procura speciale
Conclusioni:
Per parte attrice:
“CONCLUSIONI
A modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 570/2020 del 08/07/2020 – dep. 26/10/2020 resa dal Tribunale di Asti
Revocare la previsione dell'assegno divorzile a favore della signora Parte_2
in subordine ridurre l'importo dell'assegno divorzile a favore della signora Parte_2
Con il favore delle spese e onorari di giudizio.” Conclusioni della convenuta:
“ In via principale e nel merito:
- Respingere l'avversaria richiesta di revoca e/ odi riduzione dell'assegno divorzilein quanto infondata in fatto ed in dirittoe conseguentemente confermare l'importo dell'assegno divorzile in € 500,00 oltre all'adeguamento istat.
Con il favore delle spese e degli onorari di causa.”
Parte attrice chiede nella presente sede volersi dare modifica alle condizioni, congiunte, di cui alla sentenza di divorzio inter partes, ritenendo esser intervenute modifiche, quanto alle rispettive posizioni economiche, tali da giustificare la revoca, o quantomeno una diminuzione, delle spettanze, per assegno divorzile, da allora vigenti, pari ad € 500,00 mensili.
In particolare, l'attore risulta avere perduto una fonte di reddito significativa, discendente dalla locazione di un immobile di sua proprietà, sito in OI, via Marocchi, condotto da una farmacia, da cui percepiva un canone mensile di euro 1.350,00; voce, venuta meno dal mese di settembre 2022, stante il rilascio della conduttrice.
Sia pure dovendosi osservare che in verità nuovo conduttore subentrava nello stesso locale, con un affitto pari ad iniziali € 500,00 mensili – cfr. scrittura recante data 15.5.2023, allegata alla memoria attorea del
3.6.2024.
In riferimento a detta produzione, deve però riscontrarsi, per quanto consti in atti, la mancata registrazione, adempimento fiscale dovuto, ciò che impone a questo Collegio di provvedere alla trasmissione ad Agenzia delle Entrate, per quanto di interesse e competenza.
Per contro, è pacifico che la convenuta abbia acquistato un piccolo appartamento - cat. A/4, v. doc n. 6 – il che importa l'azzeramento del canone di locazione in allora pagato dalla pari ad € 300,00, Parte_2 rispetto ai quali, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di parte resistente, appare improbabile che quest'ultima possa affrontare un esborso, legato al diritto dominicale, equivalente o addirittura maggiore del precedente.
Data la modestia del bene, piuttosto, enfatizzata dalla stessa difesa convenuta, appare ragionevole affermare che vi sia stato un certo livello di risparmio, quanto alle spese ordinare legate alla abitazione, non dovendosi affrontare il costo della locazione.
Il quantum della modifica delle condizioni reciproche appare per contro molto modesto, giustificando una riduzione davvero minima dell'emolumento.
In un contesto, infatti, nel quale il ricorrente, proprietario di molteplici cespiti, gode di redditi significativi (€
50mila circa lordi annui, 40mila circa al netto, in ciò non ravvisandosi contrazioni rispetto al passato) in massima parte derivanti da detti investimenti immobiliari – cfr. elenco proprietà sub 1 della convenuta.
Laddove la condizione reddituale della resistente è affidata alla percezione di una pensione, per € 800 circa mensili, in una con l'assegno qui contestato.
Si ritiene dunque, data la scarsa rilevanza delle modifiche allegate e provate in atti, che la misura di quest'ultimo debba dunque esser ridotta, sino alla concorrenza di € 450,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in futuro, ex ISTAT.
Spese compensate, stante la reciproca soccombenza, data la veramente parziale accoglibilità (in misura ridottissima) della domanda attorea.
PQM
Il tribunale,
in parziale modifica della sentenza n. 570/2020 Tribunale di Asti, inter partes,
Riduce ad € 450,00 l'assegno divorzile in favore della convenuta, ferma in tutto il resto la sentenza sopra indicata;
somma che verrà rivalutata ogni anno secondo indici ISTAT;
Compensa integralmente le spese di lite.
Dispone che la Cancelleria trasmetta ad Agenzia delle Entrate la presente sentenza, in una con il contratto recante data 15.5.2023, allegato alla memoria attorea del 3.6.2024.
Si comunichi.
Asti, camera di consiglio del 19.3.2025
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
Il giudice relatore estensore dott. Pasquale Perfetti