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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 12003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12003 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 28067/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa NN RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 28067 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - vendita di cose mobili
TRA
, (c.f. ) in persona del legale rapp.te pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Napoli al Corso Novara, Torre Alta, n. 10, elettivamente domiciliata in Nola (Na) alla via A. Boccio n. 30, presso lo studio dell'avv.
FA LD, dalla quale è rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione;
PEC: Email_1
OPPONENTE con sede legale in Sth floor, Controparte_1 building 1, No. 598 Dongtai Avenue, Qinshanhu District, Nanchang City,
NG Province (Repubblica Popolare Cinese), Business certificate
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore signora P.IVA_2
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_2
Firenze (FI), Corso Italia, n. 24, presso lo studio dell'avv. Niccolò Cianferotti C.F. del Foro di Firenze, dal quale è rappresentata e C.F._1 difesa, in virtù di procura ad litem allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
; Email_2 Email_3
OPPOSTA- CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rese all'udienza del 18.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla è fondata e, pertanto, va accolta e Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto n. 5872/2024 del 12/11/2024 va revocato.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'opposta
[...]
la quale, pur regolarmente citata, non si è costituita nel Controparte_1 presente giudizio.
Tanto premesso giova sottolineare che nell'ambito del giudizio di opposizione monitorio occorre procedere a valutare la fondatezza della pretesa creditoria.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente debitore quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario discende che il giudice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acquisito in corso di causa.
- 2 - Orbene, nel caso di specie, tale premessa è particolarmente utile dal momento che il credito azionato non è stato pienamente provato dalla parte opposta rimasta contumace nel giudizio de quo.
Al riguardo appare opportuno rilevare che l'unica documentazione prodotta agli atti, e quindi utilizzabile ai fini probatori, risulta quella dell'attore opponente, il quale forniva sufficientemente prova dell'inesistenza del credito opposto, mentre alcuna difesa ovvero documentazione comprovante il suddetto credito veniva prodotta in giudizio dall'opposta. Deriva da tanto che, ai fini della decisione, possono essere tenuti in considerazione solo gli elementi istruttori in atti, alla luce dei quali non può ritenersi sufficientemente provata la pretesa creditoria della Controparte_1
Ed infatti la società opposta depositava in giudizio tre ordini di acquisto denominati “Purchase Order Sheet” datati 01/02/2022 e contrassegnati dai numeri ML202314, ML 202315, ML 202316, aventi ad oggetto un ingente quantitativo di capi di pigiama maschili e femminili venduti alla Parte_1 per l'importo complessivo di USD 160.200,00 (cfr. docc. 3, 4 e 5 – fasc.
[...] monitorio).
Sul punto, come correttamente sostenuto dalla detti documenti Parte_1 risultano insufficienti a fondare validamente la pretesa creditoria, dal momento che gli stessi sono stati depositati solo in copia e peraltro mancano dei requisiti essenziali per la conclusione del contratto, quali l'esatta indicazione della denominazione societaria della società venditrice, nella specie riportata solo in lingua cinese.
Del pari gli ordini non sono provvisti della sottoscrizione della società opposta, né risultano allegati agli stessi i documenti identificativi dei legali rappresentanti della stessa o delle visure societarie, documentazione essenziale ai fini dell'identificazione delle parti contrattuali e dei poteri rappresentativi e di gestione dell'impresa e, peraltro, non risulta che la società opposta abbia fornito in giudizio prova contraria di ciò (cfr. ex multis Cass. civ. sez. III, 15/01/2018 n. 714).
- 3 - A tanto si aggiunga che, a fondamento della propria pretesa, l'opposta depositava agli atti altresì un documento attestante la prima spedizione della merce venduta comprendente l'intero ordine ML202316 e alcuni capi dell'ordine ML202315, per un importo complessivo di USD 62.304,00 (cfr. doc.
6 - fasc. monitorio), regolarmente saldata dall'opponente in data
28/07/2024 , come da disposizione di bonifico in atti (cfr. doc. 7 – fasc. monitorio), ma nulla depositava con riferimento alla prova della seconda spedizione di detta merce relativa agli ulteriori 26.028 pezzi, come identificata alle polizze di carico (cfr. docc. 8 e 9 – fasc. monitorio), per un importo di USD 104.112 (comprensiva del costo della rimanente merce, USD
97.896, e dei costi di spedizione).
Sul punto preme sottolineare che, in materia di contratto di vendita di beni mobili, come quello in esame, l'onere di provare l'avvenuta consegna della merce spetta alla società venditrice, la quale, nel caso di specie, come detto, non depositava in giudizio alcuna documentazione comprovante l'effettiva consegna del materiale oggetto di causa, come le ricevute di ricevimento della merce da parte del destinatario, la lista dei vettori affidatari o eventualmente il
Tracking della spedizione correttamente effettuata alla Parte_1
L'opposta, infatti, depositava in giudizio un solo documento, peraltro, unicamente in sede monitoria nonché redatto gran parte in lingua cinese e solo parzialmente in lingua inglese che, nella specie, non solo non prova l'asserita consegna della merce venduta, ma non consente altresì di comprendere l'identificazione dei contraenti, le modalità ed i termini di consegna della merce, nonché la valuta e il cambio corrispondente alla negoziazione (cfr. all.
6 – fasc. monitorio).
A sostegno di tanto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “in materia di onere della prova riguardante l'avvenuta consegna della merce in un contratto di fornitura, tale prova ricade sulla parte che afferma l'avvenuta consegna e può essere fornita con ogni mezzo, inclusa la prova testimoniale, salvo i limiti imposti dalla legge. In presenza di bolle di consegna la cui
- 4 - sottoscrizione sia stata disconosciuta, la parte può scegliere di proporre istanza do verificazione di scrittura privata ovvero provare la consegna con altri mezzi” (cfr. Cass. n.14594 del 22 giugno 2007). Ancora in giurisprudenza, “nel contratto di vendita di beni mobili, è onere del venditore fornire la prova dell'avvenuta consegna con ogni mezzo, come documenti di trasporto firmati dal destinatario o altri documenti equivalenti;
in mancanza della stessa e in caso di contestazione dell'acquirente, il venditore non può pretendere il pagamento del prezzo” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 15 gennaio 2018, n. 646; Cass. Civ., Sez. II, 10 luglio 2017, n. 16985).
A tanto si aggiunga che nel giudizio de quo l'opposta non contestava le difese successive alla comparsa di costituzione, non depositava le memorie ex art. 183 c.p.c., né tanto meno le note conclusive, disinteressandosi totalmente delle vicende processuali infatti rimaneva contumace.
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., i fatti così come posti a fondamento dell'opposizione sono da ritenersi pacifici e non contestati.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 5872/2024 del 12/11/2024 va revocato.
Nell'atto di opposizione la spiegava domanda riconvenzionale Parte_1
e chiedeva di accertare la risoluzione per inadempimento dei contratti
ML202314, ML202315, ML202316 stipulati in data 01/02/2022 con la
Controparte_1
Chiedeva inoltre la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di
€ 9.533,35 pari a USD 10.000, alla stessa versata titolo di acconto per la vendita, nonché la condanna ex art. 96 co 1 cpc per lite temeraria alla liquidazione della somma di € 5.000,00 o di quella diversa somma come equitativamente determinata dal giudice.
Orbene, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di seguito indicati.
- 5 - Ed infatti, dalla lettura dei contratti di compravendita stipulati, in particolare al punto 6, veniva stabilito che la consegna sarebbe dovuta avvenire a partire dal mese di aprile, con consegna di 2 containers al mese, (“Shipment: from april, each month 2 cointaner”), da effettuarsi, quindi, entro il termine del
02/06/2023.
Orbene, al riguardo, è da ritenersi fondata l'eccezione sollevata dalla
[...] di inadempimento contrattuale della società venditrice agli obblighi Pt_1 contrattualmente assunti per la mancata osservanza del termine pattuito per la consegna, essendo la stessa stata effettuata dal porto di Shangai al porto di
Napoli solo in data 17/07/2023, quindi ben oltre l'anzidetto termine contrattualmente previsto per la consegna, come da documento di consegna del “Customer” spedizioniere, agli atti (cfr. all. 10 – fasc. parte opponente).
A tanto si aggiunga che, detta consegna della merce avveniva solo parzialmente, avendo la stessa ad oggetto solo l'ordine riguardante il contratto
ML202316 ed alcuni capi dell'ordine del contratto ML202315 per un totale di
15.576, mentre la restante merce veniva spedita solo successivamente in data
12/10/2024 e rimaneva ferma al porto in attesa di essere svincolata, circostanza, peraltro, altresì confermata dalla stessa società opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Del pari deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata dall'opponente circa i vizi della merce venduta.
Sul punto è principio pacifico quello secondo cui, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta con conseguente onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., incombe sull'acquirente l'onere di provare oltre che la tempestività della denuncia, anche l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, mentre il venditore deve offrire la prova liberatoria (cfr. Cass. Civ., sent. n.
13695/2007).
Orbene, nel merito, dalla documentazione prodotta in giudizio ed, in particolare, dalle conversazioni WECHAT tra il delegato della Parte_1 sig. e il sig. addetto della società cinese, Persona_1 Per_2
- 6 - nonché dai riscontri alle diffide di pagamento inviate dall'opposta alla
[...]
(cfr. all.ti 10,11 e 12 – fasc. monitorio), emergeva effettivamente che Pt_1 già nel Marzo 2023 la comunicava alla società cinese alcune Parte_1 difformità della merce oggetto di vendita, nello specifico, che i polsini dei pigiami, inviatigli in un primo momento a mezzo campionatura risultavano troppo larghi e ne richiedeva perciò una riduzione di 0,5 cm, mentre la stessa rispondeva che le avrebbe inoltrato un altro campione di tessuto corretto con la qualità e le dimensioni del polsino da lei richiesto, nella specie, mai pervenuta, né tanto meno l'opposta forniva in giudizio prova contraria (cfr. all. 5 conversazione 25/03/2023 – fasc. parte opponente).
Del pari risulta che, nel mese di Maggio 2023, l'opposta continuava a richiedere all'acquirente i dettagli sul polsino da comunicare alla fabbrica, rispondendo che avrebbe inviato alla foto e video al fine di Parte_1 verificare il taglio della suddetta biancheria appena le fossero stati girati dalla fabbrica di produzione (cfr. all. 1 conversazione del 17/05/2023– fasc. parte opponente), del pari mai pervenuti fin tanto che, in data 17.07.2023 nell'operazione di sbancalamento a seguito della prima consegna, la Pt_1 si accorgeva dei vizi della merce, nello specifico, che i polsini delle
[...] maniche della maglietta e dei pantaloni dei pigiami erano più stretti, tanto da non poter essere indossati e rivenduti, come da immagini in atti (cfr. 11 a 14 – fasc. parte opponente).
A tanto si aggiunga che la denunciava tempestivamente i vizi Parte_1 della merce alla società opposta, la quale non solo forniva alcuna prova della sua conformità alle condizioni contrattuali, ma riconosceva lei stessa l'esistenza dei vizi, asserendo che il problema non fosse la qualità della merce, ma la taglia del pigiama, come da conversazione Whatsapp del
08/08/2023, 19/12/2023 e del 19/10/2023, in atti (cfr. all.ti 2, 3 e 6 -fasc. parte opponente).
Alla luce di quanto suesposto la domanda riconvenzionale proposta dalla di risoluzione per inadempimento dei contratti ML202314, Parte_1
- 7 - ML202315, ML202316 stipulati in data 01/02/2022 con la
[...] va accolta e l'opposta va condannata alla restituzione della Controparte_1 somma di 10.000,00 USD versata dalla a titolo di acconto in Parte_1 data 22/03/2023, tale somma, alla data del versamento è pari ad € 9205,70.
Non può invece trovare accoglimento la domanda avanzata dall'opponente ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. volta alla condanna della società opposta al pagamento della somma equitativamente determinata di € 5.000,00 in quanto non sussistono i presupposti richiesti dalla legge. Invero, la norma in analisi sanziona quel comportamento illecito della parte, poi risultata soccombente nel giudizio, che dia luogo alla c.d. lite temeraria. Si tratta del comportamento della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave). Si riconosce, infatti, al giudice il potere di condannare al risarcimento dei danni (oltre alla refusione delle spese di lite) la parte che, agendo in giudizio, abbia posto in essere il c.d. illecito processuale;
a fondamento di tale fattispecie si pone il concetto di abuso del diritto o abuso del processo, ossia l'impiego distorto del “processo” per fini che esulano dal suo scopo tipico e al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
Tanto premesso, nel caso di specie non si ritiene sussistano detti presupposti, né tantomeno che l'opponente abbia sufficientemente dimostrato il dolo o la mala fede della società opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, considerati i parametri medi e i minimi solo per l'agevole fase istruttoria, di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa
NN RA, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla in persona del legale rapp.te pro tempore, nei Parte_1
- 8 - confronti della , in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
• accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti della
[...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, e per Controparte_1
l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 5872/2024 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 12/11/2024, in persona della Dott.ssa RA;
• accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla in Parte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti della
[...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, e per Controparte_1
l'effetto:
- dichiara risolti i contratti ML202314, ML202315, ML202316 stipulati in data 01/02/2022 e condanna la , in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, alla restituzione della somma di
€ € 9.205,70 ricevuta a titolo di acconto dalla Parte_1
• rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96, commi 1 e 3,
c.p.c.;
• Condanna la , in persona del legale Controparte_1 rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, spese che si Pt_1 liquidano in € 11.268,00 per competenze, € 379,00 per contributo unificato, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed
I.V.A., se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. FA LD.
Così deciso in Napoli, il 18.12.2025
Il giudice on.
Dott.ssa NN RA
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa NN RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 28067 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - vendita di cose mobili
TRA
, (c.f. ) in persona del legale rapp.te pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Napoli al Corso Novara, Torre Alta, n. 10, elettivamente domiciliata in Nola (Na) alla via A. Boccio n. 30, presso lo studio dell'avv.
FA LD, dalla quale è rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione;
PEC: Email_1
OPPONENTE con sede legale in Sth floor, Controparte_1 building 1, No. 598 Dongtai Avenue, Qinshanhu District, Nanchang City,
NG Province (Repubblica Popolare Cinese), Business certificate
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore signora P.IVA_2
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_2
Firenze (FI), Corso Italia, n. 24, presso lo studio dell'avv. Niccolò Cianferotti C.F. del Foro di Firenze, dal quale è rappresentata e C.F._1 difesa, in virtù di procura ad litem allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
; Email_2 Email_3
OPPOSTA- CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rese all'udienza del 18.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla è fondata e, pertanto, va accolta e Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto n. 5872/2024 del 12/11/2024 va revocato.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'opposta
[...]
la quale, pur regolarmente citata, non si è costituita nel Controparte_1 presente giudizio.
Tanto premesso giova sottolineare che nell'ambito del giudizio di opposizione monitorio occorre procedere a valutare la fondatezza della pretesa creditoria.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente debitore quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario discende che il giudice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acquisito in corso di causa.
- 2 - Orbene, nel caso di specie, tale premessa è particolarmente utile dal momento che il credito azionato non è stato pienamente provato dalla parte opposta rimasta contumace nel giudizio de quo.
Al riguardo appare opportuno rilevare che l'unica documentazione prodotta agli atti, e quindi utilizzabile ai fini probatori, risulta quella dell'attore opponente, il quale forniva sufficientemente prova dell'inesistenza del credito opposto, mentre alcuna difesa ovvero documentazione comprovante il suddetto credito veniva prodotta in giudizio dall'opposta. Deriva da tanto che, ai fini della decisione, possono essere tenuti in considerazione solo gli elementi istruttori in atti, alla luce dei quali non può ritenersi sufficientemente provata la pretesa creditoria della Controparte_1
Ed infatti la società opposta depositava in giudizio tre ordini di acquisto denominati “Purchase Order Sheet” datati 01/02/2022 e contrassegnati dai numeri ML202314, ML 202315, ML 202316, aventi ad oggetto un ingente quantitativo di capi di pigiama maschili e femminili venduti alla Parte_1 per l'importo complessivo di USD 160.200,00 (cfr. docc. 3, 4 e 5 – fasc.
[...] monitorio).
Sul punto, come correttamente sostenuto dalla detti documenti Parte_1 risultano insufficienti a fondare validamente la pretesa creditoria, dal momento che gli stessi sono stati depositati solo in copia e peraltro mancano dei requisiti essenziali per la conclusione del contratto, quali l'esatta indicazione della denominazione societaria della società venditrice, nella specie riportata solo in lingua cinese.
Del pari gli ordini non sono provvisti della sottoscrizione della società opposta, né risultano allegati agli stessi i documenti identificativi dei legali rappresentanti della stessa o delle visure societarie, documentazione essenziale ai fini dell'identificazione delle parti contrattuali e dei poteri rappresentativi e di gestione dell'impresa e, peraltro, non risulta che la società opposta abbia fornito in giudizio prova contraria di ciò (cfr. ex multis Cass. civ. sez. III, 15/01/2018 n. 714).
- 3 - A tanto si aggiunga che, a fondamento della propria pretesa, l'opposta depositava agli atti altresì un documento attestante la prima spedizione della merce venduta comprendente l'intero ordine ML202316 e alcuni capi dell'ordine ML202315, per un importo complessivo di USD 62.304,00 (cfr. doc.
6 - fasc. monitorio), regolarmente saldata dall'opponente in data
28/07/2024 , come da disposizione di bonifico in atti (cfr. doc. 7 – fasc. monitorio), ma nulla depositava con riferimento alla prova della seconda spedizione di detta merce relativa agli ulteriori 26.028 pezzi, come identificata alle polizze di carico (cfr. docc. 8 e 9 – fasc. monitorio), per un importo di USD 104.112 (comprensiva del costo della rimanente merce, USD
97.896, e dei costi di spedizione).
Sul punto preme sottolineare che, in materia di contratto di vendita di beni mobili, come quello in esame, l'onere di provare l'avvenuta consegna della merce spetta alla società venditrice, la quale, nel caso di specie, come detto, non depositava in giudizio alcuna documentazione comprovante l'effettiva consegna del materiale oggetto di causa, come le ricevute di ricevimento della merce da parte del destinatario, la lista dei vettori affidatari o eventualmente il
Tracking della spedizione correttamente effettuata alla Parte_1
L'opposta, infatti, depositava in giudizio un solo documento, peraltro, unicamente in sede monitoria nonché redatto gran parte in lingua cinese e solo parzialmente in lingua inglese che, nella specie, non solo non prova l'asserita consegna della merce venduta, ma non consente altresì di comprendere l'identificazione dei contraenti, le modalità ed i termini di consegna della merce, nonché la valuta e il cambio corrispondente alla negoziazione (cfr. all.
6 – fasc. monitorio).
A sostegno di tanto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “in materia di onere della prova riguardante l'avvenuta consegna della merce in un contratto di fornitura, tale prova ricade sulla parte che afferma l'avvenuta consegna e può essere fornita con ogni mezzo, inclusa la prova testimoniale, salvo i limiti imposti dalla legge. In presenza di bolle di consegna la cui
- 4 - sottoscrizione sia stata disconosciuta, la parte può scegliere di proporre istanza do verificazione di scrittura privata ovvero provare la consegna con altri mezzi” (cfr. Cass. n.14594 del 22 giugno 2007). Ancora in giurisprudenza, “nel contratto di vendita di beni mobili, è onere del venditore fornire la prova dell'avvenuta consegna con ogni mezzo, come documenti di trasporto firmati dal destinatario o altri documenti equivalenti;
in mancanza della stessa e in caso di contestazione dell'acquirente, il venditore non può pretendere il pagamento del prezzo” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 15 gennaio 2018, n. 646; Cass. Civ., Sez. II, 10 luglio 2017, n. 16985).
A tanto si aggiunga che nel giudizio de quo l'opposta non contestava le difese successive alla comparsa di costituzione, non depositava le memorie ex art. 183 c.p.c., né tanto meno le note conclusive, disinteressandosi totalmente delle vicende processuali infatti rimaneva contumace.
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., i fatti così come posti a fondamento dell'opposizione sono da ritenersi pacifici e non contestati.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 5872/2024 del 12/11/2024 va revocato.
Nell'atto di opposizione la spiegava domanda riconvenzionale Parte_1
e chiedeva di accertare la risoluzione per inadempimento dei contratti
ML202314, ML202315, ML202316 stipulati in data 01/02/2022 con la
Controparte_1
Chiedeva inoltre la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di
€ 9.533,35 pari a USD 10.000, alla stessa versata titolo di acconto per la vendita, nonché la condanna ex art. 96 co 1 cpc per lite temeraria alla liquidazione della somma di € 5.000,00 o di quella diversa somma come equitativamente determinata dal giudice.
Orbene, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di seguito indicati.
- 5 - Ed infatti, dalla lettura dei contratti di compravendita stipulati, in particolare al punto 6, veniva stabilito che la consegna sarebbe dovuta avvenire a partire dal mese di aprile, con consegna di 2 containers al mese, (“Shipment: from april, each month 2 cointaner”), da effettuarsi, quindi, entro il termine del
02/06/2023.
Orbene, al riguardo, è da ritenersi fondata l'eccezione sollevata dalla
[...] di inadempimento contrattuale della società venditrice agli obblighi Pt_1 contrattualmente assunti per la mancata osservanza del termine pattuito per la consegna, essendo la stessa stata effettuata dal porto di Shangai al porto di
Napoli solo in data 17/07/2023, quindi ben oltre l'anzidetto termine contrattualmente previsto per la consegna, come da documento di consegna del “Customer” spedizioniere, agli atti (cfr. all. 10 – fasc. parte opponente).
A tanto si aggiunga che, detta consegna della merce avveniva solo parzialmente, avendo la stessa ad oggetto solo l'ordine riguardante il contratto
ML202316 ed alcuni capi dell'ordine del contratto ML202315 per un totale di
15.576, mentre la restante merce veniva spedita solo successivamente in data
12/10/2024 e rimaneva ferma al porto in attesa di essere svincolata, circostanza, peraltro, altresì confermata dalla stessa società opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Del pari deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata dall'opponente circa i vizi della merce venduta.
Sul punto è principio pacifico quello secondo cui, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta con conseguente onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., incombe sull'acquirente l'onere di provare oltre che la tempestività della denuncia, anche l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, mentre il venditore deve offrire la prova liberatoria (cfr. Cass. Civ., sent. n.
13695/2007).
Orbene, nel merito, dalla documentazione prodotta in giudizio ed, in particolare, dalle conversazioni WECHAT tra il delegato della Parte_1 sig. e il sig. addetto della società cinese, Persona_1 Per_2
- 6 - nonché dai riscontri alle diffide di pagamento inviate dall'opposta alla
[...]
(cfr. all.ti 10,11 e 12 – fasc. monitorio), emergeva effettivamente che Pt_1 già nel Marzo 2023 la comunicava alla società cinese alcune Parte_1 difformità della merce oggetto di vendita, nello specifico, che i polsini dei pigiami, inviatigli in un primo momento a mezzo campionatura risultavano troppo larghi e ne richiedeva perciò una riduzione di 0,5 cm, mentre la stessa rispondeva che le avrebbe inoltrato un altro campione di tessuto corretto con la qualità e le dimensioni del polsino da lei richiesto, nella specie, mai pervenuta, né tanto meno l'opposta forniva in giudizio prova contraria (cfr. all. 5 conversazione 25/03/2023 – fasc. parte opponente).
Del pari risulta che, nel mese di Maggio 2023, l'opposta continuava a richiedere all'acquirente i dettagli sul polsino da comunicare alla fabbrica, rispondendo che avrebbe inviato alla foto e video al fine di Parte_1 verificare il taglio della suddetta biancheria appena le fossero stati girati dalla fabbrica di produzione (cfr. all. 1 conversazione del 17/05/2023– fasc. parte opponente), del pari mai pervenuti fin tanto che, in data 17.07.2023 nell'operazione di sbancalamento a seguito della prima consegna, la Pt_1 si accorgeva dei vizi della merce, nello specifico, che i polsini delle
[...] maniche della maglietta e dei pantaloni dei pigiami erano più stretti, tanto da non poter essere indossati e rivenduti, come da immagini in atti (cfr. 11 a 14 – fasc. parte opponente).
A tanto si aggiunga che la denunciava tempestivamente i vizi Parte_1 della merce alla società opposta, la quale non solo forniva alcuna prova della sua conformità alle condizioni contrattuali, ma riconosceva lei stessa l'esistenza dei vizi, asserendo che il problema non fosse la qualità della merce, ma la taglia del pigiama, come da conversazione Whatsapp del
08/08/2023, 19/12/2023 e del 19/10/2023, in atti (cfr. all.ti 2, 3 e 6 -fasc. parte opponente).
Alla luce di quanto suesposto la domanda riconvenzionale proposta dalla di risoluzione per inadempimento dei contratti ML202314, Parte_1
- 7 - ML202315, ML202316 stipulati in data 01/02/2022 con la
[...] va accolta e l'opposta va condannata alla restituzione della Controparte_1 somma di 10.000,00 USD versata dalla a titolo di acconto in Parte_1 data 22/03/2023, tale somma, alla data del versamento è pari ad € 9205,70.
Non può invece trovare accoglimento la domanda avanzata dall'opponente ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. volta alla condanna della società opposta al pagamento della somma equitativamente determinata di € 5.000,00 in quanto non sussistono i presupposti richiesti dalla legge. Invero, la norma in analisi sanziona quel comportamento illecito della parte, poi risultata soccombente nel giudizio, che dia luogo alla c.d. lite temeraria. Si tratta del comportamento della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave). Si riconosce, infatti, al giudice il potere di condannare al risarcimento dei danni (oltre alla refusione delle spese di lite) la parte che, agendo in giudizio, abbia posto in essere il c.d. illecito processuale;
a fondamento di tale fattispecie si pone il concetto di abuso del diritto o abuso del processo, ossia l'impiego distorto del “processo” per fini che esulano dal suo scopo tipico e al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
Tanto premesso, nel caso di specie non si ritiene sussistano detti presupposti, né tantomeno che l'opponente abbia sufficientemente dimostrato il dolo o la mala fede della società opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, considerati i parametri medi e i minimi solo per l'agevole fase istruttoria, di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa
NN RA, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla in persona del legale rapp.te pro tempore, nei Parte_1
- 8 - confronti della , in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
• accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti della
[...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, e per Controparte_1
l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 5872/2024 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 12/11/2024, in persona della Dott.ssa RA;
• accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla in Parte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti della
[...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, e per Controparte_1
l'effetto:
- dichiara risolti i contratti ML202314, ML202315, ML202316 stipulati in data 01/02/2022 e condanna la , in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, alla restituzione della somma di
€ € 9.205,70 ricevuta a titolo di acconto dalla Parte_1
• rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96, commi 1 e 3,
c.p.c.;
• Condanna la , in persona del legale Controparte_1 rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, spese che si Pt_1 liquidano in € 11.268,00 per competenze, € 379,00 per contributo unificato, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed
I.V.A., se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. FA LD.
Così deciso in Napoli, il 18.12.2025
Il giudice on.
Dott.ssa NN RA
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