Decreto cautelare 22 novembre 2021
Ordinanza collegiale 13 dicembre 2021
Sentenza breve 8 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 08/02/2022, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/02/2022
N. 01468/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11649/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11649 del 2021, proposto da
OV LO con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv.ti Rodolfo Polchi, Ornella Giangregorio e Nicola Cirillo che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Valentina Antonelli che la rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale prot. n. CT/3927/2021 del 15/01/21 con cui Roma Capitale, ai sensi degli artt. 34 d.p.r. n. 380/01 e 18 l.r. n. 15/08, ha ingiunto al ricorrente, in qualità di responsabile degli abusi, di rimuovere e demolire le opere ivi indicate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2022 il dott. Michelangelo Francavilla;
Espletate le formalità previste dall’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
Considerato, in fatto, che:
- il ricorrente impugna la determinazione dirigenziale prot. n. CT/3927/2021 del 15/01/21 con cui Roma Capitale, ai sensi degli artt. 34 d.p.r. n. 380/01 e 18 l.r. n. 15/08, ha ingiunto al AL, in qualità di responsabile degli abusi, di rimuovere e demolire le opere ivi così descritte:
“ rispetto al progetto n. 18903/55 di cui al certificato di abitabilità n. 598/1958 sono state rilevate le seguenti difformità:
1. risulta ceduta una porzione di alloggio all'appartamento limitrofo che da accatastamento d'impianto 09/12/1957 viene indicato come interno n. l foglio 368 parto 1014 sub 7;
2. le finestre che danno in chiostrina risultano difformi dal progetto sia nelle dimensioni che posizionamento;
3. è presente una cucina di dimensioni m. 2.37 x m. 2.95 che presenta un'unica finestra con affaccio sulla chiostrina in contrasto con art. 32 del r. e.;
4. la scaletta che conduce alla corte estrema è difforme in quanto presenta i gradini ambo i lati mentre da progetto risultano solo sul lato sinistro;
5. la conformazione della corte esterna è difforme in quanto è presente una porzione dì circa 39 mq sopraelevata di circa m. 1.30 con relativa scala di accesso.
6. realizzazione di soppalco nel bagno delle dimensioni di circa m. 1.62 x m, 1.05 con altezza da terra pari a m. 2.46”;
Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
Considerato, in particolare, che:
- con la prima censura il ricorrente contesta di essere il responsabile degli abusi, qualità in relazione alla quale è stata emessa, nei suoi confronti, la gravata determina dirigenziale come ivi espressamente indicato (da ciò l’irrilevanza delle argomentazioni difensive di Roma Capitale allorché prospettano una responsabilità riconducibile alla proprietà dell’immobile, mai contestata);
- il motivo è fondato secondo quanto in prosieguo sarà evidenziato;
- in data 31/03/06 (come emerge dall’atto notarile rogato in quell’occasione) il ricorrente ha acquistato un immobile composto da due camere e servizi di talché la cessione della porzione di alloggio all’appartamento limitrofo è antecedente a quella data e, quindi, non è a lui imputabile;
- per altro, il AL ha venduto l’immobile in data 31/05/17 di talchè una sua legittimazione passiva in relazione alla gravata determinazione demolitoria non sarebbe nemmeno giustificata dalla titolarità del diritto dominicale sul bene già dismessa allorchè è stato adottato il provvedimento;
- Roma Capitale, poi, non ha provato che la realizzazione della cucina con la finestra in chiostrina sia addebitabile al ricorrente, non emergendo univoci indizi in tal senso dalla d.i.a. dallo stesso presentata il 16/05/17 ove si parla solo di “riduzione vano cucina”;
- la conformazione della sopraelevazione della corte esterna, la sua probabile finalità (ampliamento della volumetria dei locali sotterranei) e l’apparente assenza di utilità di tale sopraelevazione per l’immobile già di proprietà del ricorrente inducono a ritenere non plausibile che lo stesso possa avere realizzato la difformità in esame;
- tale ultimo profilo induce a ritenere fondata anche la terza censura con cui parte ricorrente deduce l’erroneità dell’ordinanza di demolizione laddove non ha accertato che la sopraelevazione è strumentale alla migliore utilizzazione del locale sottostante;
- con la quarta censura il AL prospetta, in relazione al soppalco, la sussumibilità dell’intervento nell’ambito dell’attività edilizia libera e, comunque, la non assoggettabilità alla sanzione demolitoria;
- il motivo è fondato;
- in particolare, il soppalco, per le sue limitate dimensioni (mt. m. 1.62 x m, 1.05 con altezza da terra pari a m. 2.46.) e per la sua esigua altezza, che ne comprova la non calpestabilità, nella fattispecie è, al più, qualificabile come intervento di restauro e risanamento conservativo (Cons. Stato n. 5518/19, n. 985/17) per il quale l’attuale disciplina edilizia (artt. 6 bis e 22 d.p.r. n. 380/01) prevede la c.i.l.a. in assenza della quale non è applicabile la sanzione demolitoria o ripristinatoria;
- come fondatamente dedotto con la quinta censura, anche la scaletta che conduce alla corte esterna, indicata nel provvedimento impugnato come difforme dal titolo abilitativo “in quanto presenta i gradini ambo i lati mentre da progetto risultano solo sul lato sinistro”, non legittima la sanzione ripristinatoria in quanto la stessa, per le sue limitate dimensioni (come desumibili anche dalla documentazione fotografica allegata alla nota prot. n. 90444 del 30/07/18 di Roma Capitale) e la sua strumentalità rispetto all’immobile principale, ha natura pertinenziale;
Considerato che la fondatezza delle censure esaminate comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento del secondo motivo) e l’annullamento dell’atto impugnato limitatamente alla parte in cui esso ingiunge al ricorrente la demolizione e il ripristino, ferma restando la legittimità del provvedimento nei confronti degli altri due destinatari;
Considerato che Roma Capitale, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nella sola parte in cui ordina al ricorrente di procedere alla demolizione e al ripristino, ferma restando la legittimità del provvedimento nei confronti degli altri destinatari;
2) condanna Roma Capitale a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in complessivi euro mille/00, per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michelangelo Francavilla | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO