Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 27/06/2023, n. 10819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10819 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2023
N. 10819/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12214/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12214 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Greco, Andrea Manzi, Manuela Muscardini ed Emanuela Furiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Corte d'Appello Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera del CSM, Quarta Commissione, dell'11 ottobre 2021 (P18233/2021), ordine del giorno speciale, sezione B, nella parte in cui ha riconosciuto il positivo superamento della terza valutazione di professionalità solo “a decorrere dal 19 ottobre 2014”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il parere del Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Milano del 25 maggio 2021 sulla terza valutazione di professionalità del dott. -OMISSIS-, nella parte in cui ha ritenuto il dott. -OMISSIS- meritevole del conseguimento della III valutazione di professionalità, ma “con decorrenza dal 16 aprile 2016” (e, dunque, addirittura posteriore a quella poi indicata dal CSM);
e per quanto occorrer possa
della circolare del CSM n. 20691 dell'8/10/2007, nelle parti modificate dalla delibera del 25/10/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e della Corte d'Appello Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la delibera dell'11 ottobre 2021 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha riconosciuto al ricorrente il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2014 ed il precedente parere del Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Milano del 25 maggio 2021, nella parte in cui ha ritenuto il dott. -OMISSIS- meritevole del conseguimento della III valutazione di professionalità con decorrenza dal 16 aprile 2016.
Il ricorrente ha dedotto che nei suoi confronti era stato avviato, il 28 maggio 2003, un procedimento disciplinare per violazione dell'art. 18, R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, nell'ambito del quale la Sezione disciplinare del CSM aveva adottato un'ordinanza cautelare ex art. 30 R.D. n. 511/1946 di sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio, che aveva avuto effetto sino alla chiusura del procedimento, avvenuta con sentenza della Sezione Disciplinare del CSM del 22 gennaio 2010 n. 27, che aveva irrogato la “sanzione disciplinare della perdita di anzianità di mesi sei”.
La sentenza disciplinare aveva disposto la revoca della misura cautelare della sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, sicché il Ministero della Giustizia aveva reintegrato il dott. -OMISSIS- “nelle funzioni dal 22.1.2010 con il relativo trattamento economico, comprensivo dell'indennità di cui all'art. 3 della l. 27/81”.
Il ricorrente era stato poi assegnato alla Sezione specializzata misure di prevenzione del Tribunale di Milano solo in data 16 aprile 2012, con D.M. 31 marzo 2012, ed aveva ottenuto l’integrale corresponsione del trattamento retributivo dal 2003 alla data d’effettiva ripresa del servizio.
Il ricorrente era quindi stato regolarmente sottoposto alla seconda valutazione di professionalità, che si era conclusa con esito positivo con delibera del CSM del 31/07/2015, con riferimento al periodo dal 24.2.2001 al 24.2.2005, comprensivo del periodo (dall’11 luglio 2003 al 24 febbraio 2005) in cui aveva operato la sospensione cautelare, e con decorrenza dal 24.8.2005, posticipata di sei mesi, in applicazione della sanzione disciplinare della perdita di sei mesi di anzianità di servizio.
Con la delibera impugnata il CSM, nel provvedere successivamente al riconoscimento della III valutazione di professionalità, ne aveva fissato la decorrenza dal 20 aprile 2010 al 19 aprile 2014, rilevando: che la condanna disciplinare era divenuta definitiva in data 20 aprile 2010 e conteneva la revoca della "misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio"; che, nonostante tale previsione, la riammissione in servizio era avvenuta soltanto il 16 aprile 2012, con un ritardo non imputabile all’interessato; che, essendo stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita di anzianità per mesi sei, la decorrenza della valutazione di professionalità doveva spostarsi in avanti di sei mesi ed essere, quindi, fissata al 19 ottobre 2014.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 11 del d.lgs. 5 aprile 2006 n. 160, dell’art. 23 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la violazione della circolare CSM n. 20691 dell’8 ottobre 2007 e l’eccesso di potere, in quanto la perdita di 6 mesi di anzianità era stata già computata nel contesto della precedente II valutazione di professionalità e che non poteva essergli applicata una decurtazione di anzianità superiore alla stessa.
Si sono costituiti il Consiglio Superiore della Magistratura e la Corte d’Appello di Milano resistendo al ricorso.
All’udienza pubblica del 5 aprile 2023, previo avviso alle parti della possibile sussistenza di una causa di improcedibilità, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Con la produzione documentale del 13 ottobre 2022, infatti, il ricorrente ha depositato la delibera del 17 febbraio 2022 con la quale il CSM, riesaminando l’atto impugnato, l’ha parzialmente annullato, disponendo che il riconoscimento della terza valutazione di professionalità in favore del ricorrente dovesse decorrere dal 22 gennaio 2014 invece che dal 19 ottobre 2014, tenuto conto del fatto che la perdita di anzianità di sei mesi era stata già calcolata ai fini del riconoscimento della II valutazione di professionalità.
Nel medesimo provvedimento il Consiglio Superiore della Magistratura ha invece ritenuto che, con riferimento alla doglianza del ricorrente secondo cui la decorrenza della terza valutazione di professionalità avrebbe dovuto risalire al 24 agosto 2009 e non al 19 ottobre 2014, la delibera impugnata era conforme alla disciplina contenuta nella circolare n. 20691/2007 e, quindi, non andava annullata, “per le ragioni espresse nella delibera medesima e nel parere n. 2/2022 dell'Ufficio studi consiliare”.
Con tale atto il CSM ha quindi provveduto, all’esito della rinnovazione dell’istruttoria e dell’acquisizione del parere dell’Ufficio Studi al riguardo, alla conferma della delibera in questa sede impugnata, rinviando, nella motivazione di tale conferma, sia alla precedente determinazione che al nuovo parere espresso.
Non si tratta, pertanto, di un atto meramente confermativo, ma di un nuovo provvedimento adottato all’esito di un supplemento di istruttoria e sulla base di motivazioni ulteriori rispetto a quelle dedotte a sostegno dell’atto impugnato.
Pertanto, deve ritenersi venuto meno ogni interesse del ricorrente alla decisione del ricorso, avendo il Consiglio Superiore della Magistratura nuovamente provveduto sulla valutazione di professionalità con determinazioni, non gravate, che hanno integralmente sostituito quella oggetto di impugnazione.
L’esito della lite e la peculiarità della vicenda controversa giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Petrucciani | Antonino Savo Amodio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.