Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Il giorno 14 maggio 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 13019/22
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Maria Albanese in sostituzione dell'avv.
Antonio Miranti per parte opponente e l'avv. Maria De Vito per la parte opposta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, P.IVA , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Antonio Miranti ( giusta Email_1
procura in atti
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria De Vito Controparte_1
giusta procura in atti Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così provvede:
1) accoglie la presente opposizione e revoca, nei confronti di Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 3450/22 del Tribunale di Palermo,
[...]
emesso in data 11 agosto 2022;
2) condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite Controparte_1
sostenute da parte opponente, liquidate in complessivi delle spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano in € 3.466,90, di cui € 414,90 per esborsi ed € 3.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato in data 8 ottobre 2022, verte sull'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3450/22 di questo Tribunale (emesso in data 11 agosto 2022), con cui si è ingiunto al predetto ente il pagamento, in favore di , della somma di € 14.472,79, oltre interessi e Controparte_1
spese, in virtù di una presunta dichiarazione, resa dall'odierna comparente, secondo la quale la medesima avrebbe affermato di volersi fare carico del debito, in capo alla società dovuto quale Parte_2
compenso professionale al dr. per l'attività fiscale, elaborazione CP_1
bilanci, note integrative, predisposizione verbali rese in favore proprio della ed oltre le spese del procedimento Parte_2
monitorio.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n.
64/15 ) .
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
L'opposizione è fondata.
Invero – in base ad un consolidato orientamento della Suprema Corte
(cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un. n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dai giudici di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Con riferimento al caso in esame, si osserva che il decreto ingiuntivo n. 3450/22 è stato ottenuto sul presupposto dell'esistenza di una ricognizione del debito medesimo da parte della ma non Parte_1
meglio individuata [cfr. all.al fascicolo del procedimento monitorio].
Premesso che “in tema di promesse unilaterali, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988
c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, a meno che egli non rinunci, anche implicitamente, al vantaggio dell'inversione dell'onere della prova” (Cass. civ. n. 7787/2010), va osservato che, in ogni caso, nella documentazione agli atti non può rinvenirsi la volontà ricognitiva invocata dal . CP_1
In punto di diritto, è opportuno evidenziare che “il riconoscimento di debito (…) non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore” (Cass. civ. n. 13822/2010).
Orbene, non vi è prova che la intendesse manifestare Parte_1
univocamente un intento ricognitivo in relazione ad una propria o altrui posizione debitoria nei confronti di . Controparte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, va affermato che domanda proposta da in sede monitoria non è sorretta dalla prova Controparte_1
dell'esistenza del titolo posto a fondamento del diritto che con essa si è
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
voluto azionare.
Da ciò conseguono, quale inevitabile corollario, l'accoglimento della presente opposizione e la revoca, nei confronti delle odierne opponenti, del decreto ingiuntivo n. 3450/22, la cui provvisoria esecutività è già stata sospesa – ex art. 649 c.p.c. – con ordinanza depositata il 10 settembre 2009
[in atti].
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n. 1977/1983) – va condannato Controparte_1
al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente.
Per la liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
Giustizia 55/2014.
Palermo, 14 maggio 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile