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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/12/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1818 RG. 2025;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA RU in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Daniela Carmela Nicastro e
, CF/p.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa ex art- 417 bis cpc dal proprio funzionario e
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Altre ipotesi definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di essere docente non di ruolo e di aver raggiunto l'età pensionabile (67 anni) a giugno 2025;
- di non essere in possesso del requisito contributivo necessario per fruire del trattamento di quiescenza (n. 20 anni di contributi versati);
- di essere stata esclusa dalle GAE nonché nelle graduatorie di istituto della provincia di Trapani, senza preavviso né altra comunicazione, nonostante rituale presentazione, nel 2024, di regolare domanda di aggiornamento e permanenza nelle GAE;
- di non aver potuto “partecipare alla fase di reclutamento per le immissioni in ruolo che avrebbe ottenuto con molta probabilità” atteso che sono state immesse in ruolo due docenti ( e ) collocate in graduatoria con Per_1 Per_2 punteggio inferiore rispetto alla odierna ricorrente;
Dolendosi del fatto che “l'Amministrazione non avrebbe potuto procedere alla cancellazione della posizione della sig.ra al di fuori della procedura di Pt_1 aggiornamento prevista dai decreti ministeriali”, nonché della violazione del principio 1 di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla DIR 70/99 CE (posto che ai solo docenti di ruolo si applica l'art. 509 T.U. Istruzione, che consente il trattenimento in servizio fino al 71° anni di età per i docenti che non abbiano maturato uno dei due requisiti necessari per la fruizione del trattamento di quiescenza), ha chiesto, anche in via cautelare, di disporre “l'immediato reinserimento
… nella terza fascia delle GAE, classe di concorso scuola primaria EEEE con il medesimo punteggio (97) ottenuto in esito alla domanda di aggiornamento del 2024 e risultante dalle graduatorie pubblicate nel medesimo anno 2024, nonché nella I fascia delle Graduatorie di Istituto”, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno.
Si è costituito in giudizio il resistente deducendo la non estensibilità al CP_1 personale non di ruolo dell'art. 509 del D.lgs. 297/94, nonché eccependo la mancata presentazione da parte della ricorrente, della necessaria domanda di trattenimento in servizio nei termini decadenziali di legge.
Anche l' si è costituito in giudizio senza aderire alla posizione di alcuna delle CP_2 parti e senza avanzare domande proprie.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
In punto di diritto, come già affermato più volte da questo ufficio (cfr. giurisprudenza allegata al ricorso), è condivisibile il ragionamento operato dalla ricorrente circa la necessità di applicare l'art. 509 del D.lgs. 297/94 anche al personale non di ruolo. Sinteticamente: non solo l'applicazione al personale assunto a tempo determinato deriva da espressa statuizione degli artt. 517 e 541 del citato Testo Unico (sul punto, Trib. Palmi, ordinanza del 6.1.2021, Trib. Sciacca, sent. 23.10.2025), ma la detta estensione appare necessaria al fine di evitare discriminazioni ingiustificate (in violazione dell'Accordo Quadro all. DIR. 70/99 CE) e lesioni del diritto costituzionalmente garantito alla fruizione del trattamento di quiescenza (sul punto, Corte di Cassazione, sent. n. 24372/17 e Corte Cost. sent. n. 33/2013).
Ciononostante, è dirimente la circostanza che la odierna ricorrente sia decaduta dal potere di ottenere il trattenimento in servizio, per non aver proposto, nel termine di legge, la necessaria domanda amministrativa. L'art. 509 del d.lgs. 297/1994 prevedeva, al comma 4°, quanto segue: “Le richieste di permanenza in servizio devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del 65° anno di età”. Il DPR 351/98 ha poi sostituito il detto termine “fisso” con un termine variabile stabilito anno per anno dal . Controparte_1
Il DM n. 188 del 25.9.2024 in materia di “Cessazioni dal servizio del personale scolastico” ha quindi fissato al 21 ottobre 2024 il termine finale per la presentazione, da parte del personale delle domande (fra l'altro) di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2025. 2 Nel caso di specie, quindi, la ricorrente avrebbe dovuto presentare la domanda di trattenimento entro il 21.10.2024. Dalla documentazione allegata al ricorso, tuttavia, non emerge l'assolvimento di tale Cont onere e, anzi, il ha espressamente eccepito l'intervenuta decadenza dal diritto. Non vi sono dubbi circa il carattere perentorio del detto termine (sul punto, cfr. Cass. ord. n. 5411/2020, CdA Brescia sent. n. 181/2020, Trib. Cremona ord. del 7.9.2023, Trib. Catania ord. del 16.4.2025 proc. r.g. 8554/2024; Tribunale Marsala ord. del 25.8.2025 proc. R.g. 2191/2025, Trib. Sciacca ord. del 23.10.2025 proc. r.g. 1260- 1/2025). Neppure può essere condivisa la tesi proposta dalla ricorrente all'udienza del 19.11.2025 e ribadita nelle note autorizzate (logica secondo la quale la procedura dettata dalla disciplina suddetta -e le decadenze in essa stabilite- potrebbero trovare applicazione solo per il personale di ruolo e non per quello assunto a tempo determinato). Infatti, è la stessa ricorrente a chiedere l'estensione al personale non di ruolo della disciplina dettata per quello di ruolo. Se tale estensione va operata, la medesima non potrà che riguardare tutta la disciplina (include le disposizioni procedurali), e non solo quelle che radicano il diritto sostanziale. A ragionare diversamente, si finirebbe per dare luogo a una discriminazione “alla rovescia”, in quanto il personale non di ruolo potrebbe presentare domanda di trattenimento in servizio in ogni momento, a differenza dei colleghi di ruolo. Una soluzione del genere, oltre che discriminatoria verso il personale di ruolo, è pure Cont confliggente col principio del buon andamento della P.A., posto che il deve poter conoscere in anticipo l'intenzione del docente di chiedere il trattenimento in servizio al fine di adottare le misure necessarie a coprire la cattedra. Neppure può essere sopravvalutato l'argomento lessicale secondo il quale il docente non di ruolo potrebbe non essere “in servizio” nel periodo di tempo in cui va presentata la domanda, quindi, sarebbe illogico che un docente non “in servizio” debba presentare domanda di “trattenimento in servizio”. In realtà, la domanda di cui si discorre concerne il differimento del collocamento in quiescenza. In tale ottica, è perfettamente logico che il docente non in servizio (per non aver ottenuto incarichi), ma non ancora in pensione, presenti domanda di differimento del collocamento in quiescenza. Le considerazioni che precedono sono troncanti e impongono di rigettare il ricorso.
Cont Le spese di lite, nei rapporti fra la ricorrente e il , seguono la soccombenza. La liquidazione ha luogo secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa. Viene operata una maggiorazione del 50%, avendo la ricorrente incardinato due giudizi (un processo ex art. 414 cpc e un subprocedimento cautelare). Cont Va poi applicata decurtazione del 20% ex art. 152 bis disp. att. cpc., essendosi il difeso a mezzo di proprio funzionario;
per le medesime ragioni, non vengono liquidate iva e CPA.
3 In ordine ai rapporti tra la ricorrente e l' le spese vanno compensate, non CP_2 essendo ravvisabile soccombenza in senso tecnico in assenza di precise domande.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite inerenti al Cont rapporto col , che liquida in complessivi € 6.550,00 oltre spese generali;
- Compensa integralmente le spese di lite in ordine ai rapporti fra la ricorrente e l' CP_2
Trapani, 17.12.2025 Il giudice
MA RU
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA RU in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Daniela Carmela Nicastro e
, CF/p.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa ex art- 417 bis cpc dal proprio funzionario e
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Altre ipotesi definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di essere docente non di ruolo e di aver raggiunto l'età pensionabile (67 anni) a giugno 2025;
- di non essere in possesso del requisito contributivo necessario per fruire del trattamento di quiescenza (n. 20 anni di contributi versati);
- di essere stata esclusa dalle GAE nonché nelle graduatorie di istituto della provincia di Trapani, senza preavviso né altra comunicazione, nonostante rituale presentazione, nel 2024, di regolare domanda di aggiornamento e permanenza nelle GAE;
- di non aver potuto “partecipare alla fase di reclutamento per le immissioni in ruolo che avrebbe ottenuto con molta probabilità” atteso che sono state immesse in ruolo due docenti ( e ) collocate in graduatoria con Per_1 Per_2 punteggio inferiore rispetto alla odierna ricorrente;
Dolendosi del fatto che “l'Amministrazione non avrebbe potuto procedere alla cancellazione della posizione della sig.ra al di fuori della procedura di Pt_1 aggiornamento prevista dai decreti ministeriali”, nonché della violazione del principio 1 di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla DIR 70/99 CE (posto che ai solo docenti di ruolo si applica l'art. 509 T.U. Istruzione, che consente il trattenimento in servizio fino al 71° anni di età per i docenti che non abbiano maturato uno dei due requisiti necessari per la fruizione del trattamento di quiescenza), ha chiesto, anche in via cautelare, di disporre “l'immediato reinserimento
… nella terza fascia delle GAE, classe di concorso scuola primaria EEEE con il medesimo punteggio (97) ottenuto in esito alla domanda di aggiornamento del 2024 e risultante dalle graduatorie pubblicate nel medesimo anno 2024, nonché nella I fascia delle Graduatorie di Istituto”, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno.
Si è costituito in giudizio il resistente deducendo la non estensibilità al CP_1 personale non di ruolo dell'art. 509 del D.lgs. 297/94, nonché eccependo la mancata presentazione da parte della ricorrente, della necessaria domanda di trattenimento in servizio nei termini decadenziali di legge.
Anche l' si è costituito in giudizio senza aderire alla posizione di alcuna delle CP_2 parti e senza avanzare domande proprie.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
In punto di diritto, come già affermato più volte da questo ufficio (cfr. giurisprudenza allegata al ricorso), è condivisibile il ragionamento operato dalla ricorrente circa la necessità di applicare l'art. 509 del D.lgs. 297/94 anche al personale non di ruolo. Sinteticamente: non solo l'applicazione al personale assunto a tempo determinato deriva da espressa statuizione degli artt. 517 e 541 del citato Testo Unico (sul punto, Trib. Palmi, ordinanza del 6.1.2021, Trib. Sciacca, sent. 23.10.2025), ma la detta estensione appare necessaria al fine di evitare discriminazioni ingiustificate (in violazione dell'Accordo Quadro all. DIR. 70/99 CE) e lesioni del diritto costituzionalmente garantito alla fruizione del trattamento di quiescenza (sul punto, Corte di Cassazione, sent. n. 24372/17 e Corte Cost. sent. n. 33/2013).
Ciononostante, è dirimente la circostanza che la odierna ricorrente sia decaduta dal potere di ottenere il trattenimento in servizio, per non aver proposto, nel termine di legge, la necessaria domanda amministrativa. L'art. 509 del d.lgs. 297/1994 prevedeva, al comma 4°, quanto segue: “Le richieste di permanenza in servizio devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del 65° anno di età”. Il DPR 351/98 ha poi sostituito il detto termine “fisso” con un termine variabile stabilito anno per anno dal . Controparte_1
Il DM n. 188 del 25.9.2024 in materia di “Cessazioni dal servizio del personale scolastico” ha quindi fissato al 21 ottobre 2024 il termine finale per la presentazione, da parte del personale delle domande (fra l'altro) di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2025. 2 Nel caso di specie, quindi, la ricorrente avrebbe dovuto presentare la domanda di trattenimento entro il 21.10.2024. Dalla documentazione allegata al ricorso, tuttavia, non emerge l'assolvimento di tale Cont onere e, anzi, il ha espressamente eccepito l'intervenuta decadenza dal diritto. Non vi sono dubbi circa il carattere perentorio del detto termine (sul punto, cfr. Cass. ord. n. 5411/2020, CdA Brescia sent. n. 181/2020, Trib. Cremona ord. del 7.9.2023, Trib. Catania ord. del 16.4.2025 proc. r.g. 8554/2024; Tribunale Marsala ord. del 25.8.2025 proc. R.g. 2191/2025, Trib. Sciacca ord. del 23.10.2025 proc. r.g. 1260- 1/2025). Neppure può essere condivisa la tesi proposta dalla ricorrente all'udienza del 19.11.2025 e ribadita nelle note autorizzate (logica secondo la quale la procedura dettata dalla disciplina suddetta -e le decadenze in essa stabilite- potrebbero trovare applicazione solo per il personale di ruolo e non per quello assunto a tempo determinato). Infatti, è la stessa ricorrente a chiedere l'estensione al personale non di ruolo della disciplina dettata per quello di ruolo. Se tale estensione va operata, la medesima non potrà che riguardare tutta la disciplina (include le disposizioni procedurali), e non solo quelle che radicano il diritto sostanziale. A ragionare diversamente, si finirebbe per dare luogo a una discriminazione “alla rovescia”, in quanto il personale non di ruolo potrebbe presentare domanda di trattenimento in servizio in ogni momento, a differenza dei colleghi di ruolo. Una soluzione del genere, oltre che discriminatoria verso il personale di ruolo, è pure Cont confliggente col principio del buon andamento della P.A., posto che il deve poter conoscere in anticipo l'intenzione del docente di chiedere il trattenimento in servizio al fine di adottare le misure necessarie a coprire la cattedra. Neppure può essere sopravvalutato l'argomento lessicale secondo il quale il docente non di ruolo potrebbe non essere “in servizio” nel periodo di tempo in cui va presentata la domanda, quindi, sarebbe illogico che un docente non “in servizio” debba presentare domanda di “trattenimento in servizio”. In realtà, la domanda di cui si discorre concerne il differimento del collocamento in quiescenza. In tale ottica, è perfettamente logico che il docente non in servizio (per non aver ottenuto incarichi), ma non ancora in pensione, presenti domanda di differimento del collocamento in quiescenza. Le considerazioni che precedono sono troncanti e impongono di rigettare il ricorso.
Cont Le spese di lite, nei rapporti fra la ricorrente e il , seguono la soccombenza. La liquidazione ha luogo secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa. Viene operata una maggiorazione del 50%, avendo la ricorrente incardinato due giudizi (un processo ex art. 414 cpc e un subprocedimento cautelare). Cont Va poi applicata decurtazione del 20% ex art. 152 bis disp. att. cpc., essendosi il difeso a mezzo di proprio funzionario;
per le medesime ragioni, non vengono liquidate iva e CPA.
3 In ordine ai rapporti tra la ricorrente e l' le spese vanno compensate, non CP_2 essendo ravvisabile soccombenza in senso tecnico in assenza di precise domande.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite inerenti al Cont rapporto col , che liquida in complessivi € 6.550,00 oltre spese generali;
- Compensa integralmente le spese di lite in ordine ai rapporti fra la ricorrente e l' CP_2
Trapani, 17.12.2025 Il giudice
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